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Document 31989R3481

    Regolamento (CEE) n. 3481/89 della Commissione, del 20 novembre 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 338 del 22.11.1989, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3481/oj

    31989R3481

    Regolamento (CEE) n. 3481/89 della Commissione, del 20 novembre 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 22/11/1989 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0101
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0101


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/89 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 1989

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/89 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 5.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // Designazione della merce // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Teste e parti inferiori di teste di astici ottenute mediante rimozione del carapace superiore e del fegato, sottoposte a scottatura o cottura in acqua e presentate in stato di congelamento. Tali prodotti sono utilizzati nella fabbricazione di bisques (passati), salse e burro di crostacei. // 0306 12 90 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura 1 e 6, nonché dai testi dei codici NC 0306, 0306 12 e 0306 12 90 (vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 3, considerazioni generali, primo capoverso). La voce 0511 non può essere presa in considerazione in applicazione della nota 1 a del capitolo 5. // // //

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