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Document 31993D0140
93/140/EEC: Commission Decision of 19 January 1993 laying down the detailed rules relating to the visual inspection for the purpose of detecting parasites in fishery products
93/140/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici
93/140/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici
GU L 56 del 9.3.1993, p. 42–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765
93/140/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 09/03/1993 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0163
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993 che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici (93/140/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare il capitolo IV, paragrafo V, punto 1 dell'allegato, considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio prevede disposizioni relative alla lotta contro i parassiti applicabili alla manipolazione dei prodotti ittici negli stabilimenti a terra e a bordo di navi fattoria; considerando che è compito delle industrie del settore della pesca attuare autocontrolli in tutte le fasi della fabbricazione dei prodotti della pesca secondo le norme previste all'articolo 6 della direttiva 91/493/CEE, in modo che i pesci manifestamente contaminati da parassiti vengano esclusi dal consumo umano; considerando che, a norma dell'allegato, capitolo I, paragrafo II, punto 5 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, le stesse norme devono essere applicate tanto agli stabilimenti a terra, quanto alle navi fattoria; considerando che l'adozione delle modalità di controllo visivo implica la definizione del concetto di parassiti visibili e di controllo visivo, nonché la fissazione della natura e della frequenza dei controlli da effettuare; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) Parassita visibile: parassita o gruppo di parassiti che, per dimensioni, colore o struttura, è chiaramente distinguibile dai tessuti del pesce. 2) Controllo visivo: esame non distruttivo di pesci o prodotti della pesca effettuato senza l'ausilio di strumenti di ingrandimento ottico e in condizioni di buona illuminazione per l'occhio umano e, se del caso, anche mediante la separatura. Articolo 2 1. Il controllo visivo viene effettuato per campionamento su un numero rappresentativo di unità del lotto. 2. I responsabili degli stabilimenti a terra e le persone qualificate a bordo delle navi fattoria determinano, in funzione della natura dei prodotti ittici, della loro origine geografica e del loro impiego, l'entità e la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1. Articolo 3 Durante la produzione, il controllo visivo del pesce eviscerato dev'essere effettuato dagli addetti sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinati al consumo umano. A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo visivo dev'essere eseguito: 1) in caso di eviscerazione manuale: dall'addetto, in modo continuativo, al momento dell'estrazione dei visceri e del lavaggio; 2) in caso di eviscerazione meccanica: per campionamento, effettuato su un numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per partita. Articolo 4 Il controllo visivo dei filetti o dei tranci di pesce dev'essere effettuato dagli operatori durante la preparazione successiva alla sfilettatura o all'affettatura. Qualora le dimensioni dei filetti o le tecniche di sfilettatura non consentano un controllo individuale, un piano di campionamento deve essere predisposto e tenuto a disposizione dell'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, punto 1 della direttiva 91/493/CEE. Qualora sia tecnicamente possibile la speratura dei filetti dovrà essere inclusa nel piano di campionamento. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.