Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R0425

    Regolamento (CEE) n. 425/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

    GU L 61 del 5.3.1977, p. 1–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/425/oj

    31977R0425

    Regolamento (CEE) n. 425/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0001 - 0014
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0192
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0019
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0136
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0136


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 425/77 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1977

    che modifica il regolamento ( CEE )n . 805/68 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento ( CEE ) n . 827/68 nonchù il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 3 ) , modificato dal ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 568/76 ( 4 ) , comporta un regime dei prezzi ed un regime degli scambi , destinati in particolare a stabilizzare i mercati ed a garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola interessata ;

    considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata , in questi ultimi anni , da penuria accompagnata da un aumento dei prezzi che ha avuto delle ripercussioni sullo sviluppo del consumo e della produzione ; che tale situazione è successivamente degenerata in un crollo dei prezzi di mercato accentuato dalle importazioni in massa ;

    considerando che , in tali condizioni , i meccanismi normali del regolamento ( CEE ) n . 805/68 non hanno potuto continuare a svolgere la loro funzione con l ' efficacia desiderata ; che è stata pertanto necessario per alcuni anni ricorrere a norme di eccezione applicabili nel caso di aumento o riduzione sensibile dei prezzi e nel caso di rischi di gravi perturbazioni provocate dalle importazioni ;

    considerando che da tale esperienza risulta la necessità di un adattamento del regime delle importazioni per evitare che possano accadere situazioni analogue ; che tale adattamento deve in particolare riguardare il calcolo di un prelievo di base per tutti i prodotti sottoposti al regime dei prelievi e che l ' applicazione del prelievo deve essere modulata verso il rialzo o il ribasso , secondo il rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il prezzo di orientamento ;

    considerando che conviene adattare taluni regimi speciali per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali ;

    considerando che la distinzione tra vitelli e bovini adulti nonchù tra le loro carni risulta spesso difficile , soprattuto al momento dell ' importazione ; che è pertanto opportuno modificare il regime degli scambi in modo da eliminare tale distinzione , nonchù sopprimere il prezzo di orientamento dei vitelli ;

    considerando che risulta opportuno estendere il campo di applicazione dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura , in particolare per garantire l ' eguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i paesi terzi ; che è quindi opportuno applicare a questi animali , senza tuttavia modificare il loro regime all ' importazione , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , sottraendoli al regime del regolamento ( CEE ) n . 827/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell ' allegato II del trattato ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2427/76 ( 6 ) ;

    considerando che una definizione comunitaria degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura sarà adottata anteriormente al 1° aprile 1977 ;

    considerando che taluni prodotti presentati come « preparazioni di carni » della sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune , sono stati creati al fine di sottrarli all ' applicazione dei prelievi ; che , per evitare l ' importazione in esenzione dai prelievi di prodotti sostitutivi delle carni della voce 02.01 della tariffa doganale comune , è necessario definire meglio i prodotti che possono essere importati in esenzione dai prelievi ;

    considerando che è necessario avere una maggiore trasparenza del mercato ; che , a tal fine , è utile conoscere il volume delle importazioni ed eventualmente delle esportazioni ; che è opportuno allora instaurare , in modo appropriato , un regime di titoli che comporti la costituzione di una cauzione atta a garantire l ' importazione o l ' esportazione ;

    considerando che la modifica della regolamentazione nel settore delle carni bovine ha per conseguenza la modifica delle designazioni di talune merci ; che conviene allora adattare il regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2723/76 ( 8 ) ;

    considerando che l ' applicazione del presente regolamento deve effettuarsi alle migliori condizioni ; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie per facilitare tale applicazione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 1

    1 . L ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti :

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    a ) 01.02 A II * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura *

    02.01 A II * Carni della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

    02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    16.02 B III b ) 1 aa ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte *

    b ) 01.02 A I * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , riproduttori di razza pura *

    02.01 B II b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

    02.06 C I b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    15.02 B I * Sevi della specie bovina , greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compres i sevi detti « primo sugo » *

    16.02 B III b ) 1 bb ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non nominate *

    Ai sensi del presente regolamento sono considerati :

    a ) bovini : gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura , della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune ;

    b ) bovini adulti : i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi . »

    Articolo 2

    1 . Il testo dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 3

    1 . Anteriormente al 1° agosto viene fissato ogni anno , per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , un prezzo di orientamento per i bovini adulti .

    2 . Il prezzo in questione è fissato tenendo conto in particolare :

    a ) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine ,

    b ) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    3 . Il prezzo di orientamento è fissato secondo la procedura prevista dall ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . »

    2 . L ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è modificato come segue :

    a ) al paragrafo 1 , primo comma i termini « voce 02.01 A II a ) 1 bb ) » sono sostituiti dai termini « sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 » ;

    b ) ai paragrafi 2 e 3 , i termini « articolo 10 » sono sostituiti dai termini « articolo 12 , paragrafo 6 » .

    Articolo 3

    Il testo del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « TITOLO II

    Regime degli scambi con i paesi terzi

    Articolo 9

    1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 vengono applicate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune .

    2 . Inoltre , ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , è applicato un prelievo alle condizioni previste nel presente regolamento .

    Articolo 10

    1 . Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all ' importazione dei bovini e delle carni che figurano nell ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) .

    La Commissione può , se necessario , modificare il prelievo di base nell ' intervallo .

    2 . Per i bovini , il prelievo di base viene determinato sulla base della differenza tra il prezzo di orientamento , da un lato , e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità , dall ' altro , maggiorato dell ' incidenza del dazio doganale .

    Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità , rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi , anteriore alla determinazione del prelievo di base dei bovini e delle carni fresche o refrigerate , di cui all ' allegato , sezione a ) , alle sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 , tenendo conto principalmente :

    a ) della situazione della domanda e dell ' offerta ,

    b ) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    3 . La Commissione può determinare un prelievo di base specifico all ' importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 , originari e provenienti dai paesi terzi dotati di una struttura commerciale e di sistemi di produzione del bestiame analoghi a quelli esistenti nella Comunità , a condizione che detti paesi procedano a un rilevamento regolare dei corsi .

    Per i bovini , detto prelievo di base viene determinato per tutti i paesi terzi interessati tenendo conto della differenza tra il prezzo di orientamento , da un lato , e la media dei prezzi rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 2 e precedente alla determinazione del prelievo di base , dall ' altro , restando inteso che la predetta media è maggiorata dell ' incidenza del dazio doganale . Tale media è stabilita in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi di ciascuno di tali paesi , previa detrazione delle eventuali sovvenzioni accordate all ' esportazione .

    4 . Per le carni di cui all ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) , il prelievo di base è uguale a quello determinato per i bovini , cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascuno dei prodotti in questione .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 11

    1 . La Commissione determina ogni mese il prelievo di base alla importazione delle carni congelate che figurano nell ' allegato sezione b ) .

    La Commissione può , se necessario , modificare il prelievo di base nell ' intervallo .

    2 . Il prelievo di base per le carni congelate di cui all ' allegato , sezione b ) , sottovoce 02.01 A II b ) 1 , viene determinato sulla base della differenza tra :

    a ) il prezzo di orientamento , cui si applica un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente all ' interno della Comunità fra il prezzo delle carni fresche di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate in oggetto , della stessa presentazione , ed il prezzo medio dei bovini adulti , e

    b ) il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate , maggiorato dell ' incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario corrispondente alle spese specifiche delle operazioni d ' importazione .

    3 . Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità per le carni congelate viene determinato in base al prezzo del mercato mondiale stabilito in rapporto alle possibilità di acquisto più rappresentative , quanto a qualità e a quantità , rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi , anteriore alla determinazione del prelievo di base , tenendo conto principalmente :

    a ) del prevedibile sviluppo del mercato delle carni congelate ,

    b ) dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    4 . Nel caso delle carni congelate menzionate nell ' allegato , sezione b ) , alle sottovoci 02.01 A II b ) 2 , 02.01 A II b ) 3 e 02.01 A II b ) 4 , il prelievo di base è uguale a quello determinato per il prodotto di cui al paragrafo 2 cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascun prodotto in questione .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 12

    1 . Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d ' orientamento , il prelievo applicabile , rispetto al prelievo di base , è pari :

    a ) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d ' orientamento ,

    b ) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d ' orientamento ,

    c ) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d ' orientamento ,

    d ) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo di orientamento .

    2 . Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d ' orientamento , il prelievo applicabile , rispetto al prelievo di base , è pari al :

    a ) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d ' orientamento ,

    b ) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d ' orientamento ,

    c ) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo di orientamento ,

    d ) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d ' orientamento .

    3 . Le percentuali menzionate nei paragrafi 1 e 2 possono essere soggette , se necessario , a revisione da parte del Consiglio che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

    4 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , il prelievo applicabile alle carni congelate di cui all ' allegato , sezione b ) , può essere fissato dalla Commissione ad una percentuale superiore a quella indicata in detto paragrafo , lettera a ) , a condizione che non ecceda il prelievo di base , quando la variazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità non ha superato un importo elevato da determinare .

    5 . Ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 non si tiene conto di una variazione del prezzo dei bovini adulti rilevata sui mercati rappresentativi della Comunità , che non superi un importo da determinare .

    6 . Il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo calcolato in base ai prezzi rilevati durante un periodo da stabilirsi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le diverse categorie di bovini adulti o di carni di tali animali , tenendo conto dell ' importanza di ognuna di dette categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro .

    7 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    8 . I prelievi applicabili a norma del presente articolo sono fissati dalla Commissione .

    Articolo 12 bis

    1 . Un prelievo speciale può essere stabilito per i prodotti originari o provenienti da uno o più paesi terzi , qualora le esportazioni di tali prodotti si effettuino a prezzi anormalmente bassi .

    2 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 13

    1 . Il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg , può essere totalmente o parzialmente sospeso alle condizioni previste nel presente articolo , tenuto conto della situazione di approvvigionamento dei giovani bovini in questione e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei bovini nella Comunità .

    2 . Ogni anno , anteriormente al 1° dicembre , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce un bilancio preventivo dei giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal presente articolo . Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all ' ingrasso , sia del fabbisogno degli allevatori comunitari .

    Qualora la situazione lo richieda , si può stabilire , secondo la stessa procedura , un bilancio suppletivo .

    3 . Per i giovani bovini di cui al paragrafo 1 , l ' importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nel rispetto dei limiti del quantitativo previsto trimestralmente , in conformità del paragrafo 4 , lettera a ) .

    4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 27 si determinano :

    a ) ogni trimestre , il quantitativo che può essere importato e l ' aliquota di sospensione del prelievo , se necessario per ciascuna delle seguenti categorie :

    - animali il cui peso vivo è inferiore a 80 kg ,

    - animali il cui peso vivo è pari o superiore a 80 kg e inferiore a 220 kg ,

    - animali il cui peso vivo è pari o superiore a 220 kg ;

    b ) le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo del rispetto del periodo di ingrasso .

    Articolo 14

    1 . Le carni congelate destinate alla trasformazione , menzionate nell ' allegato , sezione b ) , alle sottovoci 02.01 A II b ) e 02.01 A II b ) 4 bb ) , beneficiano , alle condizioni previste nel presente articolo :

    a ) di una sospensione totale del prelievo per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina ;

    b ) di una sospensione totale o parziale del prelievo , per le carni destinate all ' industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a ) .

