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Document 22002A0315(02)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

GU L 73 del 15.3.2002, p. 19–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/580/oj

Related Council regulation

22002A0315(02)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2002 pag. 0019 - 0029


Protocollo

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2001 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi sono fissate come segue:

a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca demersale di crostacei e cefalopodi: 1200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua;

b) tonniere congelatrici con reti da circuizione: 38 unità;

c) pescherecci con palangari di superficie: 26 unità.

Articolo 2

1. L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato a 1262500 EUR all'anno (di cui 378750 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 883750 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 3 del presente protocollo).

La contropartita finanziaria per la pesca del tonno ammonta a 787500 EUR all'anno e corrisponde a 10500 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque gabonesi. Se il volume delle catture annue di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

2. Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 30 aprile del 2002, 2003, 2004 e 2005. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Repubblica gabonese.

La compensazione finanziaria è versata al Tesoro pubblico della Repubblica gabonese, sul conto denominato "Pesca marittima, numero 47069 X".

Articolo 3

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 883750 EUR, ripartito come segue:

a) finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la ZEE del Gabon: 141400 EUR;

b) programma per la protezione e la sorveglianza delle zone di pesca: 220937 EUR;

c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 220937 EUR;

d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 70700 EUR;

e) contributo della Repubblica gabonese alle organizzazioni internazionali del settore della pesca: 44188 EUR;

f) partecipazione di delegati gabonesi a riunioni internazionali concernenti la pesca: 35350 EUR;

g) formazione professionale dei giovani pescatori artigianali e piscicoltori: 53025 EUR;

h) assistenza tecnica al settore privato della pesca artigianale e della piscicoltura: 44188 EUR;

i) rafforzamento delle capacità esistenti in materia di ispezione sanitaria e di controllo della qualità dei prodotti alieutici: 53025 EUR.

2. Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero gabonese competente per la pesca, che ne informa la Commissione europea.

3. Gli importi annui, ad eccezione di quello di cui alla lettera d), sono messi a disposizione presso il tesoro pubblico entro il 30 aprile 2002, 2003, 2004 e 2005, versandoli, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione, sul conto denominato "Pêche Maritime, numéro 47069 X". L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), sarà corrisposto man mano che verrà utilizzato.

4. Il ministero gabonese competente per la pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni suddette e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 4

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 5

1. Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE gabonese, la Comunità europea, possibilmente previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA GABONESE

1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità europea di pescare nella zona economica esclusiva gabonese sono le seguenti:

Tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese le autorità competenti della Comunità europea presentano al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

La domanda va compilata utilizzando l'apposito formulario fornito dal ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, secondo il modello riportato in allegato (appendice 1).

Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle domande il ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca rilascia le licenze firmate agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese. I rappresentanti degli armatori sono persone fisiche o giuridiche scelte dagli armatori.

La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione europea e in caso di forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche identiche. L'armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca tramite la delegazione della Commissione europea.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,

- il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

In tal caso non è dovuto nessun altro anticipo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità gabonesi incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; detta copia, che autorizza la nave a pescare fino a quando non abbia ricevuto il documento originale, deve essere conservata a bordo.

2. Disposizioni applicabili alle navi tonniere con reti da circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

1. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili.

2. I canoni sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica gabonese. I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

3. Il ministero gabonese competente per la pesca comunica le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le monete da utilizzare.

4. Le licenze per le tonniere con reti da circuizione e per i pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di un anticipo forfettario rispettivamente di 2600 EUR all'anno per tonniera con reti da circuizione e di 1100 EUR all'anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondente ai canoni dovuti per:

- 104 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con reti da circuizione,

- 44 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie.

3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori di tonniere

Il comandante compila una scheda di pesca, conforme al modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella ZEE gabonese. La scheda deve essere compilata anche se non sono state effettuate catture.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE gabonese, al ministero gabonese competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, nonché quanto prima possibile all'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) o all'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero gabonese competente per la pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave colta in infrazione finché non siano state espletate le formalità prescritte e di applicare le sanzioni previste dalle norme nazionali vigenti. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 aprile di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero gabonese competente per la pesca.

Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le operazioni effettive di pesca è inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.

4. Disposizioni applicabili alle navi congelatrici per traino adibite alla pesca demersale

a) Le licenze per le navi congelatrici per traino sono valide un anno, sei mesi o tre mesi e sono rinnovabili.

b) I canoni per le licenze annuali sono fissati a 168 EUR/tsl per nave.

I canoni per le licenze rilasciate per periodi inferiori ad un anno sono fissati prorata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

5. Dichiarazioni delle catture degli armatori di navi per traino

Le navi per traino autorizzate a pescare nella ZEE gabonese, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

6. Ispezione e controllo

Ogni nave della Comunità europea operante nella ZEE della Repubblica gabonese permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per una verifica delle catture per campione e per qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

7. Osservatori

Su richiesta delle autorità gabonesi, le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie operanti nella ZEE gabonese prendono a bordo un osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità gabonesi, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti, elencati qui di seguito:

- osservare le attività di pesca delle navi,

- verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,

- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,

- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,

- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona gabonese riportati nel giornale di bordo.

Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave,

- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità gabonesi competenti con copia alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità gabonesi.

Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto gabonese convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Repubblica gabonese. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

8. Zone di pesca

Le navi tonniere di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

Conformemente a quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle sei miglia marine a partire dalle linee di base.

9. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono:

a) 40 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca dei crostacei;

b) 60 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca di cefalopodi.

10. Ingresso e uscita dalla zona

Le navi comunicano al ministero gabonese competente per la pesca, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE gabonese. Nel comunicare l'uscita, ciascuna nave comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della sua permanenza nella ZEE gabonese. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax [(241) 76 46 02] e, per le navi che non dispongono di un fax, via radio (codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (DGPA@internetgabon.com).

Una nave sorpresa a pescare senza aver avvertito della sua presenza il ministero gabonese competente per la pesca è considerata come una nave senza licenza.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dal ministero gabonese competente per la pesca e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

11. Zone vietate alla navigazione

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione.

Il ministero gabonese competente per la pesca comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione vengono altresì indicate per informazione alla delegazione della Commissione europea presso la Repubblica gabonese, così come ogni eventuale modifica delle stesse, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione.

12. Riposo biologico

Zona da 6 a 12 miglia: secondo quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino adibite alla pesca costiera dei gamberi devono rispettare un periodo di riposo biologico di due mesi (gennaio e febbraio).

Zona da 12 a 200 miglia: nessun riposo biologico.

13. Utilizzazione di servizi

Le navi della Comunità europea cercano, per quanto possibile, di utilizzare un porto della Repubblica gabonese per effettuare i trasbordi e per procurarsi le forniture e i servizi necessari alle loro attività.

14. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese è informata entro due giorni lavorativi di qualsiasi fermo di una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità europea e un paese terzo avvenuto all'interno della zona economica esclusiva della Repubblica gabonese. Essa riceve nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

2. Prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese e il ministero competente per la pesca, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile che aiuti a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura transattiva e il comandante venga chiamato a comparire dinanzi all'organo giudiziario competente della Repubblica gabonese, in attesa della decisione giudiziaria l'autorità competente fissa entro due giorni lavorativi dalla conclusione della procedura transattiva una cauzione bancaria di importo ragionevole, che viene versata dall'armatore. La cauzione è svincolata dal ministero competente per la pesca non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave in questione.

5. La nave e il suo equipaggio sono lasciati liberi:

- subito dopo che si è conclusa la concertazione, se gli accertamenti lo consentono, oppure

- subito dopo che è stato ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva), oppure

- subito dopo che è stata depositata la cauzione bancaria (procedimento giudiziario).

6. Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente a norma dell'articolo 9 dell'accordo.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

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