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Document 22005D0394
2005/394/EC: Decision No 1/2005 of the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 25 February 2005 concerning point B(9) of Appendix 1 to Annex 7
2005/394/CE: Decisione n. 1/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 febbraio 2005, relativa all’appendice 1, lettera B, punto 9, dell’allegato 7
2005/394/CE: Decisione n. 1/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 febbraio 2005, relativa all’appendice 1, lettera B, punto 9, dell’allegato 7
GU L 131 del 25.5.2005, p. 43–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
25.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/43 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del 25 febbraio 2005
relativa all’appendice 1, lettera B, punto 9, dell’allegato 7
(2005/394/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’allegato 7 mira ad agevolare gli scambi di prodotti vitivinicoli tra le parti. |
(3) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’allegato 7, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione relativa all’attuazione dell’allegato 7 e in particolare formula, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato 7, proposte da presentare al comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici all’allegato 7. |
(4) |
L’appendice 1, lettera B, punto 9, dell’allegato 7 reca il documento di accompagnamento dei vini importati in provenienza dalla Svizzera conformemente al disposto dell’appendice 1, lettera B, punto 9, della versione originaria dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’appendice 1 dell’allegato 7, il punto 9 della lettera B è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 1o ottobre 2004.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.
Per il Comitato misto per l’agricoltura
Il presidente, capo della delegazione svizzera
Christian HÄBERLI
Per la Comunità europea
Il capo unità AGRI AI/2
Aldo LONGO
Il segretariato del comitato
Il segretario
Remigi WINZAP
ALLEGATO