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Document 21994D0628(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE

GU L 160 del 28.6.1994, pp. 1–158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/7/oj

21994D0628(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/1994 pag. 0001 - 0158


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 7/94 del 21 marzo 1994 che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominati congiuntamente «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

ricordando che l'obiettivo delle Parti contraenti dell'accordo è creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e sulla parità di trattamento degli individui e degli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza, nonché su una più intensa e vasta cooperazione in relazione alle politiche di accompagnamento e orizzontali,

prendendo atto che l'accordo contiene riferimenti agli atti comunitari pertinenti per il SEE pubblicati dalla Comunità europea anteriormente al 1o agosto 1991,

considerando che, per garantire l'omogeneità dell'accordo e la sicurezza giuridica per gli individui e gli operatori economici, e alla luce dell'esame congiunto ad opera delle Parti contraenti degli atti pubblicati dalla Comunità europea successivamente al 31 luglio 1991, l'accordo deve essere modificato,

considerando inoltre che la natura specifica degli atti citati nell'allegato 5 della presente decisione richiede l'applicazione simultanea di tali atti nella Comunità e nel SEE a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE,

ricordando che ai sensi del protocollo 1 dell'accordo le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del protocollo 1, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 47 e gli allegati I, II, da IV a IX, XI e da XIII a XXII dell'accordo sono modificati come specificato negli allegati da 1 a 20 della presente decisione.

Articolo 2

1. Salvo qualora sia altrimenti previsto negli allegati della presente decisione, le date relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti figuranti nei suddetti allegati vanno lette, ai fini dell'accordo, come in appresso:

- quando la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto precede la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore della presente decisione;

- quando la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto è successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto.

2. Gli atti citati e le disposizioni specificate nell'allegato 5 della presente decisione sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1994, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche richieste ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1994.

Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. VAN DER PAS

ALLEGATO 1 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

Il protocollo 47 dell'accordo SEE SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO è modificato come in appresso.

A. PARTE GENERALE 1. La parte generale è modificata come in appresso.

a) Nel primo capoverso, terza riga, le parole «nell'appendice» sono sostituite dalle parole «nell'appendice 1».

b) Dopo il primo capoverso si inserisce il seguente nuovo secondo capoverso:

«Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell'appendice 2.».

c) Nell'attuale quarto capoverso, prima riga, le parole «nell'appendice» sono sostituite dalle parole «nell'appendice 1».

B. APPENDICE 1 1. Il titolo «APPENDICE» è sostituito da «APPENDICE 1».

2. Il testo del punto 4 [Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio] è soppresso.

3. Il testo del punto 5 [Regolamento (CEE) n. 2510/83 della Commissione] è soppresso.

4. Il testo del punto 7 [Regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio] è soppresso.

5. Il testo del punto 11 [Regolamento (CEE) n. 1627/86 del Consiglio] è soppresso.

6. Al punto 15 [Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio], prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 R 1734: Regolamento (CEE) n. 1734/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6) - 392 R 1756: Regolamento (CEE) n. 1756/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27) - 393 R 1566: Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39) - 393 R 3111: Regolamento (CEE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48)».

7. Al punto 16 [Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 R 3896: Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3)».

8. Il testo del punto 17 [Regolamento (CEE) n. 1069/87 della Commissione] è soppresso.

9. Al punto 19 [Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 R 1735: Regolamento (CEE) n. 1735/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 9) - 392 R 1759: Regolamento (CEE) n. 1759/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 31) - 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42) - 393 R 3111: Regolamento (CEE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48)».

10. Al punto 22 [Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio], prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 R 2356: Regolamento (CEE) n. 2356/91 del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1) - 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5)».

11. Al punto 23 [Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio], prima dell'adattamento, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 R 2201: Regolamento (CEE) n. 2201/91 del Consiglio, del 22 luglio 1991 (GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 3) - 392 R 2795: Regolamento (CEE) n. 2795/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 5) - 393 R 2606: Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 6)».

12. Il testo del punto 24 [Regolamento (CEE) n. 743/90 della Commissione] è soppresso.

13. Al punto 25 [Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- 392 R 2645: Regolamento (CEE) n. 2645/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992 (GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 10)».

14. Al punto 26 [Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione], prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 R 3298: Regolamento (CEE) n. 3298/91 della Commissione, del 12 novembre 1991 (GU n. L 312 del 13. 11. 1991, pag. 20) - 392 R 0153: Regolamento (CEE) n. 153/92 della Commissione, del 23 gennaio 1992 (GU n. L 17 del 24. 1. 1992, pag. 20) - 392 R 3650: Regolamento (CEE) n. 3650/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 25) - 393 R 1847: Regolamento (CEE) n. 1847/93 della Commissione, del 9 luglio 1993 (GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 33)».

15. Dopo il punto 28 [Regolamento (CEE) n. 3825/90 della Commissione] sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«29. 390 R 3827: Regolamento (CEE) n. 3827/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59), modificato da:

- 391 R 0816: Regolamento (CEE) n. 816/91 della Commissione, del 2 aprile 1991 (GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 8) - 391 R 2271: Regolamento (CEE) n. 2271/91 della Commissione, del 29 luglio 1991 (GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 36) - 391 R 3245: Regolamento (CEE) n. 3245/91 della Commissione, del 7 novembre 1991 (GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 15) 30. 390 R 2776: Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure transitorie nel settore vitivinicolo da applicare nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo l'unificazione della Germania (GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- L'articolo 1, paragrafi 1 e 3 non si applica.

31. 391 R 2384: Regolamento (CEE) n. 2384/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo (GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 9) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, paragrafo 3 non si applica.

b) L'articolo 3 non si applica.

32. 391 R 3223: Regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU n. L 305 del 6. 11. 1991, pag. 14) 33. 391 R 3895: Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 1) 34. 391 R 3901: Regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 15) 35. 392 R 0506: Regolamento (CEE) n. 506/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato spagnolo nel 1992 (GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 77) 36. 392 R 0761: Regolamento (CEE) n. 761/92 della Commissione, del 27 marzo 1992, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1992 (GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 13) 37. 392 R 1238: Regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 1, paragrafo 2 non si applica.

38. 392 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1), modificato da:

- 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42) 39. 392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 9) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 3, paragrafo 4, primo trattino non si applica.

b) L'articolo 5, paragrafo 2 è integrato dal testo seguente:

"g) per uno dei vini spumanti di qualità di cui all'articolo 1, secondo paragrafo, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92 originari:

- dell'Austria: 'Qualitaetsschaumwein` o 'Qualitaetssekt`;".

c) L'articolo 6, paragrafo 6 è integrato dal testo seguente:

"c) la dicitura 'Hauersekt` per i vini spumanti di qualità equivalenti ai vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4 del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2332/92, a condizione che siano:

- prodotti in Austria,

- prodotti a partire da uve raccolte nelle stesse vigne il cui produttore vinifica a partire da uve destinate alla preparazione di vini spumanti di qualità;

- commercializzati dai produttori e messi in commercio con etichette che indichino la vigna, la varietà di vino e l'annata;

- regolamentati dalla legislazione austriaca.".

40. 392 R 3459: Regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 60) 41. 393 R 0586: Regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 39) 42. 393 R 2238: Regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 10) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c) e paragrafo 2 non si applica.

b) L'articolo 2, lettere e) e f) non si applica.

c) L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma è integrato dal testo seguente:

"Il documento di accompagnamento dev'essere compilato in conformità del modello figurante nell'allegato III.".

d) L'articolo 3, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, ultimo comma non si applica.

e) L'articolo 4, punto 1 non si applica.

f) L'articolo 5, paragrafo 2 non si applica.

g) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma non si applica.

h) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo e secondo trattino, punto ii), lettera c), primo trattino e paragrafi 5 e 6 non si applica.

i) L'articolo 7 è integrato dal testo seguente:

"Nel caso di concessioni tariffarie reciprocamente accordate per il vino nel commercio tra la Comunità e l'Austria, l'origine o la provenienza devono essere attestate sul documento di accompagnamento nel modo seguente:

- per i vini originari della Comunità: 'Il presente documento attesta l'origine dei vini di qualità prd/vini spumanti di qualità prd/vini retsina (1) di seguito indicati.

(1) Cancellare le indicazioni non pertinenti`;

- per i vini originari dell'Austria: 'Questo vino è un vino di qualità/vino spumante di qualità (1) conformemente alle definizioni figuranti nella legge austriaca sui vini del 1985.

(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.`."

j) L'articolo 8, paragrafi 1 e 5 non si applica.

k) Il titolo II non si applica.

l) L'articolo 19, paragrafo 2 non si applica.».

16. Dopo il punto 42 sono aggiunti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

43. Elenco pubblicato in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. C 330 del 19. 12. 1991, pag. 3) 44. Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. C 333 del 24. 12. 1991, pag. 4) 45. Elenco dei vini da tavola designati come "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ïíïìáóssá êáôUE ðáñUEaeïóç" o "ïssíïò ôïðéêueò", "vino de la tierra", "vinho regional" (GU n. C 155 del 20. 6. 1992, pag. 14) 46. Elenco dei vini austriaci»

C. Al protocollo è aggiunta la nuova appendice 2 seguente:

«APPENDICE 2 che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente appendice si intende per:

a) "normativa concernente il commercio del vino": qualsiasi disposizione del presente protocollo;

b) "autorità competente": ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l'osservanza della normativa concernente il commercio del vino;

c) "autorità di contatto": l'organismo o l'autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

d) "autorità richiedente": l'autorità competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

e) "autorità interpellata": l'organismo o l'autorità competente all'uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

f) "infrazione": qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2 Campo di applicazione 1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificate nella presente appendice. La corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino è garantita, in particolare, tramite l'assistenza reciproca, l'individuazione e l'esame delle infrazioni a detta normativa.

2. L'assistenza per questioni relative alla normativa in parola, contemplata nella presente appendice, si applica a qualsiasi autorità delle Parti contraenti. Essa non pregiudica le norme relative alla procedura penale o alla cooperazione giudiziaria reciproca fra le Parti contraenti in materia penale.

TITOLO II CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE Articolo 3 Principi 1. Le Parti contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire l'assistenza di cui all'articolo 2 mediante misure di controllo appropriate.

2. Tali controlli sono effettuati sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, le Parti contraenti provvedono affinché i controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un'efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti;

- abbiano accesso ai locali commerciali (o ai depositi) e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;

- abbiano la possibilità di effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti;

- abbiano la possibilità di prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;

- abbiano la possibilità di consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;

- abbiano la possibilità di prendere adeguati provvedimenti cautelari per quanto riguarda l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e l'esportazione in un'altra Parte contraente nonché la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l'elaborazione di un siffatto prodotto, qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione del presente protocollo, soprattutto in caso di manipolazione fraudolenta e di rischi per la salute pubblica.

Articolo 4 Autorità di controllo 1. Qualora una Parte contraente designi più autorità competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.

2. Ogni Parte contraente designa un'unica autorità di contatto. L'autorità designata:

- trasmette, ai fini dell'attuazione della presente appendice, le richieste di cooperazione alle autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

- riceve da tali autorità le richieste di cooperazione che trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte contraente interessata da cui dipende;

- rappresenta tale Parte contraente rispetto alle altre Parti contraenti nel quadro della cooperazione di cui al titolo III;

- notifica alle altre Parti contraenti le misure adottate ai sensi dell'articolo 3.

TITOLO III ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO Articolo 5 Assistenza a richiesta 1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di verificare la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino, incluse le informazioni riguardanti operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Dietro richiesta motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata effettua o prende le misure necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o controlli specifici atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'autorità nazionale.

4. D'intesa con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l'incarico:

- di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio ha sede l'autorità interpellata, relative alla verifica della corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino o ad azioni di controllo, effettuando fra l'altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti di registri; ovvero - di assistere alle azioni richieste conformemente al paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d'intesa con l'autorità competente interpellata.5. L'autorità competente richiedente che desidera inviare presso una Parte contraente un agente designato conformemente al disposto del paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino del suddetto comma, ne informa l'autorità interpellata in tempo utile, anteriormente all'inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell'autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell'autorità richiedente:

- esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,

- godono, nei limiti che la Parte contraente da cui dipende l'autorità interpellata impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione:

- del diritto di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3,

- di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3,

- adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti della Parte contraente sul cui territorio si svolgono le operazioni di controllo.

6. Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all'autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:

- le risposte a tali richieste e - le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un'autorità competente:

- invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un'autorità competente di un'altra Parte contraente,

- risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un'autorità competente di un'altra Parte contraente.

Articolo 6 Notifica urgente Qualora un'autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata - che un prodotto contemplato nel presente protocollo non è conforme alla normativa concernente il commercio del vino o è stato oggetto di azioni fraudolente per essere elaborato o commercializzato e - che tale mancata osservanza della normativa riguarda più specificamente una o più altre Parti contraenti e può avere come conseguenze misure amministrative o azioni giudiziarie;

essa notifica immediatamente il fatto, tramite l'autorità di contatto da cui dipende, all'autorità di contatto della Parte contraente interessata.

Articolo 7 Forme e contenuto delle richieste di assistenza 1. Le richieste ai sensi della presente appendice sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali, le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- denominazione dell'autorità richiedente che inoltra la richiesta;

- misura richiesta;

- oggetto e motivazione della richiesta;

- leggi, norme e altri strumenti giuridici in questione;

- indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

- sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le richieste sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.

4. Se la richiesta non soddisfa i requisiti di forma, può esserne chiesta la correzione o il completamento; possono, tuttavia, essere adottate misure cautelari.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. Le Parti contraenti o l'autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:

- pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, ovvero - riguardare norme valutarie o fiscali.

2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Disposizioni comuni 1. Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche;

- la designazione e la presentazione;

- l'osservanza delle norme che disciplinano l'elaborazione e la commercializzazione del prodotto in questione.

2. Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:

- allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi di informazione e - ad eventuali azioni amministrative o giudiziarie intentate in seguito alle operazioni in causa.

3. Le spese di viaggio derivanti dall'applicazione della presente appendice sono a carico della Parte contraente che ha designato un agente per le misure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 11 Prelievo di campioni 1. Nell'ambito dell'applicazione dei titoli II e III l'autorità competente di una Parte contraente può chiedere all'autorità competente di un'altra Parte contraente di procedere al prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte contraente.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e stabilisce, fra l'altro, in quale laboratorio detti campioni debbano essere analizzati. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per l'analisi di campioni paralleli. A tal fine l'autorità interpellata trasmette un adeguato numero di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata in relazione ai risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2, si fa ricorso ad un'analisi di arbitrato effettuata da un laboratorio designato di comune accordo.

