Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0423

91/423/CEE: Decisione n. 145, del 27 giugno 1990, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71

GU L 235 del 23.8.1991, pp. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/423/oj

31991D0423

91/423/CEE: Decisione n. 145, del 27 giugno 1990, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/08/1991 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0074


DECISIONE N. 145 del 27 giugno 1990 concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (91/423/CEE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 91, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi problema amministrativo o di interpretazione derivante da disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura in particolare una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente ed estende le sue disposizioni ai lavoratori autonomi,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3427/89 è, ai sensi dell'articolo 3, applicabile al 15 gennaio 1986, salvo per la parte del suo articolo 1, punto 1) relativa alla modifica dell'articolo 76;

considerando che è quindi importante per la liquidazione ed il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute ai lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89, precisare le condizioni in base a cui sono detratti dagli

importi di tali arretrati gli importi delle prestazioni familiari già versate in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, per il fatto o di tale residenza, o di un'attività professionale del coniuge o di un altro familiare;

considerando inoltre che si deve prevedere il tasso di conversione delle monete da utilizzare per operare tale detrazione;

considerando d'altra parte che è necessario, per il pagamento degli arretrati, creare un modello di formulario specifico;

considerando che la lingua d'emissione dei formulari è oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa;

considerando infine che conviene fissare i termini di prescrizione applicabili per quanto concerne le domande di pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 modificato, nonché per quanto concerne la concessione di tali arretrati,

DECIDE:

1.a)Su richiesta dell'interessato, l'istituzione competente procede alla liquidazione e al pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute al lavoratore autonomo per il periodo compreso tra la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89 e la data di attuazione effettiva del suddetto regolamento da parte dell'istituzione summenzionata.

b)Il pagamento degli arretrati viene effettuato previa detrazione dell'importo delle prestazioni familiari percepite per gli stessi periodi sia in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, per il fatto della residenza stessa o di un'attività professionale del coniuge o della persona nella cui famiglia vivono i familiari del lavoratore, sia in seguito all'attività del coniuge in un altro Stato membro, sia in virtù di una convenzione bilaterale.

c)Per ottenere il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari, l'interessato allega alla sua domanda una dichiarazione di responsabilità circa l'importo totale delle prestazioni familiari percepite, anno per anno per i suoi familiari, in virtù della legislazione dello Stato di residenza di questi ultimi o ad altro titolo.

Nonostante questa dichiarazione, l'istituzione competente può chiedere all'istituzione o alle istituzioni interessate un attestato di versamento o di non versamento di prestazioni familiari, secondo il modello di formulario allegato alla presente decisione.

Le autorità competenti degli Stati membri mettono questo formulario a disposizione delle istituzioni competenti interessate. Tale formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo che le varie versioni risultino perfettamente sovrapponibili, onde consentire a ciascun destinatario di ricevere il formulario stampato nella propria madre lingua.

d)Gli importi delle prestazioni familiari liquidate in virtù della legislazione dello Stato competente, da una parte, e in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo, dall'altra, che sono presi in considerazione per l'applicazione delle lettera b), sono gli importi concessi per l'insieme dei familiari del lavoratore che danno diritto alle prime o alle seconde prestazioni.

e)La detrazione menzionata alla lettera b) è operata globalmente per ogni famiglia di lavoratore; l'importo totale delle prestazioni familiari percepite per un anno in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo è detratto dall'importo totale delle prestazioni familiari dovute per lo stesso anno in virtù della legislazione dello Stato competente.

Se le prime prestazioni sono superiori o uguali alle seconde nessun arretrato di prestazioni è dovuto dall'istituzione competente. Se le prime prestazioni sono inferiori alle seconde, l'arretrato delle prestazioni, previa detrazione dell'importo già percepito come indicato alla lettera b), è versato al lavoratore.

In tutti i casi, la totalità delle prestazioni già versate in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo resta acquisita al lavoratore e l'istituzione che ha versato tali prestazioni viene considerata come se avesse rinunciato al loro rimborso da parte dell'istituzione competente.

f)Per effettuare la detrazione menzionata alla lettera b), l'istituzione competente converte nella propria moneta l'importo delle prestazioni familiari percepite dall'interessato per i suoi familiari in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei suddetti familiari o ad altro titolo, utilizzando il tasso di conversione di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72. Il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile il 16 novembre 1989.

2.Per quanto concerne le domande di pagamento degli arretrati di prestazioni familiari di cui al paragrafo 1, si applicano i termini di prescrizione previsti dalle legislazioni nazionali; tuttavia le domande possono essere validamente presentate nei due anni successivi alla data del 16 novembre 1989, anche se i suddetti termini sono di durata inferiore.

3.Per quanto concerne la concessione degli arretrati di prestazioni familiari, se la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata nel termine di due anni a partire dal 16 novembre 1989, i diritti riconosciuti in virtù del regolamento (CEE) n. 3427/89 sono acquisiti senza che possano essere opposte agli interessati le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro relativamente alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.

4.La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno del mese seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il Presidente della Commissione amministrativa

E. Mc CUMISKEY

Top