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Document 31972R2847
Regulation (EEC) No 2847/72 of the Commission of 29 December 1972 amending Regulation (EEC) Nos 100/72 and 1897/72 following the accession of new Member States to the Community
Regolamento (CEE) n. 2847/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri
Regolamento (CEE) n. 2847/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri
GU L 299 del 31.12.1972, p. 4–4
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(30-31.12) pag. 88 - 88
In force
Regolamento (CEE) n. 2847/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 31/12/1972 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0056
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0056
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(30-31.12) pag. 0088
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0166
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0166
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 357 - 357
REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/72 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1972 che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto unito al trattato [2], in appresso denominato "atto", considerando che ai sensi dell'articolo 30 dell'atto, il regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2351/72 [4], nonché il regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1o settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2523/72 [6], devono essere adattati conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto medesimo; che in conseguenza di ciò necessita completare i sopraddetti regolamenti per i nuovi Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 100/72, è aggiunto il seguente paragrafo: "4. L'ora limite fissata al paragrafo 2 è avanzata di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito nel periodo durante il quale non è applicata, in tali Stati membri, l'ora detta "estiva"." Articolo 2 All'articolo 25 del paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 100/72 sono aggiunte le seguenti versioni: "denatured sugar" "denatureret sukker". Articolo 3 All'articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1897/72 è aggiunto il seguente comma: "Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta "estiva", le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi si intendono avanzate di un'ora in tali Stati membri." Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1ogennaio 1973. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1973. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. MANSHOLT [1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5. [2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. [3] GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15. [4] GU n. L 253 del 9. 11. 1972, pag. 11. [5] GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8. [6] GU n. L 270 del 1o. 12. 1972, pag. 65. --------------------------------------------------