Articolo 12 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente appendice sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata in forza delle pertinenti leggi applicabili nella Parte contraente che le ha ricevute o delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. La presente appendice non impone alla Parte contraente la cui legislazione o le cui procedure amministrative impongono limiti più rigorosi per la tutela di segreti industriali e commerciali rispetto alle disposizioni previste nella presente appendice di fornire informazioni qualora la Parte contraente richiedente non provveda all'osservanza di tali limiti più rigorosi.

Articolo 13 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente appendice; esse possono essere utilizzate per altri fini in ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate per violazione delle norme penali di diritto comune a condizione che siano state ottenute nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai tribunali possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Articolo 14 Informazioni ottenute in forza della presente appendice - Valore probante Le constatazioni effettuate dagli agenti all'uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell'applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.

Articolo 15 Persone oggetto dei controlli Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.

Articolo 16 Attuazione 1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:

- gli elenchi delle autorità di contatto designate in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa della presente appendice;

- gli elenchi dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di attuazione adottate conformemente alle disposizioni della presente appendice. In particolare si trasmettono reciprocamente le disposizioni nazionali e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare pertinenza per la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino.

Articolo 17 Complementarità La presente appendice integra e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.».

ALLEGATO 2 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato I (QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. Capo I. QUESTIONI VETERINARIE I. Nella parte introduttiva:

1. Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, fatta eccezione per le direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE, nonché per le decisioni 91/654/CEE, 92/92/CEE, 92/528/CEE, 92/532/CEE, 92/538/CEE, 93/22/CEE, 93/25/CEE, 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/44/CEE, 93/51/CEE, 93/55/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE, 93/59/CEE, 93/73/CEE, 93/74/CEE, 93/75/CEE, 93/76/CEE, 93/169/CEE, 93/383/CEE e 93/351/CEE, non si applicano all'Islanda.

Tuttavia, la direttiva 90/667/CEE e la decisione 92/562/CEE si applicano all'Islanda per quanto riguarda l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti a base di pesce e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali a base di pesce. Nella direttiva 92/118/CEE, inoltre, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 6, parte I), lettera A), secondo trattino si applicano all'Islanda.

Le altre Parti contraenti possono mantenere in vigore il regime di paese terzo negli scambi con l'Islanda in settori non disciplinati dagli atti e dalle disposizioni in questione. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.».

2. Il punto 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Designazione di laboratori di riferimento comuni e di istituti di coordinamento.

Fatte salve le relative implicazioni finanziarie, i laboratori di riferimento comunitari e gli istituti di coordinamento comunitari servono da laboratori di riferimento e da istituti di coordinamento per tutte le Parti contraenti dell'accordo.

Tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni intese a stabilire le modalità di lavoro.».

3. Dopo il punto 11 è inserito il nuovo punto seguente:

«11. bis Designazione di riserve comuni di vaccini contro l'afta epizootica.

Fatte salve le relative implicazioni finanziarie, le riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica fungono da riserve di vaccino contro l'afta epizootica per tutte le Parti dell'accordo.

Tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni al fine di:

- organizzare il passaggio dalle riserve nazionali alle riserve comunitarie;

- risolvere tutti i problemi concernenti in particolare le modalità di lavoro, gli aspetti finanziari, la sostituzione dell'antigene, il possibile utilizzo di antigeni e le ispezioni in loco.».

4. Dopo il punto 12 è inserito il nuovo punto seguente:

«13. La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54), la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32) e la decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 45) non sono state incorporate nell'accordo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel 1995.».

II. TESTI FONDAMENTALI 5. Al punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0499: Direttiva 91/499/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107) - 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16) - 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54)».

6. Al punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26) - 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28)».

7. Al punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14. 7. 1992, pag. 25) - 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54)».

8. Al punto 5 (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34)».

9. Al punto 6 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0052: Direttiva 93/52/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 21)».

10. Al punto 7 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 28)».

11. Al punto 9 (Direttiva 72/461/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16) - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49)».

12. Al punto 10 (Direttiva 91/494/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1)».

13. Al punto 11 (Direttiva 80/215/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16)».

14. a) Al punto 12 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 D 0380: Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54)».

14. b) Al punto 12 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio) l'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Nell'allegato A è aggiunto, per quanto concerne i laboratori commerciali autorizzati a manipolare virus di afta epizootica vivi per la produzione di vaccini, il testo seguente:

"Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."».

15. a) Al punto 14 (Direttiva 80/217/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0685: Direttiva 91/685/CEE, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 1) - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34)».

15. b) Al punto 14 (Direttiva 80/217/CEE del Consiglio) gli adattamenti seguenti diventano i nuovi adattamenti a) e b):

«a) L'articolo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

"f) 'azienda`: il complesso agricolo o la stalla del commerciante, ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di una Parte contraente, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali, ad eccezione degli equidi, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;".

b) L'articolo 2, lettera j) è sostituito dal testo seguente:

"j) 'autorità competente`: l'autorità centrale di una Parte contraente competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi altra autorità cui essa abbia delegato tale competenza;".».

15. c) Al punto 14 (Direttiva 80/217/CEE del Consiglio), gli attuali adattamenti a) e b) diventano rispettivamente gli adattamenti c) e d).

16. Dopo il punto 14 (Direttiva 80/217/CEE del Consiglio) sono inseriti le nuove rubriche e i nuovi punti seguenti:

«Peste equina 14. bis 392 L 0035: Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, l'espressione "entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva" va letta, per quanto riguarda la Finlandia, "entro dodici mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva".

b) Nell'allegato I, all'elenco dei laboratori nazionali di peste equina, è aggiunto il testo seguente:

"Austria:Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Vienna-Hetzendorf Finlandia:Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca Norvegia:Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca Svezia:Statens veterinarmedicinska anstalt, Uppsala".

c) Nell'allegato III, punto 1), l'espressione "in consultazione con la Commissione," va letta "in consultazione con la Commissione e con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA),".

Influenza aviaria 14. ter 392 L 0040: Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, lettera d) è sostituito dal teste seguente:

"d) 'autorità competente`: l'autorità centrale di una Parte contraente competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi altra autorità cui essa abbia delegato tale competenza;".

b) All'articolo 17, paragrafo 3, l'espressione "entro 6 mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva", per quanto riguarda la Finlandia, va letta come segue:

"entro dodici mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva".

c) Nell'allegato IV, all'elenco dei laboratori nazionali per l'influenza aviaria è aggiunto il testo seguente:

"Austria: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Vienna-Hetzendorf Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala, Svezia Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".

Malattia di Newcastle 14. quater 392 L 0066: Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

"e) per 'autorità competente` si intende l'autorità centrale di una Parte contraente competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi altra autorità cui essa abbia delegato tale competenza;".

b) Nell'allegato IV, all'elenco dei laboratori nazionali per la malattia di Newcastle è aggiunto il testo seguente:

"Austria: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Vienna-Hetzendorf Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Veterinaerinstituttet, Oslo Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".

Malattie dei pesci 14. quinquies 393 L 0053: Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'Austria, la Finlandia e la Svezia si conformano alle disposizioni dell'articolo 3 anteriormente al 1° luglio 1995.

b) Nell'allegato A, all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci è aggiunto il testo seguente:

"Austria: Institut fuer Fischkunde, Veterinaermedizinische Universitaet, Vienna Finlandia: Elaeinlaeaekintae- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Islanda: Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastoed í meinafraedi, Háskóla Íslands, Reykjavik Norvegia: Veterinaerinstituttet, Oslo Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".

Altre malattie 14. sexies 392 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 20, paragrafo 3, punto i), l'espressione "al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva" va letta, per quanto riguarda la Svezia "anteriormente al 1° gennaio 1995".

b) Nell'allegato II, punto 5, all'elenco dei laboratori di diagnosi per la malattia vescicolare dei suini, è aggiunto il testo seguente:

"Austria: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Vienna-Hetzendorf Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danimarca Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".».

17. Al punto 15 (Direttiva 82/894/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 D 0450: Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 77)».

18. a) Al punto 18 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1)».

18. b) Al punto 18 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio) l'adattamento a) è sostituito dall'adattamento seguente:

«a) All'articolo 4, lettera A, le date "1° gennaio 1993" e "31 dicembre 1991" che figurano nella prima frase del capoverso sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° gennaio 1995" e dall'espressione "giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo".».

19. Al punto 19 (Direttiva 91/498/CEE del Consiglio) l'adattamento a) è sostituito dall'adattamento seguente:

«a) All'articolo 2, paragrafo 1, la data "31 dicembre 1995" va letta, per quanto riguarda l'Austria, la Norvegia e la Svezia, "31 dicembre 1996" e, per quanto riguarda la Finlandia "31 dicembre 1997".».

20. a) Al punto 20 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1)».

20. b) Al punto 20 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), gli adattamenti da a) a d) sono sostituiti dagli adattamenti seguenti:

«a) Nonostante l'incorporazione della direttiva nell'accordo, per quanto riguarda il mercato interno, fino al 1° gennaio 1995 in Svezia, fino al 1° luglio 1995 in Norvegia e fino al 1° gennaio 1996 in Austria e in Finlandia, possono continuare a svolgere la loro attività aziende approvate conformemente alle normative nazionali. I prodotti di tali aziende devono essere muniti del marchio sanitario nazionale.

b) All'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma l'inizio dell'ultima frase va letto: "Le altre Parti contraenti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informate".

c) L'articolo 13 non si applica.

d) Nell'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino è aggiunto quanto segue:

"AT, FI, NO, SE;".

e) Nell'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), terzo trattino è aggiunta la sigla seguente:

"AELS (EFTA)".».

21. a) Al punto 21 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) - 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35) - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1) - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. 62 del 15. 3. 1993, pag. 49)».

21. b) Al punto 21 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), gli adattamenti da a) a d) sono sostituiti dagli adattamenti seguenti:

«a) All'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma l'inizio dell'ultima frase va letto "Le altre Parti contraenti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informate".

b) All'articolo 10 la data "1° gennaio 1996" che figura nel secondo e nel terzo comma è sostituita, per quanto riguarda la Norvegia e la Svezia, da "1° gennaio 1997", e, per quanto riguarda l'Austria e la Finlandia, da "1° gennaio 1998".

c) L'articolo 14 non si applica.

d) Nell'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), punto i), primo trattino è aggiunto quanto segue:

"AT - FI - NO - SE,".

e) Nell'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), punto i), secondo trattino e punto 4, lettera a), punto ii), terzo trattino è aggiunta la sigla seguente:

"AELS (EFTA)".».

22. Dopo il punto 21 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«21. bis 392 L 0120: Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 86) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

"a) All'articolo 1, paragrafo 1, la data '31 dicembre 1995` è sostituita, per quanto riguarda la Finlandia, dalla data '31 dicembre 1997`.

b) All'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione 'restino soggetti alle norme di controllo previste dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE` va letta 'siano conformi alle norme delle Parti contraenti di destinazione`.".».

23. a) Al punto 22 (Direttiva 88/657/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 26)».

23. b) Al punto 22 (Direttiva 88/657/CEE del Consiglio), il testo seguente diventa il nuovo adattamento b):

«b) All'articolo 13, paragrafo 1, la data "1° gennaio 1996" è sostituita da "1° gennaio 1997" per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia, e da "1° gennaio 1998" per quanto riguarda l'Austria e la Norvegia.».

23. c) Al punto 22 (Direttiva 88/657/CEE del Consiglio) l'attuale adattamento b) diventa l'adattamento c).

24. a) Al punto 23 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 38)».

24. b) Al punto 23 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), l'adattamento a) è sostituito dall'adattamento seguente:

«All'articolo 2, il cappello è sostituito dal testo seguente:

"Ai fini della presente direttiva, si intende per - 'uova`: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;

- 'uova industriali`: uova di gallina, in guscio, diverse da quelle di cui al trattino precedente, comprese le uova rotte e incubate, ma escluse le uova cotte.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:"».

25. Dopo il punto 24 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«24. bis 392 L 0048: Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE (GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 3, le date "30 giugno 1992" e "31 dicembre 1992" che figurano nel secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° gennaio 1994" e dalla "data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".».

26. Al punto 30 (Decisione 90/218/CEE del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da - 392 D 0098: Decisione 92/98/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 41) - 393 D 0718: Decisione 93/718/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 72)».

27. Al punto 31 (Direttiva 83/397/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1)».

28. Dopo il punto 31 (Direttiva 85/397/CEE del Consiglio) sono inseriti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«Latte e prodotti a base di latte 31. bis 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1), modificata da:

- 392 L 0118: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, paragrafo 17, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"17. 'scambi`: gli scambi tra le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1, lettera a), secondo trattino della parte introduttiva del capo I dell'allegato I dell'accordo SEE.".

b) All'articolo 10, paragrafo 1, sesto comma l'inizio della frase va letto "Le altre Parti contraenti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informate".

c) All'articolo 15, paragrafo 1, la data "30 giugno 1993" cui si fa riferimento è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE.

d) L'articolo 19, paragrafo 1 non si applica.

e) All'articolo 32, paragrafo 1, la data "1° gennaio 1994" cui si fa riferimento è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° gennaio 1995".

f) Nell'allegato B, capitolo I, punto 3, la data "1° gennaio 1993" che figura nel terzo comma è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE.

g) Nell'allegato C, capitolo I, sezione A, punto 3, lettera b), quarto capoverso, la data "1° giugno 1994" cui si fa riferimento è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° giugno 1995".

h) Nell'allegato C, capitolo IV, sezione A, punto 3, lettera a) i), primo trattino sono aggiunte le lettere seguenti:

"- AT - FI - NO - SE".

i) Nell'allegato C, capitolo IV, sezione A, punto 3, lettera a) i), secondo trattino e punto 3, lettera a) ii), terzo trattino è aggiunta la sigla seguente:

"- AELS (EFTA)".

j) Finché non siano adottate norme di attuazione, la Finlandia può utilizzare lo Streptococcus termophilus come organismo di verifica nelle analisi per l'individuazione di antibiotici.

31. ter 392 L 0047: Direttiva 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 33) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, paragrafo 2 la data "1° aprile 1993" che figura nel primo comma è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° settembre 1994".

b) All'articolo 2, paragrafo 2 la data "1° luglio 1993" che figura nel quarto comma è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° dicembre 1994".

c) All'articolo 5, paragrafo 1 le date "1° gennaio 1993" e "1° gennaio 1994" cui si fa riferimento sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE e dalla data "1° gennaio 1995".»

29. a) Al punto 32 (Direttiva 90/667/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49)».