    2 . Ogni anno , anteriormente al 1° dicembre , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce un bilancio preventivo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto dal presente articolo . Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni della qualità e presentazioni atte all ' utilizzazione industriale , sia del fabbisogno dell ' industria . Tale bilancio indica separatamente i quantitativi di carne di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

    Qualora la situazione lo richieda , si può stabilire , secondo la stessa procedura , un bilancio suppletivo .

    3 . Per le carni di cui al paragrafo 1 :

    a ) l ' importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nei limiti dei quantitativi previsti trimestralmente ;

    b ) l ' importazione in sospensione totale del prelievo può essere subordinata , se occorre , alla presentazione di un contratto di acquisto di carni congelate detenute da un organismo d ' intervento .

    4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 27 si determinano :

    a ) ogni trimestre , i quantitativi che possono essere importati , separatamente per la carni di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , nonchù l ' aliquota di sospensione del prelievo per le carni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ,

    b ) il rapporto tra i quantitativi che possono essere importati e quelli che costituiscono l ' oggetto dei contratti d ' acquisto di cui al paragrafo 3 , lettera b ) ,

    c ) le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo dell ' utilizzazione delle carni importate .

    Articolo 15

    1 . Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , che viene rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda , qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità .

    Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , e tutte le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione ; questi titoli sono rilasciati dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda , qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità .

    Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo , la fissazione anticipata è indicata sul titolo , che vale come giustificativo della medesima .

    Il titolo d ' importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità .

    Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo . Il deposito cauzionale viene interamente o parzialmente incamerato se entro il termine fissato nel titolo l ' operazione non viene realizzata o è realizzata solo in parte .

    2 . L ' elenco dei prodotti per i quali si richiedono dei titoli , la durata di validità dei medesimi e le altre modalità di applicazione del presente articolo vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 27 . Tali modalità possono in particolare comportare la fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di importazione in applicazione dei regimi previsti agli articoli 13 e 14 .

    Articolo 16

    1 . Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell ' importazione .

    2 . Tuttavia , il prelievo applicabile nel giorno della presentazione della domanda del titolo di importazione viene applicato all ' atto dell ' importazione su richiesta dell ' interessato presentata unitamente alla domanda del titolo nel caso di prodotto che rientrino nella sottovoce 02.01 A II a ) della tariffa doganale comune , originari e provenienti da paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità a motivo del lungo eragitto che devono affrontare i trasporti marittimi , con il corredo di garanzie soddisfacenti .

    3 . Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo dell ' applicazione del paragrafo 2 , può venir deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , di sospendere tale applicazione per il periodo strettamente necessario .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 17

    Il presente regolamento viene applicato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale .

    Articolo 18

    1 . Nella misura necessaria per consentire l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale , la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

    2 . La restituzione è la stessa per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

    La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell ' interessato .

    3 . Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo .

    4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi .

    5 . La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 27 . In caso di necessità la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

    6 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 19

    Nei limiti necessari al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 20

    1 . Le norme generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

    2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate , negli scambi con i paesi terzi :

    - la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale ,

    - l ' applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .

    Articolo 21

    1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , perturbazioni gravi , tali da compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

    Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le modalità d ' applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti nei quali gli Stati membri possono adottare misure cautelari .

    2 . Ove si verifichi la situazione prevista dal paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se le Commissione riceve una domanda di uno Stato membro , essa decide in proposito entro 24 ore dalla ricezione della domanda .

    3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi dopo il giorno dalla comunicazione , ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio . Il Consiglio si riunisce senza indugio e , deliberando a maggioranza qualificata , può modificare o annullare la misura in questione . »

    Articolo 4

    Il testo dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « ALLEGATO

    Sezione a )

    02.01 A II a ) * Carni della specie bovina , fresche o refrigerate : *

    * 1 . Carcasse , mezzene e quarti detti compensati *

    * 2 . Quarti anteriori e busti *

    * 3 . Quarti posteriori e selle *

    * 4 . altri : *

    * aa ) Pezzi non disossati *

    * bb ) Pezzi disossati *

    Sezione b )

    02.01 A II b ) * Carni della specie bovina , congelate : *

    * 1 . Carcasse , mezzene e quarti detti compensati *

    * 2 . Quarti anteriori e busti *

    * 3 . Quarti posteriori e selle *

    * 4 . altri *

    * aa ) Pezzi non disossati

    * bb ) Pezzi disossati *

    Sezione c )

    02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    * 1 . non disossate *

    * 2 . disossate *

    Sezione d )

    16.02 B III b ) 1 aa ) * altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte » *

    Articolo 5

    La tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata come segue :

    1 . La nota complementare del capitolo 1 è soppressa .

    2 . La sottovoce 01.02 A è sostituita dal testo seguente :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * *

    * A . delle specie domestiche : * * *

    * I . riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione *

    $ * II . altri : * * *

    * a ) non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine ( a ) * 16 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * b ) non nominati * 16 + ( P ) ( c ) ( * ) * ( d ) ( e ) *

    ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( b ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I dell ' accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .

    ( c ) In talune condizioni previste all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg , può essere totalmente o parzialmente sospeso .

    ( d ) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalla autorità competenti delle Comunità europee per 20 000 capi di giovenche e vacche , escluse quelle da macello , delle seguenti razze di montagna : razza grigia , razza bruna , razza gialla , razza chiazzata del Simmental e del Pinzgau . Inoltre , sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti dello Stato membro di destinazione .

