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Document 31993R0713

    Regolamento (CEE) n. 713/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica, in ordine alle dichiarazioni di coltivazione, il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

    GU L 74 del 27.3.1993, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/713/oj

    31993R0713

    Regolamento (CEE) n. 713/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica, in ordine alle dichiarazioni di coltivazione, il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0040 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0254
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0254


    REGOLAMENTO (CEE) N. 713/93 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che modifica, in ordine alle dichiarazioni di coltivazione, il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 27,

    considerando che in certi Stati membri alcune associazioni di produttori effettuavano altresì la prima trasformazione; che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (3), prevedeva nell'articolo 3 la possibilità di effettuare la prima trasformazione sulla base di una dichiarazione di coltivazione anziché di un contratto di coltivazione; che il regolamento (CEE) n. 2075/92 non prevede più tale possibilità;

    considerando che la scomparsa di questa possibilità crea problemi di transizione nel settore; che a causa del breve lasso di tempo tra il varo della riforma e la sua applicazione è difficile porre fine a tale prassi commerciale entro il termine previsto; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 648/93 (5), per autorizzare lo svolgimento dell'attività di prima trasformazione, esclusivamente per il raccolto 1993, da parte degli operatori che si sono avvalsi di tale possibilità in passato; che è tuttavia opportuno che gli Stati membri adottino misure di controllo rigorose e specifiche per prevenire le frodi; che tali misure devono essere applicate quanto prima;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 3478/92 è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 5 bis

    1. Qualora un'associazione di produttori, considerata come « produttore » ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3477/92, esegua la prima trasformazione del tabacco, il contratto di coltivazione è sostituito, in via transitoria per il raccolto 1993, da una dichiarazione di coltivazione che deve essere inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il 14 aprile, sempreché l'associazione abbia presentato una siffatta dichiarazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, a partire dal raccolto 1989 o in momento successivo che deve comunque essere anteriore al 20 giugno 1992.

    2. Nella dichiarazione di coltivazione devono essere riportati almeno i dati seguenti:

    a) il nome dell'associazione di cui trattasi e dei suoi membri,

    b) il riferimento ai certificati di coltivazione o, secondo i casi, all'attestato della quota,

    c) la varietà di tabacco,

    d) il quantitativo massimo da produrre,

    e) la parte della produzione che verrà sottoposta alla prima trasformazione dall'associazione,

    f) i luoghi esatti di produzione e di prima trasformazione,

    g) le superfici coltivate dai soci.

    3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai contratti di coltivazione si applicano per quanto di ragione alle dichiarazioni di coltivazione.

    4. La dichiarazione di coltivazione è registrata dall'autorità competente prima del 1o maggio, previa verifica dell'esattezza dei dati forniti, tenendo conto in particolare dei dati concernenti la produzione e la trasformazione di raccolti precedenti.

    5. L'autorità competente stabilisce le condizioni specifiche da essa ritenute necessarie per il controllo delle operazioni. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

    (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

    (3) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

    (5) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 30.

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