29. b) Al punto 32 (Direttiva 90/667/CEE del Consiglio), l'adattamento c) è sostituito dall'adattamento seguente:

«c) L'articolo 13, paragrafo 1 non si applica.».

30. a) Al punto 34 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54) - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1)».

30. b) Al punto 34 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), gli adattamenti seguenti diventano i nuovi adattamenti a) e d):

«a) All'articolo 2, paragrafo 3 l'inizio della prima frase va letto:

" 'selvaggina d'allevamento`: i mammiferi terrestri, ivi comprese le renne, o i volatili".

d) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, dopo la parola "stordimento" è inserito il testo seguente:

"L'intero processo di macellazione ed eviscerazione delle renne si può svolgere in unità di macellazione mobili, conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE.".»

30. c) Al punto 34 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), gli attuali adattamenti a) e b) diventano rispettivamente gli adattamenti b) e c), e gli attuali adattamenti c), d), e) e f) diventano rispettivamente gli adattamenti e), f), g) e h).

31. Dopo il punto 34 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio) sono inseriti le nuove rubriche e i nuovi punti seguenti:

«Selvaggina e carne di selvaggina 34. bis 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35), modificata da:

- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) è sostituito dal testo seguente:

" 'scambi`, gli scambi tra le Parti contraenti delle carni di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1, lettera a), secondo trattino della parte introduttiva del capo I dell'allegato I dell'accordo SEE;".

b) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 294D0628(01).1"Ai fini della presente direttiva, si applicano, se necessario, le seguenti definizioni:

si intende per - 'controllo veterinario`: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di cui all'articolo 1, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute degli animali;

- 'stabilimento`: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

- 'autorità competente`: l'autorità centrale di una Parte contraente competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

- 'veterinario ufficiale`: il veterinario designato dall'autorità competente.

Si applica inoltre, se necessario, la definizione di carni fresche di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.".

c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) l'inizio del terzo trattino va letto "che, appena uccisa o appena raccolta".

d) Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (1).

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

e) All'articolo 7, paragrafo 1, quinto comma, l'inizio dell'ultima frase va letto "Le altre Parti contraenti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informate".

f) All'articolo 8,

- la data "1° aprile 1993" che figura al paragrafo 2, primo comma è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° gennaio 1995";

- la data "1° ottobre 1992" che figura al paragrafo 3 è sostituita, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalla data "1° ottobre 1994".

g) L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 non si applica.

h) L'articolo 23, paragrafo 3 non si applica.

i) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a) i), primo trattino sono aggiunte le lettere seguenti:

"- AT - FI - NO - SE".

j) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a) i), terzo trattino è aggiunta la sigla seguente:

"AELS (EFTA)".

Prodotti di altri animali 34. ter 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"La presente direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi, nell'ambito del SEE, di prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, di cui all'allegato I e all'articolo 3, secondo e terzo trattino.

La presente direttiva non pregiudica l'adozione di requisiti più particolareggiati in materia di polizia sanitaria nell'ambito delle normative specifiche degli altri atti che figurano nell'allegato I, capo I dell'accordo SEE, né il mantenimento di restrizioni agli scambi di prodotti disciplinati dalle normative specifiche degli altri atti che figurano nell'allegato I, capo I dell'accordo SEE, motivati da esigenze di sanità pubblica.".

Le Parti contraenti riesaminano questo adattamento nel corso del 1995.

b) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"scambi: fatte salve le disposizioni di cui al punto 1, lettera a), secondo trattino della parte introduttiva del capo I dell'allegato I dell'accordo SEE, gli scambi tra le Parti contraenti dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1;".

c) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Ai fini della presente direttiva si applicano, se necessario, le seguenti definizioni:

si intende per - 'controllo veterinario`: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di cui all'articolo 1, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute degli animali;

- 'stabilimento`: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

- 'autorità competente`: l'autorità centrale di una Parte contraente competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

- 'veterinario ufficiale`: il veterinario designato dall'autorità competente;

- 'azienda`: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di una Parte contraente, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali, ad eccezione degli equidi, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (cfr. allegato I, capo I, punto 3 dell'accordo SEE);

- 'centro` o 'organismo`: qualsiasi azienda che effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'articolo 1.".

d) L'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 non si applica.

e) Ai fini delle decisioni che devono essere prese dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ai sensi della presente direttiva, si applica la procedura di cui all'articolo 18.

f) All'articolo 20, paragrafo 1 la data "1° gennaio 1994" va letta "1° luglio 1995".

g) L'articolo 20, paragrafo 3 non si applica.

h) Nell'allegato I, capitolo 6, parte I), lettera C), l'ultimo capoverso è sostituito dal testo seguente:

"Gli scambi di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle norme stabilite dalla Parte contraente di destinazione.".

i) L'allegato I, capitolo 9 non si applica.

j) L'allegato I, capitolo 11 non si applica.

k) L'allegato I, capitolo 12 non si applica.

l) Ai fini dell'applicazione dell'allegato I, capitolo 14, si applica la disposizione seguente:

lo stallatico liquido non trasformato di pollame vaccinato contro la malattia di Newcastle non è inviato in una regione che ha ottenuto lo statuto di non vaccinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

m) L'allegato II, capitolo I non si applica.

Zoonosi 34. quater 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 10, paragrafo 1, primo comma la data "1° gennaio 1994" va letta, per quanto riguarda la Finlandia, "1° gennaio 1995".

b) All'articolo 17, paragrafo 1, la data "1° gennaio 1994" va letta, per quanto riguarda la Norvegia, "1° luglio 1995".».

III. TESTI DI APPLICAZIONE 32. Dopo il punto 44 (Decisione 89/91/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«44a. 393 D 0024: Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18), modificata da:

- 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 47) - 393 D 0664: Decisione 93/664/CE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 27) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 2, lettera d), sono aggiunti i seguenti istituti:

"13. Austria: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Vienna 14. Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".

44b. 393 D 0042: Decisione 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50) 44c. 393 D 0200: Decisione 93/200/CEE della Commissione, del 10 marzo 1993, che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in Lussemburgo (GU n. L 87 del 7. 4. 1993, pag. 14) 44d. 393 D 0244: Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 2, lettera d) sono aggiunti i seguenti istituti:

"13. Austria: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Vienna 14. Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Svezia: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".

44e. 393 D 0052: Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14) 44f. 393 D 0077: Decisione 93/77/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al nuovo regime previsto dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 63)».

33. Il testo del punto 45 (Decisione 90/552/CEE della Commissione) è soppresso.

34. Il testo del punto 46 (Decisione 90/553/CEE della Commissione) è soppresso.

35. Il testo del punto 47 (Decisione 91/93/CEE della Commissione) è soppresso.

36. Dopo il punto 47 (Decisione 91/93/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«47a. 391 D 0552: Decisione 91/552/CEE della Commissione, del 27 settembre 1991, che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU n. L 298 del 29. 10. 1991, pag. 21) 47b. 392 D 0339: Decisione 92/339/CEE della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 33) 47c. 392 D 0340: Decisione 92/340/CEE della Commissione, del 2 giugno 1992, relativa ai controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l'eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio (GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 34) 47d. 392 D 0381: Decisione 92/381/CEE della Commissione, del 3 luglio 1992, che fissa lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 56) 47e. 392 D 0532: Decisione 92/532/CEE della Commissione, del 19 novembre 1992, che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci (GU n. L 337 del 21. 11. 1992, pag. 18) 47f. 392 D 0538: Decisione 92/538/CEE della Commissione, del 9 novembre 1992, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 67) 47g. 393 D 0022: Decisione 93/22/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 8) 47h. 393 D 0039: Decisione 93/39/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativa allo status dell'isola di Guernsey per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 46) 47i. 393 D 0040: Decisione 93/40/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativa allo status dell'isola di Man per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 47) 47j. 393 D 0044: Decisione 93/44/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'Isola di Man e a Guernsey (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 53) 47k. 393 D 0055: Decisione 93/55/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 24), modificata da:

- 393 D 0169: Decisione 93/169/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993 (GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 16) 47l. 393 D 0073: Decisione 93/73/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa allo status dell'Irlanda per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 34) 47m. 393 D 0074: Decisione 93/74/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa allo status della Danimarca per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 35)».

37. Dopo il punto 49 (Decisione 89/537/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«49. bis 391 D 0665: Decisione 91/665/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa un Istituto comunitario di coordinamento per i vaccini contro l'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, punto 2, lettera a), l'inizio del testo va letto "raccogliendo, a intervalli regolari, o a richiesta dell'istituto, della Commissione o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

b) All'articolo 2, punto 2, lettera c), la parte finale del testo va letta "e comunicando immediatamente alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e alle Parti contraenti i risultati di tali analisi;".

c) All'articolo 2, punto 2, lettera d), l'ultima frase del capoverso va letta "e trasmettendo periodicamente alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e alle Parti contraenti dati e informazioni . . .;".

d) All'articolo 2, punto 5, lettere a) e b), l'inizio di ciascun capoverso va letto "in cooperazione con gli esperti competenti della Comunità e dell'AELS (EFTA),".

e) All'articolo 2, punto 8, l'inizio del capoverso va letto: ". . . su richiesta della Commissione o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

49. ter 391 D 0666: Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 21)».

38. Dopo il punto 50 (Decisione 91/42/CEE della Commissione) è inserito il nuovo punto seguente:

«50. bis 393 D 0455: Decisione 93/455/CEE della Commissione, che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 213 del 24. 8. 1993, pag. 20)».

39. Dopo il punto 52 (Decisione 87/65/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«52. bis 393 D 0699: Decisione 93/699/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (GU n. 321 del 23. 12. 1993, pag. 33)».

40. Il punto 53 (Decisione 83/138/CEE della Commissione) è sostituito dal punto seguente:

«53. 392 D 0451: Decisione 92/451/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 78)».

41. Al punto 54 (Decisione 89/21/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 D 0443: Decisione 93/443/CEE della Commissione, del 6 luglio 1993 (GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 28)».

42. Dopo il punto 54 (Decisione 89/21/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«54. bis 393 D 0575: Decisione 93/575/CE della Commissione, dell'8 novembre 1993, recante misure protettive contro la peste suina africana in Spagna (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 24), modificata da:

- 393 D 0600: Decisione 93/600/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 36) 54. ter 393 D 0602: Decisione 93/602/CE della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 38)».

43. Dopo il punto 58 (Decisione 89/469/CEE della Commissione) è inserito il nuovo punto seguente:

«58. bis 392 D 0290: Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37)».

44. Il punto 60 (Decisione 91/237/CEE della Commissione) è sostituito dal punto seguente:

«60. 392 D 0188/CEE: Decisione 92/188/CEE della Commissione, del 10 marzo 1992, recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 22), modificata da:

- 392 D 0490: Decisione 92/490/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992 (GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 21)».

45. Dopo il punto 60 (Decisione 92/188/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«60. bis 393 D 0178: Decisione 93/178/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993, che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini (GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 91) 60. ter 393 R 0566: Decisione 93/566/CE della Commissione, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE (GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60), modificata da:

- 393 D 0621: Decisione 93/621/CE della Commissione, del 30 novembre 1993 (GU n. L 297 del 2. 12. 1993, pag. 36) - 393 D 0671: Decisione 93/671/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 59) - 393 D 0720: Decisione 93/720/CE della Commissione, del 30 dicembre 1993 (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 74) 60. quater 393 D 0687: Decisione 93/687/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, relativa a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e recante abrogazione della decisione 93/180/CEE (GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 49)».

46. Dopo il punto 63 (Decisione 90/515/CEE della Commissione) è inserito il nuovo punto seguente:

«63. bis 394 D 0014: Decisione 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 14 del 17. 1. 1994, pag. 1)».

47. Il punto 66 (Decisione 89/610/CEE della Commissione) è sostituito dal punto seguente:

«66. 393 D 0257: Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 75) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento il testo seguente:

"Austria: Bundesanstalt fuer Tierseuchenbekaempfung, Moedling tutte le categorie Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors tutte le categorie Norvegia: Norges Veterinaerhoegskole, Oslo A cat. III a) e b) B cat. I a) B cat. II a) Veterinaerinstituttet, Oslo A cat. I b) B cat. II a) e b) Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo A cat. I a) e c) A cat. II B cat. I b) e c) Svezia: Statens livsmedelsverk, Uppsala tutte le categorie"».

48. Il testo del punto 67 (Direttiva 80/879/CEE della Commissione) è soppresso.

49. Dopo il punto 68 (Decisione 83/201/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«68. bis 393 D 0025: Decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 22) 68. ter 393 D 0051: Decisione 93/51/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1992, relativa alle norme microbiologiche per la produzione di crostacei e molluschi cotti (GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 11) 68. quater 393 D 0351: Decisione 93/351/CEE della Commissione, del 19 maggio 1993, che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca (GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 23) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato, sono aggiunte le seguenti specie ittiche:

"Pesce specchio atlantico (Hoplostetus atlanticus) Molva (Molva molva) Brosmio (Brosmius brosme)".

b) Per la Finlandia e la Svezia, ai fini dell'immissione sui rispettivi mercati nazionali delle seguenti specie ittiche, il tenore medio di mercurio specificato nell'articolo 1 è aumentato a 1 ppm di prodotto fresco:

Finlandia: Bottatrice (Lota lota) Pesce persico (Perca fluviatilis) Luccioperca (Stizostedion lucioperca) Svezia: Pesce persico (Perca fluviatilis) Luccioperca (Stizostedion lucioperca) Al più tardi nel corso del 1995, previa valutazione dei dati scientifici forniti, le Parti contraenti riesaminano l'adattamento b), allo scopo di aggiungere le specie ivi figuranti all'adattamento a).

68. quinquies 392 D 0092: Decisione 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 34)».

50. Il punto 69 (Decisione 87/410/CEE della Commissione) è sostituito dal punto seguente:

«69. 393 D 0256: Decisione 93/256/CEE della Commissione, del 14 aprile 1993, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 64)».

51. Dopo il punto 72 (Decisione 89/187/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«72. bis 391 D 0664: Decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17)».

52. Dopo il punto 73 (Direttiva 88/299/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«73. bis 391 D 0654: Decisione 91/654//CEE della Commissione, del 12 dicembre 1991, relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito (GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 59) 73. ter 393 D 0383: Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato, all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento è aggiunto il seguente testo:

"Finlandia: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors, e Tullilaboratorio/Tullaboratorie, Espoo Norvegia: Norges Veterinaerhoegskole, Oslo Svezia: Institutionen foer klinisk bakteriologi, Goeteborgs Universitet, Goeteborg"».

53. Dopo il punto 76 (Decisione 91/180/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«76. bis 392 D 0608: Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto (GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 29) 76. ter 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23)».

