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Document 31993D0704

    93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali

    GU L 329 del 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

    31993D0704

    93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali

    Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1993 pag. 0063 - 0065
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0069
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0069


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1993 relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (93/704/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

    vista la proposta della Commissione (1),

    considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle misure comuni volte a ridurre gli incidenti stradali (2);

    considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 21 giugno 1991, hanno adottato una risoluzione con la quale veniva chiesto alla Commissione di elaborare ed attuare un programma comunitario di misure concrete destinate a realizzare nuove iniziative comuni e a ravvicinare gli esperimenti attualmente effettuati a livello nazionale nei vari settori d'azione e di ricerca interessati per quanto riguarda la lotta contro gli incidenti stradali e le conseguenze per le vittime di tali incidenti (3);

    considerando che la creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali è una delle priorità stabilite dal Gruppo di lavoro ad alto livello dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

    considerando che nel Libro bianco sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti e nella comunicazione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale la Commissione indica che, viste le notevoli differenze tra i livelli di sicurezza stradale dei diversi Stati membri, un primo obiettivo in questo campo deve essere quello di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze creando una banca di dati comunitaria;

    considerando che gli Stati membri raccolgono i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul loro territorio e riuniscono tali informazioni in archivi informatizzati, ma che non esiste attualmente una base comune che consenta di accedere ai vari archivi né di utilizzare i dati raccolti;

    considerando che una banca di dati creata e gestita a livello comunitario consente di identificare e di quantificare i problemi, di valutare l'efficacia delle misure adottate e di determinare la pertinenza di un'azione comunitaria;

    considerando che la creazione e la gestione di tale banca di dati non possono essere assicurate dagli Stati membri singolarmente e che pertanto la Comunità, nel rispetto del principio della sussidiarietà, interviene soltanto nella misura necessaria per garantire, da una parte, un raggruppamento dei dati contenuti negli archivi statistici degli Stati membri e, dall'altra, uno stretto coordinamento tra Stati membri nell'ottica del buon funzionamento di una banca di dati comunitaria;

    considerando che occorre prevedere le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati statistici esistenti negli Stati membri e, in particolare, stabilire la periodicità, il termine e la natura del supporto di trasmissione;

    considerando che l'analisi dei problemi di sicurezza stradale deve concentrarsi in via prioritaria sugli incidenti che provocano lesioni corporali, escludendo gli incidenti che provocano danno alle cose, ma che le informazioni relative all'identificazione delle persone non sono necessarie al fine di tali analisi;

    considerando che occorre che la Commissione prenda disposizioni per garantire la protezione dei dati statistici coperti dal segreto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri elaborano statistiche sugli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, avvenuti nel loro territorio.

    2. Ai fini della presente decisione, per incidente che abbia provocato lesioni corporali si intende qualsiasi urto implicante almeno un veicolo in marcia, circolante su una strada pubblica regolarmente aperta alla circolazione, che abbia comportato il ferimento e/o la morte di uno o più utenti della strada.

    Articolo 2

    1. I dati sugli incidenti comportanti lesioni corporali avvenuti nel corso di un anno, contenuti negli archivi informatizzati al più alto grado di centralizzazione esistente, sono comunicati dagli Stati membri, a livello di unità statistica, all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato ISCE. Nell'ambito della presente decisione l'unità statistica è l'incidente comportante lesioni corporali.

    2. I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati per la prima volta entro il 31 marzo 1994 per gli anni 1991 e 1992 e, successivamente, entro nove mesi dalla fine dell'anno di riferimento considerato.

    3. Nell'ipotesi in cui siano coperti dal segreto statistico a norma di disposizioni nazionali i dati di cui al paragrafo 1 sono parimenti trasmessi all'ISCE, che li gestisce conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 (1).

    4. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 5, fissa gli elementi che non devono essere inclusi negli archivi trasmessi.

    Articolo 3

    1. Nella misura del possibile, la trasmissione dei dati viene effettuata su un supporto di lettura la cui natura e il cui formato sono proposti dalla Commissione.

    2. Gli Stati membri che apportino correzioni ai dati statistici successivamente alla trasmissione dell'archivio all'ISCE inviano a quest'ultimo una copia completa dell'archivio aggiornato.

    3. Gli Stati membri che intendano modificare la forma o il contenuto del loro archivio ne informano preventivamente la Commissione. Gli Stati membri che sono indotti a modificare archivi già trasmessi all'ISCE inviano a quest'ultimo le nuove versioni dei medesimi.

    4. Ciascuno Stato membro è responsabile della qualità dei dati statistici che fornisce.

    5. La Commissione è responsabile del trattamento dei dati ricevuti.

    Articolo 4

    1. La Commissione è responsabile della divulgazione dei dati ricevuti. Le modalità di accesso alle statistiche sugli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, centralizzate dalla Commissione, le eventuali pubblicazioni, nonché ogni elemento utile al buon funzionamento della banca di dati comunitaria che riunisce dette statistiche sono stabiliti dalla Commissione che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5.

    2. La Commissione esamina, con gli Stati membri, i problemi di ordine metodologico e tecnico sollevati dall'elaborazione e dalla trasmissione delle statistiche o dal metodo di raccolta, per trovare soluzioni che consentano di rendere progressivamente i dati quanto più possibile omogenei e comparabili tra gli Stati membri.

    In base a tale esame, la Commissione presenterà al Consiglio le eventuali proposte appropriate.

    Articolo 5

    1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (2).

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 6

    Tre anni dopo la messa in applicazione della presente decisione la Commissione presenta al Consiglio:

    a) una relazione di valutazione sui risultati conseguiti relativamente alla realizzazione delle azioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e sull'opportunità di continuare tali azioni;

    b) gli orientamenti emergenti da detta relazione per l'eventuale proseguimento dell'azione prevista dalla presente decisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. COËME

    (1) GU n. C 225 del 20. 8. 1993, pag. 6.

    (2) GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

    (3) GU n. C 178 del 9. 7. 1991, pag. 1.

    (4) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

    (5) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

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