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Document 31985L0573

    Direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

    GU L 372 del 31.12.1985, p. 22–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/573/oj

    31985L0573

    Direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

    Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0022 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 19 pag. 0049
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0011
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0049


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1985

    che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

    ( 85/573/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

    vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1978 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonché la relativa pubblicità (1) , modificata dall'atto di adesione della Grecia , in particolare l'articolo 20 , secondo comma ,

    vista la proposta della Commissione (2) ,

    visto il parere del Parlamento europeo (3) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4) ,

    considerando che in funzione del progresso tecnologico e della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti , nonché della necessità di proteggerli contro il rischio di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi nonché da parte di altri prodotti concorrenti , è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantitá minima di caffè verde utilizzato , per l'estratto di caffè , nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto , e ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria ;

    considerando che , in funzione dello sviluppo industriale , occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato ;

    considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/436/CEE (5) , modificata dall'atto di adesione della Grecia ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 77/436/CEE è così modificata :

    1 ) è soppresso il testo dell'articolo 3 , paragrafo 2 , secondo trattino ;

    2 ) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 4

    I prodotti solidi o in pasta di cui all'articolo 1 , se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi , sono messi in commercio al dettaglio solo in imballaggi con i seguenti pesi nominali : 50 g , 100 g , 200 g , 250 g ( solo per le miscele di estratti di caffè e di cicoria , nonché per gli estratti di caffè destinati unicamente agli apparecchi di distribuzione automatica ) , 300 g ( solo per gli estratti di caffè ) , 500 g , 750 g , 1 kg , 1,5 kg , 2 kg , 2,5 kg , 3 kg e i multipli del chilogrammo . » ;

    3 ) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 6

    1 . La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato della presente direttiva e destinati ad essere forniti senza ulteriore lavorazione al consumatore finale , alle condizioni seguenti :

    1 ) a ) la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5 della presente direttiva ;

    b ) essa può essere completata con l'aggettivo " concentrato " :

    i ) nel caso del prodotto definito al punto 1 , lettera c ) , dell'allegato , purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia , in peso , superiore al 25 % ;

    ii ) nel caso del prodotto definito al punto 2 , lettera c ) , dell'allegato , purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia , in peso , superiore al 45 % ;

    2 ) l'etichettatura , oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE , comporta anche le diciture obbligatorie seguenti :

    a ) per i prodotti di cui al punto 1 dell'allegato , il cui tenore di caffeina anidra non sia , in peso , superiore allo 0,3 % della materia secca derivante da caffè , la menzione " decaffeinato " ;

    b ) per i prodotti di cui al punto 1 , lettera c ) , e al punto 2 , lettera c ) , dell'allegato :

    i ) la menzione " torrefatto allo zucchero " se l'estratto è ottenuto da materie prime torrefatte allo zucchero ;

    ii ) la menzione " zuccherato " o " conservato con lo zucchero " o " con aggiunta di zucchero " , se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione .

    L'uso di tipi di zucchero diversi dal saccarosio deve essere indicato in vece della menzione " zucchero " ;

    c ) per i prodotti di cui al punto 1 , lettere b ) e c ) , dell'allegato , il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito ;

    d ) per i prodotti di cui al punto 2 , lettere b ) e c ) , dell'allegato , il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito ;

    3 ) le menzioni di cui al precedente punto 2 , lettere a ) e b ) , figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11 , paragrafo 3 , lettera a ) , della direttiva 79/112/CEE .

    2 . L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato e non destinati ad essere forniti al consumatore finale , comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti :

    - la denominazione di vendita conformemente al paragrafo 1 , punto 1 , lettera a ) ;

    - il contenuto netto nominale , espresso in unità di massa o di volume , salvo per i prodotti presentati alla rinfusa ;

    - una menzione che consenta di individuare la partita ;

    - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità .

    Le menzioni di cui al primo comma figurano sull'imballaggio oppure su un'etichetta attaccata all'imballaggio oppure su un documento di accompagnamento . » ;

    4 ) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

    « ALLEGATO

    DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

    1 . Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva

    a ) " Estratto di caffè " o " estratto di caffè solubile " o " caffè solubile " o " caffè istantaneo " ,

    L'estratto di caffè in polvere , granuli , scaglie , tavolette o altra forma solida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore , in peso , al 95 % .

    Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione .

    b ) " Estratto di caffè in pasta "

    L'estratto di caffè , presentato in forma pastosa , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 % .

    Il prodotto contiene soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione .

    c ) " Estratto di caffè liquido "

    L'estratto di caffè presentato in forma liquida , con un tenore di materia secca proveniente dal caffè inferiore o uguale a 55 % e superiore a 15 % .

    Il prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia può contenere zuccheri alimentari , torrefatti o meno , in proporzione non eccedente il 12 % in peso .

    2 . Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva

    a ) " Estratto di cicoria " o " cicoria solubile " o " cicoria istantanea "

    L'estratto di cicoria in polvere , grani , scaglie , tavolette , o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore , in peso , al 95 % .

    Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 % .

    b ) " Estratto di cicoria in pasta "

    L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa , il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria , in peso , è inferiore e uguale a 85 % e superiore o uguale a 70 % .

    Questo prodotto non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 % .

    c ) " Estratto di cicoria liquido "

    L'estratto di cicoria presentato in forma liquida , il cui tenore di materia secca proveniente da cicoria , in peso , è inferiore a 55 % e superiore a 25 % .

    Esso non contiene altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione . Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso . »

    Articolo 2

    Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1 º gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare , a decorrere dal 1 º luglio 1988 , il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1985 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. FISCHBACH

    (1) GU n. L 33 dell'8 . 2 . 1979 , pag. 1 .

    (2) GU n. C 90 del 31 . 3 . 1984 , pag. 5 .

    (3) GU n. C 46 del 18 . 2 . 1985 , pag. 93 .

    (4) GU n. C 248 del 17 . 9 . 1984 , pag. 19 .

    (5) GU n. L 172 del 12 . 7 . 1977 , pag. 20 .

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