54. Dopo il punto 96 (Decisione 90/258/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«96. bis 392 D 0353: Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 63) 96. ter 392 D 0354: Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 66) 96. quater 393 D 0623: Decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (GU n. L 298 del 3. 12. 1993 pag. 45) 96. quinquies 392 D 0216: Decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio (GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 77)».

IV. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO 55. Al punto 98 (Decisione 80/775/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«- 392 D 0103: Decisione 92/103/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1992 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 48)».

56. Dopo il punto 100 (Decisione 88/267/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«100a. 392 D 0139: Decisione 92/139/CEE della Commissione, del 12 febbraio 1992, che approva il piano presentato dalla Danimarca ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 27) 100b. 392 D 0140: Decisione 92/140/CEE della Commissione, del 12 febbraio 1992, che approva il piano presentato dall'Irlanda ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 28) 100c. 392 D 0141: Decisione 92/141/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1992, che approva il piano presentato dalla Francia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 29) 100d. 392 D 0281: Decisione 92/281/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dal Regno Unito ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 150 del 2. 6. 1992, pag. 23) 100e. 392 D 0282: Decisione 92/282/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dal Portogallo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 150 del 2. 6. 1992, pag. 24).

100f. 392 D 0283: Decisione 92/283/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1992, che approva il piano presentato dai Paesi Bassi ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 150 del 2. 6. 1992, pag. 25) 100g. 392 D 0342: Decisione 92/342/CEE della Commissione, del 5 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 39) 100h. 392 D 0344: Decisione 92/344/CEE della Commissione, del 9 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Grecia ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 41) 100i. 392 D 0345: Decisione 92/345/CEE della Commissione, del 9 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Spagna ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 42) 100j. 392 D 0379: Decisione 92/379/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, che approva il piano presentato dal Belgio ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 53) 100k. 392 D 0528: Decisione 92/528/CEE della Commissione, del 9 novembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito (GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 25) 100l. 393 D 0056: Decisione 93/56/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dall'Irlanda (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 25) 100m. 393 D 0057: Decisione 93/57/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per Jersey (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 26) 100n. 393 D 0058: Decisione 93/58/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Guernsey (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 27) 100o. 393 D 0059: Decisione 93/59/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentati dal Regno Unito per l'Isola di Man (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 28).

100p. 393 D 0617: Decisione 93/617/CEE della Commissione, del 30 novembre 1993, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Mecklenburg-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato, presentato dalla Germania (GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 60) 100q. 393 D 0075: Decisione 93/75/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Spagna (GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 37) 100r. 393 D 0076: Decisione 93/76/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Belgio (GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 38)».

57. Dopo il punto 124 (Decisione 89/276/CEE della Commissione) sono inseriti la nuova rubrica e il nuovo punto seguenti:

«3.3. Gruppo misto 124. bis 392 D 0558: Decisione 92/558/CEE della Commissione, del 23 novembre 1992, sulle misure transitorie concernenti gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto rischio nei Laender di Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen e Thueringen della Repubblica federale di Germania (GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 24)».

B. Capo II. ALIMENTI PER ANIMALI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Al punto 1 (Direttiva 70/524/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0508: Direttiva 91/508/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991 (GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 67) - 391 L 0620: Direttiva 91/620/CEE della Commissione, del 22 novembre 1991 (GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 62) - 392 L 0064: Direttiva 92/64/CEE della Commissione, del 13 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 51) - 392 L 0099: Direttiva 92/99/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992 (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 83) - 392 L 0113: Direttiva 92/113/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 2) - 393 L 0027: Direttiva 93/27/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993 (GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 5) - 393 L 0055: Direttiva 93/55/CEE della Commissione, del 25 giugno 1993 (GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 11)».

2. Al punto 4 (Direttiva 79/373/CEE del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0681: Direttiva 91/681/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 20) - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23)».

3. Dopo il punto 4 (Direttiva 79/373/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«4. bis 391 D 0516: Decisione 91/516/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali (GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23), modificata da:

- 392 L 0508: Decisione 92/508/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1992 (GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 36) In deroga alle disposizioni della decisione, la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

4. ter 392 L 0087: Direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19) In deroga alle disposizioni della direttiva, la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiali ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

4. quater 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23)».

4. Al punto 9 (Direttiva 82/471/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 393 L 0026: Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993 (GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 2) - 393 L 0056: Direttiva 93/56/CEE della Commissione, del 29 giugno 1993 (GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 13).

- 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23)».

5. Al punto 15 (Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0028: Direttiva 93/28/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993 (GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 8)».

6. Al punto 16 (Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0089: Direttiva 92/89/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 35)».

7. Al punto 20 (Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0095: Direttiva 92/95/CEE della Commissione, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 54)».

8. Dopo il punto 23 (Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione) è inserito il nuovo punto seguente:

«23. bis 393 L 0070: Undicesima direttiva 93/70/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo degli alimenti per animali (GU n. L 234 del 17. 9. 1993, pag. 17)».

9. a) Al punto 24 (Direttiva 74/63/CEE del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 392 L 0063: Direttiva 92/63/CEE della Commissione, del 10 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 49) - 392 L 0088: Direttiva 92/88/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 24) - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23)».

9. b) Al punto 24 (Direttiva 74/63/CEE del Consiglio) è aggiunto l'adattamento seguente:

«Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 11 non si applica.».

C. Capo III. QUESTIONI FITOSANITARIE I. TESTI FONDAMENTALI 1. Al punto 2 (Direttiva 66/401/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0019: Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61)».

2. Al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0002: Direttiva 93/2/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20)».

3. Al punto 4 (Direttiva 69/208/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0009: Direttiva 92/9/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1992 (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 25)».

II. TESTI DI APPLICAZIONE 4. Al punto 16 (Decisione 89/374/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0520: Decisione 92/520/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 25)».

5. Dopo il punto 18 (Decisione 90/639/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«18. bis 392 D 0195: Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 088 del 3. 4. 1992, pag. 59) 18. ter 393 D 0213: Decisione 93/213/CEE della Commissione, del 18 marzo 1993, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 27)».

III. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO 6. Al punto 42 (Decisione 77/147/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

7. Al punto 54 (Decisione 79/92/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

8. Al punto 62 (Decisione 80/1359/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

9. Al punto 70 (Decisione 82/949/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

10. Al punto 73 (Decisione 84/23/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

11. Al punto 76 (Decisione 85/624/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

12. Al punto 84 (Decisione 89/422/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

13. Al punto 87 (Decisione 91/37/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 D 0227: Decisione 92/227/CEE della Commissione, del 3 aprile 1992 (GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 55)».

14. Dopo il punto 87 (Decisione 91/371/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«88. 392 D 0168: Decisione 92/168/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, che autorizza la Grecia ad adottare restrizioni alla commercializzazione di sementi di talune varietà di una specie di piante agricole (GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 46) 89. 393 D 0208: Decisione 93/208/CEE della Commissione, del 17 marzo 1993, che dispensa il Regno di Danimarca dal rispetto dei requisiti prescritti per l'indicazione sull'etichetta ufficiale del nome botanico delle sementi di cereali, conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 49)».

ALLEGATO 3 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato II (REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. Capo I. VEICOLI A MOTORE 1. Nell'adattamento del capo I è inserito un nuovo secondo capoverso, così formulato:

«Ai fini dell'accordo e per garantire la libera circolazione conformemente all'acquis comunitario a decorrere dal 1° gennaio 1995, le disposizioni dell'articolo 3 delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE, 92/97/CEE e 93/59/CEE sono applicate negli Stati AELS (EFTA) nel modo seguente.

Qualora dispongano l'introduzione di incentivi fiscali, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che questi non distorcano la concorrenza nell'ambito del SEE. In particolare, i suddetti incentivi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- non ostacolano la libera circolazione;

- si applicano a tutti i veicoli posti in vendita sul mercato di uno Stato AELS (EFTA);

- non si applicano ai veicoli che soddisfano le norme cogenti;

- non costituiscono, in considerazione del loro importo o del loro campo d'applicazione, un sussidio che distorce gli scambi.

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) viene tempestivamente informata degli eventuali piani di introdurre o modificare gli incentivi fiscali.

La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità o dagli Stati AELS (EFTA).».

2. a) Al punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 392 L 0053: Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1) - 393 L 0081: Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49)».

2. b) L'attuale adattamento del punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) diventa l'adattamento a); sono aggiunti inoltre gli adattamenti seguenti:

b) Nell'allegato VII, punto 1, sezione 1 è aggiunto il testo seguente:

«12 per l'Austria 17 per la Finlandia IS per l'Islanda 16 per la Norvegia 5 per la Svezia».

c) Nell'allegato IX, parti I e II, punto 37 è aggiunto il testo seguente:

«Austria: . . .

Finlandia: . . .

Islanda: . . .

Norvegia: . . .

Svezia: . . .».

3. Al punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0097: Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19. 12. 1992, pag. 1)».

4. Al punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0059: Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 21)».

5. Al punto 6 (Direttiva 70/311/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0062: Direttiva 92/62/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 33)».

6. Al punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0422: Direttiva 91/422/CEE della Commissione, del 15 luglio 1991 (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21)».

7. Al punto 15 (Direttiva 74/297/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 391 L 0662: Direttiva 91/662/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1991 (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 1)».

8. Al punto 20 (Direttiva 76/115/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 390 L 0629: Direttiva 90/629/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14)».

9. Al punto 21 (Direttiva 76/756/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0663: Direttiva 91/663/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1991 (GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17)».

10. Al punto 33 (Direttiva 77/649/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 390 L 0630: Direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20)».

11. Al punto 34 (Direttiva 78/316/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0091: Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 284 del 19. 11. 1993, pag. 25)».

12. Al punto 42 (Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0116: Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39)».

13. Al punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1)».

14. Dopo il punto 45 (Direttiva 89/297/CEE del Consiglio) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«45a. 391 L 0226: Direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 5) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 3.4.1, è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, 16 per la Norvegia e 5 per la Svezia.".

45b. 392 L 0021: Direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1) 45c. 392 L 0022: Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.4.1, nota (1) è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia.".

45d. 392 L 0023: Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I, punto 4.2, alla fine del primo periodo è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia.".

45e. 392 L 0024: Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 154) 45f. 392 L 0061: Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato V, punto 1.1, è aggiunto il testo seguente:

"- 12 per l'Austria - 17 per la Finlandia - IS per l'Islanda - 16 per la Norvegia - 5 per la Svezia.".

45g. 392 L 0114: Direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 17) 45h. 393 L 0014: Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 121 del 15. 5. 1993, pag. 1) 45i. 393 L 0029: Direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 1) 45j. 393 L 0030: Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 11) 45k. 393 L 0031: Direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 19) 45l. 393 L 0032: Direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 28) 45m. 393 L 0033: Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 32) 45n. 393 L 0034: Direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993, pag. 38) 45o. 393 L 0092: Direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 1) 45p. 393 L 0093: Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 76) 45q. 393 L 0094: Direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 311 del 14. 12. 1993, pag. 83)».

B. Capo IV. APPARECCHI DOMESTICI 1. Il testo del punto 1 (Direttiva 79/530/CEE del Consiglio) è soppresso.

2. Dopo il punto 3 (Direttiva 86/594/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«4. 392 L 0075: Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16)».

C. Capo V. APPARECCHI A GAS 1. Al punto 2 (Direttiva 90/396/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 2 (Direttiva 90/396/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«3. 392 L 0042: Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 17), modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

D. Capo VIII. APPARECCHI A PRESSIONE 1. Al punto 6 (Direttiva 87/404/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 7 (Raccomandazione 89/349/CEE della Commissione) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«8. C/328/92/pag. 3: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai recipienti semplici a pressione, modificata dalla direttiva 90/488/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 (GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 3)».

E. Capo IX. STRUMENTI DI MISURA 1. Il testo del punto 16 (Direttiva 76/764/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto al 1° gennaio 1995.

2. Al punto 27 (Direttiva 90/384/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

3. Dopo il punto 27 (Direttiva 90/384/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«27. bis 393 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)».

4. Dopo il punto 45 (C/297/81/pag. 1) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«46. C/104/93/pag. 9: Comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa agli strumenti per pesare non automatici (GU n. C 104 del 15. 4. 1993, pag. 9)».

F. Capo X. MATERIALE ELETTRICO 1. Al punto 1 (Direttiva 73/23/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

2. Al punto 5 (Direttiva 84/539/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)».

3. Al punto 6 (Direttiva 89/336/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0031: Direttiva 92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992 (GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11) - 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

4. Al punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1) - 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

5. Dopo il punto 21 (C/311/87/pag. 3) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«22. C/44/92/pag. 12: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione delle direttive "Nuova strategia", "Compatibilità elettromagnetica", direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 12) 23. C/90/92/pag. 2: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa alla compatibilità elettromagnetica (GU n. C 90 del 10. 4. 1992, pag. 2) 24. C/210/92/pag. 1: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 210 del 15. 8. 1992, pag. 1) 25. C/18/93/pag. 4: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 4)».

G. Capo XII. PRODOTTI ALIMENTARI 1. Il testo del punto 10 (Direttiva 75/726/CEE del Consiglio) è soppresso.

2. Al punto 13 (Direttiva 76/895/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6)».

3. Al punto 16 (Direttiva 78/663/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0004: Direttiva 92/4/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 96)».

4. Al punto 18 (Direttiva 79/112/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0102: Direttiva 93/102/CE della Commissione, del 16 novembre 1993 (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14)».

5. Al punto 30 (Direttiva 82/711/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0008: Direttiva 93/8/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993 (GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 22)».

6. Il testo del punto 31 (Direttiva 83/229/CEE del Consiglio) è soppresso.

7. Al punto 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è inserito il trattino seguente:

«- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1)».

8. Al punto 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1)».

9. Al punto 43 (Direttiva 88/344/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0115: Direttiva 92/115/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 31)».

10. Al punto 49 (Direttiva 89/396/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0011: Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 32)».

11. Al punto 52 (Direttiva 90/128/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0039: Direttiva 92/39/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992 (GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21) - 393 L 0009: Direttiva 93/9/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993 (GU n. L 90 del 14. 4. 1993, pag. 26)».

