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Document 31972L0418

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

GU L 287 del 26.12.1972, p. 22–30 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(9-28.12) pag. 20 - 28

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/418/oj

31972L0418

Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 26/12/1972 pag. 0022 - 0030
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0016
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0020
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0144
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0040


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1972 che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(72/418/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per i motivi esposti in appresso, è opportuno modificare talune disposizioni delle direttive sottoelencate, modificate da ultimo dalla direttiva del 20 luglio 1972 (1): direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2), alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5); la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6); la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (7) e la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (8);

considerando che è necessario disporre affinché i materiali selezionati di generazioni anteriori alle sementi e ai materiali di moltiplicazione di base, ammessi alla commercializzazione nei vari Stati membri conformemente alle direttive succitate, non vengano più sottoposti in detti Stati - fatte salve determinate condizioni - a restrizioni di commercializzazione;

considerando che l'applicazione della procedura prevista dalle suddette direttive per eliminare eventuali difficoltà passeggere di approvvigionamento in sementi e materiali di moltiplicazione di base od in sementi e materiali di moltiplicazione certificati ha dimostrato che tali difficoltà potrebbero essere sormontate più facilmente qualora si ammettessero, non soltanto sementi e materiali di moltiplicazione di qualità inferiore, ma anche sementi e materiali di moltiplicazione appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune delle varietà, né sul catalogo nazionale delle varietà;

considerando che l'applicazione delle direttive in questione ha causato difficoltà all'atto dell'importazione di sementi e di materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri, in quanto ciascuno di questi esige indicazioni di natura diversa da parte dell'importatore, e che è pertanto opportuno che anche tali indicazioni siano armonizzate;

considerando che è opportuno modificare le indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle sementi di talune specie enumerate nelle summenzionate direttive, in particolare per quanto riguarda la menzione delle quantità; che è necessario ammettere per tutte le specie l'utilizzazione di etichette adesive in sostituzione dell'attestato contenuto all'interno dell'imballaggio;

considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali - come del resto è stato fatto per altre direttive analoghe - le sementi di piante ornamentali;

considerando che la direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate richiede alcune modifiche riguardanti l'imballaggio, la calibratura, nonché l'estensione degli esami prescritti a taluni organismi nocivi pericolosi;

considerando che, nel caso delle sementi di ortaggi, è apparso necessario tollerare sul piano nazionale, per un periodo transitorio sino al 1975, alcune sementi standard le cui varietà non sono ufficialmente ammesse, né sul piano nazionale, né sul piano comunitario; che dovrebbe d'altronde essere possibile, a decorrere dal 1977, subordinare qualsiasi ammissione di varietà ai risultati degli esami ufficiali;

considerando che le sementi di alcune specie soggette alla direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi non presentano alcun interesse per alcuni Stati membri, sebbene vengano prodotte nei medesimi o perlomeno commercializzate in minima quantità; che è pertanto opportuno che talune specie siano escluse dal campo di applicazione della direttiva e che, per alcune altre specie, gli Stati membri abbiano la possibilità di essere dispensati dall'applicazione della direttiva alle relative sementi;

considerando che è necessario che tutte le varietà ammesse anteriormente al 1o luglio 1972, secondo principi diversi da quelli fissati nella direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, possano usufruire di un termine sufficiente a consentire la commercializzazione delle rispettive sementi e dei rispettivi materiali di moltiplicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

2. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

3. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

4. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.

5. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

6. Il testo dell'allegato III, sezione A, punto 8, è sostituito dal seguente testo:

«8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

Articolo 2

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, è modificata come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 3, è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura «sementi pre-base»,

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate" della prima riproduzione.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi commerciali, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.

6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

Articolo 3

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, il testo iniziale è sostituito dal testo seguente:

«A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:»

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate della prima riproduzione".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.

6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categorie,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

7. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera a), punto 8, è sostituito dal testo seguente:

«8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

8. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera b), punto 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

Articolo 4

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, è sostituito dal testo seguente:

«Per i tuberi che non passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di cinque.»

2. All'articolo 7, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri possono:

a) applicare le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase, a varietà diverse da quelle ivi indicate;

b) ampliare lo scarto massimo tollerato fra il calibro minimo e il calibro massimo dei tuberi di una partita.»

3. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.»

4. All'articolo 9, paragrafo 1, vengono aggiunte, dopo il termine «gli imballaggi», le parole «e i recipienti» e, dopo il termine «dell'imballaggio», le parole «o del recipiente».

5. All'articolo 10, paragrafo 1, ed all'articolo 11, dopo il termine «gli imballaggi» vengono aggiunte le parole «e i recipienti».

