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Document 31989L0682

Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

GU L 398 del 30.12.1989, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/682/oj

31989L0682

Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

Gazzetta ufficiale n. L 398 del 30/12/1989 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0127


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

(89/682/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno durante un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 86/298/CEE (4), prevede, all'articolo 13, che essa sia completata con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari;

considerando che, poiché è già stata prevista una prova supplementare per la procedura della prova statica, è necessario prevedere anche una prova supplementare per la procedura della prova dinamica - prova che riproduca nel modo più realistico la situazione di capovolgimento di un trattore - affinché siano rese equivalenti le due procedure relative rispettivamente alle prove statiche e alle prove dinamiche e sia eliminato l'attuale squilibrio tra le due prove;

considerando che i parametri e i calcoli puramente teorici sui quali si basava inizialmente la prova dinamica supplementare d'urto sono stati sottoposti a verifiche pratiche che non hanno lasciato dubbi circa la loro affidabilità;

considerando che è inoltre opportuno modificare il campo d'applicazione della direttiva 86/298/CEE per meglio precisare il testo del secondo trattino dell'articolo 1, concernente i pneumatici montati sugli assi anteriore e posteriore, ed eliminare in tal modo la possibilità di interpretazioni discordanti,

GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 77.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/298/CEE è modificata come segue:

1.

Il testo dell'articolo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse. Nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;»

2.

(Non concerne la versione italiana.)

3.

Il testo del punto 1.6 dell'allegato III, parte A è sostituito dal testo seguente:

«1.6.

Prove supplementari

«1.6.1.

Qualora durante una prova d'urto si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

Hm = 10 × 12 + 4a

Hm =

H

10

×

12 + 4a

1 + 2a

dove ''a'' è il rapporto tra la deformazione permanente e la deformazione elastica (a = Dp/De) misurate nel punto d'impatto.

La deformazione permanente supplementare dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente dovuta al primo urto.

Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

«1.6.2.

Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza pari a 1,2 Fv.»

4.

Nell'allegato VI è inserito il punto seguente:

«7.3.

Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi a decorrere dal 3 gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 311 del 6. 12. 1988, pag. 9.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 70 e (3) GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 5.

(4) GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 26.

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