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Document 31987R3534
Commission Regulation (EEC) No 3534/87 of 24 November 1987 on the classification of products within Common Customs Tariff subheading 16.04 E
Regolamento (CEE) n. 3534/87 della Commissione del 24 novembre 1987 relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3534/87 della Commissione del 24 novembre 1987 relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune
GU L 336 del 26.11.1987, p. 14–14
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In force
Regolamento (CEE) n. 3534/87 della Commissione del 24 novembre 1987 relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 26/11/1987 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0264
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0264
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/87 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 197 relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 16.04 E della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 del Consiglio, del 16 luglio 1984 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre promulgare disposizioni sulla classificazione tariffaria di pezzi di tonno senza pelle, congelati (« tuna loins »), che sono stati precotti a vapore e ad acqua soprattutto per facilitarne il distacco della pelle e le cui proteine sono parzialmente coagulate per effetto del trattamento termico; considerando che la voce 03.01 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2184/87 (4), prevede i pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati; che la voce 16.04 prevede le preparazioni e conserve di pesci; considerando che il pesce in questione, a causa del trattamento termico subito, ha perduto il carattere di prodotto della voce 03.01 e, pertanto, rientra nella voce 16.04 e che, all'interno di quest'ultima, va presa in considerazione la sottovoce 16.04 E; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I pezzi di tonno senza pelle, congelati (« tuna loins »), che sono stati precotti a vapore e ad acqua soprattutto per facilitarne il distacco della pelle e le cui proteine sono parzialmente coagulate, devono essere classificati nella tariffa doganale comune alla sottovoce: 16.04 Preparazioni e conserve di pesci, compresi il caviale ed i suoi succedanei E. Tonno Articolo 2 IL presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.