12. Al punto 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6)».

13. Dopo il punto 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«54a. 391 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35) In deroga alle disposizioni della direttiva, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia vietano la vendita dei prodotti non conformi alla direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma sono aggiunti i trattini seguenti:

"- in finlandese:

'aeidinmaidonkorvike` e 'vierotusvalmiste` - in islandese:

'ungbarnablanda` e 'sto sblanda` - in norvegese:

'morsmelkerstatning` e 'tilskuddsblanding`,

- in svedese:

'modersmjoelksersaettningar` e 'tillskottsnaering`.".

b) All'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma sono aggiunti i trattini seguenti:

"- in finlandese:

'maitopohjainen aeidinmaidonkorvike` e 'matiopohjainen vierotusvalmiste`,

- in islandese:

'ungbarnamjólk` e 'mjólkursto sblanda`,

- in norvegese:

'morsmelkerstatning basert utelukkende paa melk` e 'tilskuddsblanding basertutelukkende paa melk`,

- in svedese:

'modersmjoelksersaettning uteslutande baserad paa mjoelk` e 'tillskottsnaering uteslutande baserad paa mjoelk` ".

54b.391 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1), modificato da:

- 392 R 0094: Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14) - 392 R 1535: Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16. 6. 1992, pag. 15) - 392 R 2083: Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 15) - 393 R 2608: Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a) sono aggiunti i trattini seguenti:

"- in finlandese:luonnonmukainen - in islandese:lífraent - in norvegese:oekologisk - in svedese:ekologisk";

b) le parole "- in tedesco: oekologish" sono soppresse;

c) sono aggiunti i trattini seguenti:

"- in Germania:oekologish - in Austria:biologisch".

54c.392 L 0001: Direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 28) Gli Stati AELS (EFTA) si conformano alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1° settembre 1994. Essi tuttavia consentono la libera circolazione dei prodotti trattati in conformità della direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

54d. 392 L 0002: Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 34 dell'11. 2. 1992, pag. 30) Gli Stati AELS (EFTA) si conformano alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1° settembre 1994. Essi tuttavia consentono la libera circolazione dei prodotti trattati in conformità della direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

54e. 393 R 0207: Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5) 54f. 393 R 0315: Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1) 54g. 393 L 0005: Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18) 54h. 393 L 0010: Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 27), modificata da:

- 393 L 0111: Direttiva 93/111/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 41) 54i. 393 L 0011: Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 37).

54j. 393 L 0043: Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1) 54k. 393 L 0045: Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 133) 54l. 393 R 1593: Regolamento (CEE) n. 1583/93 della Commissione, del 24 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 15) 54m. 393 L 0077: Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 23) 54n. 393 L 0099: Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14)».

14. Dopo il punto 57 (C/271/89/pag. 3) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«58. C/270/91/pag. 2: Comunicazione interpretativa della Commissione, sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari (GU n. C 270 del 15. 10. 1991, pag. 2) 59. C/345/93/pag. 3: Comunicazione interpretativa della Commissione relativa all'uso delle lingue per la commercializzazione dei prodotti alimentari in seguito alla sentenza "Peeters" (GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 3)».

H. Capo XIII. MEDICINALI 1. Al punto 1 (Direttiva 65/65/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0073: Direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8)».

2. Al punto 2 (Direttiva 75/318/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0507: Direttiva 91/507/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991 (GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 32)».

3. Al punto 3 (Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0073: Direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8)».

4. Al punto 5 (Direttiva 81/851/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0074: Direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 12)».

5. Al punto 6 (Direttiva 81/852/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0018: Direttiva 92/18/CEE della Commissione, del 20 marzo 1992 (GU n. L 97 del 10. 4. 1992, pag. 1)».

6. Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da - 392 R 0675: Regolamento (CEE) n. 675/92 della Commissione, del 18 marzo 1992 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 8) - 392 R 0762: Regolamento (CEE) n. 762/92 della Commissione, del 27 marzo 1992 (GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 14) - 392 R 3093: Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992 (GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 18) - 393 R 0895: Regolamento (CEE) n. 895/93 della Commissione, del 16 aprile 1993 (GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 10) - 393 R 2901: Regolamento (CEE) n. 2901/93 del Consiglio, del 18 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 1) - 393 R 3425: Regolamento (CEE) n. 3425/93 della Commissione, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 12) - 393 R 3426: Regolamento (CEE) n. 3426/93 della Commissione, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 15) L'Austria può mantenere la propria legislazione nazionale fino al 1° gennaio 1995, per quanto riguarda la spiramicina, e fino al 1° luglio 1995, per quanto riguarda il furazolidone.».

7. Dopo il punto 15 (Direttiva 91/356/CEE della Commissione) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«15. bis 391 L 0412: Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 70) 15. ter 392 L 0025: Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 1) La Norvegia si conforma alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995. Tale periodo di transizione lascia tuttavia impregiudicati gli obblighi derivanti alla Norvegia dalle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo.

15. quater 392 L 0026: Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 5) 15. quinquies 392 L 0027: Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 8) 15. sexies 392 L 0028: Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13) 15. septies 392 L 0109: Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76), modificata da:

- 393 L 0046: Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993 (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 134)».

I. Capo XIV. CONCIMI 1. Al punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0069: Direttiva 93/69/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 30)».

2. Al punto 2 (Direttiva 77/535/CEE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0001: Direttiva 93/1/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1993 (GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 17)».

J. Capo XV. SOSTANZE PERICOLOSE 1. Al punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0410: Direttiva 91/410/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991 (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 67) - 391 L 0632: Direttiva 91/632/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 23) - 392 L 0032: Direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1) - 392 L 0037: Direttiva 92/37/CEE della Commissione, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 30) - 392 L 0069: Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992 (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 113) - 393 L 0021: Direttiva 93/21/CEE della Commissione, del 27 aprile 1993 (GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20) - 393 L 0072: Direttiva 93/72/CEE della Commissione, del 1° settembre 1993 (GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 29) - 393 L 0090: Direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 33) - 393 L 0101: Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15. 1. 1994, pag. 1) - 393 L 0105: Direttiva 93/105/CE della Commissione, del 25 novembre 1993 (GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21)».

2. Al punto 4 (Direttiva 76/769/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 L 0659: Direttiva 91/659/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36)».

3. Al punto 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 390 L 0335: Direttiva 90/335/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990 (GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 37)».

4. Al punto 10 (Direttiva 88/379/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 393 L 0018: Direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46) - 393 L 0112: Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 38)».

5. Al punto 11 (Direttiva 91/157/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0086: Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 51)».

6. Al punto 12 [Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 294D0628(01).2«, modificato da:

- 392 R 3952: Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992 (GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41)».

7. Dopo il punto 12 [Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«12. bis 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1), modificata da:

- 393 L 0071: Direttiva 93/71/CEE della Commissione, del 27 luglio 1993 (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27) Gli Stati AELS (EFTA) saranno liberi di limitare l'accesso ai loro mercati conformemente ai requisiti delle rispettive legislazioni in vigore alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la direttiva nell'accordo SEE. Le nuove normative comunitarie saranno trattate conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

12. ter 391 L 0442: Direttiva 91/442/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini (GU n. L 238 del 27. 8. 1991, pag. 25) 12. quater 392 R 2455: Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13) 12. quinquies 393 L 0067: Direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 227 dell'8. 9. 1993, pag. 9) Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga.

Lo scambio di informazioni è disciplinato nel modo seguente:

i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue:

- ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio di informazioni;

- gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità;

ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva.».

8. Dopo il punto 15 (C/146/90/pag. 4) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«16. C/1/93/pag. 3: Ufficio europeo delle sostanze chimiche - Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo (GU n. C 1 del 5. 1. 1993, pag. 3) 17. C/130/93/pag. 1: Comunicazione - Terza pubblicazione di ELINCS (GU n. C 130 del 10. 5. 1993, pag. 1) 18. C/130/93/pag. 2: Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 2 della decisione 85/71/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1984, relativa alla lista delle sostanze notificate in applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. C 130 del 10. 5. 1993, pag. 2)».

K. Capo XVI. COSMETICI 1. Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 392 L 0008: Quattordicesima direttiva 92/8/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992 (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 23) - 392 L 0086: Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione, del 21 ottobre 1992 (GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 18) - 393 L 0035: Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32) - 393 L 0047: Sedicesima direttiva 93/47/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993 (GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 24)».

2. Dopo il punto 5 (Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione è aggiunto il nuovo punto seguente:

«6. 393 L 0073: Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 231 del 14. 9. 1993, pag. 34)».

L. Capo XVII. TUTELA AMBIENTALE Dopo il punto 5 (Direttiva 89/629/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«6. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 81) Per quanto riguarda il contenuto di zolfo dei combustibili diesel:

- l'Austria e la Finlandia possono mantenere le rispettive legislazioni nazionali fino al 1° ottobre 1996;

- l'Islanda può mantenere la propria legislazione nazionale fino al 1° ottobre 1999. Le Parti contraenti riesaminano la situazione prima dello scadere del periodo di transizione.

Per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili gassosi diversi dai combustibili diesel o utilizzati per scopi diversi rispetto a tali combustibili, fatta eccezione per il kerosene per aviazione, l'Austria e la Finlandia possono mantenere le rispettive legislazioni nazionali fino al 1° ottobre 1999. Le nuove normative comunitarie, tuttavia, saranno trattate conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 97 a 104 dell'accordo.».

M. Capo XVIII. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI 1. Al punto 4 (Direttiva 91/263/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) - 393 L 0097: Direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 4 (Direttiva 91/263/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«5. 394 D 0011: Decisione 94/11/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 20) 6. 394 D 0012: Decisione 94/12/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (GU n. L 8 del 12. 1. 1994 pag. 23)».

N. Capo XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI 1. Al punto 1 (Direttiva 83/189/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 D 0400: Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55)».

2. Il testo del punto 2 (Decisione 89/45/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto al 29 giugno 1994.

3. Il testo del punto 3 (Decisione 90/683/CEE del Consiglio) è soppresso.

4. Sono inseriti i punti seguenti, quali nuovi punti da 3 bis a 3 quinquies:

«3. bis 392 L 0059: Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24) 3. ter 393 R 0339: Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 1), modificato da:

- 393 D 0583: Decisione 93/583/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 39) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 6, paragrafo 1 sono aggiunti i trattini seguenti:

- "Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen asetus (ETY) N:o 339/93" (finlandese) - "Haettuleg vara - afhending til frjálasrar dreifingar ekki leyfõ - reglugerõ (EB) nr. 339/93" (islandese) - "Farlig produkt - overgang til fri omsetning ikke tillatt forordning (EOEF) nr. 339/93" (norvegese) - "Farlig produkt - faar inte bórja omsuettas frit fárordning (EEG) nr. 339/93" (svedese).

b) All'articolo 6, paragrafo 2 sono aggiunti i trattini seguenti:

- "Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeseen - asetus (ETY) N:o 339/93" (finlandese) - "Vare ekki í samraemi - afhending til frjálasrar dreifingar ekki leyfõ - reglugerõ (EB) nr. 339/93" (islandese) - "Ikke samsvarende produkt - faar inte bárja omsuettas frit forordning (eêF) nr. 339/93" (norvegese) - "lcke áverensstaemmande produkt - oevergaang till fri omsuettning otillaaten - foerordning (EEG) nr. 339/93" (svedese).

3. quater 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) 3. quinquies 393 D 0465: Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23)».

5. Dopo il punto 9 (Libro verde della Commissione 590 DC 0456) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«10. 392 Y 0709 (01): Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea (GU n. C 173 del 9. 7. 1992, pag. 1) 11. 392 X 579: Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 66)».

O. Capo XXI. PRODOTTI DA COSTRUZIONE 1. Al punto 1 (Direttiva 89/106/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

P. Capo XXII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Al punto 1 (Direttiva 89/686/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) - 393 L 0095: Direttiva 93/95/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11)».

2. Dopo il punto 1 (Direttiva 89/686/CEE del Consiglio) sono aggiunti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. C/44/92/pag. 13: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione delle direttive "Nuova strategia", "Dispositivi di protezione individuale", direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU n. C 44 del 19. 2. 1992, pag. 13) 3. C/240/92/pag. 6: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai "dispositivi di protezione individuale" (GU n. C 240 del 19. 9. 1992, pag. 6) 4. C/345/93/pag. 8: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai "dispositivi di protezione individuale", modificata dalle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/95/CEE (GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 8)».

Q. Capo XXIII. GIOCATTOLI 1. Al punto 1 (Direttiva 88/378/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 1 (Direttiva 88/378/CEE del Consiglio) sono aggiunti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. C/87/93/pag. 3: Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione "CE" di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli) (GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 3) 3. C/155/89/pag. 2: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. C 155 del 23. 6. 1989, pag. 2)».

R. Capo XXIV. MACCHINE 1. Al punto 1 (Direttiva 89/392/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 393 L 0044: Direttiva 93/44/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 12) - 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 1 (Direttiva 89/392/CEE del Consiglio) sono aggiunti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

2. C/157/92/pag. 4: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata della direttiva 91/368/CEE del Consiglio (GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 4) 3. C/229/93/pag. 3: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio (GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 3)».

S. Capo XXV. TABACCO 1. Al punto 1 (Direttiva 89/622/CEE) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 392 L 0041: Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 30) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il divieto di cui all'articolo 8 della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, non si applica all'immissione sul mercato in Islanda, in Norvegia e in Svezia del prodotto definito all'articolo 2, punto 4 della direttiva 89/622/CEE, modificata della direttiva 92/41/CEE. Tale deroga non si applica tuttavia al divieto di vendita di "snus" in forme simili a quelle dei prodotti alimentari. L'Islanda, la Norvegia e la Svezia applicano inoltre un divieto di esportazione verso tutte le altre Parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda il prodotto definito all'articolo 2, punto 4 della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE.

b) I prodotti esistenti al 1° gennaio 1994 non conformi ai requisiti della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, possono continuare ad essere commercializzati in Austria fino al 30 giugno 1994.».

T. Capo XXVII. BEVANDE SPIRITOSE 1. Al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio], prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3)».

2. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 1014/90 del Consiglio], prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 R 3458: Regolamento (CEE) n. 3458/92 della Commissione, del 30 novembre 1992 (GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 59)».

3. Al punto 3 [Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio], prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1)».

4. Dopo il punto 3 [Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio] sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«4. 391 R 3664: Regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53), modificato da:

- 392 R 0351: Regolamento (CEE) n. 351/92 della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 37 del 14. 2. 1992, pag. 9) - 392 R 1914: Regolamento (CEE) n. 1914/92 della Commissione, del 10 luglio 1992 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 39) - 392 R 3568: Regolamento (CEE) n. 3568/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992 (GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 47) - 393 R 1791: Regolamento (CEE) n. 1791/93 della Commissione, del 30 giugno 1993 (GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 20) 5. 392 R 1238: Regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 13) 6. 392 R 2009: Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 10)».

U. Sono aggiunti i nuovi capi seguenti:

«XXVIII. BENI CULTURALI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 393 L 0007: Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74) La Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 13, per quanto riguarda la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, l'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 1993" va letta "a decorrere dal 1° gennaio 1995".

