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Document 22009A0115(01)

    Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan

    GU L 10 del 15.1.2009, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/25/oj

    Related Council decision

    15.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/16


    ACCORDO

    di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan

    LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «la Comunità»

    e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, di seguito il «governo del Kazakhstan»,

    cui si fa generalmente riferimento come «parte» o «parti», a seconda dei casi,

    RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica del Kazakhstan dall'altro, entrato in vigore il 1o luglio 1999, stabilisce che gli scambi di materiali nucleari sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Kazakhstan.

    CONSIDERANDO che le parti hanno firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della sicurezza nucleare e l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan nel settore della fusione nucleare controllata, entrati in vigore rispettivamente il 1o giugno 2003 e il 13 aprile 2004.

    CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan sono parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, di seguito «TNP».

    CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan si sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici avvengano in maniera conforme agli obiettivi del TNP.

    CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del titolo secondo, capo VII, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito il «trattato Euratom», sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, di seguito «AIEA», e che nella Repubblica del Kazakhstan sono applicati controlli di sicurezza a norma dell’accordo tra la Repubblica del Kazakhstan e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il TNP, entrato in vigore l'11 agosto 1995, di seguito «l'accordo sui controlli di sicurezza».

    CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il governo del Kazakhstan riaffermano il loro sostegno all'AIEA e al suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati.

    CONSIDERANDO che le parti facilitano gli scambi di materiali nucleari tra di loro o tra le persone e le imprese autorizzate, stabilite sul territorio della Comunità e della Repubblica del Kazakhstan, nel reciproco interesse dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.

    CONSIDERANDO che è necessario tenere conto degli impegni assunti dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità e dal governo della Repubblica del Kazakhstan nell'ambito del Gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group).

    CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell’energia nucleare attraverso un accordo quadro,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    1)

    «materiali nucleari», qualsiasi materia grezza o speciale materia fissile nell'accezione di cui all'articolo XX dello statuto dell'AIEA;

    2)

    «Comunità» tanto:

    a)

    la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, parte del presente accordo; quanto

    b)

    i territori ai quali si applica il trattato medesimo;

    3)

    «autorità competenti delle parti»:

    per la Comunità, la Commissione europea,

    per il governo del Kazakhstan il Comitato per l'energia atomica del ministero dell'energia e delle risorse minerarie della Repubblica dal Kazakhstan.

    Eventuali cambiamenti devono essere notificati dalle parti attraverso i canali diplomatici di comunicazione.

    Articolo 2

    Obiettivo

    Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica del Kazakhstan, sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

    Articolo 3

    Settori di cooperazione

    1.   Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 4 a 8 negli usi pacifici dell'energia nucleare nei seguenti settori:

    a)

    sicurezza nucleare (articolo 4);

    b)

    fusione nucleare controllata (articolo 5);

    c)

    ricerca e sviluppo in settori degli usi pacifici dell'energia nucleare diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) (articolo 6);

    d)

    scambi di materiale nucleare e prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7);

    e)

    altri settori pertinenti all'oggetto del presente accordo (articolo 8).

    2.   La cooperazione di cui al presente articolo può avvenire tra persone e imprese stabilite nella Comunità e nella Repubblica del Kazakhstan.

    Articolo 4

    Sicurezza nucleare

    La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della sicurezza nucleare, entrato in vigore il 1ogiugno 2003.

    Articolo 5

    Fusione nucleare controllata

    La cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata è attuata nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della fusione nucleare controllata, entrato in vigore il 13 aprile 2004.

    Articolo 6

    Ricerca e sviluppo in altri settori degli usi pacifici dell'energia nucleare

    1.   La cooperazione interessa la ricerca nucleare e le attività di sviluppo di reciproco interesse per le parti diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nei rispettivi programmi.

    2.   La cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:

    a)

    applicazioni dell’energia nucleare nel settore medico e industriale, compresa la produzione di elettricità;

    b)

    l’impatto dell’energia nucleare sull’ambiente;

    c)

    qualsiasi altra area della ricerca e sviluppo in campo nucleare, concordata dalle parti, nella misura in cui rientri nei rispettivi programmi.

    3.   La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:

    a)

    scambi di informazioni tecniche mediante relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.;

    b)

    scambi di personale tra laboratori e/o organismi interessati, anche a fini di formazione;

    c)

    scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali;

    d)

    equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

    4.   Nella misura necessaria, la portata, le modalità e le condizioni di cooperazione in progetti concreti saranno stabilite in singoli accordi di attuazione stipulati dalle autorità competenti delle parti, le quali procederanno nell’osservanza delle disposizioni legislative della Comunità e della Repubblica del Kazakhstan.

    Detti accordi specifici possono comprendere, tra l’altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

    5.   Salvo accordo specifico fra le parti, le spese che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

    Articolo 7

    Scambi di materiale nucleare e prestazione di servizi pertinenti

    1.   I materiali nucleari trasferiti tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data della spedizione o a una data anteriore, nell'osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che sarà stipulato dalle competenti autorità delle parti.

    2.   I materiali nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fintantoché:

    a)

    sia accertato conformemente alle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza, di cui all'accordo citato al paragrafo 6, lettera b), che essi non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che sono divenuti praticamente irrecuperabili;

    b)

    tali materiali siano stati trasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan, secondo le disposizioni del paragrafo 6, lettera e); oppure

    c)

    le parti convengano per iscritto di non essere più soggette alle disposizioni del presente accordo.