    ( e ) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee per 5 000 capi di tori , vacche e giovenche , esclusi quelli da macello , della razza chiazzata del Simmental , della razza di Schwyz e della razza di Friburgo . Per essere ammessi al beneficio di tale contingente , gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati :

    - i tori , dal certificato di ascendenza ,

    - le vacche e le giovenche , da certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libero genealogico ( Herdbook ) attestante la purezza della razza .

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    3 . La nota complementare n . 1 del capitolo 2 è modificata come segue :

    « 1 . A . Sono considerati come :

    a ) " carcassa della specie bovina " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il corpo intero dell ' animale macellato , dopo le operazioni di dissanguamento , svisceramento e scuoiamento , presentato con o senza la testa , con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti .

    Qualora le carcasse siano presentate senza la testa , quest ' ultima deve essere separata dalla all ' altezza dell ' articolazione occipito-atlandoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe , queste devono essere sezionate all ' altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ;

    b ) " mezzena della specie bovina " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale , dorsale , lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ;

    c ) " quarto compensato " , ai sensi , delle sottovoci 02.01 A II a ) 1 e 02.01 A II b ) 1 , l ' insieme costituito :

    - dai quarti anteriori , comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata e tagliati a tre costole ,

    - oppure dei quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , tagliati a cinque costole con , nel loro insieme , il culaccio , la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata , tagliati a otto costole tagliate .

    I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il " quarto compensato " devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale . Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5 % ;

    d ) " busto " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della carcasse comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia ( le prime quattro paia devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

    e ) " quarto anteriore " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole ( le prime quattro costole devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

    f ) " sella " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 , la parte posteriore della carcassa , comprendente tutte le ossa nonchù le cosce e le lombate con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare comme " sella " , la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , ma con più di dieci paia di costole ;

    g ) " quarto posteriore " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata con un minimo di tre costole , intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare come " quarto posteriore " la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , ma con più di dieci costole ;

    h ) 11 . " tagli di quarti anteriori detti ' crop ' o ' chuck and blade ' " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , le parti dorsali del quarto anteriore inclusa la parte superiore della spalla ottenute dal quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola ,

    22 . " tagli di punta di petto detti ' brisket ' " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini all ' estremità del petto .

    B . Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A , paragrafi da c ) a g ) , sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale . »

    4 . La sottovoce 02.01 A II è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * *

    * A . Carni : * * *

    * II . della specie bovina : * * *

    * a ) fresche o refrigerate : * * *

    * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati : * * *

    * aa ) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 2 . Quarti anteriori e busti : * * *

    * aa ) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estrememente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 3 . Quarti posteriori e selle : * * *

    * aa ) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto " pistola " - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è , di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 4 . altre : * * *

    * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * bb ) Pezzi disossati * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * b ) congelate : * * *

    * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) *

    * 2 . Quarti anteriori e busti * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 3 . Quarti posteriori e selle * 20 + ( P ) ( * ) * *

    * 4 . altri : * * *

    * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * *

    * bb ) Pezzi disossati : * * *

    * 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , in un unico pezzo * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti " crop " , " chuck and blade " e " brisket " ( e ) * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 33 . Altri * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( b ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I all ' accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .

    ( c ) Dazi del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 38 500 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio .

    ( d ) In talune condizioni previste all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso .

    ( e ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee .

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo ."

    5 . La sottovoce 02.01 B II è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * *

    * B . Frattaglie : * * *

    * II . altre : * * *

    * a ) ( immutato ) * * *

    * b ) della specie bovina : * * *

    * 1 . Fetagi * 20 * 11 *

    * 2 . altre * 20 * 7 » *

    * c ) e d ) : ( immutato ) * * *

    6 . La sottovoce 02.06 C I è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * *

    * C . altre : * * *

    * I . della specie bovina : * * *

    $ * a ) Carni : * * *

    * 1 . non disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - *

    * 2 . disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - *

    * b ) Frattaglie * 24 * - *

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    7 . la sottovoce 16.02 B III b ) 1 è modificata nel modo seguente :

    N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * *

    * B . ( immutato ) * * *

    * III . ( immutato ) * * *

    * b ) altre : * * *

    * 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina * * *

    * aa ) non cotte * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * bb ) non nominate * 26 * 26 *

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    8 . Nell ' allegato della parte seconda - tabella dei dazi - della tariffa doganale comune , la voce 02.01 è soppressa .

    Articolo 6

    Nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 827/68 i termini figuranti nella sottovoce 01.02 A :

    « A . delle specie domestiche :

    I . riproduttori di razza pura ( a ) »

    nonchù i termini figuranti nella sottovoce 02.01 A II :

    « II . della specie bovina :

    b ) altre »

    sono soppressi .

    Articolo 7

    Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare l ' applicazione del presente regolamento , in particolare nel caso in cui questa applicazione alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà , dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 . Esso sono applicabili fino al 31 dicembre 1977 .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Si applica dal 1° aprile 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 23 dell ' 8 . 3 . 1974 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . C 88 del 26 . 7 . 1974 , pag . 10 .

    ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 28 .

    ( 5 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 16 .

    ( 6 ) GU n . L 276 del 7 . 10 . 1976 , pag . 3 .