XXIX. ESPLOSIVI PER USO CIVILE ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 393 L 0015: Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU n. L 121 del 15. 5. 1993, pag. 20) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda il controllo in caso di trasferimenti, gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli di frontiera conformemente alle normative nazionali in maniera non discriminatoria.

XXX. DISPOSITIVI MEDICI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. 393 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1)».

ALLEGATO 4 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato IV (ENERGIA) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

1. Dopo il punto 3 (Direttiva 76/491/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«3. bis 377 D 0190: Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 34), modificata da:

- 381 D 0883: Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 19) La Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della decisione anteriormente al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nelle appendici A, B e C della decisione sono aggiunte le tabelle 1, 2 e 3 figuranti nell'appendice 3 del presente allegato.».

2. Dopo il punto 9 sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«10. 392 L 0042: Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 17), modificata da (1):

- 393 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) 11. 392 L 0075: Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16) (1)».

(1) Figurante nel presente elenco esclusivamente a titolo informativo; per l'applicazione, cfr. allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

3. Nell'appendice 1 sono aggiunti, per quanto riguarda l'Austria, i seguenti enti:

«Tiroler Wasserkraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione Vorarlberger Kraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione Vorarlberger Illwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione».

4. Nell'appendice 1, il riferimento all'ente per la Finlandia «Imatran Voima Oy» è sostituito dal riferimento all'ente «Imatran/Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy».

5. Nell'appendice 1, il riferimento all'ente per la Svezia «Statens Vattenfallsverk» è sostituito dal riferimento all'ente «Affaersverket svenska kraftnaet».

6. Nell'appendice 2, il riferimento all'ente per la Svezia «Swedegas AB» è sostituito dal riferimento all'ente «Vattenfall Naturgas AB».

7. È aggiunto il testo seguente quale nuova appendice 3:

«Appendice 3 Tabelle da aggiungere alle appendici A, B e C della decisione 77/190/CEE della Commissione:

Tabella 1 ad appendice A >SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2 ad appendice B >SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3 ad appendice C >SPAZIO PER TABELLA>

».

ALLEGATO 5 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato V (LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

1. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1)».

2. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio] il testo dell'adattamento a) è soppresso.

3. Dopo il punto 6 (Direttiva 77/486/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«7. 393 D 0569: Decisione 93/569/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EURopean Employment Services) (GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato I, punto 2.2.1, Definizione, l'espressione "Stati non membri" non si applica alle Parti contraenti AELS (EFTA) (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).».

ALLEGATO 6 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato VI (SICUREZZA SOCIALE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«- 392 R 1247: Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 2 non si applica.

- 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7) - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28) - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 3 non si applica.».

2. Il testo del punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], adattamento i), voce «M. AUSTRIA», è sostituito dal testo seguente:

«M. AUSTRIA Istituti assicurativi e assistenziali (Versicherungs- und Fuersorgeeinrichtungen) per medici, veterinari, avvocati e consulenti legali, nonché ingegneri civili (Ziviltechniker), ivi compresi il sistema previdenziale (Fuersorgeeinrichtungen) e il sistema di compartecipazione agli onorari (erweiterte Honorarverteilung).».

3. Al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], tra gli attuali adattamenti j) e k) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«j. bis) Nell'allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA Le prestazioni accordate alle persone disabili e a quelle bisognose di assistenza in applicazione della legislazione dei Bundeslaender.

N. FINLANDIA Nulla.

O. ISLANDA Nulla.

P. . . .

Q. NORVEGIA Nulla.

R. SVEZIA Nulla.".

j. ter) Nell'allegato II bis è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA a) Indennità integrativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulla previdenza sociale generale - ASVG; legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla previdenza sociale per il personale del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla previdenza sociale per il personale dell'agricoltura - BSVG).

b) Gli assegni a fini assistenziali (Pflegegeld) previsti dalla legge federale austriaca sugli assegni a fini assistenziali (Bundespflegegeldgesetz), fatta eccezione per quelli concessi da istituti di assicurazione contro gli infortuni nei casi in cui la disabilità deriva da un infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

N. FINLANDIA a) Assegni per la cura dei figli (legge n. 444/69 sugli assegni per la cura dei figli).

b) Assegni di disabilità (legge n. 124/88 sugli assegni di disabilità).

c) Sussidi abitativi per i pensionati (legge n. 592/88 sui sussidi abitativi per i pensionati).

d) Assegni minimi di disoccupazione (legge n. 602/84 sugli assegni di disoccupazione) concessi a chi non soddisfa le condizioni previste per ottenere gli assegni di disoccupazione proporzionali al reddito.

O. ISLANDA Nulla.

P. . . .

Q. NORVEGIA a) Prestazioni di base e prestazioni a fini assistenziali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 12, del 17 giugno 1966, sul regime nazionale di previdenza sociale, destinati a coprire spese supplementari o a soddisfare la necessità di particolari forme di assistenza, cure o aiuti domestici conseguente alla disabilità, fatta eccezione per i casi in cui il regime nazionale di previdenza sociale corrisponde al beneficiario una pensione di anzianità, disabilità o reversibilità.

b) Pensione minima integrativa garantita alle persone disabili dalla nascita o dall'infanzia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge n. 12, del 17 giugno 1966, sul regime nazionale di previdenza sociale.

c) Prestazioni per la cura dei figli e prestazioni scolastiche concesse al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della legge n. 12, del 17 giugno 1966, sul regime nazionale di previdenza sociale.

R. SVEZIA a) Sussidi abitativi integrativi comunali per le pensioni minime (legge n. 392 del 1962, ristampata come legge n. 1014 del 1976).

b) Assegni di disabilità che non sono pagati a persone che beneficiano di una pensione (legge n. 381 del 1962, ristampata come legge n. 120 del 1982).

c) Assegni per la cura di figli disabili (legge n. 381 del 1962, ristampata come legge n. 120 del 1982).".».

4. Al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], il testo dell'adattamento m) è sostituito dal testo seguente:

«m) Nell'allegato IV, lettera A è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA Nulla.

N. FINLANDIA Pensioni nazionali per le persone invalide dalla nascita o dall'infanzia (nuova legge sul regime pensionistico nazionale).

O. ISLANDA Nulla.

P. . . .

Q. NORVEGIA Nulla.

R. SVEZIA Nulla.".

«m. bis) Nell'allegato IV, lettera B è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA Nulla.

N. FINLANDIA Nulla.

O. ISLANDA Nulla.

P. . . .

Q. NORVEGIA Nulla.

R. SVEZIA Nulla.".

m. ter) Nell'allegato IV, lettera C è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA Nulla.

N. FINLANDIA Nulla.

O. ISLANDA Tutte le richieste di pensione minima o integrativa di anzianità.

P. . . .

Q. NORVEGIA Tutte le richieste di pensioni di anzianità, fatta eccezione per quelle di cui all'allegato IV, lettera D.

R. SVEZIA Tutte le richieste di pensione minima o integrativa di anzianità, fatta eccezione per quelle di cui all'allegato IV, lettera D.".

m. quater) Nell'allegato IV, lettera D, punto 1 è aggiunto il testo seguente:

"g) Gli assegni a fini assistenziali (Pflegegeld) previsti dalla legge federale austriaca sugli assegni a fini assistenziali (Bundespflegegeldgesetz), per quanto riguarda le corrispondenti prestazioni connesse con l'assistenza.

h) Le pensioni del regime nazionale finlandese previste dalla legge sul regime pensionistico nazionale dell'8 giugno 1956 e concesse ai sensi delle norme transitorie della nuova legge sul regime pensionistico nazionale.

i) L'importo complessivo della pensione minima svedese concessa ai sensi della legge sulla pensione minima in vigore anteriormente al 1° gennaio 1993 e l'importo complessivo della pensione minima concessa ai sensi delle norme transitorie della legislazione applicabile successivamente a tale data.".

m. quinquies) Nell'allegato IV, lettera D, punto 2 è aggiunto il testo seguente:

"e) Le pensioni finlandesi per lavoratori dipendenti per le quali si tiene conto dei periodi futuri ai sensi della legislazione nazionale.

f) Le pensioni di disabilità norvegesi, anche quando siano state convertite in pensioni di anzianità al raggiungimento dell'età pensionabile, e tutte le pensioni (di reversibilità e di anzianità) basate sul reddito pensionistico di una persona defunta.

g) Le pensioni d'invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo di assicurazione riconosciuto e le pensioni di anzianità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo riconosciuto già acquisito.".

m. sexies) Nell'allegato IV, lettera D, punto 3, ultima parte [accordi di cui all'articolo 46, lettera b), punto 2, lettera b) i) del regolamento] è aggiunto il testo seguente:

"Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale.".».

5. Al punto 1 [Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio], adattamento n), voce «Q. NORVEGIA» è inserito il testo seguente quale nuovo punto 3:

«3. Qualora ai sensi del regolamento sia pagabile una pensione norvegese di reversibilità o di disabilità, calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 e applicando l'articolo 45, le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 3 e dell'articolo 10, paragrafo 11, punto 3 della legge sul regime pensionistico nazionale, in virtù delle quali può essere concessa una pensione in deroga al requisito generale di essere stati assicurati ai sensi della legge sul regime pensionistico nazionale nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti all'evento in questione, non si applicano.».

6. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], prima degli adattamenti, sono aggiunti i seguenti trattini:

«- 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7) - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28).

- 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1)».

7. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento b), voce «N. FINLANDIA», è sostituito dal testo seguente:

«N. FINLANDIA 1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero il fondo per i lavoratori dipendenti presso il quale è assicurato l'interessato.

b) prestazioni in natura:

i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero il fondo per i lavoratori dipendenti presso il quale è assicurato l'interessato.

ii) Sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki b) pensioni per i lavoratori dipendenti:

l'istituto pensionistico per i lavoratori dipendenti che concede ed eroga le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

l'istituto assicurativo responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni dell'interessato.

4. Assegni in caso di morte:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero l'istituto assicurativo responsabile dell'erogazione delle indennità per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki b) regime proporzionale al reddito:

il competente fondo per la disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.».

8. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento c), voce «N. FINLANDIA», è sostituito dal testo seguente:

«N. FINLANDIA 1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

b) prestazioni in natura:

i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

ii) Sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

b) pensioni per i lavoratori dipendenti:

Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

3. Assegni in caso di morte:

Assegni generali in caso di morte:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

4. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

b) regime proporzionale al reddito:

i) nel caso dell'articolo 69: Kansanelaekelaitos Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

ii) negli altri casi:

il competente fondo per la disoccupazione.

5. Prestazioni familiari:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.».

9. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento c), voce «R. SVEZIA», punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Per le prestazioni di disoccupazione:

l'ufficio distrettuale del lavoro del luogo di residenza o di dimora.».

10. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento d), voce «N. FINLANDIA» è sostituito dal testo seguente:

«N. FINLANDIA 1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, prestazioni familiari, prestazioni di disoccupazione e prestazioni in caso di morte:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

2. Pensioni per i lavoratori dipendenti:

Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olyckfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki.».

11. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], tra gli adattamenti d) ed e), sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«d. bis) Nell'allegato 5 è aggiunto il testo seguente:

"67. AUSTRIA-BELGIO Nulla.

68. AUSTRIA-DANIMARCA Nulla.

69. AUSTRIA-GERMANIA La sezione II, punto 1 e la sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 sull'attuazione della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978.

70. AUSTRIA-SPAGNA Nulla.

71. AUSTRIA-FRANCIA Nulla.

72. AUSTRIA-GRECIA Nulla.

73. AUSTRIA-IRLANDA Nulla.

74. AUSTRIA-ITALIA Nulla.

75. AUSTRIA-LUSSEMBURGO Nulla.

76. AUSTRIA-PAESI BASSI Nulla.

77. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla.

78. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dall'accordo integrativo del 26 marzo 1986 per quanto riguarda le persone che non possono beneficiare del trattamento previsto dal titolo III, capitolo 1 del regolamento.

b) Articolo 18, paragrafo 1 del suddetto accordo per quanto riguarda le persone che possono beneficiare del trattamento previsto dal titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che, per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti sul territorio del Regno Unito (fatta eccezione per Gibilterra), i rispettivi passaporti sostituiscono il modulo E 111 per tutte le prestazioni coperte da tale modulo.

79. AUSTRIA-FINLANDIA Nulla.

80. AUSTRIA-ISLANDA Senza oggetto.

81. . . .

82. AUSTRIA-NORVEGIA Nulla.

83. AUSTRIA-SVEZIA Nulla.

84. FINLANDIA-BELGIO Senza oggetto.

85. FINLANDIA-DANIMARCA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

86. FINLANDIA-GERMANIA Nulla.

87. FINLANDIA-SPAGNA Nulla.

88. FINLANDIA-FRANCIA Senza oggetto.

89. FINLANDIA-GRECIA Nulla.

90. FINLANDIA-IRLANDA Senza oggetto.

91. FINLANDIA-ITALIA Senza oggetto.

92. FINLANDIA-LUSSEMBURGO Nulla.

93. FINLANDIA-PAESI BASSI Senza oggetto.

94. FINLANDIA-PORTOGALLO Senza oggetto.

95. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla.

96. FINLANDIA-ISLANDA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

97. . . .

98. FINLANDIA-NORVEGIA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

99. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

100. ISLANDA-BELGIO Senza oggetto.

101. ISLANDA-DANIMARCA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

102. ISLANDA-GERMANIA Senza oggetto.

103. ISLANDA-SPAGNA Senza oggetto.

104. ISLANDA-FRANCIA Senza oggetto.

105. ISLANDA-GRECIA Senza oggetto.

106. ISLANDA-IRLANDA Senza oggetto.

107. ISLANDA-ITALIA Senza oggetto.

108. ISLANDA-LUSSEMBURGO Nulla.

109. ISLANDA-PAESI BASSI Senza oggetto.

110. ISLANDA-PORTOGALLO Senza oggetto.

111. ISLANDA-REGNO UNITO Nulla.

112. . . .

113. ISLANDA-NORVEGIA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

114. ISLANDA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

115. . . .

116. . . .

117. . . .

118. . . .

119. . . .

120. . . .

121. . . .

122. . . .

123. . . .

124. . . .

125. . . .

126. . . .

127. . . .

128. . . .

129. NORVEGIA-BELGIO Senza oggetto.

130. NORVEGIA-DANIMARCA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

131. NORVEGIA-GERMANIA Senza oggetto.

132. NORVEGIA-SPAGNA Senza oggetto.

133. NORVEGIA-FRANCIA Nulla.

134. NORVEGIA-GRECIA Nulla.

135. NORVEGIA-IRLANDA Senza oggetto.

136. NORVEGIA-ITALIA Nulla.

137. NORVEGIA-LUSSEMBURGO Nulla.

138. NORVEGIA-PAESI BASSI Nulla.

139. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla.

