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Document 31991R0075
Commission Regulation (EEC) No 75/91 of 11 January 1991 laying down the procedures and conditions for the disposal of paddy rice held by intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento
Regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento
GU L 9 del 12.1.1991, pp. 15–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010
Regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 009 del 12/01/1991 pag. 0015 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0084
REGOLAMENTO (CEE) N. 75/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1991 che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4, considerando che l'acquisto del riso da parte dell'ente d'intervento può essere effettuato sia mediante un intervento obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sia mediante misure particolari ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento; considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore del riso (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1908/87 (4), e del regolamento (CEE) n. 1425/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo alle misure particolari d'intervento nel settore del riso (5), il riso detenuto dagli enti d'intervento è messo in vendita mediante aggiudicazione; considerando che, in caso di vendita sul mercato comunitario, per quantitativi inferiori a 1 000 t non è necessaria una decisione da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che restano tuttavia applicabili le altre disposizioni del medesimo regolamento; considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76, la vendita sul mercato interno dev'essere effettuata a condizioni di prezzo che evitino un deterioramento del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto delle qualità del prodotto oggetto della gara d'appalto, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo d'acquisto all'intervento; che, in alcuni casi particolari, il rispetto di tale livello di prezzo può ostacolare la corretta gestione del mercato o dell'intervento e provocare turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che, per tali casi, occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali; considerando che la vendita del riso a fini di esportazione dev'essere effettuata a condizioni di prezzo da determinare caso per caso secondo l'andamento e le esigenze del mercato; che tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni dal mercato libero; che è pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita; considerando che la Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte; che, onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga a parità di condizioni per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione; considerando che le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per il riso che si trova in situazioni identiche; che il riso oggetto della gara è immagazzinato in località diverse; che la comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita; che tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore; che tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per un'esportazione di riso; considerando che, per tener conto della posizione dell'esportatore aggiudicatario sul mercato di alcuni paesi terzi, è opportuno prevedere per l'ente d'intervento, la facoltà di rescindere il contratto; che tale possibilità è tuttavia giustificata soltanto se l'aggiudicatario ha chiesto un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (7); considerando che la domanda sul mercato mondiale riguarda il riso in una fase di lavorazione diversa dal risone e che è quindi d'uopo prevedere la possibilità di vendere sul mercato comunitario il risone detenuto dagli enti d'intervento in modo che possa essere esportato sotto forma di prodotto ottenuto nel corso di una fase di lavorazione successiva; considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo termine di presentazione delle offerte; considerando che lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine impartito; considerando che, in caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che il riso non sia reimmesso sul mercato comunitario; che tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare all'atto della reimmissione in vendita sul mercato interno; che, per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo; che, conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 (9); considerando che, affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente, e, per quanto possibile, conformemente alla prassi commerciale, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano esercitati e adempiuti entro un dato termine; considerando che occorre istituire un sistema generalizzato in materia di procedure e condizioni per la vendita del risone detenuto dagli enti d'intervento; che per esigenze di chiarezza è opportuno sostituire integralmente il regolamento n. 471/67/CEE (10) e abrogarlo; considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il riso acquistato dagli enti d'intervento in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è reimmesso sul mercato, alle condizioni determinate negli articoli seguenti, mediante gara. 2. Ai sensi del presente regolamento per gara s'intende la messa a concorso degli interessati effettuata mediante bandi di gara; l'aggiudicazione del contratto ha luogo a favore della persona la cui offerta è più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento. TITOLO I Vendita sul mercato della Comunità Articolo 2 1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Con tale decisione si determinano in particolare: a) i quantitativi oggetto della gara, b) il termine entro il quale vanno presentate le offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 1 000 t. Articolo 3 1. Gli enti d'intervento redigono un bando di gara conforme all'articolo 12, paragrafo 2 e ne assicurano la pubblicità mediante affissione nella loro sede. In caso di gara permanente, detti enti stabiliscono il termine ultimo di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale. 2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi che debbono essere oggetto delle offerte. Articolo 4 La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad usi e/o destinazioni determinate. Articolo 5 1. Per le rivendite diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l'offerta prescelta deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può mai essere inferiore al prezzo d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dagli allegati da I a III del regolamento n. 470/67/CEE della Commissione (11). 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il prezzo d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione durante il dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello vigente l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile. 3. Se, nel corso di una campagna, si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa della difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al paragrafo 1, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. TITOLO II Vendita per l'esportazione Articolo 6 1. L'apertura della gara è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. In tale decisione si determinano in particolare: a) i quantitativi oggetto della gara; b) le regioni in cui tali quantitativi sono immagazzinati; c) il termine entro il quale vanno presentate le offerte in caso di gara particolare e, in caso di gara permanente, il primo e l'ultimo termine per la presentazione delle offerte. 2. Nel bando di gara di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'ente d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti tecnici per l'esportazione del riso. L'ente d'intervento rimborsa all'esportatore aggiudicatario, per le quantità esportate, le minori spese di trasporto dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nel luogo d'uscita di cui al paragrafo 2. 