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Document 31979R1465
Commission Regulation (EEC) No 1465/79 of 13 July 1979 amending Regulation (EEC) No 890/78 laying down detailed rules for the certification of hops and Regulation (EEC) No 3076/78 on the importation of hops from non-member countries
Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
GU L 177 del 14.7.1979, p. 35–36
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. impl. da 32006R1850
Regolamento (CEE) n. 1465/79 della Commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 14/07/1979 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0160
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0160
++++ ++++ del 13 luglio 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 890/78 , relativo alle modalità di certificazione del luppolo , e il regolamento ( CEE ) n . 3076/78 , relativo all ' importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 235/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 5 , e l ' articolo 5 , paragrafo 3 , considerando che l ' esperienza del primo anno di applicazione dei regolamenti ( CEE ) n . 890/78 ( 3 ) e ( CEE ) n . 3076/78 ( 4 ) ha dimostrato che la regolamentazione in causa deve essere completata o modificata per meglio tener conto dei requisiti di commercializzazione del prodotto ; considerando che , in mancanza di un certificato uniforme per tutta la Comunità , è opportuno che i certificati rilasciati nei vari Stati membri rechino la stessa dicitura per quanto riguarda la conformità del prodotto ai requisiti comunitari ; considerando che è d ' uopo completare la regolamentazione con disposizioni relative alla prova delle certificazione dei prodotti provenienti dal frazionamento di una partita ; che è inoltre preferibile adottare un sistema simile per la rivendita , previo frazionamento , dei prodotti del settore del luppolo importati in provenienza dai paesi terzi ; considerando che i pesi al di sotto dei quali la normativa comunitaria autorizza la circolazione dei pacchetti di luppolo senza certificato o senza gli attestati previsti dal regolamento ( CEE ) n . 3076/78 corrispondono solo approssimativamente a quelli in uso nelle pratiche commerciali tradizionali ; che è pertanto opportuno aumentare il limite massimo di tali pesi ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 890/78 è modificato come segue : 1 . Dopo l ' articolo 5 è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 5 bis Il certificato di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 reca almeno una delle diciture seguenti , apposta dall ' autorità abilitata a effettuare la certificazione : - Prodotto certificato - Regolamento ( CEE ) n . 890/78 , 2 . Dopo l ' articolo 9 è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 9 bis In caso di rivendita nel territorio comunitario , previo frazionamento , di una partita certificata , il prodotto dev ' essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore , nel quale siano indicati il numero del certificato e il nome dell ' organismo che lo ha rilasciato . Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le seguenti informazioni , ricavate dal certificato : a ) per il luppolo in coni : - designazione del prodotto , - peso lordo e/o peso netto , - luogo di produzione , - anno di raccolta , - varietà ; b ) per i prodotti ottenuti dal luppolo : oltre alle indicazioni di cui sopra , il luogo e la data di trasformazione » . Articolo 2 La prima frase dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 3076/78 è sostituita dal testo seguente : « In caso di rivendita o di frazionamento di un lotto , dopo l ' immissione in libera pratica , il prodotto dev ' essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore , nel quale figuri il numero dell ' attestato di equivalenza , dell ' estratto o dell ' attestato di controllo , nonchù il nome dell ' organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti » . Articolo 3 I pesi massimi di cui all ' articolo 10 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 890/78 , e all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 3076/78 sono portati a 1 chilogrammo per il luppolo in coni e per la polvere di luppolo e a 300 grammi per gli estratti di luppolo . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 luglio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 117 del 29 . 4 . 1978 , pag . 43 . ( 4 ) GU n . L 367 del 21 . 12 . 1978 , pag . 17 .