140. NORVEGIA-REGNO UNITO Articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 relativo all'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale.

141. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

142. SVEZIA-BELGIO Senza oggetto.

143. SVEZIA-DANIMARCA Articolo 23 della convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per le prestazioni in natura relative alla malattia e alla maternità, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e per le prestazioni di disoccupazione), nonché dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese per il controllo amministrativo e sanitario).

144. SVEZIA-GERMANIA Nulla.

145. SVEZIA-SPAGNA Nulla.

146. SVEZIA-FRANCIA Nulla.

147. SVEZIA-GRECIA Nulla.

148. SVEZIA-IRLANDA Senza oggetto.

149. SVEZIA-ITALIA Nulla.

150. SVEZIA-LUSSEMBURGO Nulla.

151. SVEZIA-PAESI BASSI Nulla.

152. SVEZIA-PORTOGALLO Nulla.

153. SVEZIA-REGNO UNITO Nulla."».

12. Al punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], tra gli adattamenti f) e g), è inserito l'adattamento seguente:

«f. bis) Nell'allegato 8, alla fine della lettera A a) è inserito il testo seguente:

"Austria e Belgio Austria e Germania Austria e Spagna Austria e Francia Austria e Irlanda Austria e Lussemburgo Austria e Paesi Bassi Austria e Portogallo Austria e Regno Unito Austria e Finlandia Austria e Islanda Austria e Norvegia Austria e Svezia Finlandia e Belgio Finlandia e Germania Finlandia e Spagna Finlandia e Francia Finlandia e Irlanda Finlandia e Lussemburgo Finlandia e Paesi Bassi Finlandia e Portogallo Finlandia e Regno Unito Finlandia e Islanda Finlandia e Norvegia Finlandia e Svezia Islanda e Belgio Islanda e Germania Islanda e Spagna Islanda e Francia Islanda e Lussemburgo Islanda e Paesi Bassi Islanda e Regno Unito Islanda e Norvegia Islanda e Svezia Norvegia e Belgio Norvegia e Germania Norvegia e Spagna Norvegia e Francia Norvegia e Irlanda Norvegia e Lussemburgo Norvegia e Paesi Bassi Norvegia e Portogallo Norvegia e Regno Unito Norvegia e Svezia Svezia e Belgio Svezia e Germania Svezia e Spagna Svezia e Francia Svezia e Irlanda Svezia e Lussemburgo Svezia e Paesi Bassi Svezia e Portogallo Svezia e Regno Unito".».

13. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento g), voce «N. FINLANDIA» è sostituito dal testo seguente:

«N. FINLANDIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione forniti dal Kansanelaekelaitos - Folkspensionenanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.».

14. Il testo del punto 2 [Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio], adattamento h), voce «N. FINLANDIA» è sostituito dal testo seguente:

«N. FINLANDIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, nonché dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

2. Per l'applicazione dell'articolo 10, lettera b) del regolamento di applicazione:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero Tyoeelaekelaitokset (Istituti pensionistici per i lavoratori dipendenti) e Elaeketurvakeskus Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

4. Per l'applicazione degli articoli 37, lettera b), dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.

5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero Elaeketurvakeskus Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, degli articoli 71, 75, 76 e 78 del regolamento di applicazione:

quale istituzione del luogo di residenza o di domicilio l'istituto assicurativo designato da:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olyckfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki.

7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione:

il competente fondo per la disoccupazione nel caso dei sussidi di disoccupazione proporzionali al reddito;

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, nel caso dei sussidi di disoccupazione minimi.

8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki, ovvero Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olyckfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, nel caso dell'assicurazione contro gli infortuni.

9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) Pensioni per i lavoratori dipendenti:

Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki, nel caso delle pensioni per lavoratori dipendenti.

b) Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olyckfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federazione degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, nel caso dell'assicurazione contro gli infortuni.

c) Altri casi:

Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki.».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONDO DEBITO CONTO 15. Dopo il punto 42 (Decisione n. 147) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

"42. bis 393 D 0068: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 124) 42. ter C/229/93/pag. 4: Decisione n. 149, del 26 giugno 1992, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 4) 42. quater C/229/93/pag. 5: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 5) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«M. AUSTRIA 1. Allorché si tratta esclusivamente di assegni familiari: il Finanzamt (Ufficio finanze) competente 2. In tutti gli altri casi: l'istituto pensionistico competente N. FINLANDIA 1. Kansanelaekelaitos - Folkspensionsanstalten (Istituto per la sicurezza sociale), Helsinki,

e 2. Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale per l'assicurazione pensionistica), Helsinki.

O. ISLANDA Trygginggastofnun rikisins (Istituto statale per la sicurezza sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavik P.. . .

Q. NORVEGIA Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Istituto assicurativo nazionale per la sicurezza sociale all'estero), Oslo R. SVEZIA Per i beneficiari residenti in Svezia: l'Istituto per la sicurezza sociale del luogo di residenza.

Per i beneficiari non residenti in Svezia: Stokhoms laens allmaenna fársoekringskassa, utlandsavdelningen (Istituto per la sicurezza sociale di Stoccolma, Divisione "Estero")».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO 16. Dopo il punto 47 (Raccomandazione n. 18) è inserito il nuovo punto seguente:

«47. bis C/199/93/pag. 11: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU n. C 199 del 23. 7. 1993, pag. 11).»

ALLEGATO 7 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato VII (RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. SISTEMA GENERALE 1. Dopo il punto 1 (Direttiva 89/48/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo punto seguente:

«1. bis 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per apportare modifiche agli allegati C e D conformemente all'articolo 15 della direttiva sono seguite le seguenti procedure:

I. Modifiche relative ai cicli di istruzione e formazione svolti in uno Stato membro della Comunità 1. Quando la richiesta motivata è presentata da uno Stato membro della Comunità europea:

a) gli esperti AELS (EFTA) partecipano alla procedura decisionale interna comunitaria prevista all'articolo 15 della direttiva conformemente all'articolo 100 dell'accordo;

b) la decisione della Comunità è comunicata al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 102 dell'accordo.

2. Quando la richiesta motivata è presentata da uno Stato AELS (EFTA):

a) lo Stato AELS (EFTA) presenta una richiesta di modifica al Comitato misto SEE,

b) il Comitato misto SEE trasmette la richiesta alla Commissione;

c) la Commissione sottopone la richiesta al comitato previsto all'articolo 15 della direttiva; gli esperti AELS (EFTA) partecipano conformemente all'articolo 100 dell'accordo;

d) la decisione della Comunità è trasmessa al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 102 dell'accordo.

II. Modifiche relative ai cicli di istruzione e formazione svolti in uno Stato AELS (EFTA) 1. Quando la richiesta motivata è presentata da uno Stato AELS (EFTA):

a) lo Stato AELS (EFTA) presenta una richiesta di modifica al Comitato misto SEE;

b) il Comitato misto SEE trasmette la richiesta, tramite il sottocomitato competente, ad un gruppo di lavoro composto, per la Comunità, dai membri del comitato comunitario istituito ai sensi dell'articolo 15 della direttiva e, per l'AELS (EFTA), da esperti degli Stati AELS (EFTA);

c) il Comitato misto SEE prende una decisione relativa alla modifica degli allegati C e D sulla base della relazione presentata dal gruppo di lavoro di cui alla lettera b).

2. Quando la richiesta motivata è presentata da uno Stato membro della Comunità:

a) lo Stato membro della Comunità trasmette la sua richiesta alla Commissione;

b) la Commissione trasmette la richiesta al Comitato misto SEE;

c) il Comitato misto SEE segue la procedura specificata al punto 1, lettere b) e c).».

b) Nell'allegato C è aggiunto quanto segue:

ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii) a) Alla rubrica «1. Settore paramedico e sociopedagogico» è inserito quanto segue:

«In Austria corsi di formazione per - ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker") - pedicure ("Fusspfleger") - tecnico specializzato in apparecchi acustici ("Hoergeraeteakustiker") - farmacista ("Drogist") di durata complessiva non inferiore a quattordici anni di corsi scolastici e di formazione, compresi almeno cinque anni nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di almeno tre anni, comprendente una formazione impartita in parte sul posto di lavoro e in parte da un istituto professionale, e un periodo di tirocinio pratico e di formazione, che si conclude con un esame professionale che conferisce i diritti di esercitare la professione e di formare apprendisti;

- massaggiatore ("Masseur") di durata complessiva non inferiore a quattordici anni di corsi scolastici e di formazione, compresi cinque anni nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di due anni, in un periodo di tirocinio pratico e di formazione di due anni, e in un corso di formazione di un anno, che si conclude con un esame professionale che conferisce i diritti di esercitare la professione e di formare apprendisti;

- maestro di scuola materna ("Kindergaertner/in") - puericultore ("Erzieher") di durata complessiva non inferiore a tredici anni di corsi scolastici e di formazione, compresi cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si concludono con un esame.».

b) Alla rubrica «2. Settore dei mastri artigiani ("Mester/Meister/Maître") che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A» è inserito quanto segue:

«In Austria corsi di formazione per - ortopedico ("Bandagist") - bustaio ("Miederwarenerzeuger") - ottico ("Optiker") - calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher") - meccanico ortopedico ("Orthopaedietechniker") - odontotecnico ("Zahntechniker") - giardiniere ("Gaertner") di durata complessiva non inferiore a quattordici anni di corsi scolastici e di formazione, compresi almeno cinque anni nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di almeno tre anni, comprendente una formazione impartita in parte sul posto di lavoro e in parte da un istituto professionale, e un periodo di tirocinio pratico di almeno due anni, che si conclude con un esame delle capacità acquisite che conferisce i diritti di esercitare la professione, di formare apprendisti e di usare il titolo di "Meister";

corsi di formazione per mastri artigiani nei settori agricolo e forestale, in particolare:

- "Meister" in agraria ("Meister in der Landwirtschaft") - "Meister" in economia domestica rurale ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft") - "Meister" in orticoltura ("Meister im Gartenbau") - "Meister" in ortofrutticoltura ("Meister im Feldgemuesebau") - "Meister" in pomologia e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung") - "Meister" in viticoltura ed enologia ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft") - "Meister" in produzione lattiero-casearia ("Meister in der Molkerei und Kaesereiwirtschaft") - "Meister" in allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft") - "Meister" in economica della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft") - "Meister" in avicoltura ("Meister in der Gefluegelwirtschaft") - "Meister" in apicoltura ("Meister in der Bienenwirtschaft") - "Meister" in economia forestale ("Meister in der Forstwirtschaft") - "Meister" in vivaismo e gestione forestale ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft") - "Meister" magazziniere agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung").

Detti corsi hanno una durata complessiva non inferiore a quindici anni, compresi almeno sei anni nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di almeno tre anni, comprendente una formazione impartita in parte sul posto di lavoro e in parte da un istituto professionale, e un periodo di tirocinio pratico di tre anni, che si conclude con un esame delle capacità acquisite che conferisce i diritti di formare apprendisti e di usare il titolo di "Meister".

In Norvegia corsi di formazione per - giardiniere paesaggista ("anleggsgaertner") - odontotecnico ("tanntekniker") Detti corsi hanno una durata complessiva non inferiore a quattordici anni, compresi almeno cinque anni nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di almeno tre anni, comprendente una formazione impartita in parte sul posto di lavoro e in parte da un istituto professionale, e un periodo di tirocinio pratico e di formazione di due anni, che si conclude con un esame delle capacità relative alla qualifica e che conferisce i diritti di formare apprendisti e di usare il titolo di "Mester".».

c) Alla rubrica «3. Settore marittimo» è inserito quanto segue:

i) alla lettera «a) Navigazione marittima»:

In Islanda corsi di formazione per:

- comandante ("skipstjóri") - comandante in seconda ("st´yrimaõurõ") - ufficiale di guardia ("undirst´yrimaõur") - primo ufficiale di macchina ("vélstjóri I. stigs") In Norvegia corsi di formazione per - capitano di nave mercantile/ufficiale di coperta di prima classe ("skipsfoerer") - comandante in seconda/ufficiale di coperta di seconda classe ("overstyrmann") - comandante commerciale/ufficiale di coperta di terza classe ("kystskipper") - ufficiale in seconda/ufficiale di guardia/ufficiale di coperta di quarta classe ("styrmann") - capitano superiore di macchina/ufficiale di macchina di prima classe ("maskinsjef") - capitano di macchina/ufficiale di macchina di seconda classe ("1. maskinist") - meccanico navale/ufficiale di macchina di terza classe ("enemaskinist") - ufficiale di guardia/ufficiale di macchina di quarta classe ("maskinoffiser") comprendenti - in Islanda, nove o dieci anni di istruzione primaria seguiti da due anni di servizio in mare e completati da tre anni di formazione professionale specializzata (cinque anni per i meccanici navali) - in Norvegia, nove anni di istruzione primaria seguiti da tre anni di corso di formazione di base e di servizio in mare (due e mezzo per gli ufficiali di macchina), completati - per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata - per le altre professioni, da due anni di formazione professionale specializzata e da un ulteriore servizio in mare;

e riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia);

- ufficiale elettricista e dei sistemi automatici (elettricista di bordo) ("elektroautomasjonstekniker/skispelektriker") comprendenti nove anni di istruzione primaria seguiti da un corso biennale di formazione di base, completato da un anno di esperienza pratica e servizio in mare e un anno di formazione professionale specializzata.»

ii) alla lettera «b) Pesca marittima»:

«In Islanda corsi di formazione per - comandante di marina ("skipstjóri") - comandante in seconda ("st´yrimaõur") - ufficiale di guardia ("undirst´yrimaõur") comprendenti nove o dieci anni di istruzione primaria seguiti da due anni di servizio in mare, completati da due anni di formazione professionale specializzata, che si conclude con un esame ed è riconosciuta ai sensi della convenzione di Torremolinos (convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).».

iii) in una nuova lettera «c) Personale delle piattaforme mobili di trivellazione»:

«In Norvegia corsi di formazione per - direttore di piattaforma ("plattformsjef") - direttore della sezione stabilità ("stabilitetssjef") - operatore della sala di controllo ("kontrollromoperatoer") - responsabile della sezione tecnica ("teknisk sjef") - assistente del responsabile della sezione tecnica ("teknisk assistent") comprendenti nove anni di istruzione primaria seguiti da un corso biennale di formazione di base, completato da almeno un anno di servizio off-shore e - per l'operatore della sala di controllo, un anno di formazione professionale specializzata - per gli altri, due anni e mezzo di formazione professionale specializzata.».

d) Alla rubrica «4. Settore tecnico» è inserito quanto segue:

«In Austria corsi di formazione per - guardia forestale ("Foerster") - consulenza tecnica ("Technisches Buero") - cessione di personale ("UEberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe") - agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung") - consulente patrimoniale ("Vermoegensberater") - investigatore privato ("Berufsdetektiv") - agente di sorveglianza ("Bewachungsgewerbe") - agente immobiliare ("Immobilienmakler") - amministratore immobiliare ("Immobilienverwalter") - pubblicitorio ("Werbeagentur") - costruttore edile ("Bautraeger/Bauorganisator/Baubetreuer") - agente per il recupero crediti ("Inkassobuero/Inkassoinstitut") consistenti in non meno di quindici anni complessivi di istruzione e formazione, ivi compresi otto anni di scuola dell'obbligo seguiti da cinque anni di studi secondari tecnici o commerciali, conclusi da un esame di maturità tecnica o commerciale, completati da almeno due anni di istruzione e formazione sul posto di lavoro, conclusi da un esame professionale.