3. In caso di gara permanente, l'ente d'intervento stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle offerte in relazione ad ogni gara parziale. Articolo 7 1. Le offerte: a) possono essere respinte se riguardano partite inferiori a 200 t; b) possono essere fatte a condizione di aggiudicazione di quantitativi determinati; c) si considerano fatte per un riso consegnato non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 2. Le offerte sono valide solo se accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, corredata da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione di cui trattasi. Destinazione è l'insieme dei paesi per i quali è stata stabilita la medesima aliquota di restituzione o prelievo all'esportazione. Articolo 8 In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione rilasciati in forza del presente regolamento si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della loro durata di validità, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. Articolo 9 Dopo la scadenza di ogni termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, segnatamente la quantità e il prezzo. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Articolo 10 Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 è basata sull'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'ente d'intervento rescinde il contratto in relazione ai quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo. TITOLO III Vendita sul mercato comunitario a fini di esportazione di riso diverso dal risone Articolo 11 L'apertura della gara per l'esportazione di riso diverso dal risone è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Con tale decisione si determinano in particolare: a) i quantitativi di risone oggetto della gara; b) il termine ultimo di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente; c) i codici NC dei prodotti da esportare, nonché la quantità di tali prodotti per tonnellata di risone aggiudicato; d) eventualmente, le zone di destinazione del prodotto da esportare; e) il prezzo minimo di vendita da rispettare; f) le condizioni da rispettare per la presentazione delle offerte, in particolare la costituzione delle cauzioni. TITOLO IV Disposizioni generali e finali Articolo 12 1. Le decisioni di cui agli articoli 2, 6 e 11 sono rese note a tutti gli interessati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno dieci giorni. 2. Almeno otto giorni prima della data fissata per l'ultimo giorno del primo termine di presentazione delle offerte, gli enti d'intervento pubblicano un bando di gara ove sono indicate in particolare: - le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento; - le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'ente d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente; - le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore. Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato. Articolo 13 1. All'atto di una vendita sul mercato della Comunità le offerte sono stabilite con riferimento alla qualità-tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76. Se la qualità del riso differisce dalla qualità-tipo, il prezzo d'offerta prescelto è adeguato applicando le maggiorazioni e le detrazioni decise in forza dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 2. All'atto di una vendita per l'esportazione di cui ai titoli II e III: - le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta; - si può prevedere l'inammissibilità delle offerte presentate nel quadro dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88. 3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate. 4. Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 15 ECU/t. Articolo 14 All'atto di una vendita per l'esportazione di cui ai titoli II e III, il prezzo minimo di vendita previsto dagli articoli 9 e 11 è stabilito ad un livello che non provochi turbative per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità. Articolo 15 Gli enti d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita. Articolo 16 L'ente d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Nei tre giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione suddetta, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante o lettera raccomandata o telecomunicazione scritta. Articolo 17 L'aggiudicatario paga il riso prima del ritiro, ma non oltre un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 16. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario. Il riso aggiudicato e non ritirato entro il termine di pagamento si considera uscito a tutti gli effetti alla scadenza di detto termine. In tal caso, per le vendite sul mercato interno il prezzo di offerta è ritoccato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara. Per il riso ritirato dopo la scadenza del termine di pagamento, le spese di uscita sono a carico dell'aggiudicatario. Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile quando il ritiro abbia luogo il mese successivo a quello dell'aggiudicazione dell'offerta. Qualora il prezzo pagato sia inferiore al prezzo minimo da rispettare all'atto di una reimmissione in vendita sul mercato comunitario, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il ritiro del prodotto è subordinato alla costituzione di una cauzione che copra la differenza tra questi due prezzi. Se l'aggiudicatario non ha pagato il riso entro il termine di cui al primo comma, l'ente d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi non pagati. Articolo 18 1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite secondo le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (12). 2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali: - l'offerta non è stata presa in considerazione; - il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine assegnato e, nel caso di vendita per l'esportazione di cui ai titoli II e III, è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 17, quinto comma. 3. La cauzione di cui all'articolo 17, quinto comma, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali: - è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inidoneo al consumo umano e animale; - sono state fornite le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87; - il titolo non è stato rilasciato in conformità dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88; - il contratto è stato rescisso in base all'articolo 17, sesto comma. 4. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è incamerata in relazione ai quantitativi per i quali: - la cauzione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 è stata incamerata; - salvo caso di forza maggiore, il pagamento non è stato eseguito entro il termine di cui all'articolo 17. 5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 17, quinto comma è incamerata in relazione ai quantitativi per i quali le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 non sono state fornite entro il termine di cui all'articolo 47 del medesimo. Articolo 19 Gli Stati membri interessati informano la Commissione dello svolgimento delle gare, indicando in particolare i prezzi di vendita delle varie partite ed i quantitativi venduti. Queste informazioni debbono pervenire alla Commissione al più tardi entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte di ogni gara. Articolo 20 Il regolamento n. 471/67/CEE è abrogato. Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 53. (5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 26. (6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (8) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (9) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33. (10) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 12. (11) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 8. (12) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.