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Document 31972R1055

    Regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi

    GU L 120 del 25.5.1972, p. 3–6 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(II) pag. 462 - 465

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1996; abrogato da 31996R0546 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1055/oj

    31972R1055

    Regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 25/05/1972 pag. 0003 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0445
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0462
    edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0042
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0157
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0157


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1055/72 DEL CONSIGLIO

    del 18 maggio 1972

    riguardante la communicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 5 e 213 .

    vista la proposta della Commissione .

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che l'instaurazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da'adottare a tal fine ;

    considerando che , in seguito alla comunicazione trasmessagli dalla Commissione il 18 dicembre 1968 sul primo orientamento per una politica energetica comunitaria , il Consiglio , durante l'88a sessione del 13 novembre 1969 :

    _ ha approvato i principi fondamentali di questa comunicazione in base alla relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti ;

    _ha invitato la Commissione a presentargli quanto prima , le proposte concrete più urgenti in questo settore ;

    _ ha deciso di esaminare tali proposte al più presto , al fine di poter stabilire una politica energetica comunitaria ;

    considerando che la definizione di un punto di vista globale sugli approvvigionamenti della Comunità costituisce un elemento base di tale politica , soprattutto per consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti ;

    considerando che l'assolvimento di questo compito richiede , per il petrolio grezzo e il gas naturale , una conoscenza il più possibile esatta tanto del decorso sviluppo dell'offerta e della domanda che della futura evoluzione ; che è altresi - indispensabile una conoscenza esatta dell'origine e della qualità di questi prodotti ;

    considerando che , a questo fine , gli Stati membri devono comunicare alla Commissione , con le loro eventuali osservazioni , i dati statistici relativi alle importazioni realizzate durante il semestre precedente ed uno schema complessivo dei dati concernenti le importazioni previste per l'anno seguente ; che , a questo scopo , le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni che consentano a questi ultimi di soddisfare l'obbligo in questione ;

    considerando che è opportuno prevedere la possibilità da parte della Commissione di abbreviare i termini della comunicazione di tali dati , di modificare i periodi cui le communicazioni dovranno riferirsi e di disporre , eventualmente a titolo temporaneo , delle provisioni per singole imprese ;

    considerando che è opportuno consentire alla Commissione d : precisare eventualmente alcune modalità di applicazione , quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare ;

    considerando che convience garantire il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento ed il carattere confidenziale raccolti ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , alle seguenti condizioni e secondo le modalita stabilite nell'allegato I , le informazioni da essi raccolte , in base alle disposizioni dell'articolo 2 , sulle importazioni di petrolio grezzo ( voce 27.09 della tariffa doganale comune ) e di gas naturale ( voce 27.11 B della tariffa doganale comune ) :

    a ) per singola impresa , al massimo il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno , le importazioni realizzate nel precedente semestre di calendario ;

    b ) globalmente , per tutte le imprese dello Stato membro considerato , al massimo il 31 dicembre di ogni anno , le importazioni previste per l'anno successivo .

    Gli Stati membri accludono alle loro comunicazioni le eventuali osservazioni .

    2 . Ai sensi del presente regolamento , l'importazione si riferisce a tutti i petroli greggi ed al gas naturale che entrano nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petroli greggi e di gas naturale loro destinate , ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri .

    Articolo 2

    Per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 1 , qualsiasi persona o impresa che abbia importato o si proponga di importare nella Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio o di gas naturale , è tenuta a comunicare , secondo le modalità fissate nell'allegato II , allo Stato membro in cui tali importazioni sono state effettuate o sono previste :

    a ) prima del 15 settembre e del 15 marzo di ogni anno , le importazioni effettuate nel precedente semestre di calendario ;

    b ) ogni anno , prima del 15 dicembre , le importazioni previste per l'anno successivo .

