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Document 22001D0484

    2001/484/CE: Decisione n. 4/2001 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 24 aprile 2001, concernente il regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio

    GU L 175 del 28.6.2001, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2005; abrogato e sostituito da 22005D0298

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/484/oj

    22001D0484

    2001/484/CE: Decisione n. 4/2001 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 24 aprile 2001, concernente il regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 28/06/2001 pag. 0024 - 0026


    Decisione n. 4/2001 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE

    del 24 aprile 2001

    concernente il regolamento interno del comitato ministeriale misto ACP-CE sul commercio

    (2001/484/CE)

    IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo", in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente alla decisione n. 1/2000(1) del Consiglio dei ministri ACP-CE, le parti dell'accordo relative al commercio sono entrate in vigore in via provvisoria il 2 agosto 2000.

    (2) L'articolo 38, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato ministeriale misto sul commercio.

    (3) Con la decisione del 22 giugno 2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha delegato le proprie competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-CE per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Composizione

    1. Il comitato ministeriale misto sul commercio, in appresso denominato il "comitato sul commercio", è composto, da una parte, da un ministro per ciascuno degli Stati della Comunità europea e da un membro della Commissione europea e, dall'altra, da 18 ministri degli Stati ACP. In caso di allargamento della Comunità, il numero di ministri degli Stati ACP sarà riveduto.

    2. Ciascuna delle parti comunica i nomi dei propri rappresentanti al Segretariato del comitato sul commercio.

    3. Il comitato sul commercio può decidere di istituire gruppi ristretti, composti di un numero uguale di membri ACP e CE del comitato, compreso un membro della Commissione, per preparare le raccomandazioni sulle materie specifiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

    Articolo 2

    Presidenza

    Il comitato sul commercio è presieduto alternativamente, per periodi di sei mesi, dal membro della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea, e da un rappresentante degli Stati ACP. La prima presidenza è tenuta da un rappresentante degli Stati ACP.

    Articolo 3

    Riunioni

    1. Il comitato sul commercio si riunisce almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza su richiesta di una delle parti.

    2. Il comitato sul commercio si riunisce nelle sedi abituali delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea, presso la sede del Segretariato generale del gruppo degli Stati ACP, ovvero in una città di uno Stato ACP, secondo la decisione adottata dal comitato sul commercio.

    3. Le riunioni del comitato sul commercio sono convocate dal suo presidente.

    4. Il comitato sul commercio può deliberare validamente soltanto se è presente almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea, compreso un membro della Commissione delle Comunità europee, e la maggioranza dei rappresentanti degli Stati ACP membri del comitato.

    Articolo 4

    Rappresentanza

    1. Qualora siano impossibilitati a partecipare ad una riunione, i membri del comitato sul commercio possono farsi rappresentare.

    2. Un membro del comitato sul commercio che voglia farsi rappresentare deve notificare al presidente del comitato stesso il nome del proprio rappresentante prima della riunione.

    3. Il rappresentante designato di un membro del comitato sul commercio esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

    Articolo 5

    Delegazioni

    1. I membri del comitato sul commercio possono farsi accompagnare da funzionari competenti in materia di commercio.

    2. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

    3. Con l'assenso delle parti, il comitato sul commercio può invitare non membri alle proprie riunioni.

    4. I rappresentanti di organizzazioni regionali o subregionali degli ACP impegnati in un processo di integrazione economica possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, previa approvazione del comitato sul commercio.

    Articolo 6

    Segretariato

    Il Segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE svolgerà il ruolo di Segretariato del comitato sul commercio.

    Articolo 7

    Documenti

    Il Segretariato del Consiglio dei ministri ACP-CE ha il compito di preparare tutta la documentazione necessaria per le riunioni del comitato sul commercio.

    Quando le delibere del comitato sul commercio si basano su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal Segretariato come documenti del comitato sul commercio.

    Articolo 8

    Corrispondenza

    1. La corrispondenza indirizzata al comitato sul commercio o al suo presidente è inoltrata al Segretariato del comitato sul commercio.

    2. Il Segretariato assicura che la corrispondenza sia recapitata ai destinatari e, nel caso di documentazione di cui all'articolo 7, ad altri membri del comitato sul commercio. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione europea, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri della Comunità europea e alle missioni diplomatiche dei rappresentanti degli Stati ACP.

    Articolo 9

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato sul commercio non sono pubbliche.

    Articolo 10

    Ordine del giorno delle riunioni

    1. Per ogni riunione il presidente elabora un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dal Segretariato del comitato sul commercio ai destinatari almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

    2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta al presidente almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. Richieste di iscrizione di punti all'ordine del giorno possono anche essere presentate dal sottocomitato ACP-CE di cooperazione commerciale. In tal caso, i copresidenti di tale sottocomitato sono invitati a partecipare alla riunione.

    3. Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, con l'accordo di entrambe le parti, i termini stabiliti possono essere ridotti.

    4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato sul commercio all'inizio di ciascuna riunione.

    Articolo 11

    Verbale

    1. Un progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dal Segretariato quanto prima.

    2. In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:

    a) la documentazione presentata al comitato sul commercio;

    b) le dichiarazioni di cui un membro del comitato sul commercio abbia richiesto l'iscrizione a verbale;

    c) le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

    3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato sul commercio o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.

    4. Il progetto di verbale è sottoposto per approvazione al comitato sul commercio nella riunione successiva. Il progetto di verbale può anche essere approvato per iscritto dalle due parti. Dopo essere stato approvato, il verbale viene firmato in due copie facenti fede dal Segretariato e archiviato dalle parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 8.

    Articolo 12

    Raccomandazioni

    1. Il comitato sul commercio formula raccomandazioni, concordate tra le parti, in merito a tutte le questioni relative al commercio, comprese quelle relative ai negoziati commerciali multilaterali, agli accordi di partenariato economico, alla cooperazione nelle sedi internazionali e alle questioni relative ai prodotti di base.

    2. Tra una sessione e l'altra, il comitato sul commercio può formulare raccomandazioni tramite procedura scritta, previo accordo delle parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i cosegretari del Segretariato, di concerto con le parti.

    3. Le raccomandazioni del comitato sul commercio recano la denominazione "raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

    4. Le raccomandazioni del comitato sul commercio sono autenticate dal Segretariato e dal presidente.

    5. Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 8 quali documenti del comitato sul commercio.

    6. Il comitato sul commercio presenta appropriate relazioni periodiche al Consiglio dei ministri ACP-CE.

    Articolo 13

    Lingue

    Salvo decisione contraria, il comitato sul commercio delibera sulla base della documentazione approntata in danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco.

    Articolo 14

    Spese

    Il paragrafo 1 del protocollo 1 dell'accordo, relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte, è altresì applicabile per quanto riguarda le spese sostenute dal comitato sul commercio.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 aprile 2001.

    Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE

    Il Presidente

    Z. Ngavirue

    (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

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