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Document 31971R0802
Regulation (EEC) No 802/71 of the Commission of 19 April 1971 amending Regulation (EEC) No 316/68 fixing quality standards for fresh cut flowers and fresh ornamental foliage
Regolamento (CEE) n. 802/71 della Commissione, del 19 aprile 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco
Regolamento (CEE) n. 802/71 della Commissione, del 19 aprile 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco
GU L 88 del 20.4.1971, p. 8–8
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(I) pag. 238 - 239
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234
Regolamento (CEE) n. 802/71 della Commissione, del 19 aprile 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 20/04/1971 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0188
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0188
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0238
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0182
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0177
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0177
++++ ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 71 del 21 . 3 . 1968 , pag . 8 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 802/71 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1971 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 dal Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 , considerando che il capitolo VI " Imballaggio e presentazione " dell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 316/68 ( 2 ) prevede che un'unità di presentazione di fiori deve comprendere 5 , 10 o un multiplo di 10 pezzi , salvo per quanto riguarda i fiori normalmente commercializzati all'unità e quelli normalmente commercializzati a peso ; considerando che l'applicazione di tale disposizione non consente ai venditori dei prodotti in causa di soddisfare pienamente alla domanda di determinati compratori che desiderano disporre di unità di presentazione a prezzi costanti ; che è pertanto opportuno modificare riguardo a tale punto le norme di qualità per tener conto delle nuove esigenze commerciali ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il testo di cui al capitolo VI , lettera A , dell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 316/68 è sostituito dal testo seguente : " Un'unità di presentazione ( mazzi , mazzetti , scatole e simili ) deve comprendere 5 , 10 , o un multiplo di 10 pezzi . Tuttavia , tale norma non si applica : a ) ai fiori normalmente commercializzati all'unità , b ) ai fiori normalmente commercializzati a peso , c ) ai fiori per i quali il venditore ed il compratore decidono espressamente di derogare alle disposizioni relative alla quantità di fiori contenuti in un'unità di presentazione . Questa deroga è ammessa unicamente per delle transazioni al di fuori dei mercati all'ingrosso purché : _ le merci siano oggetto di una transazione di vendita diretta al dettaglio od a una persona che agisca per ordine del dettagliante sulla base di un prezzo di vendita prestabilito per unità di presentazione al livello del commercio all'ingrosso , _ le merci siano accompagnate da fattura , buono di consegna o altro documento che faccia menzione del prezzo di vendita , _ l'unità di presentazione sia presentata nell'imballaggio definitivo richiesto dal compratore e destinato al consumatore finale . Questo imballaggio deve permettere l'identificazione delle merci . " 2 . Il testo di cui al capitolo VII dell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 316/68 è completato come segue : F . Presentazione Se il numero di fiori per unità di presentazione non corrisponde alle disposizioni del capitolo VI A , l'indicazione dei colli deve indicare la composizione esatta delle unità di presentazione in essi contenute . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 aprile 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI