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Document 31985L0573
Council Directive 85/573/EEC of 19 December 1985 amending Directive 77/436/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts
Direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria
Direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria
GU L 372 del 31.12.1985, p. 22–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2000
Direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 19 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0049
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria ( 85/573/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonché la relativa pubblicità (1) , modificata dall'atto di adesione della Grecia , in particolare l'articolo 20 , secondo comma , vista la proposta della Commissione (2) , visto il parere del Parlamento europeo (3) , visto il parere del Comitato economico e sociale (4) , considerando che in funzione del progresso tecnologico e della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti , nonché della necessità di proteggerli contro il rischio di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi nonché da parte di altri prodotti concorrenti , è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantitá minima di caffè verde utilizzato , per l'estratto di caffè , nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto , e ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria ; considerando che , in funzione dello sviluppo industriale , occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato ; considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/436/CEE (5) , modificata dall'atto di adesione della Grecia , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 77/436/CEE è così modificata : 1 ) è soppresso il testo dell'articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino ; 2 ) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 4 I prodotti solidi o in pasta di cui all'articolo 1 , se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi , sono messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi con i seguenti pesi nominali : 50 g , 100 g , 200 g , 250 g ( solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria , nonché per gli estratti di caffè destinati unicamente agli apparecchi di distribuzione automatica ) , 300 g ( solo per gli estratti di caffè ) , 500 g , 750 g , 1 kg , 1,5 kg , 2 kg , 2,5 kg , 3 kg e i multipli del chilogrammo . » ; 3 ) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 6 1 . La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato della presente direttiva e destinati ad essere forniti senza ulteriore lavorazione al consumatore finale , alle condizioni seguenti : 1 ) a ) la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5 della presente direttiva ; b ) essa può essere completata con l'aggettivo " concentrato " : i ) nel caso del prodotto definito al punto 1 , lettera c ) , dell'allegato , purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia , in peso , superiore al 25 % ; ii ) nel caso del prodotto definito al punto 2 , lettera c ) , dell'allegato , purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia , in peso , superiore al 45 % ; 2 ) l'etichettatura , oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE , comporta anche le diciture obbligatorie seguenti : a ) per i prodotti di cui al punto 1 dell'allegato , il cui tenore di caffeina anidra non sia , in peso , superiore allo 0,3 % della materia secca derivante da caffè , la menzione " decaffeinato " ; b ) per i prodotti di cui al punto 1 , lettera c ) , e al punto 2 , lettera c ) , dell'allegato : i ) la menzione " torrefatto allo zucchero " se l'estratto è ottenuto da materie prime torrefatte allo zucchero ; ii ) la menzione " zuccherato " o " conservato con lo zucchero " o " con aggiunta di zucchero " , se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione . L'uso di tipi di zucchero diversi dal saccarosio deve essere indicato in vece della menzione " zucchero " ; c ) per i prodotti di cui al punto 1 , lettere b ) e c ) , dell'allegato , il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito ; d ) per i prodotti di cui al punto 2 , lettere b ) e c ) , dell'allegato , il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito ; 3 ) le menzioni di cui al precedente punto 2 , lettere a ) e b ) , figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11 , paragrafo 3 , lettera a ) , della direttiva 79/112/CEE . 2 . L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato e non destinati ad essere forniti al consumatore finale , comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti : - la denominazione di vendita conformemente al paragrafo 1 , punto 1 , lettera a ) ; - il contenuto netto nominale , espresso in unità di massa o di volume , salvo per i prodotti presentati alla rinfusa ; - una menzione che consenta di individuare la partita ; - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità . Le menzioni di cui al primo comma figurano sull'imballaggio oppure su un'etichetta attaccata all'imballaggio oppure su un documento di accompagnamento . » ; 4 ) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente : « ALLEGATO DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI 1 . Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva a ) " Estratto di caffè " o " estratto di caffè solubile " o " caffè solubile " o " caffè istantaneo " , L'estratto di caffè in polvere , granuli , scaglie , tavolette o altra forma solida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore , in peso , al 95 % . Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . b ) " Estratto di caffè in pasta " L'estratto di caffè , presentato in forma pastosa , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 % . Il prodotto contiene soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione . c ) " Estratto di caffè liquido " L'estratto di caffè presentato in forma liquida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 55 % e superiore a 15 % . Il prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia può contenere zuccheri alimentari , torrefatti o meno , in proporzione non eccedente il 12 % in peso . 2 . Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva a ) " Estratto di cicoria " o " cicoria solubile " o " cicoria istantanea " L'estratto di cicoria in polvere , grani , scaglie , tavolette , o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore , in peso , al 95 % . Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 % . b ) " Estratto di cicoria in pasta " L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa , il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria , in peso , è inferiore e uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 % . Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 % . c ) " Estratto di cicoria liquido " L'estratto di cicoria presentato in forma liquida , il cui tenore di materia secca proveniente da cicoria , in peso , è inferiore a 55 % e superiore a 25 % . Esso non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso . » Articolo 2 Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1 º gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare , a decorrere dal 1 º luglio 1988 , il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1985 . Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 33 dell'8 . 2 . 1979 , pag. 1 . (2) GU n. C 90 del 31 . 3 . 1984 , pag. 5 . (3) GU n. C 46 del 18 . 2 . 1985 , pag. 93 . (4) GU n. C 248 del 17 . 9 . 1984 , pag. 19 . (5) GU n. L 172 del 12 . 7 . 1977 , pag. 20 .