    ( 7 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 314 del 15 . 11 . 1976 , pag . 1 . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 377R0425.1

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 425/77 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1977

    che modifica il regolamento ( CEE )n . 805/68 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento ( CEE ) n . 827/68 nonchù il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 3 ) , modificato dal ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 568/76 ( 4 ) , comporta un regime dei prezzi ed un regime degli scambi , destinati in particolare a stabilizzare i mercati ed a garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola interessata ;

    considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata , in questi ultimi anni , da penuria accompagnata da un aumento dei prezzi che ha avuto delle ripercussioni sullo sviluppo del consumo e della produzione ; che tale situazione è successivamente degenerata in un crollo dei prezzi di mercato accentuato dalle importazioni in massa ;

    considerando che , in tali condizioni , i meccanismi normali del regolamento ( CEE ) n . 805/68 non hanno potuto continuare a svolgere la loro funzione con l ' efficacia desiderata ; che è stata pertanto necessario per alcuni anni ricorrere a norme di eccezione applicabili nel caso di aumento o riduzione sensibile dei prezzi e nel caso di rischi di gravi perturbazioni provocate dalle importazioni ;

    considerando che da tale esperienza risulta la necessità di un adattamento del regime delle importazioni per evitare che possano accadere situazioni analogue ; che tale adattamento deve in particolare riguardare il calcolo di un prelievo di base per tutti i prodotti sottoposti al regime dei prelievi e che l ' applicazione del prelievo deve essere modulata verso il rialzo o il ribasso , secondo il rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il prezzo di orientamento ;

    considerando che conviene adattare taluni regimi speciali per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali ;

    considerando che la distinzione tra vitelli e bovini adulti nonchù tra le loro carni risulta spesso difficile , soprattuto al momento dell ' importazione ; che è pertanto opportuno modificare il regime degli scambi in modo da eliminare tale distinzione , nonchù sopprimere il prezzo di orientamento dei vitelli ;

    considerando che risulta opportuno estendere il campo di applicazione dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura , in particolare per garantire l ' eguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i paesi terzi ; che è quindi opportuno applicare a questi animali , senza tuttavia modificare il loro regime all ' importazione , le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , sottraendoli al regime del regolamento ( CEE ) n . 827/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell ' allegato II del trattato ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2427/76 ( 6 ) ;

    considerando che una definizione comunitaria degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura sarà adottata anteriormente al 1° aprile 1977 ;

    considerando che taluni prodotti presentati come « preparazioni di carni » della sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune , sono stati creati al fine di sottrarli all ' applicazione dei prelievi ; che , per evitare l ' importazione in esenzione dai prelievi di prodotti sostitutivi delle carni della voce 02.01 della tariffa doganale comune , è necessario definire meglio i prodotti che possono essere importati in esenzione dai prelievi ;

    considerando che è necessario avere una maggiore trasparenza del mercato ; che , a tal fine , è utile conoscere il volume delle importazioni ed eventualmente delle esportazioni ; che è opportuno allora instaurare , in modo appropriato , un regime di titoli che comporti la costituzione di una cauzione atta a garantire l ' importazione o l ' esportazione ;

    considerando che la modifica della regolamentazione nel settore delle carni bovine ha per conseguenza la modifica delle designazioni di talune merci ; che conviene allora adattare il regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2723/76 ( 8 ) ;

    considerando che l ' applicazione del presente regolamento deve effettuarsi alle migliori condizioni ; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie per facilitare tale applicazione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 1

    1 . L ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti :

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    a ) 01.02 A II * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura *

    02.01 A II * Carni della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

    02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    16.02 B III b ) 1 aa ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte *

    b ) 01.02 A I * Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , riproduttori di razza pura *

    02.01 B II b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate *

    02.06 C I b ) * Frattaglie commestibili della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    15.02 B I * Sevi della specie bovina , greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compres i sevi detti « primo sugo » *

    16.02 B III b ) 1 bb ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non nominate *

    Ai sensi del presente regolamento sono considerati :

    a ) bovini : gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche , diversi dai riproduttori di razza pura , della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune ;

    b ) bovini adulti : i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi . »

    Articolo 2

    1 . Il testo dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 3

    1 . Anteriormente al 1° agosto viene fissato ogni anno , per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , un prezzo di orientamento per i bovini adulti .

    2 . Il prezzo in questione è fissato tenendo conto in particolare :

    a ) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine ,

    b ) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    3 . Il prezzo di orientamento è fissato secondo la procedura prevista dall ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . »

    2 . L ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è modificato come segue :

    a ) al paragrafo 1 , primo comma i termini « voce 02.01 A II a ) 1 bb ) » sono sostituiti dai termini « sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 » ;

    b ) ai paragrafi 2 e 3 , i termini « articolo 10 » sono sostituiti dai termini « articolo 12 , paragrafo 6 » .

    Articolo 3

    Il testo del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « TITOLO II

    Regime degli scambi con i paesi terzi

    Articolo 9

    1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 vengono applicate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune .

    2 . Inoltre , ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , è applicato un prelievo alle condizioni previste nel presente regolamento .

    Articolo 10

    1 . Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all ' importazione dei bovini e delle carni che figurano nell ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) .

    La Commissione può , se necessario , modificare il prelievo di base nell ' intervallo .

    2 . Per i bovini , il prelievo di base viene determinato sulla base della differenza tra il prezzo di orientamento , da un lato , e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità , dall ' altro , maggiorato dell ' incidenza del dazio doganale .

    Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità , rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi , anteriore alla determinazione del prelievo di base dei bovini e delle carni fresche o refrigerate , di cui all ' allegato , sezione a ) , alle sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 , tenendo conto principalmente :

    a ) della situazione della domanda e dell ' offerta ,

    b ) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    3 . La Commissione può determinare un prelievo di base specifico all ' importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 , originari e provenienti dai paesi terzi dotati di una struttura commerciale e di sistemi di produzione del bestiame analoghi a quelli esistenti nella Comunità , a condizione che detti paesi procedano a un rilevamento regolare dei corsi .