    Articolo 3

    Per consentire alla Commissione di valutare la situazione dell'approvvigionamento , gli Stati membri effettuano , secondo le modalità da questa definite :

    _ le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 , entro termini abbreviati o rispetto a periodi modificati ,

    _ le comunicazioni di cui all'articolo 1 b ) , eventualmente a titolo temporaneo , per singola impresa .

    Articolo 4

    La Commissione , nei limiti fissati dal presente regolamento e dagli allegati , è autorizzata ad adottare disposizioni di applicazione relative alla forma , al tenore e alle altre modalità delle comunicazioni previste agli articoli 1 , 2 e 3 .

    Articolo 5

    La Commissione presenterà al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in applicazione del presente regolamento .

    Articolo 6

    Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere confidenziale . Tale disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o sintetiche che non contengano informazioni sulle singole imprese .

    Articolo 7

    Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 6 .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 18 maggio 1972 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . MART

    ALLEGATO 1

    COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

    Queste comunicazioni comprenderanno i dati seguenti :

    A . Per le importazioni effettuate nel semestre di calendario precedente la dichiarazione ;

    Per le importazioni di petrolio greggio della voce 27.09 e per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :

    Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese , inclusi il nome e la sede delle medesime .

    B . Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

    i ) Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche

    2 . Porto di carico ed _ eventualmente _ paese di origine in cui verrà estratto il petrolio greggio da importare

    3 . Percentuale degli approvvigionamenti effettuati in base a contratti con scadenza entro un termine di cinque anni .

    ii ) Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :

    1 . Quantità ( Mi * m3,0 *,760 mm Hg )

    2 . Paese di origine in cui verrà estratto il gas naturale da importare

    3 . Porto di importazione o , in caso di trasporto per gasdotti , stazione di ricezione

    4 . Potere calorifico superiore ( Kcal/m3,0 *,760 mm Hg ) del gas naturale che verrà importato .

    ALLEGATO II

    COMUNICAZIONI DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE AGLI STATI MEMBRI

    Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

    I . Per le importazioni effettuate nel semestre di calendario precedente la dichiarazione :

    A . Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice

    2 . Quantità in migliaia di tonnellate metriche

    3 . Porto di carico e , eventualmente , paese di origine in cui è stato estratto il petrolio greggio importato

    4 . Porto di scarico oppure , in caso di trasporto via terra , ufficio di sdoganamento e , eventualmente , oleodotti tramite i quali sono state realizzate le importazioni

    5 . Designazione commerciale del petrolio greggio importato

    6 . a ) Per tutte le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura :

    Nome e sede dei contraenti

    b ) Per le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura con scadenza entro un termine di cinque anni :

    i ) durata del contratto

    ii ) scadenza .

    B . Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice

    2 . Quantità ( Mi * m3 , 0 * , 760 mm Hg )

    3 . Paese di origine in cui è stato estratto il gas naturale importato

    4 . Porto di importazione o , in caso di trasporto per gasdotti , stazione di ricezione

    5 . Potere calorifico superiore ( Kcal/m3 , 0 * , 760 mm Hg ) .

    II . Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

    A . Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice

    2 . Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche

    3 . Porto di carico e , eventualmente , paese di origine in cui sarà estratto il petrolio greggio da importare

    4 . Porto di scarico o , in caso di trasporto via terra , ufficio di sdoganamento e , eventualmente , oleodotti tramite i quali saranno realizzate le importazioni

    5 . Designazione commerciale del petrolio greggio che verrà importato

    6 . a ) Per tutte le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura :

    Nome e sede dei contraenti

    b ) Per le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura con scadenza entro un termine di cinque anni :

    i ) durata del contratto

    ii ) scadenza .

    B . Per il gas naturale della voce 27.11 B della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell'impresa importatrice

    2 . Quantità ( Mi * m3 , 0 * , 760 mm Hg ) ,

    3 . Paese d'origine in cui verrà estratto il gas naturale da importare

    4 . Porto di importazione o , in caso di trasporto per gasdotti , stazione di ricezione

    5 . Potere calorifico superiore del gas naturale che verrà importato ( Kcal/m3 , 0 * , 760 mm Hg ) .

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