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Document 22009A0701(02)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

GU L 171 del 1.7.2009, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Related Council decision

22009A0701(02)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 01/07/2009 pag. 0028 - 0035


Accordo

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso "la Comunità"),

e

IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA,

in appresso denominate "le parti";

CONSIDERANDO che le parti stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

PRESO ATTO della cooperazione e dello scambio di informazioni che sono stati intrapresi in una serie di settori scientifici e tecnologici in applicazione dell’accordo informale tra la Commissione delle Comunità europee e il governo della Nuova Zelanda in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, del 17 maggio 1991;

DESIDERANDO ampliare l’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e benefici reciproci;

RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; nonché

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente accordo s’intende per:

1) "attività di cooperazione", le attività di cooperazione sia dirette che indirette;

2) "attività di cooperazione dirette", le attività di cooperazione tra le parti o i loro agenti esecutivi, svolte nei settori della scienza e della tecnologia;

3) "attività di cooperazione indirette", le attività di cooperazione, diverse dalle attività di cooperazione dirette, nei settori della scienza e della tecnologia svolte tra il governo della Nuova Zelanda o partecipanti della Nuova Zelanda, da una parte, e la Comunità o partecipanti della Comunità, dall’altra, mediante:

a) la partecipazione del governo della Nuova Zelanda o di partecipanti della Nuova Zelanda al programma quadro comunitario di cui all’articolo 166 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso "il programma quadro"); nonché

b) la partecipazione della Comunità o partecipanti della Comunità a programmi o progetti di ricerca neozelandesi nel campo della scienza e della tecnologia analoghi a quelli contemplati nel programma quadro.

4) "proprietà intellettuale", la definizione che ne dà l’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

5) "partecipante", qualsiasi persona fisica risiedente abitualmente in Nuova Zelanda o nella Comunità, o qualsiasi persona giuridica stabilita in Nuova Zelanda o nella Comunità, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, eccettuate le parti. Per chiarezza, le entità della Corona neozelandesi ("Crown entities") sono considerate partecipanti e non rientrano nella definizione di "parte". Il Centro comune di ricerca della CE è nel contempo partecipante, ai fini della partecipazione ad attività di cooperazione indirette, e agente esecutivo, ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione dirette.

Articolo 2

Finalità e principi

1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione a fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti.

2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a) contributi e vantaggi reciproci ed equi;

b) reciproco accesso per i partecipanti ai programmi o ai progetti di ricerca condotti o finanziati dall’altra parte;

c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d) promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; nonché

e) protezione dei diritti di proprietà intellettuale in conformità dell’articolo 8.

Articolo 3

Attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in:

a) riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione;

b) scambi di informazioni circa le attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo;

c) visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; nonché

d) altri tipi di attività nei settori della scienza e della tecnologia, tra cui l’attuazione di progetti e programmi in cooperazione, che possono essere decise dal comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti.

2. Ai fini delle attività di cooperazione indirette, ogni partecipante della Nuova Zelanda o della Comunità può prendere parte ai programmi o ai progetti di ricerca gestiti o finanziati dall’altra parte, con l’accordo degli altri partecipanti al programma o al progetto in questione e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti.

3. Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un’attività di cooperazione indiretta con un partecipante dell’altra parte, quest’ultima si impegna a fornire, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria o utile alla prima parte per un’agevole attuazione di tale contratto.

4. Il compito di coordinare e di favorire le attività di cooperazione svolte a titolo del presente accordo spetta, per la Nuova Zelanda, al ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia o l’organismo che ne assuma successivamente le pertinenti funzioni e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.

Articolo 4

Modalità di esecuzione

1. Se del caso, le attività di cooperazione possono avere luogo in base alle modalità di esecuzione stabilite tra le parti o tra la Commissione e le organizzazioni neozelandesi che finanziano i programmi o i progetti di ricerca a nome del governo della Nuova Zelanda. Tali modalità possono determinare:

a) la natura e la durata della cooperazione in un settore specifico o per una finalità specifica;

b) il trattamento della proprietà intellettuale generata dalla cooperazione, in conformità al presente accordo;

c) ogni impegno di finanziamento applicabile;

d) la ripartizione delle spese connesse alla cooperazione; nonché

e) eventuali altri aspetti significativi.

2. Le attività di cooperazione in corso alla data dell’entrata in vigore del presente accordo sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data.

Articolo 5

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ciascuna delle parti, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti e degli Stati membri dell’UE, agevola l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di personale dei partecipanti impegnato nelle attività di cooperazione, nonché di materiali e attrezzature utilizzati nelle stesse.

Articolo 6

Comitato misto

1. Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso denominato "il comitato misto"). Il comitato misto si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti.

2. Il comitato misto si riunisce alternativamente in Nuova Zelanda e nella Comunità, almeno ogni due anni.

3. Il comitato misto ha il compito di:

a) scambiare idee e informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica;

b) formulare raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, il che comprende la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cooperazione di cui all’articolo 3 e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 3, paragrafo 2;

c) apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie; nonché

d) ad ogni riunione esaminare, presentando una relazione alle parti, i progressi, i risultati e l’efficacia delle attività di cooperazione, considerando anche l’accesso reciproco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e i quel che ciascuna parte ha predisposto per i ricercatori in visita.

4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni sono adottate per consenso.