    Per i bovini , detto prelievo di base viene determinato per tutti i paesi terzi interessati tenendo conto della differenza tra il prezzo di orientamento , da un lato , e la media dei prezzi rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 2 e precedente alla determinazione del prelievo di base , dall ' altro , restando inteso che la predetta media è maggiorata dell ' incidenza del dazio doganale . Tale media è stabilita in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi di ciascuno di tali paesi , previa detrazione delle eventuali sovvenzioni accordate all ' esportazione .

    4 . Per le carni di cui all ' allegato , sezioni a ) , c ) e d ) , il prelievo di base è uguale a quello determinato per i bovini , cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascuno dei prodotti in questione .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 11

    1 . La Commissione determina ogni mese il prelievo di base alla importazione delle carni congelate che figurano nell ' allegato sezione b ) .

    La Commissione può , se necessario , modificare il prelievo di base nell ' intervallo .

    2 . Il prelievo di base per le carni congelate di cui all ' allegato , sezione b ) , sottovoce 02.01 A II b ) 1 , viene determinato sulla base della differenza tra :

    a ) il prezzo di orientamento , cui si applica un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente all ' interno della Comunità fra il prezzo delle carni fresche di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate in oggetto , della stessa presentazione , ed il prezzo medio dei bovini adulti , e

    b ) il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate , maggiorato dell ' incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario corrispondente alle spese specifiche delle operazioni d ' importazione .

    3 . Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità per le carni congelate viene determinato in base al prezzo del mercato mondiale stabilito in rapporto alle possibilità di acquisto più rappresentative , quanto a qualità e a quantità , rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi , anteriore alla determinazione del prelievo di base , tenendo conto principalmente :

    a ) del prevedibile sviluppo del mercato delle carni congelate ,

    b ) dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate , e

    c ) dell ' esperienza acquisita .

    4 . Nel caso delle carni congelate menzionate nell ' allegato , sezione b ) , alle sottovoci 02.01 A II b ) 2 , 02.01 A II b ) 3 e 02.01 A II b ) 4 , il prelievo di base è uguale a quello determinato per il prodotto di cui al paragrafo 2 cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascun prodotto in questione .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 12

    1 . Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d ' orientamento , il prelievo applicabile , rispetto al prelievo di base , è pari :

    a ) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d ' orientamento ,

    b ) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d ' orientamento ,

    c ) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d ' orientamento ,

    d ) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo di orientamento .

    2 . Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d ' orientamento , il prelievo applicabile , rispetto al prelievo di base , è pari al :

    a ) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d ' orientamento ,

    b ) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d ' orientamento ,

    c ) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo di orientamento ,

    d ) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d ' orientamento .

    3 . Le percentuali menzionate nei paragrafi 1 e 2 possono essere soggette , se necessario , a revisione da parte del Consiglio che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

    4 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , il prelievo applicabile alle carni congelate di cui all ' allegato , sezione b ) , può essere fissato dalla Commissione ad una percentuale superiore a quella indicata in detto paragrafo , lettera a ) , a condizione che non ecceda il prelievo di base , quando la variazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità non ha superato un importo elevato da determinare .

    5 . Ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 non si tiene conto di una variazione del prezzo dei bovini adulti rilevata sui mercati rappresentativi della Comunità , che non superi un importo da determinare .

    6 . Il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo calcolato in base ai prezzi rilevati durante un periodo da stabilirsi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le diverse categorie di bovini adulti o di carni di tali animali , tenendo conto dell ' importanza di ognuna di dette categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro .

    7 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    8 . I prelievi applicabili a norma del presente articolo sono fissati dalla Commissione .

    Articolo 12 bis

    1 . Un prelievo speciale può essere stabilito per i prodotti originari o provenienti da uno o più paesi terzi , qualora le esportazioni di tali prodotti si effettuino a prezzi anormalmente bassi .

    2 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 13

    1 . Il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg , può essere totalmente o parzialmente sospeso alle condizioni previste nel presente articolo , tenuto conto della situazione di approvvigionamento dei giovani bovini in questione e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei bovini nella Comunità .

    2 . Ogni anno , anteriormente al 1° dicembre , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce un bilancio preventivo dei giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal presente articolo . Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all ' ingrasso , sia del fabbisogno degli allevatori comunitari .

    Qualora la situazione lo richieda , si può stabilire , secondo la stessa procedura , un bilancio suppletivo .

    3 . Per i giovani bovini di cui al paragrafo 1 , l ' importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nel rispetto dei limiti del quantitativo previsto trimestralmente , in conformità del paragrafo 4 , lettera a ) .

    4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 27 si determinano :

    a ) ogni trimestre , il quantitativo che può essere importato e l ' aliquota di sospensione del prelievo , se necessario per ciascuna delle seguenti categorie :

    - animali il cui peso vivo è inferiore a 80 kg ,

    - animali il cui peso vivo è pari o superiore a 80 kg e inferiore a 220 kg ,

    - animali il cui peso vivo è pari o superiore a 220 kg ;

    b ) le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo del rispetto del periodo di ingrasso .

    Articolo 14

    1 . Le carni congelate destinate alla trasformazione , menzionate nell ' allegato , sezione b ) , alle sottovoci 02.01 A II b ) e 02.01 A II b ) 4 bb ) , beneficiano , alle condizioni previste nel presente articolo :

    a ) di una sospensione totale del prelievo per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina ;

    b ) di una sospensione totale o parziale del prelievo , per le carni destinate all ' industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a ) .

    2 . Ogni anno , anteriormente al 1° dicembre , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce un bilancio preventivo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto dal presente articolo . Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni della qualità e presentazioni atte all ' utilizzazione industriale , sia del fabbisogno dell ' industria . Tale bilancio indica separatamente i quantitativi di carne di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

    Qualora la situazione lo richieda , si può stabilire , secondo la stessa procedura , un bilancio suppletivo .