6. All'articolo 12, dopo il termine «all'interno dello stesso» vengono aggiunte le parole «o sul recipiente».

7. All'articolo 13, paragrafo 1, dopo il termine «l'imballaggio», vengono aggiunte le parole «o il recipiente».

8. All'articolo 13, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 B, lettera a), provvedono a che i tuberi-seme di selezione di fasi anteriori ai tuberi-seme di base non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano stati controllati ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione dei tuberi-seme di base;

b) qualora siano contenuti in imballaggi o recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi o recipienti siano provvisti di una etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura "tuberi-seme pre-base".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

9. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in tuberi-seme di base o in tuberi-seme certificati, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 19, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero tuberi-seme appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

10. L'articolo 18 diventa articolo 18, paragrafo 1.

11. All'articolo 18, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di tuberi-seme.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 19, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

12. All'allegato I, vengono inseriti i punti seguenti:

«5. Il campo di produzione non è contaminato da Heterodera rostochiensis Woll.

6. La coltura è esente da:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.»

13. All'allegato II, davanti al termine «tolleranza» viene aggiunta la lettera «A».

14. L'allegato II è completato come segue:

«B. I tuberi-semi di patate sono esenti da Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum.»

Articolo 5

La direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

2. All'articolo 13, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate della prima riproduzione".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

3. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate di ogni tipo o in sementi commerciali che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 20, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

4. L'articolo 18 diventa articolo 18, paragrafo 1.

5. All'articolo 18, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

Articolo 6

La direttiva del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, sezione A, sono abolite le indicazioni delle specie seguenti:

«Zea mais convar-microsperma (Koern.) Granturco da scoppio (popcorn)»

«Zea mais convar-saccharata (Koern.) Granturco dolce»

2. All'articolo 2, paragrafo 1, sezione F, lettera a), i termini «il granturco dolce e il granturco da scoppio (popcorn)» sono aboliti.

3. L'articolo 7, paragrafo 1, è completato nel modo seguente:

«A decorrere dal 1o luglio 1977 si può prescrivere, secondo la procedura di cui all'articolo 40, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi potranno essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.»

4. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà ufficialmente ammesse sul loro territorio anteriormente al 1o luglio 1972 senza dover procedere a nuovi esami secondo le disposizioni della presente direttiva, ove risulti dagli esami precedenti che dette varietà sono distinte, stabili e sufficientemente omogenee. L'esame dei caratteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve aver luogo entro e non oltre il 30 giugno 1975.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ammissioni ufficiali delle varietà, che abbiano avuto luogo anteriormente al 1o luglio 1972, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi, se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono ammettere sul loro territorio che sementi tipo di varietà non ammesse ufficialmente vengano commercializzate fino al 30 giugno 1975 se le sementi di tali varietà erano commercializzate nel loro territorio anteriormente al 1o luglio 1972.»

5. L'articolo 11, paragrafo 2, è completato come segue:

«A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.»

6. L'articolo 13, paragrafo 1, è completato come segue:

«L'ammissione delle varietà accordate in uno Stato membro anteriormente al 1o luglio 1972 è valida fino al 30 giugno 1982 al più tardi.»

7. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, dopo un periodo di due mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.»

8. All'articolo 17, prima frase, l'espressione «dopo un periodo di due mesi» va aggiunta dopo la parola «soggette».

9. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

10. All'articolo 30, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

11. Il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 40, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul "Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi", né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

12. L'articolo 35 diventa articolo 35, paragrafo 1.

13. All'articolo 35, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 40, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

14. All'articolo 37, il paragrafo 1 è così completato:

«L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.»

15. Il testo dell'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 42

Secondo la procedura prevista all'articolo 40, uno Stato membro può, su sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, escluse tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1

a) per le specie seguenti:

Cerfoglio,

Asparago,

Bietola da coste,

Cavolo laciniato,

Cavolfiore,

Cavolo broccolo,

Cicoria,

Anguria,

Finocchio,

Scorzonera;

b) per altre specie, se non esiste normalmente né riproduzione né commercializzazione di tali specie sul suo territorio.»

16. Agli allegati II e III tutte le indicazioni relative alle specie di «zea mais convar. microsperma» e «convar. saccharata» sono abolite.

17. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera a), punto 9, è sostituito dal testo seguente:

«9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

18. Il testo dell'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 3, è così redatto:

«Mese ed anno della chiusura: per i piccoli imballaggi, anno della chiusura.»

19. All'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 9, i termini «fino a 100 g» sono aboliti.

20. Il testo dell'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 10, è sostituito dal testo seguente:

«10. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi - esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 g.»

Articolo 7

La direttiva del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, è modificata come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, la data del 1o luglio 1970, è sostituita con quella del 1o luglio 1972.

2. L'articolo 10, paragrafo 2, è completato come segue:

«A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.»

3. L'articolo 12, paragrafo 1, è completato come segue:

«L'ammissione delle varietà accordate in uno Stato membro anteriormente al 1o luglio 1972 è valida fino al 30 giugno 1982 al più tardi.»

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

a) con effetto al 1o luglio 1972 al più tardi, alle disposizioni dell'articolo 6, esclusi i paragrafi 13 e 18, ed a quelle dell'articolo 7;

b) entro il 1o luglio 1973 al più tardi, alle altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

(1) GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37.(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.(6) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.(8) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

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