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Document 22006A0413(01)

    Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

    GU L 105 del 13.4.2006, p. 34–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010

    Related Council regulation

    22006A0413(01)

    Accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 13/04/2006 pag. 0034 - 0038


    Accordo di partenariato

    tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito "la Comunità", e

    IL GOVERNO DELLE ISOLE SALOMONE, di seguito "le Isole Salomone",

    di seguito denominati collettivamente "le parti",

    CONSIDERANDO le intense e cordiali relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Isole Salomone, in particolare nell’ambito delle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di mantenere e rafforzare tali relazioni,

    CONSIDERANDO la volontà delle Isole Salomone di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più stretta cooperazione,

    RAMMENTANDO che le Isole Salomone esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

    TENENDO CONTO della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

    CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

    PERSUASE che l’esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche, debba avvenire nel rispetto dei principi e delle prassi del diritto internazionale e tenendo nella debita considerazione le prassi adottate a livello regionale,

    DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

    CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

    DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

    DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca delle Isole Salomone e per il sostegno della Comunità alla promozione di una pesca responsabile in tale regione,

    RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

    - la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nelle Isole Salomone,

    - le condizioni per l’accesso dei pescherecci della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone,

    - le disposizioni che disciplinano il controllo delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone al fine di garantire l’osservanza delle suddette norme e condizioni,

    - le misure applicabili ai fini della conservazione e della corretta gestione degli stock ittici,

    - la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

    - associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a) "autorità delle Isole Salomone": il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) o il segretario permanente per la pesca presso il Ministero della pesca e delle risorse marine delle Isole Salomone (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

    b) "autorità della Comunità": la Commissione europea;

    c) "zona di pesca delle Isole Salomone": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Salomone in materia di pesca, identificate dalla legislazione nazionale delle Isole Salomone come "limiti di pesca delle Isole Salomone";

    d) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

    e) "società mista": una società commerciale creata nelle Isole Salomone da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

    f) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Isole Salomone, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

    g) "pesca":

    i. la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

    ii. il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

    iii. l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

    iv. l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l’attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

    v. ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da i) a iv);

    vi. l’impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte alle lettere da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o per la sicurezza di un’imbarcazione;

    h) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;

    i) "operatore": la persona incaricata o responsabile del funzionamento di un peschereccio, o che dirige o controlla un peschereccio, compreso l’armatore, il noleggiatore o il comandante;

    j) "trasbordo": lo scarico, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

    Articolo 3

    Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

    1. Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Salomone, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

    2. Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura nella zona considerata.

    3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

    4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

    5. L’ingaggio di marinai delle Isole Salomone a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    Articolo 4

    Cooperazione scientifica

    1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le Isole Salomone sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca delle Isole Salomone. Le parti svolgono a tal fine riunioni scientifiche congiunte che si terranno alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone.

    2. Sulla base delle conclusioni delle riunioni scientifiche e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

    3. Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato.

    Articolo 5

    Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca delle Isole Salomone

    1. Le Isole Salomone si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone, in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

    2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti vigenti nelle Isole Salomone. Le Isole Salomone notificano alla Commissione eventuali modifiche di dette leggi e regolamenti rispettivamente sei mesi e un mese prima della loro applicazione.

    3. Le Isole Salomone sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità delle Isole Salomone preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità delle Isole Salomone per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, delle Isole Salomone e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

    4. La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca praticate nella zona di pesca delle Isole Salomone.

    Articolo 6

    Licenze

    La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

    Articolo 7

    Contropartita finanziaria

    1. La Comunità concede alle Isole Salomone una contropartita finanziaria unica in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è calcolata sulla base dei seguenti due elementi, fra loro correlati:

    a) l’accesso delle navi della Comunità alla zona di pesca delle Isole Salomone e

    b) il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Salomone.

    La quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nel quadro della politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

    2. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del relativo protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

    a) gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 14 dell’accordo);

    b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità dell’articolo 4 del protocollo);

    c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili (in conformità degli articoli 1 e 4 del protocollo);

    d) la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di un politica settoriale della pesca nelle Isole Salomone (in conformità dell’articolo 5 del protocollo), ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti;

    e) la risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

    f) la sospensione dell’attuazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

    Articolo 8

    Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

    1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

    2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

    3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

    4. Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste nelle Isole Salomone e il trasferimento di navi comunitarie verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Isole Salomone e della Comunità.

    Articolo 9

    Commissione mista

    1. È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

    a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

    b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

    c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione dell’accordo;

    d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della compensazione finanziaria. Le consultazioni vengono condotte sulla base dei principi stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 del protocollo;

    e) qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

    2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nella Comunità e nelle Isole Salomone, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    Articolo 10

    Area geografica di applicazione dell’accordo

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio delle Isole Salomone.

    Articolo 11

    Durata

    Il presente accordo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.

    Articolo 12

    Denuncia

    1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

    3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

    4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

    5. Prima dello scadere del periodo di validità di ogni protocollo del presente accordo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all’allegato.

    Articolo 13

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

    1. L’attuazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’attuazione delle disposizioni dell’accordo, del protocollo o dell’allegato. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

    2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 14

    Sospensione per causa di forza maggiore

    1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Salomone, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

    2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino di comune accordo, dopo essersi consultate, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. Il pagamento è effettuato entro un termine di due mesi previa conferma di entrambe le parti.

    3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 1 del protocollo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

    Articolo 15

    Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

    Articolo 16

    Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

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