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Document 31988R4063

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4063/88 della Commissione del 21 dicembre 1988 recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

GU L 356 del 24.12.1988, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4063/oj

31988R4063

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4063/88 della Commissione del 21 dicembre 1988 recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1988 pag. 0057 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0100


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4063/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (2), in particolare l'articolo 46 bis,

visto il parere del comitato di esperti istituito dal paragrafo 2 dell'articolo suddetto,

considerando che l'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale fissa le condizioni alle quali viene concessa un'indennità di disoccupazione all'ex agente del Centro che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 di detto articolo,

considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88 (3), la Commissione ha stabilito le disposizioni di esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicable agli altri agenti delle Comunità europee, il quale è identico all'articolo 46 bis del regime applicabile al personale del Cedefop,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Le disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88, ad eccezione dell'articolo 5 di detto regolamento, sono applicabili per analogia agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1, e GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 45.

(3) GU n. L 11 del 15. 1. 1988, pag. 31.

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