This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31987R0218
Commission Regulation (EEC) No 218/87 of 26 January 1987 fixing the quotas for 1987 applying to imports into Spain of beef and veal products from third countries
Regolamento (CEE) n. 218/87 della Commissione del 26 gennaio 1987 che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 218/87 della Commissione del 26 gennaio 1987 che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
GU L 24 del 27.1.1987, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 218/87 della Commissione del 26 gennaio 1987 che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0007 - 0007
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 218/87 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1987 che fissa i contingenti applicabili nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 3, considerando che a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione (2); considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1987; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 applicabili, nel 1987, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Contingente 1987 // // // // 01.02 A ex II // Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida // 330 capi // 02.01 A II a) // Carni della specie bovina, fesche o refrigerate // 500 t peso morto // 02.01 A II b) // Carni della specie bovina congelate // 1 500 t peso morto // 02.01 B II b) // Frattaglie della specie bovina // 2 950 t peso morto // // // 2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.