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Document 31992L0033

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

GU L 157 del 10.6.1992, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2008; abrogato da 32008L0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/33/oj

31992L0033

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 10/06/1992 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0107


DIRETTIVA 92/33/CEE DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nell'orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi che sono già disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercilizzazione delle sementi di ortaggi (4), ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione; che alcuni Stati membri hanno pertanto adottato norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazionali;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (5);

considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici; che si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine;

considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità;

considerando che a tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l'applicazione delle regole relative all'aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore;

considerando che è opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che si deve prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace la messa in opera della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione, di modificare il suo allegato e di prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato permanente per le sementi e piantine agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell'allegato II nonché ai loro ibridi.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato II sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;

b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;

d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piantine;

e) «organismo ufficiale responsabile»:

i) l'autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le questioni concernenti la qualità;

ii) l'autorità pubblica istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.

Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione tra gli organismi di cui al punto ii) e quelli di cui al punto i).

Inoltre, secondo la procedura prevista all'articolo 21, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non tragga profitti personali dal risultato delle misure da essa prese.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

f) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

g) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

h) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

i) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

j) «laboratorio»: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

Articolo 4

Secondo la procedura prevista all'articolo 22, per ciascun genere o specie di cui all'allegato II o per portainnesti di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti, è stabilita nell'allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 77/93/CEE ed applicabili al genere e/o alla specie in questione e che stabilisce:

i) i requisiti che devono soddisfare le piantine, in particolare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture e, se del caso, alle caratteristiche varietali. Detti requisiti sono elencati nell'allegato I, parte A;

ii) i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, agli aspetti varietali. Detti requisiti sono elencati nell'allegato I, parte B.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:

- identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;

- elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino;

- prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall'organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva;

- registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine, da tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.

Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ai consumatori finali non professionisti.

3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza, in un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell'articolo 4, questi fornitori ne informano immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 6

1. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 21, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 7.

4. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

Articolo 7

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce all'esperto tutto l'aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 8

1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all'articolo 4.

2. Fatta salva la direttiva 77/93/CEE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a:

a) prove o scopi scientifici, o a

b) lavori di selezione, o a

c) misure per la conservazione della diversità genetica.

Le modalità di applicazione delle lettere a) e b) sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 21. Le modalità di applicazione della lettera c) sono adottate di preferenza anteriormene al 1o gennaio 1993, secondo la stessa procedura.

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano ad una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.

2. Fatti salvi l'articolo 2 ed i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell'allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 70/458/CEE, sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.

Per quanto riguarda le condizioni d'ammissione, gli articoli 4 e 5 e l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 70/458/CEE sono applicabili.

Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all'ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 11 a 15 della direttiva 70/458/CEE.

I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'ammissione ufficiale delle varietà appartenenti ai generi e alle specie di cui al paragrafo 2, che è stata concessa prima del 1o gennaio 1993 conformemente ai principi diversi da quelli della direttiva 70/458/CEE o in base al fatto che loro materiali sono stati commercializzati sul loro territorio prima di questa data, scade al più tardi il 30 giugno 1998, a meno che alla data suddetta le varietà in questione non siano state ammesse conformemente al paragrafo 1.

4. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente ai paragrafi 2 o 3 sono iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all'articolo 17 della direttiva 70/458/CEE. L'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.

Tale pubblicazione designa le varietà ammesse conformemente al paragrafo 3 con un riferimento particolare.

Articolo 10

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3. Gli Stati membri provvedono all'osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni indicate nella scheda di cui all'articolo 4. Se su tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.

Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell'articolo 4 contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.

2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

Gli Stati membri possono dispensare:

- dall'applicazione dell'articolo 11, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali (circolazione locale);

- dai controlli e dall'ispezione ufficiale di cui all'articolo 18, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti da persone così esonerate.

Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 21, modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al primo comma, primo e secondo trattino, specie per quanto concerne le nozioni di piccoli coltivatori e di acquirenti locali, nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 21, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Articolo 14

1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

2. La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva.

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato II, gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all'articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 16

1. Viene stabilito, secondo la procedura prevista all'articolo 21, se materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al 1o gennaio 1993 e fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi provenienti da paesi terzi, condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite, su base temporanea o permanente, nelle schede di cui all'articolo 4. Se tali condizioni non sono previste in dette schede, le condizioni per l'importazione devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, la data di cui al primo comma può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa delle decisioni di cui al paragrafo 1.

I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un'ispezione ufficiale effettuata almeno per sondaggio, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione relative ai controlli di cui all'articolo 5 e all'ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17, compresi i metodi di campionatura, sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 19

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'articolo 6, paragrafo 4, dell'ispezione ufficiale prevista all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi non conformi.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi commercializzati da un determinato fornitore non sono conformi alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, si può decidere in merito alla necessità di effettuare prove comunitarie per gli stessi fini di cui al paragrafo 1. La Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

3. Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi. Esse formano oggetto di relazioni di attività, notificate in via riservata agli Stati membri e alla Commissione.

4. La Commissione provvede affinché, se necessario, le modalità di coordinamento, di esecuzione e di ispezione delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al Comitato di cui all'articolo 21. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il Comitato fitosanitario permanente. Se necessario, vengono adottate modalità specifiche. Le prove riguardano altresì materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in paesi terzi.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi», presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 22

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi», presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 23

Le modifiche da apportare alle schede di cui all'articolo 4 ed alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 24

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piantine di ortaggi non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 21, all'atto della stesura della scheda di cui all'articolo 4.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 46 del 27. 2. 1990, pag. 4, e GU n. C 296 del 15. 11. 1991, pag. 10.(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 193.(3) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 19.(4) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27).

ALLEGATO I

Requisiti da stabilire in conformità dell'articolo 4 Parte A

Requisiti che devono soddisfare le piantine di ortaggi.

Parte B

Schede relative ai generi e specie non elencati nella direttiva 70/458/CEE e contenenti i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione.

ALLEGATO II

Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- Allium ascalonicum

Scalogno

- Allium cepa L. Cipolla

- Allium fistulosum L. Cipolletta

- Allium porrum L. Porro

- Allium sativum Aglio

- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio

- Apium graveolens L. Sedano

- Asparagus officinalis L. Asparago

- Beta vulgaris L. var. vulgaris Bietola a coste

- Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Rapa rossa o barbabietola

- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. Cavolo laciniato

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L. Cavolfiore

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. cymosa Duch. Cavolo broccolo

- Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. Cavolo di Bruxelles

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L. Cavolo verza

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC. Cavolo cappuccio bianco

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC. Cavolo cappuccio rosso

- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes Cavolo rapa

- Brassica pekinensis L. Cavolo cinese

- Brassica rapa L. var. rapa Rapa di primavera/

Rapa di autunno

- Capsicum annuum L. Peperone

- Chicorium endivia L. Indivia riccia/Scarola

- Chicorium intybus L. (partim) Cicoria Witloof

- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai Cocomero

- Cucumis melo L. Melone

- Cucumis sativus L. Cetriolo/cetriolino

- Cucurbita maxima Duchesne Zucca

- Cucurbita pepo L. Zucchina

- Cynara cardunculus Cardo

- Cynara scolymus Carciofo

- Daucus carota L. Carota

- Foeniculum vulgare Miller Finocchio

- Lactuca sativa L. Lattuga

- Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Pomodoro

- Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo riccio

- Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna

- Phaseolus vulgaris L. Fagiolo

- Pisum sativum L. (partim) Pisello, escluso il pisello da

foraggio

- Raphanus sativus L. Ravanello

- Rheum Rabarbaro

- Scorzonera hispanica L. Scorzonera

- Solanum melongena L. Melanzana

- Spinacia oleracea L. Spinacio

- Valerianelle locusta (L.) laterr. Dolcetta

- Vicia faba L. (partim) Fava

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