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Document 31992R2073

Regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 215 del 30.7.1992, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R2826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2073/oj

31992R2073

Regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0067 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0215


REGOLAMENTO (CEE) N. 2073/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nella Comunità, il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è tra l'altro confrontato ad una continua diminuzione del consumo di alcuni di tali prodotti; che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime, senza pregiudizio di una revisione alla luce della situazione del mercato; che, per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari, è altresì previsto di ridurre i prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4);

considerando che anche misure specifiche volte ad incentivare il consumo nella Comunità e a favorire l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari possono contribuire al ripristino di un migliore equilibrio sul mercato, stimolando la domanda;

considerando che le disposizioni del presente regolamento perseguono lo stesso obiettivo del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5); che non è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto regolamento;

considerando che le disposizioni in parola sono destinate a conseguire un migliore equilibrio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno considerare le spese determinate dalle misure specifiche come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 4 vengono adottate misure relative alla promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del settore.

2. Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono le misure aventi per oggetto:

a) la diffusione nella Comunità delle conoscenze esistenti, in particolare per quanto riguarda le qualità nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) l'esecuzione di ricerche concernenti, in particolare, gli aspetti nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c) lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali nella Comunità a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari;

d) l'esecuzione di studi di mercato volti ad ampliare gli sbocchi commerciali del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

La Commissione comunica annualmente al Consiglio, anteriormente al 1o aprile, il programma delle misure ed azioni che intende adottare nel corso della campagna seguente.

Per la programmazione delle misure la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in studi di mercato e pubblicità ed istituti di ricerca.

Articolo 3

Le spese relative alle misure di cui all'articolo 1 sono considerate come interventi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Le modalità d'attuazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 47.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale).(5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3).(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

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