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Document 31990R3301
Commission Regulation (EEC) No 3301/90 of 15 November 1990 amending Regulation (EEC) No 429/90 on the granting by invitation to tender of an aid for concentrated butter intended for direct consumption in the Community
Regolamento (CEE) n. 3301/90 della Commissione del 15 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità
Regolamento (CEE) n. 3301/90 della Commissione del 15 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità
GU L 317 del 16.11.1990, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. impl. da 32005R1898
Regolamento (CEE) n. 3301/90 della Commissione del 15 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 16/11/1990 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0132
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/90 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2617/90 (4), prevede la possibilità di erogare un aiuto a favore del burro concentrato ottenuto da crema o da burro fabbricati nella Comunità, a condizione che tale burro non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi di intervento né di aiuti all'ammasso privato; che l'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 804/68, in seguito all'ultima modifica dello stesso regolamento, dà alla Commissione la facoltà di adottare misure particolari per aumentare le possibilità di smaltimento del burro, indipendentemente dal fatto che tale prodotto abbia beneficiato di aiuti all'ammasso privato; che è opportuno adeguare in tal senso il regolamento (CEE) n. 429/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « né di aiuti all'ammasso privato » sono soppressi. 2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: « Qualora il burro concentrato sia ottenuto dal burro, gli interessati devono impegnarsi inoltre per iscritto ad utilizzare burro che non sia stato oggetto di acquisti da parte di organismi di intervento. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8. (4) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 5.