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Document 31993D0140

93/140/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici

GU L 56 del 9.3.1993, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/140/oj

31993D0140

93/140/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 09/03/1993 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0163


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993 che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici

(93/140/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare il capitolo IV, paragrafo V, punto 1 dell'allegato,

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio prevede disposizioni relative alla lotta contro i parassiti applicabili alla manipolazione dei prodotti ittici negli stabilimenti a terra e a bordo di navi fattoria;

considerando che è compito delle industrie del settore della pesca attuare autocontrolli in tutte le fasi della fabbricazione dei prodotti della pesca secondo le norme previste all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE, in modo che i pesci manifestamente contaminati da parassiti vengano esclusi dal consumo umano;

considerando che, a norma dell'allegato, capitolo I, paragrafo II, punto 5 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, le stesse norme devono essere applicate tanto agli stabilimenti a terra, quanto alle navi fattoria;

considerando che l'adozione delle modalità di controllo visivo implica la definizione del concetto di parassiti visibili e di controllo visivo, nonché la fissazione della natura e della frequenza dei controlli da effettuare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) Parassita visibile: parassita o gruppo di parassiti che, per dimensioni, colore o struttura, è chiaramente distinguibile dai tessuti del pesce.

2) Controllo visivo: esame non distruttivo di pesci o prodotti della pesca effettuato senza l'ausilio di strumenti di ingrandimento ottico e in condizioni di buona illuminazione per l'occhio umano e, se del caso, anche mediante la separatura.

Articolo 2

1. Il controllo visivo viene effettuato per campionamento su un numero rappresentativo di unità del lotto.

2. I responsabili degli stabilimenti a terra e le persone qualificate a bordo delle navi fattoria determinano, in funzione della natura dei prodotti ittici, della loro origine geografica e del loro impiego, l'entità e la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Durante la produzione, il controllo visivo del pesce eviscerato dev'essere effettuato dagli addetti sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinati al consumo umano. A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo visivo dev'essere eseguito:

1) in caso di eviscerazione manuale: dall'addetto, in modo continuativo, al momento dell'estrazione dei visceri e del lavaggio;

2) in caso di eviscerazione meccanica: per campionamento, effettuato su un numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per partita.

Articolo 4

Il controllo visivo dei filetti o dei tranci di pesce dev'essere effettuato dagli operatori durante la preparazione successiva alla sfilettatura o all'affettatura. Qualora le dimensioni dei filetti o le tecniche di sfilettatura non consentano un controllo individuale, un piano di campionamento deve essere predisposto e tenuto a disposizione dell'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, punto 1 della direttiva 91/493/CEE. Qualora sia tecnicamente possibile la speratura dei filetti dovrà essere inclusa nel piano di campionamento.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

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