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Document 31979R2764
Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 2764/79 of 6 December 1979 amending Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 300/76 determining the categories of officials entitled to allowances for shiftwork, and the rates and conditions thereof
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2764/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2764/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni
GU L 315 del 11.12.1979, p. 1–1
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2764/79 del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 11/12/1979 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0015
++++ REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 2764/79 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1979 che modifica il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 300/76 che determina le categorie di beneficiari , le condizioni di attribuzione e l ' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità fissati dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 3085/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 56 bis , secondo comma , di detto statuto , Vista la proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto , considerando che è compito del Consiglio , che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto , determinare le categorie di beneficiari , le condizioni di attribuzione e l ' ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni ; considerando che anche il personale addetto a taluni servizi di telex esercita le sue mansioni nel contesto di un servizio continuo o a turni conformemente all ' articolo 56 bis dello statuto ; che è opportuno modificare in relazione il regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 300/76 ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 300/76 , la parte del primo comma che precede il trattino è così redatta : « 1 . Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette , ovvero retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di informatica , un servizio di sicurezza o un servizio di telex e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell ' articolo 56 bis dello statuto dei funzionari ha diritto ad un ' indennità di : » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 6 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente L . PETRI ( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 369 del 29 . 12 . 1978 , pag . 6 . ( 3 ) GU n . L 38 del 13 . 2 . 1976 , pag . 1 .