    3.   Ogni trasferimento di materiali nucleari effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakhstan in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui al paragrafo 6.

    4.   Gli scambi di materiali nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti tra le parti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.

    5.   Nel quadro dei loro scambi di materiali nucleari, le parti si adoperano per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di salvaguardia. Se gli scambi di materiali nucleari tra le parti dovessero tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell'industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d'uranio, della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan, ciascuna delle parti potrà chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi e nell'ambito di un comitato ad hoc, la cui procedura di convocazione, le date svolgimento e il rango dei partecipanti sono decisi dalle parti.

    Se le consultazioni non conducono a una soluzione mutuamente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o a attenuarne gli effetti, conformemente alla legislazione comunitaria e della Repubblica del Kazakhstan e ai pertinenti principi del diritto internazionale.

    L’applicazione del paragrafo 5 non osta all’applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

    6.   I trasferimenti nell’ambito dell’accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:

    a)

    i materiali nucleari sono utilizzati a scopi pacifici e non sono impiegati in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo siffatto;

    b)

    i materiali nucleari sono soggetti:

    nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell’AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

    1)

    l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193);

    2)

    l'accordo tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290);

    3)

    l'accordo tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263);

    integrati a tempo debito dai protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo aggiuntivo all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza);

    nella Repubblica del Kazakhstan all'accordo sui controlli di sicurezza, entrato in vigore l'11 agosto 1995 (pubblicato nel documento INFCIRC/504) e integrato da un protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'AIEA e la Repubblica del Kazakhstan sull'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il TNP, concluso il 6 febbraio 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo aggiuntivo all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza), se in vigore;

    c)

    qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 6, lettera b), venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o nella Repubblica del Kazakhstan, la parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6), lettera b), punti 1) o 2) o, qualora ciò non risulti possibile,

    la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelli degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera b), punto 1) o, qualora ciò non sia possibile,

    le parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle date dagli accordi sui controlli di sicurezza citati al paragrafo 6), lettera b), punti 1) o 2);

    d)

    applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C del documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 6/parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nella versione eventualmente aggiornata; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità, o, se del caso, la Commissione europea e la Repubblica del Kazakhstan faranno riferimento nell'applicare le misure di protezione fisica alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretto (Protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari) nella versione eventualmente aggiornata. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nella versione eventualmente aggiornata e accettata dalle parti e dagli Stati membri della Comunità e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Norme di sicurezza AIEA - Serie n. TS-R-1/ST-1, documento riveduto), nella versione eventualmente aggiornata e recepita nelle legislazioni della Comunità e della Repubblica del Kazakhstan;

    e)

    i ritrasferimenti di materiali soggetti alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan avvengono esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dalle linee guida per i trasferimenti nucleari, di cui al documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 6/Parte 1, nella versione eventualmente aggiornata.

    7.   Nessuna disposizione amministrativa relativa agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materiale nucleare sul territorio della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan è utilizzata per imporre restrizioni agli scambi o per ostacolare gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare a livello interno e internazionale.

    Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare la libera circolazione dei materiali nucleari nel territorio della Comunità.

    L’applicazione del paragrafo 7 non osta all’applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

    8.   Fatte salve la sospensione o la risoluzione del presente accordo qualunque ne sia il motivo, il paragrafo 6 continuerà a essere applicato fintantoché i materiali nucleari soggetti a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.

    Articolo 8

    Altri settori pertinenti all'oggetto del presente accordo

    1.   Le parti possono convenire, nell'ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell'energia nucleare.

    2.   Per la Comunità, le attività dovranno essere disciplinate da programmi di azione nel settore interessato e rispondere a condizioni specifiche, ad esempio in settori quali la sicurezza nucleare, la sicurezza dei trasporti di materiali nucleari, i controlli di sicurezza o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.

    3.   A tale cooperazione si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.

    Articolo 9

    Diritto applicabile

    La cooperazione ai sensi del presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e nella Repubblica del Kazakhstan, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti.

    Articolo 10

    Proprietà intellettuale

    L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d’autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell’ambito del presente accordo sono conformi alle disposizioni degli allegati agli accordi di cooperazione nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo.

    Articolo 11

    Consultazioni e arbitrato

    1.   Le parti si consultano regolarmente nell'ambito dell'APC per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.

    2.   Qualsiasi controversia che sorga in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando l'articolo 88 dell'APC.

    Articolo 12

    Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

    1.   Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda diritti e obblighi di cui al presente accordo.

    2.   Nella misura in cui i citati accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakhstan contengano disposizioni in materia di diritti e obblighi per i pertinenti Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan oltre a quelle di cui al presente accordo, detti diritti e obblighi continueranno a essere applicati nell'ambito dei rispettivi accordi bilaterali.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e durata

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti mediante scambio di note diplomatiche, e una volta completate le procedure del caso, e rimane in vigore per un periodo di dieci anni.

    2.   Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci per iscritto. L'accordo scade entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica inviata da una delle parti.

    3.   Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal presente accordo. Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire a un accordo, decorso un periodo di tempo concordato dalle parti.

    Articolo 14

    Previo accordo delle parti, emendamenti e modifiche in forma di verbali potrebbero essere inseriti nell'accordo e divenirne parte integrante.

    Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

    Per la Comunità europea dell’energia atomica

    Andris PIEBALGS

    Per il governo della Repubblica del Kazakhstan

    Bakhtykozha IZMUKHAMBETOV


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