    3 . Per le carni di cui al paragrafo 1 :

    a ) l ' importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nei limiti dei quantitativi previsti trimestralmente ;

    b ) l ' importazione in sospensione totale del prelievo può essere subordinata , se occorre , alla presentazione di un contratto di acquisto di carni congelate detenute da un organismo d ' intervento .

    4 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 27 si determinano :

    a ) ogni trimestre , i quantitativi che possono essere importati , separatamente per la carni di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , nonchù l ' aliquota di sospensione del prelievo per le carni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ,

    b ) il rapporto tra i quantitativi che possono essere importati e quelli che costituiscono l ' oggetto dei contratti d ' acquisto di cui al paragrafo 3 , lettera b ) ,

    c ) le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo dell ' utilizzazione delle carni importate .

    Articolo 15

    1 . Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , sono subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , che viene rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda , qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità .

    Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , e tutte le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione ; questi titoli sono rilasciati dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda , qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità .

    Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo , la fissazione anticipata è indicata sul titolo , che vale come giustificativo della medesima .

    Il titolo d ' importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità .

    Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo . Il deposito cauzionale viene interamente o parzialmente incamerato se entro il termine fissato nel titolo l ' operazione non viene realizzata o è realizzata solo in parte .

    2 . L ' elenco dei prodotti per i quali si richiedono dei titoli , la durata di validità dei medesimi e le altre modalità di applicazione del presente articolo vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 27 . Tali modalità possono in particolare comportare la fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di importazione in applicazione dei regimi previsti agli articoli 13 e 14 .

    Articolo 16

    1 . Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell ' importazione .

    2 . Tuttavia , il prelievo applicabile nel giorno della presentazione della domanda del titolo di importazione viene applicato all ' atto dell ' importazione su richiesta dell ' interessato presentata unitamente alla domanda del titolo nel caso di prodotto che rientrino nella sottovoce 02.01 A II a ) della tariffa doganale comune , originari e provenienti da paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità a motivo del lungo eragitto che devono affrontare i trasporti marittimi , con il corredo di garanzie soddisfacenti .

    3 . Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo dell ' applicazione del paragrafo 2 , può venir deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , di sospendere tale applicazione per il periodo strettamente necessario .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 17

    Il presente regolamento viene applicato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale .

    Articolo 18

    1 . Nella misura necessaria per consentire l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale , la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

    2 . La restituzione è la stessa per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

    La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell ' interessato .

    3 . Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo .

    4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi .

    5 . La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 27 . In caso di necessità la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

    6 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

    Articolo 19

    Nei limiti necessari al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 20

    1 . Le norme generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

    2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate , negli scambi con i paesi terzi :

    - la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale ,

    - l ' applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .

    Articolo 21

    1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , perturbazioni gravi , tali da compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

    Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le modalità d ' applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti nei quali gli Stati membri possono adottare misure cautelari .

    2 . Ove si verifichi la situazione prevista dal paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se le Commissione riceve una domanda di uno Stato membro , essa decide in proposito entro 24 ore dalla ricezione della domanda .

    3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi dopo il giorno dalla comunicazione , ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio . Il Consiglio si riunisce senza indugio e , deliberando a maggioranza qualificata , può modificare o annullare la misura in questione . »

    Articolo 4

    Il testo dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è sostituito dal testo seguente :

    « ALLEGATO

    Sezione a )

    02.01 A II a ) * Carni della specie bovina , fresche o refrigerate : *

    * 1 . Carcasse , mezzene e quarti detti compensati *

    * 2 . Quarti anteriori e busti *

    * 3 . Quarti posteriori e selle *

    * 4 . altri : *

    * aa ) Pezzi non disossati *

    * bb ) Pezzi disossati *

    Sezione b )

    02.01 A II b ) * Carni della specie bovina , congelate : *

    * 1 . Carcasse , mezzene e quarti detti compensati *

    * 2 . Quarti anteriori e busti *

    * 3 . Quarti posteriori e selle *

    * 4 . altri *

    * aa ) Pezzi non disossati *

    * bb ) Pezzi disossati *

    Sezione c )

    02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate *

    * 1 . non disossate *

    * 2 . disossate *

    Sezione d )

    16.02 B III b ) 1 aa ) * altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte » *

    Articolo 5

    La tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata come segue :

    1 . La nota complementare del capitolo 1 è soppressa .

    2 . La sottovoce 01.02 A è sostituita dal testo seguente :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * *

    * A . delle specie domestiche : * * *

    * I . riproduttori di razza pura ( a ) * esenzione * esenzione *

    $ * II . altri : * * *

    * a ) non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine ( a ) * 16 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * b ) non nominati * 16 + ( P ) ( c ) ( * ) * ( d ) ( e ) *

    ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( b ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I dell ' accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .

    ( c ) In talune condizioni previste all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg , può essere totalmente o parzialmente sospeso .

    ( d ) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalla autorità competenti delle Comunità europee per 20 000 capi di giovenche e vacche , escluse quelle da macello , delle seguenti razze di montagna : razza grigia , razza bruna , razza gialla , razza chiazzata del Simmental e del Pinzgau . Inoltre , sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti dello Stato membro di destinazione .

    ( e ) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee per 5 000 capi di tori , vacche e giovenche , esclusi quelli da macello , della razza chiazzata del Simmental , della razza di Schwyz e della razza di Friburgo . Per essere ammessi al beneficio di tale contingente , gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati :

    - i tori , dal certificato di ascendenza ,

    - le vacche e le giovenche , da certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libero genealogico ( Herdbook ) attestante la purezza della razza .

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    3 . La nota complementare n . 1 del capitolo 2 è modificata come segue :

    « 1 . A . Sono considerati come :

    a ) " carcassa della specie bovina " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il corpo intero dell ' animale macellato , dopo le operazioni di dissanguamento , svisceramento e scuoiamento , presentato con o senza la testa , con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti .

    Qualora le carcasse siano presentate senza la testa , quest ' ultima deve essere separata dalla all ' altezza dell ' articolazione occipito-atlandoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe , queste devono essere sezionate all ' altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ;

    b ) " mezzena della specie bovina " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II , il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale , dorsale , lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ;

    c ) " quarto compensato " , ai sensi , delle sottovoci 02.01 A II a ) 1 e 02.01 A II b ) 1 , l ' insieme costituito :

    - dai quarti anteriori , comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata e tagliati a tre costole ,

    - oppure dei quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , tagliati a cinque costole con , nel loro insieme , il culaccio , la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata , tagliati a otto costole tagliate .

    I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il " quarto compensato " devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale . Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5 % ;

    d ) " busto " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della carcasse comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia ( le prime quattro paia devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

    e ) " quarto anteriore " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II b ) 2 , la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole ( le prime quattro costole devono essere intere , le altre possono essere tagliate ) , con o senza pancia ;

    f ) " sella " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 , la parte posteriore della carcassa , comprendente tutte le ossa nonchù le cosce e le lombate con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare comme " sella " , la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e le spalle , ma con più di dieci paia di costole ;

    g ) " quarto posteriore " , ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a ) 3 e 02.01 A II b ) 3 la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù la coscia e la lombata con un minimo di tre costole , intere o tagliate , con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare come " quarto posteriore " la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonchù il colletto e la spalla , ma con più di dieci costole ;

    h ) 11 . " tagli di quarti anteriori detti ' crop ' o ' chuck and blade ' " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , le parti dorsali del quarto anteriore inclusa la parte superiore della spalla ottenute dal quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola ,

    22 . " tagli di punta di petto detti ' brisket ' " , ai sensi della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini all ' estremità del petto .

    B . Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A , paragrafi da c ) a g ) , sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale . »

    4 . La sottovoce 02.01 A II è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * *

    * A . Carni : * * *

    * II . della specie bovina : * * *

    * a ) fresche o refrigerate : * * *

    * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati : * * *

    * aa ) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 2 . Quarti anteriori e busti : * * *

    * aa ) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estrememente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 3 . Quarti posteriori e selle : * * *

    * aa ) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto " pistola " - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è , di colore da bianco a giallo chiaro ( a ) * 20 + ( P ) ( * ) * ( b ) *

    * bb ) altri * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * 4 . altre : * * *

    * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * bb ) Pezzi disossati * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * b ) congelate : * * *

    * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati * 20 + ( P ) ( * ) * ( c ) *

    * 2 . Quarti anteriori e busti * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 3 . Quarti posteriori e selle * 20 + ( P ) ( * ) * *

    * 4 . altri : * * *

    * aa ) Pezzi non disossati * 20 + ( P ) ( * ) * *

    * bb ) Pezzi disossati : * * *

    * 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , in un unico pezzo * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti " crop " , " chuck and blade " e " brisket " ( e ) * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    * 33 . Altri * 20 + ( P ) ( d ) ( * ) * *

    ( a ) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( b ) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell ' allegato I all ' accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia .

    ( c ) Dazi del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 38 500 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio .

    ( d ) In talune condizioni previste all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso .

    ( e ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee .

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo ."

    5 . La sottovoce 02.01 B II è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * *

    * B . Frattaglie : * * *

    * II . altre : * * *

    * a ) ( immutato ) * * *

    * b ) della specie bovina : * * *

    * 1 . Fetagi * 20 * 11 *

    * 2 . altre * 20 * 7 » *

    * c ) e d ) : ( immutato ) * * *

    6 . La sottovoce 02.06 C I è modificata come segue :

    « N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * *

    * C . altre : * * *

    * I . della specie bovina : * * *

    $ * a ) Carni : * * *

    * 1 . non disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - *

    * 2 . disossate * 24 + ( P ) ( * ) * - *

    * b ) Frattaglie * 24 * - *

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    7 . la sottovoce 16.02 B III b ) 1 è modificata nel modo seguente :

    N . della tariffa * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * Autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * *

    * B . ( immutato ) * * *

    * III . ( immutato ) * * *

    * b ) altre : * * *

    * 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina * * *

    * aa ) non cotte * 20 + ( P ) ( * ) * - *

    * bb ) non nominate * 26 * 26 *

    ( * ) Oltre al dazio , in talune condizioni si applica un prelievo . »

    8 . Nell ' allegato della parte seconda - tabella dei dazi - della tariffa doganale comune , la voce 02.01 è soppressa .

    Articolo 6

    Nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 827/68 i termini figuranti nella sottovoce 01.02 A :

    « A . delle specie domestiche :

    I . riproduttori di razza pura ( a ) »

    nonchù i termini figuranti nella sottovoce 02.01 A II :

    « II . della specie bovina :

    b ) altre »

    sono soppressi .

    Articolo 7

    Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare l ' applicazione del presente regolamento , in particolare nel caso in cui questa applicazione alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà , dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 . Esso sono applicabili fino al 31 dicembre 1977 .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Si applica dal 1° aprile 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 23 dell ' 8 . 3 . 1974 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . C 88 del 26 . 7 . 1974 , pag . 10 .

    ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 28 .

    ( 5 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 16 .

    ( 6 ) GU n . L 276 del 7 . 10 . 1976 , pag . 3 .

    ( 7 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 314 del 15 . 11 . 1976 , pag . 1 .

    Top