5. Le spese di partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del comitato misto, quali le spese di viaggio e di alloggio, sono a carico della parte a cui essi appartengono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamenti

1. Ciascuna parte attua il presente accordo in funzione della disponibilità di finanziamenti adeguati e nell’osservanza delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo quanto deciso dalle parti o dai partecipanti interessati.

3. Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 8

Informazioni e diritti di proprietà intellettuale

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuna delle parti attraverso i canali consueti e secondo le procedure generali della parte.

2. Ciascuna delle parti garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti alle attività di cooperazione indirette, come pure dei diritti e degli obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, osservi le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

3. Ciascuna delle parti garantisce che i partecipanti alle attività di cooperazione indirette dell’altra parte beneficino dello stesso trattamento, per quanto concerne la proprietà intellettuale, accordato ai partecipanti della prima parte dalle norme di partecipazione ai singoli programmi o progetti di ricerca, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Articolo 9

Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica:

a) ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite; nonché

b) al territorio della Nuova Zelanda.

Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extraatmosferico o nel territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 10

Altri accordi e composizione delle controversie

1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e/o futuri tra le parti o tra uno Stato membro della Comunità ed il governo della Nuova Zelanda.

2. Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

Articolo 11

Status dell’allegato

L’allegato del presente accordo costituisce un accordo informale non vincolante tra gli agenti esecutivi riguardo ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette.

Articolo 12

Modifica

Eccettuate le modifiche tecniche apportate dal comitato misto a titolo dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, una modifica entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne per l’entrata in vigore della modifica sono state portate a termine.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine.

2. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. L’accordo resterà successivamente in vigore, salvo denuncia di una delle parti, fino al momento in cui una parte non notifichi all’altra, per iscritto, la sua intenzione di denunciarlo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

3. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate tutte le attività di cooperazione non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall’attuazione dell’allegato del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Nuova Zelanda, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis- sittax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de șaisprezece iulie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

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За правителството на Нова Зеландия

Por el Gobierno de Nueva Zelanda

Za vládu Nového Zélandu

På vegne af New Zealands regering

Für die Regierung Neuseelands

Uus-Meremaa valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

For the Government of New Zealand

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Per il governo della Nuova Zelanda

Jaunzēlandes valdības vārdā

Naujosios Zelandijos Vyriausybės vardu

Új-Zéland kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ New Zealand

Voor de regering van Nieuw-Zeeland

W imieniu rządu Noweij Zelandii

Pelo Governo da Nova Zelândia

Pentru Guvernul Noii Zeelande

Za vládu Nového Zélandu

Za vlado Nove Zelandije

Uuden-Seelannin hallituksen puolesta

För Nya Zeelands regering

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ALLEGATO

Accordo informale concernente i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette tra la Nuova Zelanda e la Comunità europea

Il ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia e la Commissione delle Comunità europee ("gli agenti esecutivi"), in conformità all’articolo 11 dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda ("l’accordo") hanno convenuto quanto segue per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette (di cui all’articolo 1 dell’accordo) svolte nell’ambito dell’accordo.

1. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

a) la parte che genera la proprietà intellettuale è proprietaria della stessa. Qualora la proprietà intellettuale venga generata congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, la proprietà intellettuale è di proprietà comune delle parti;

b) salvo nei casi indicati al paragrafo 2, la parte che detiene o introduce la proprietà intellettuale concede all’altra parte i diritti di accesso necessari allo svolgimento di qualsiasi attività di cooperazione diretta. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito;

c) salvo nei casi indicati al paragrafo 2, qualora la proprietà intellettuale sia di proprietà comune delle parti, ciascuna delle parti concede all’altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito che consenta a quest’ultima di utilizzare e sfruttare tale proprietà intellettuale a propri fini.

2. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti d’autore e ai diritti connessi delle parti generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati che siano frutto di attività di cooperazione o siano connesse ad esse, per mezzo di un supporto adeguato quale riviste, articoli, relazioni, libri, internet, incluse opere audiovisive e software, tale parte si impegna al massimo affinché l’altra parte ottenga una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi in cui è prevista la protezione del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e divulgare al pubblico tali opere. La parte che pubblica, tuttavia, non ha alcun obbligo di ottenere tali licenze presso terzi il cui possesso di diritti di proprietà intellettuale su tali opere non le era noto al momento della prima pubblicazione;

b) tutti gli esemplari destinati al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore di cui alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) recano i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Contengono inoltre una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

3. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in particolare della loro idoneità ad un fine determinato, della loro titolarità o dell’assenza di violazioni.

4. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano alle informazioni riservate delle parti:

a) all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare ("informazioni riservate");

b) la parte che riceve le informazioni riservate può comunicare tali informazioni a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie ai fini specifici dello svolgimento delle attività di cooperazione dirette. La parte che riceve dette informazioni impone l’obbligo di riservatezza per le medesime alle agenzie, ai loro dipendenti e a terzi, tra cui contraenti e subcontraenti;

c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 4, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Su richiesta, ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti;

d) le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l’uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando la parte che le fornisce le definisce tali, ai sensi del paragrafo 4, lettera a);

e) se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, o che potrà non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui al presente allegato, essa ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

5. Il presente accordo informale può essere modificato con il consenso scritto di entrambi gli agenti esecutivi.

6. Il presente accordo informale ha efficacia a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

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