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Document 31970R0538

Regolamento (CEE) n. 538/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne il calibro dell'anemone coronaria

GU L 67 del 24.3.1970, p. 12–12 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 159 - 160

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/538/oj

31970R0538

Regolamento (CEE) n. 538/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne il calibro dell'anemone coronaria

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 24/03/1970 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0022
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0159
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0072
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0206


REGOLAMENTO (CEE) N. 538/70 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1970 che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne il calibro dell'anemone coronaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che dalle esperienze effettuate da una stazione sperimentale risulta che le attuali tecniche di produzione consentono di ottenere l'anemone coronaria di buona qualità mediante tuberi di calibro inferiore a quello previsto dalle norme comuni di qualità ; che è pertanto opportuno adeguare in modo corrispondente tali norme;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella che figura nel capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/69 (2), il testo concernente il prodotto «anemone coronaria» è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

>PIC FILE= "T0002322">(1)GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1. (2)GU n. L 61 del 12.3.1969, pag. 1.

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