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Document 31976R1361
Commission Regulation (EEC) No 1361/76 of 14 June 1976 laying down certain detailed rules for applying the export refund on rice and on mixtures of rice
Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso
Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso
GU L 154 del 15.6.1976, p. 11–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835
Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 15/06/1976 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0095
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0095
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0105
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1361/76 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1976 che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all ' esportazione di riso e di miscugli di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 6 , considerando che il corretto funzionamento del regime delle restituzioni applicabili all ' esportazione di riso verso i paesi terzi esige che un regime adeguato sia applicato alle esportazioni de miscugli composti di riso appartenente a sottovoci tariffarie diverse ; considerando che la restituzione applicabile a tali miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria , operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune ; considerando che , nel caso dei miscugli di riso di sottovoci diverse , la classificazione tarrifaria determinata in base alle regole di cui sopra crea talune difficoltà ; che , in alcuni casi , tale classificazione porta infatti alla concessione di una restituzione elevata per miscugli contenenti una notevole percentuale di prodotti cui si applica una restituzione modesta ; considerando che , per evitare tali difficoltà , è necessario adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabili ai miscugli di riso ; considerando che le disposizioni del regolamento n . 669/67/CEE della Commissione , del 27 settembre 1967 , che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all ' esportazione di riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 941/72 ( 4 ) , sono strettamente connesse al regime di esportazione applicabile ai miscugli di riso e che è pertanto opportuno incorporare tali disposizioni nel presente regolamento e abrogare , conseguentemente , il regolamento n . 669/67/CEE ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La restituzione all ' esportazione si applica ai miscugli di riso delle sottovoci 10.06 A e B della tariffa doganale comune solo se detti miscugli sono composti di riso dello stesso stadio di trasformazione e , se del caso , di rotture di riso . Il risone ( sottovoce 10.06 A I ) , il riso semigreggio ( sottovoce 10.06 A II ) , il riso semilavorato ( sottovoce 10.06 B I ) ed il riso lavorato a fondo ( sottovoce 10.06 B II ) sono considerati ciascuno come riso ad uno stadio di trasformazione differente . Articolo 2 Fatto salvo il disposto dell ' articolo 3 , la restituzione all ' esportazione applicabile ai prodotti della voce 10.06 della tariffa doganale comune composti di riso a grani tondi , a grani lunghi o in rotture di riso è quella applicabile : a ) per i miscugli contenenti , in peso , il 40 % o meno di rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune , - al principale componente in peso , se detto componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio , preventivamente diminuito del preso delle rotture . - al componente - diverso dalle rotture di riso - soggetto alla restituzione meno elevata , se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio , preventivamente diminuito del peso delle rotture ; b ) alle rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune , per gli altri miscugli . Articolo 3 Se il riso esportato delle sottovoci 10.06 A della tariffa doganale comune contiene rotture della sottovoce tariffaria 10.06 C , la restituzione all ' esportazione è diminuita come segue : Percentuale di rotture * Percentuale di diminuzione della restituzione * più di 0 e sino a 5 * 0 * più do 5 e sino a 10 * 2 * più di 10 e sino a 15 * 4 * più di 15 e sino a 20 * 6 * più di 20 e sino a 30 * 15 * più di 30 e sino a 40 * 30 * Articolo 4 Il regolamento n . 669/67/CEE è abrogato . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 giugno 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 3 ) GU n . 241 del 5 . 10 . 1967 , pag . 6 . ( 4 ) GU n . L 107 del 6 . 5 . 1972 , pag . 10 .