- consulente assicurativo ("Berater in Versicherungsangelegenheiten") consistenti in un ciclo di istruzione e formazione di quindici anni complessivi, e che comprendono sei anni di formazione nell'ambito di un sistema di formazione strutturato, suddivisi in una fase di apprendistato della durata di tre anni e tre anni di tirocinio pratico e formazione professionale, conclusi da un esame.

- geometra - costruttore edile ("Planender Baumeister") - carpentiere diplomato ("Planender Zimmermeister") consistenti in almeno diciotto anni complessivi di istruzione e formazione, compresi almeno nove anni di formazione professionale, suddivisi in quattro anni di studi tecnici secondari e cinque anni di tirocinio pratico, che si conclude con un esame professionale che conferisce i diritti di esercitare la professione e di formare apprendisti, a condizione che tale formazione si riferisca al diritto di progettare edifici, di effettuare calcoli tecnici e sovrintendere ai lavori di costruzione ("privilegio di Maria Teresa") (1).

(1) Le attività relative alla costruzione e all'edilizia sono contemplate dalla direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (GU n. L 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863), adattata ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo dall'articolo 30 dell'accordo e dal punto 31 del relativo allegato VII.».

B. ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE 1. Al punto 3 (Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

«- 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1)».

2. Gli atti indicati al punto 4 (Direttiva 75/362/CEE del Consiglio e atti che la modificano) sono sostituiti da quanto segue:

«4. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1)».

Successivamente, prima degli adattamenti esistenti, è inserito quanto segue:

«In deroga alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 93/16/CEE, adattata ai fini dell'accordo, la Norvegia si conforma agli obblighi ivi sanciti anteriormente al 1° gennaio 1995, anziché anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo.».

3. Il testo dei punti 5 e 6 è soppresso.

ALLEGATO 8 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato VIII (DIRITTO DI STABILIMENTO) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

Il punto 8 (Direttiva 90/366/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«8. 393 L 0096: Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 59) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma i termini "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" sono sostituiti dai termini "carta di soggiorno".».

ALLEGATO 9 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato IX (SERVIZI FINANZIARI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO A. Capo I. ASSICURAZIONI 1. Al punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1)».

2. Al punto 7 (Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1)».

3. Dopo il punto 7 (Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«7. bis 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (Terza direttiva assicurazione non vita) (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 48, l'espressione "notifica della presente direttiva" va letta "decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".

b) La direttiva non si applica alla Finlandia.».

4. Al punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0096: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1)».

5. Al punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio), l'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Nell'articolo 4 è aggiunto il testo seguente:

"La presente direttiva non riguarda le attività attinenti alle pensioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa, a condizione che:

1. i fondi collettivi di pensione che sono già tenuti ai sensi della legislazione finlandese ad avere sistemi contabili e di gestione separati per le loro attività attinenti alle pensioni istituiscano inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare nell'accordo SEE la terza direttiva 92/96/CEE relativa all'assicurazione sulla vita, enti giuridici distinti per svolgere tali attività;

2. le autorità finlandesi consentano senza discriminazioni a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui all'articolo 1 connesse con la presente esenzione tramite:

- proprietà di un'impresa o gruppo di assicurazioni esistenti o partecipazione nei medesimi;

- costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi;

3. anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare nell'accordo SEE la terza direttiva 92/96/CEE relativa all'assicurazione sulla vita, le autorità finlandesi sottopongano all'approvazione del Comitato misto SEE una relazione in cui si indicano le misure adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione svolte dalle imprese di assicurazione finlandesi per conformarsi a tutte le condizioni previste dalla terza direttiva relativa all'assicurazione sulla vita.

Resta inteso che le autorità finlandesi, conformemente alle pertinenti disposizioni della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, ritirano l'abilitazione alle imprese di assicurazione che non hanno ottemperato alle disposizioni del paragrafo 1 entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare nell'accordo SEE la terza direttiva 92/96/CEE relativa all'assicurazione sulla vita.".».

6. Al punto 12 (direttiva 90/619/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da «- 392 L 0096: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1)».

7. Dopo il punto 12 (Direttiva 90/619/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«12. bis 392 L 0096: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1), rettificata da GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 22.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Articolo 2: cfr. adattamento a) della direttiva 79/267/CEE del Consiglio.

b) 1. La Svezia adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2000.

2. Anteriormente al 1° luglio 1994 le autorità svedesi sottopongono all'approvazione del Comitato misto SEE un calendario delle misure da adottare per portare entro i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) le esposizioni eccedenti tali limiti.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le autorità svedesi presentano al Comitato misto SEE una relazione aggiornata sulle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

4. Il Comitato misto SEE riesamina le misure sulla base delle relazioni di cui ai punti 2 e 3. Alla luce degli sviluppi, tali misure sono eventualmente adeguate per accelerare il processo di riduzione delle esposizioni.

5. Le autorità svedesi chiedono alle imprese di assicurazione sulla vita interessate di avviare immediatamente il processo di riduzione delle esposizioni in questione. Le imprese interessate non aumenteranno in nessuna occasione tali esposizioni, a meno che non rientrino già nei limiti prescritti dalla direttiva e che tali incrementi non le portino a superare tali limiti.

6. Entro la fine del periodo di transizione le autorità svedesi presentano una relazione finale sui risultati delle misure di cui sopra.

c) Nell'articolo 45, l'espressione "al momento della notifica della presente direttiva" va letta "alla data della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".».

8. Dopo il punto 12. bis (Direttiva 92/96/CEE del Consiglio) sono inseriti la nuova rubrica e il nuovo punto seguenti:

«iv) Vigilanza e conti 12. ter 391 L 00674: Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 1 l'espressione "articolo 58, secondo comma del trattato" va letta "articolo 34, secondo comma dell'accordo SEE".

b) La Norvegia e la Svezia adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995.

c) Nell'articolo 46, paragrafo 3 l'espressione "al momento della notifica della presente direttiva" va letta "alla data della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE" e il riferimento alla "data di cui all'articolo 70, paragrafo 1" si intende come un riferimento alle date entro le quali i rispettivi Stati AELS (EFTA) devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva.».

9. Dopo il punto 12. ter (Direttiva 91/674/CEE del Consiglio), la rubrica «iv) Altri problemi» è sostituita dalla rubrica seguente:

«v) Altri problemi».

B. Capo II. BANCHE ED ALTRI ENTI CREDITIZI 1. Al punto 17 (Direttiva 89/299/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da - 391 L 0633: Direttiva 91/633/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 339 dell'11. 12. 1991, pag. 33) - 392 L 0016: Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992 (GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 48).

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 294D0628(01).3Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

«Alla Norvegia si applica l'articolo 4 bis della direttiva 89/299/CEE».

2. Il punto 20 (Direttiva 85/350/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«20. 392 L 0030: Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Ogniqualvolta una Parte contraente abbia deciso di avviare negoziati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, essa ne informa il Comitato misto SEE. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del Comitato misto SEE sulla linea da seguire qualora ciò sia nel reciproco interesse.

b) Fino al termine del periodo di transizione loro concesso nell'adattamento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, la Norvegia e la Svezia possono applicare le loro norme contabili nazionali e la loro definizione nazionale di conti consolidati.».

3. Dopo il nuovo punto 23 (Direttiva 91/308/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«23. bis 392 L 0121: Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1993, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5. 2. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'Austria, la Norvegia e la Svezia applicano le disposizioni della direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995.

b) I prestiti garantiti, in misura considerata soddisfacente dalle autorità competenti, da quote di partecipazione di imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o a leggi successive equivalenti, vengono trattati allo stesso modo di quelli garantiti da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p) e nell'articolo 6, paragrafo 9 della direttiva.

c) All'articolo 6, paragrafo 1 l'espressione "alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" va letta "alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".

d) All'articolo 6, paragrafo 3 l'espressione "alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" va letta "alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".».

C. Capo III. BORSA E VALORI MOBILIARI 1. Dopo il punto 30 (Direttiva 85/611/CEE del Consiglio) sono inseriti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«iii) Servizi di investimento 30. bis 393 L 0006: Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 3, paragrafo 5 l'espressione "la data di notifica della presente direttiva" va letta "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente direttiva nell'accordo SEE".

30. ter 393 L 0022: Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di investimento di paesi terzi di cui all'articolo 7 della direttiva, si applicano le disposizioni seguenti:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di investimento dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 7, paragrafi 2 e 6, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 7. ter, paragrafi 3, 4 e 5 nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di investimento affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,

a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di investimento di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di investimento della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di investimento affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese di investimento affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di investimento sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di investimento o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta negozia con un paese terzo sulla base dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 per ottenere per le sue imprese di investimento il trattamento nazionale e un effettivo accesso al mercato, la Comunità si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di investimento degli Stati AELS (EFTA).».

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Dopo il punto 36 (Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione) è inserito il nuovo punto seguente:

«37. 392 X 0048: Raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (GU n. L 19 del 28. 1. 1992, pag. 32)».

ALLEGATO 10 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XI (SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Dopo il punto 5 (Direttiva 91/287/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«5. bis 392 D 0264: Decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), all'articolo 3, secondo comma l'espressione "notifica della presente decisione" va letta "decisione del Comitato misto SEE di incorporare la presente decisione nell'accordo SEE".

5. ter 392 L 0044: Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), i riferimenti dell'articolo 12, lettera a) agli articoli 169 e 170 del trattato si intendono come riferimenti agli articoli 31 e 32 dell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.

b) All'articolo 12, punto 2 è aggiunto il testo seguente:

"a) Qualora si ricorra alla procedura di cui ai punti 3 e 4 in un caso in cui sono coinvolte una o più autorità nazionali di regolamentazione di Stati AELS (EFTA), ne viene data notifica all'autorità nazionale di regolamentazione e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) b) Qualora si ricorra alla procedura di cui ai punti 3 e 4 in un caso in cui siano coinvolte due o più autorità nazionali di regolamentazione di uno Stato della Comunità e di uno Stato AELS (EFTA), ne viene data notifica alle autorità nazionali di regolamentazione, alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).".

c) All'articolo 12, punto 3 è aggiunto il testo seguente:

"a) Qualora ritengano, a seguito di una notifica effettuata ai sensi del punto 2, lettera a), che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorità nazionale di regolamentazione o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono deferire il caso ad un gruppo di lavoro composto di rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) e delle rispettive autorità di regolamentazione interessate nonché di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in funzione di presidente del gruppo di lavoro. Se ritiene che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, il presidente avvia una procedura che segue, mutatis mutandis, le modalità specificate nell'articolo 12, punto 4.

b) Qualora ritengano, a seguito di una notifica effettuata ai sensi del punto 2, lettera b), che vi siano i presupposti per un riesame, un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono deferire il caso al Comitato misto SEE. Se ritiene che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, tale Comitato può istituire un gruppo di lavoro composto di un egual numero di rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) e delle rispettive autorità di regolamentazione nazionali interessate, da una parte, e di rappresentanti degli Stati membri della Comunità e delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione, dall'altra, nonché di rappresentanti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee. Il Comitato misto SEE nomina inoltre il presidente del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro segue, mutatis mutandis, le modalità procedurali specificate nell'articolo 12, punto 4.".».

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Dopo il punto 16 (Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«17. 392 Y 0114(01): Risoluzione del Consiglio 92/C 8/01, del 19 dicembre 1991, sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione via satellite (GU n. C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1) 18. 392 X 0382: Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) (GU n. L 200 del 18. 7. 1992, pag. 1) 19. 392 X 0383: Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (GU n. L 200 del 18. 7. 1992, pag. 10) 20. 392 Y 0625(01): Risoluzione del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa allo sviluppo nella Comunità della rete numerica integrata nei servizi (ISDN) quale infrastruttura paneuropea delle telecomunicazioni per il 1993 e oltre (GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 1) 21. 392 Y 1204(02): Risoluzione del Consiglio, del 19 novembre 1992, sulla promozione di una cooperazione europea intesa a definire un sistema di numerazione dei servizi di telecomunicazione (GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 2) 22. 393 Y 106(01): Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1992, concernente la valutazione della situazione del settore delle telecomunicazioni nella Comunità (GU n. C 2 del 6. 1. 1993, pag. 5) 23. 392 Y 1204(01): Risoluzione del Consiglio, del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del Comitato europeo per le radiocomunicazioni (GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 1) 24. 393 Y 806(01): Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1) 25. 393 Y 1216(01): Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1993, sull'introduzione nella Comunità di servizi di comunicazione personali via satellite (GU n. C 339 del 16. 12. 1993, pag. 1)».

ALLEGATO 11 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XIII (TRASPORTI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. Capo I. TRASPORTI INTERNI 1. Al punto 11 [Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 R 3578: Regolamento (CEE) n. 3578/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11)».

2. Al punto 12 [Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da - 391 R 3356: Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 1)».

3. Dopo il punto 12 [Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio] è aggiunto il punto seguente:

«12. bis 392 R 3912: Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 6) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Fino al 1° gennaio 2005 l'Austria può continuare ad effettuare alle sue frontiere i controlli di cui all'allegato, parte II, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, nonché i controlli necessari per accertare che i veicoli immatricolati o messi in circolazione in un paese terzo rispettino i contingenti stabiliti tra l'Austria e il paese terzo in questione e siano conformi alla legislazione nazionale austriaca in materia di pesi, dimensioni e altre caratteristiche tecniche dei veicoli stradali.

b) All'articolo 4, il primo periodo è sostituito dal periodo seguente:

"Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e in conformità dell'articolo 13 del protocollo 10 dell'accordo SEE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo 11 dell'accordo.".».

4. Il punto 13 (Direttiva 75/130/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«13. 392 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 38) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 6, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

"- Austria: Strassenverkehrsbeitrag - