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Document 22021D0265

Decisione n. 2/2021 del comitato misto CETA del 29 gennaio 2021 che adotta una procedura per l’adozione di interpretazioni conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come un allegato del suo regolamento interno [2021/265]

PUB/2021/106

GU L 59 del 19.2.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/265/oj

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 59/45


DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO MISTO CETA

del 29 gennaio 2021

che adotta una procedura per l’adozione di interpretazioni conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del CETA, come un allegato del suo regolamento interno [2021/265]

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l’articolo 26.1 dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 26.2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo prevede che il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(2)

L’articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo prevede che il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall’accordo.

(3)

L’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo prevede che, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni.

(4)

La norma 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018 stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 8.9, paragrafo 1, dell’accordo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nell’interesse pubblico al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell’ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la biodiversità, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(6)

A norma del punto 6, lettera e), dello strumento interpretativo comune sull’accordo, per garantire che i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo rispettino in ogni circostanza l’intento delle parti stabilito nell’accordo, quest’ultimo contiene disposizioni che consentono alle parti di pubblicare note interpretative vincolanti e le parti ribadiscono che il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a ricorrere a tali disposizioni per evitare e correggere eventuali interpretazioni errate dell’accordo da parte dei tribunali.

(7)

A norma dell’articolo 8.31, paragrafo 3, e dell’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di interpretazioni dell’accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un’interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La procedura per l’adozione di interpretazioni a norma dell’articolo 8.31, paragrafo 3, e dell’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, quale figura nell’allegato della presente decisione, è adottata come un allegato del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018.

2.   L’allegato costituisce parte integrante del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018.

Articolo 2

L’allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per il comitato misto CETA

I copresidenti

Valdis DOMBROVSKIS

Mary NG


ALLEGATO

ALLEGATO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA

(DECISIONE 001/2018 DEL COMITATO MISTO CETA DEL 26 SETTEMBRE 2018)

1.

In ogni situazione in cui una parte nutra gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione dell’accordo che possono incidere sugli investimenti, anche qualora tali preoccupazioni riguardino una misura specifica in relazione alla quale un investitore dell’altra parte ha presentato una richiesta di consultazioni a norma dell’articolo 8.19 (Consultazioni) dell’accordo sostenendo che tale misura viola un obbligo di cui al capo 8 (Investimenti) dell’accordo:

a)

la parte può rinviare la questione per iscritto al comitato per i servizi e gli investimenti;

b)

nel caso di un rinvio di cui alla lettera a), le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato per i servizi e gli investimenti; e

c)

il comitato per i servizi e gli investimenti si pronuncia quanto prima su tale questione.

2.

Ciascuna parte riserva la dovuta considerazione ai rilievi formulati dall’altra parte in relazione all’articolo 8.31, paragrafo 3, dell’accordo e si adopera per affrontare la questione in modo tempestivo e reciprocamente soddisfacente.

3.

In presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di interpretazioni delle pertinenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) dell’accordo. Tali interpretazioni possono affrontare anche la questione volta a stabilire se, e a quali condizioni, un determinato tipo di misura debba essere considerato compatibile con il capo 8 (Investimenti) dell’accordo.

4.

Se il comitato per i servizi e gli investimenti decide di raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di un’interpretazione, il comitato misto CETA adotta al più presto una decisione sulla questione.

5.

Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d’appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un’interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.

6.

Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono immediatamente rese pubbliche e trasmesse alle parti e ai presidenti del tribunale e del tribunale d’appello, i quali provvedono a comunicarle alle divisioni del tribunale e del tribunale d’appello costituite a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo.

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