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Document 31979D0542

    79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

    GU L 146 del 14.6.1979, p. 15–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrogato da 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/542/oj

    31979D0542

    79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1979 pag. 0015 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0135
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1976

    recante l ' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

    ( 79/542/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi , o parti di paesi terzi , da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici , oppure di uno o più di tali categorie di animali e di carni fresche ;

    considerando che per decidere , tanto per gli animali quanto per le carni fresche , se un paese , o una parte di paese , può figurare sull ' elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , di detta direttiva ;

    considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell ' elenco allegato alla presente decisione , che sono fornitori tradizionali degli Stati membri , rispondano a tali criteri ;

    considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportati secondo la procedura di cui all ' articolo 30 della direttiva 72/462/CEE ; che potrà risultare necessario , segnatamente in base ad informazioni complementari , limitare o estendere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche ; che potrà inoltre essere necessario precisare , in taluni casi , per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche , le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni ;

    considerando che , se l ' elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi , previsto dalla direttiva 72/462/CEE , dovranno essere adottate altre misure , in particolare di igiene e di polizia sanitaria , per definire tale regime ; che è quindi necessario permettere l ' applicazione coordinata dell ' insieme di tali misure ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Fatta salva di direttiva 72/462/CEE , in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all ' articolo 29 , nonchù con riserva delle modifiche o aggiunte che , secondo la procedura prevista dall ' articolo 30 , potranno essere apportate all ' elenco allegato alla presente decisione , in particolare allo scopo di estendere o restringere l ' autorizzazione all ' importazione a talune categorie di animali e di carni fresche , oppure allo scopo di precisare , per quanto riguarda sia gli animali sia le carni fresche , le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate , gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell ' elenco suddetto .

    Articolo 2

    L ' elenco di cui all ' allegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all ' articolo 1 .

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisione entro due anni dalla pubblicazione prevista all ' articolo 2 , e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A.P.L.M.M . van der STEE

    ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

    ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

    ALLEGATO

    Paesi * Carni fresche * bovine * porcine * ovine * di solipedi * Animali vivi *

    Albania * * x * x * x * *

    Sud Africa * x * x * x * x * *

    Argentina * x * * x * x * x *

    Australia * x * x * x * x * x *

    Austria * x * x * x * x * x *

    Botswana * x * * x * x * *

    Brasile * x * * x * x * *

    Bulgaria * x * x * x * x * x *

    Canada * x * x * x * x * x *

    Cina ( Repubblica popolare ) * * x * * x * *

    Colombia * x * * * x * *

    Costa Rica * x * * * x * *

    Cuba * x * * * x * *

    El Salvador * x * * x * x * *

    Spagna * * * * x * *

    Finlandia * x * x * x * x * x *

    Grecia * * * * x * *

    Guetamala * x * * * x * *

    Honduras * x * * * x * *

    Ungheria * x * x * x * x * x *

    Islanda * x * x * x * x * x *

    Israele * * * * x * *

    Madagascar * x * * x * x * *

    Malta * x * x * * x * x *

    Marocco * * * * x * *

    Messico * x * * * x * *

    Nicaragua * x * * * x * *

    Norvegia x * x * x * x * x *

    Nuova Zelanda * x * x * x * x * x *

    Panama * x * * * x * *

    Paraguay * x * * x * x * *

    Polonia * x * x * x * x * x *

    Portogallo * * * * x * *

    Romania * x * x * x * x * x *

    Svezia * x * x * x * x * x *

    Svizzera * x * x * x * x * x *

    Swaziland * x * * * x * *

    Cecoslovacchia * x * x * x * x * x *

    Turchia * * * * x * *

    URSS * x * x * x * x * x *

    Uruguay * x * * x * x * *

    USA * x * x * x * x * x *

    Iugoslavia * x * x * x * x * x *

    RDT * x * x * x * x * x

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