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Document 22021A0730(01)

    Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

    ST/5445/2021/INIT

    GU L 274 del 30.7.2021, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/1234/oj

    Related Council decision

    30.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 274/57


    ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI THAILANDIA AI SENSI DELL’ARTICOLO XXVIII DELL’ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL’ELENCO CLXXV DELL’UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA

    L’UNIONE EUROPEA, da una parte,

    e

    IL REGNO DI THAILANDIA, dall’altra parte,

    di seguito denominate congiuntamente le «Parti»,

    CONSIDERATO che le Parti hanno concluso con successo i negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea come comunicato ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio («membri dell’OMC») nel documento G/SECRET/42/Add.2,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    L’obiettivo del presente accordo è concordare i volumi di suddivisione rispetto a tutti i contingenti tariffari e i conseguenti impegni quantitativi dell’Unione europea che non include più il Regno Unito, laddove il Regno di Thailandia gode dei diritti di negoziazione e consultazione ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 come specificato nella lettera dell’Unione europea del 25 febbraio 2019.

    Articolo 2

    Principio e metodologia di suddivisione dei contingenti tariffari

    Il Regno di Thailandia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell’elenco sotto forma di contingenti tariffari dell’Unione europea che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo risultante dalla suddivisione sarà assunto dall’Unione europea che non include più il Regno Unito e il quantitativo restante sarà assunto dal Regno Unito.

    Articolo 3

    Contingenti tariffari dell’Unione europea che non include più il Regno Unito

    1.   Il Regno di Thailandia e l’Unione europea concordano i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione europea che non include più il Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell’Unione europea, come riportato in dettaglio nell’ultima colonna dell’allegato al presente accordo.

    2.   Il presente accordo non pregiudica i negoziati tra l’Unione europea e altri membri dell’OMC che godono dei diritti di cui all’articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari erga omnes in questione. L’Unione europea si impegna a consultare il Regno di Thailandia qualora il risultato di tali negoziati modifichi le quote indicate nel documento G/SECRET/42/Add.2.

    3.   L’allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

    Articolo 4

    Clausole finali

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne. Esso si applica a decorrere da tale data o, se successiva, dalla data in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco CLXXV delle concessioni e degli impegni dell’Unione europea.

    2.   La presente intesa costituisce un accordo tra le parti ai fini dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.

    3.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

    Съставено в Брюксел на седми май две хиляди двадесет и първа година.

    Hecho en Bruselas, el siete de mayo de dos mil veintiuno.

    V Bruselu dne sedmého května dva tisíce dvacet jedna.

    Udfærdiget i Bruxelles den syvende maj to tusind og enogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am siebten Mai zweitausendeinundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne esimese aasta maikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

    Done at Brussels on the seventh day of May in the year two thousand and twenty one.

    Fait à Bruxelles, le sept mai deux mille vingt et un.

    Sastavljeno u Bruxellesu sedmog svibnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

    Fatto a Bruxelles, addì sette maggio duemilaventuno.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septītajā maijā.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gegužės septintą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év május havának hetedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, zeven mei tweeduizend eenentwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia siódmego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

    Feito em Bruxelas, em sete de maio de dois mil e vinte e um.

    Întocmit la Bruxelles la șapte mai două mii douăzeci și unu.

    V Bruseli siedmeho mája dvetisícdvadsaťjeden.

    V Bruslju, sedmega maja dva tisoč enaindvajset.

    Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

    Utfärdat i Bryssel den sjunde maj år tjugohundratjugoett.

    Image 1


    ALLEGATO

    ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI DELL’UE PER IL REGNO DI THAILANDIA DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO (A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021)

     

    Numero in base alla notifica dell’UE G/SECRET/42/Add.2

    Codice SA

    Designazione

    Concessione vigente dell’elenco UE CLXXV (UE a 28)

    Paese fornitore

    Concessione finale per l’UE (tonnellate)

    1

    029

    0210 99 39

    Carni di volatili salate

    92 610

    Regno di Thailandia

    81 968

    2

    052

    0714 10 00

    Radici di manioca

    5 750 000

    Regno di Thailandia

    3 096 027

    3

    055

    0714 20 90

    Patate dolci, non destinate al consumo umano

    5 000

    Altri, esclusa la Cina

    4 985

    4

    074

    1006 10

    Risone

    7

    Erga omnes

    5

    5

    075

    1006 20

    Riso decorticato o riso bruno

    1 634

    Erga omnes

    1 416

    6

    076

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato

    63 000

    Erga omnes

    36 731

    7

    077

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato

    4 313

    Regno di Thailandia

    3 663

    8

    078

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato

    1 200

    Regno di Thailandia

    1 019

    9

    078

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato

    25 516

    Erga omnes

    22 442

    10

    079

    1006 40 00

    Rotture di riso

    1 000

    Erga omnes

    1 000

    11

    080

    1006 40 00

    Rotture di riso

    31 788

    Erga omnes

    26 581

    12

    081

    1006 40 00

    Rotture di riso

    100 000

    Erga omnes

    93 709

    13

    085

    1108 14 00

    Fecola di manioca

    8 000

    Erga omnes

    6 632

    14

    086

    1108 14 00

    Fecola di manioca

    2 000

    Erga omnes

    1 658

    15

    089

    1602 32 11

    Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    340

    Altri, escluso il Brasile

    236

    16

    090

    1602 32 19

    Carni cotte di galli o galline

    160 033

    Regno di Thailandia

    53 866

    17

    091

    1602 32 30

    Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    14 000

    Regno di Thailandia

    2 435

    18

    092

    1602 32 90

    Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

    2 100

    Regno di Thailandia

    1 940

    19

    093

    1602 39 21

    Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    10

    Regno di Thailandia

    10

    20

    094

    1602 39 29

    Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    13 500

    Regno di Thailandia

    8 572

    21

    095

    1602 39 85

    Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %

    600

    Regno di Thailandia

    300

    22

    096

    1602 39 85

    Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

    600

    Regno di Thailandia

    278

    23

    105

    1901 90 99

    1904 30 00

    1904 90 80

    1905 90 20

    Preparazioni alimentari contenenti cereali

    191

    Erga omnes

    191

    24

    106

    1902 11 00

    1902 19 10

    1902 19 90

    1902 20 91

    1902 20 99

    1902 30 10

    1902 30 90

    1902 40 10

    1902 40 90

    Paste alimentari

    532

    Erga omnes

    497

    25

    107

    1905 90 10

    1905 90 20

    1905 90 30

    1905 90 45

    1905 90 55

    1905 90 60

    1905 90 90

    Biscotti

    409

    Erga omnes

    409

    26

    005

    0304 89 90

    Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

    200

    Erga omnes

    200

    27

    007

    1604 20 50

    Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    865

    Erga omnes

    631

    28

    008

    1604 20 50

    Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    1 410

    Regno di Thailandia

    423

    29

    009

    1604 20 70

    Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    742

    Erga omnes

    742

    30

    010

    1604 20 70

    Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    1 816

    Regno di Thailandia

    1 816

    31

    011

    1605 21 10

    Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)

    500

    Erga omnes

    474

     

     

    1605 21 90

    Preparazioni o conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 kg (escl. semplicemente affumicati e in recipienti ermeticamente chiusi)

     

     

     

     

     

    1605 29 00

    Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)

     

     

     


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