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Document 31993L0060

Direttiva 93/60/CEE del Consiglio del 30 giugno 1993 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco

GU L 186 del 28.7.1993, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/60/oj

31993L0060

Direttiva 93/60/CEE del Consiglio del 30 giugno 1993 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 28/07/1993 pag. 0028 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0071


DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1993 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la direttiva 88/407/CEE del Consiglio(4) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina;

considerando che l'articolo 4 della suddetta direttiva stabilisce esigenze provvisorie per gli scambi di sperma di tori risultati sieropositivi per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva (RBI); che, in base alla relazione della Commissione, è opportuno riesaminare tali esigenze; che da tale relazione emerge la necessità di eliminare progressivamente, entro il 1998, i tori risultati sieropositivi o con uno status sanitario ignoto prima della vaccinazione al centro, mantenendo in futuro la possibilità di vaccinare tali animali in un centro; che è pertanto necessario modificare l'articolo 4 in questione in tal senso;

considerando che la vaccinazione di routine contro l'afta epizootica non è più praticata nella Comunità sin dall'agosto 1991; che è pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 88/407/CEE, onde tener conto di tale evoluzione; che in seguito ad essa anche gli scambi di sperma bovino fresco possono svolgersi nell'ambito di norme armonizzate;

considerando che è opportuno apportare ulteriori modifiche alla suddetta direttiva nell'intento di chiarire determinati aspetti e di tener conto dell'evoluzione delle conoscen ze tecniche, in particolare per quanto concerne il trattamento dei tori contro la leptospirosi, allineando inoltre le norme relative alla brucellosi, alla tubercolosi e alla leucosi a quelle stabilite dalla direttiva 64/432/CEE(5) ;

considerando che occorre apportare alcune modifiche agli allegati secondo una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/407/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nel titolo e all'articolo 1 è depennato l'aggettivo «surgelato».

2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.

Sino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che risultano positivi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in animale vivo e/o una prova di isolamento del virus.

Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione di routine al centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma. Tuttavia lo sperma degli animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di RBI dovrà subire una prova d'isolamento del virus.

Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.

In tal caso deve essere sottoposto a prova almeno il 10 % di ogni raccolta di sperma (con un minimo di cinque lamelle).

I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Gli Stati membri non possono opporsi all'ammissione di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Qualora lo sperma sia stato tuttavia ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5 % di ogni raccolta (con un minimo di cinque lamelle) destinata ad essere inviata in un altro Stato membro è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio designato da quest'ultimo.»

4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

Le norme stabilite dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).»

5) Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

6) All'allegato A, capitolo II, il seguente testo è aggiunto alla lettera f, punto i):

«Inoltre, gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri riconosciuti di raccolta, purché:

- tale immagazzinamento sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

- gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1).

- gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per l'immagazzinamento dello sperma.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29).»

7) All'allegato A, capitolo II, lettera f), il punto vii) è sostituito dal seguente testo:

«vii) Ogni singola dose di sperma è chiaramente contrassegnata con un marchio che permetta di determinare agevolmente la data di raccolta dello sperma, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il nome del centro nonché lo status sierologico dell'animale donatore riguardo alla rinotracheite bovina infettiva e alla vulvovaginite pustolosa infettiva, eventualmente mediante codice; le caratteristiche e il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19.»

8) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo.

«b) aver fatto parte, prima dell'ammissione nelle installazioni di isolamento di cui alla lettera a), di una mandria ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi, conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Gli animali non possono aver soggiornato precedentemente in una o più mandrie di status inferiore.»

9) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«provenire da una mandria indenne da leucosi bovina enzootica, secondo le definizioni della direttiva 64/432/CEE, o essere nati da femmine sottoposte, con esito negativo, dopo lo svezzamento, ad una prova di immunodiffusione in agar gel, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE. Nel caso di animali nati in seguito a trapianto di embrione, per "femmina" s'intende la femmina ricevente.»

10) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità) ICFT).»

11) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«i) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT).»

12) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), è depennata l'ultima parte di frase «e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomicina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo).»

13) All'allegato B, capitolo I, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Tuttavia fino al 1o luglio 1995 gli Stati membri possono ammettere nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma animali della specie bovina provenienti da mandrie indenni da brucellosi. In tal caso, durante detto periodo gli animali dovranno essere sottoposti ad una reazione di fissazione del complemento che riveli un tasso brucellare inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT) come attualmente previsto nel paragrafo 1, lettera d), punto ii) e lettera e), punto i).»

14) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT).»

15) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente testo:

«iii) prova di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuata conformemente alla procedura descritta all'allegato G della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo.»

16) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, punto iv), è soppressa la parte di frase «fino al 31 dicembre 1992».

17) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:

«Queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che, anteriormente alla loro prima vaccinazione conformemente alla presente direttiva presso il centro di inseminazione, hanno dato una reazione negativa nella prova di sieroneutralizzazione o nel test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva.

I tori sieropositivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma devono essere isolati, fermo restando che il loro sperma potrà essere oggetto di scambi intracomunitari conformemente alle disposizioni concernenti gli scambi di sperma proveniente da tali tori.»

18) All'allegato C, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, o

ii) siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel qual caso il 5 % (con un minimo di cinque lamelle) di ogni raccolta è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus dell'afta epizootica.»

19) All'allegato C, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni, qualora si tratti di una raccolta di sperma fresco.»

20) All'allegato C, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dal seguente testo:

«f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione, che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale da almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE nel periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta e 30 giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione.»

21) All'allegato C, paragrafo 3, il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«i) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione. Tale disposizione non si applica allo sperma fresco.»

22) All'allegato D, IV, punto 4 iii) la parola «partita» è sostituita da «raccolta».

23) All'allegato D, IV, il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5) che lo sperma sopra descritto proviene da tori che:

i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta(6) o

ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel qual caso lo sperma proviene da una raccolta per la quale il 5 % di ogni partita destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) è stato sottoposto, con esito negativo, alla prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio(7) ;».

24) All'allegato D, IV è aggiunto il seguente punto:

«6) che lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione(8) .»

25) All'allegato D, nota in calce (2), le parole «l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma» sono sostituite da «l'articolo 4».

26) All'allegato D è aggiunta la seguente nota in calce:

«(3) Può essere depennato per quanto concerne lo sperma fresco.»

Articolo 2

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1998, una relazione sulla presente direttiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnica e scientifica, segnatamente in materia di lotta e di eradicazione delle malattie, ed eventualmente corredata di proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata su queste proposte entro il 30 giugno 1998.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente S. BERGSTEIN

(1) GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 153.

(3) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 12.

(4) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29).

(5) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32).

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