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Document 31979R1465

Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

GU L 177 del 14.7.1979, p. 35–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. impl. da 32006R1850

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1465/oj

31979R1465

Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 14/07/1979 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0160
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0160


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del 13 luglio 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 890/78 , relativo alle modalità di certificazione del luppolo , e il regolamento ( CEE ) n . 3076/78 , relativo all ' importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 235/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 5 , e l ' articolo 5 , paragrafo 3 ,

considerando che l ' esperienza del primo anno di applicazione dei regolamenti ( CEE ) n . 890/78 ( 3 ) e ( CEE ) n . 3076/78 ( 4 ) ha dimostrato che la regolamentazione in causa deve essere completata o modificata per meglio tener conto dei requisiti di commercializzazione del prodotto ;

considerando che , in mancanza di un certificato uniforme per tutta la Comunità , è opportuno che i certificati rilasciati nei vari Stati membri rechino la stessa dicitura per quanto riguarda la conformità del prodotto ai requisiti comunitari ;

considerando che è d ' uopo completare la regolamentazione con disposizioni relative alla prova delle certificazione dei prodotti provenienti dal frazionamento di una partita ; che è inoltre preferibile adottare un sistema simile per la rivendita , previo frazionamento , dei prodotti del settore del luppolo importati in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che i pesi al di sotto dei quali la normativa comunitaria autorizza la circolazione dei pacchetti di luppolo senza certificato o senza gli attestati previsti dal regolamento ( CEE ) n . 3076/78 corrispondono solo approssimativamente a quelli in uso nelle pratiche commerciali tradizionali ; che è pertanto opportuno aumentare il limite massimo di tali pesi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 890/78 è modificato come segue :

1 . Dopo l ' articolo 5 è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 5 bis

Il certificato di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 reca almeno una delle diciture seguenti , apposta dall ' autorità abilitata a effettuare la certificazione :

- Prodotto certificato - Regolamento ( CEE ) n . 890/78 ,

2 . Dopo l ' articolo 9 è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 9 bis

In caso di rivendita nel territorio comunitario , previo frazionamento , di una partita certificata , il prodotto dev ' essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore , nel quale siano indicati il numero del certificato e il nome dell ' organismo che lo ha rilasciato . Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le seguenti informazioni , ricavate dal certificato :

a ) per il luppolo in coni :

- designazione del prodotto ,

- peso lordo e/o peso netto ,

- luogo di produzione ,

- anno di raccolta ,

- varietà ;

b ) per i prodotti ottenuti dal luppolo :

oltre alle indicazioni di cui sopra , il luogo e la data di trasformazione » .

Articolo 2

La prima frase dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 3076/78 è sostituita dal testo seguente :

« In caso di rivendita o di frazionamento di un lotto , dopo l ' immissione in libera pratica , il prodotto dev ' essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore , nel quale figuri il numero dell ' attestato di equivalenza , dell ' estratto o dell ' attestato di controllo , nonchù il nome dell ' organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti » .

Articolo 3

I pesi massimi di cui all ' articolo 10 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 890/78 , e all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3076/78 sono portati a 1 chilogrammo per il luppolo in coni e per la polvere di luppolo e a 300 grammi per gli estratti di luppolo .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 luglio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 117 del 29 . 4 . 1978 , pag . 43 .

( 4 ) GU n . L 367 del 21 . 12 . 1978 , pag . 17 .

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