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Documento 31993D0436

93/436/CEE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

GU L 202 del 12.8.1993, p. 31/41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/436/oj

31993D0436

93/436/CEE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 12/08/1993 pag. 0031 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0100


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile

(93/436/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Cile per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione cilena in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del SERNAP (Servicio nacional de pesca), autorità competente in Cile, e del suo servizio « Sanidad Pesquera » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti e/o di navi officina riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del SERNAP alla Commissione; che il SERNAP è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il SERNAP ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti e delle navi officina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il SERNAP (Servicio nacional de Pesca) del ministero dell'economia, dei lavori pubblici e della ricostruzione, è l'autorità competente in Cile per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca originari del Cile, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma, devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti o da navi officina riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Cile » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del SERNAP, nonché il sigillo ufficiale del SERNAP, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o luglio 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca originari del Cile destinati alla Comunità economica europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: Cile

Autorità competente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto:

- specie (nome scientifico):

- stato e tipo di trattamento (1):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) o della(e) nave(i) officina riconosciuti dal SERNAP per l'esportazione verso la CEE:

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE o, se provengono da una nave officina, nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo I dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a

(luogo) il

(data)

Timbro

ufficiale

Firma dell'ispettore ufficiale (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI I. Stabilimenti

/* Tabelle: v. GUCE */

II. Navi officina

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.

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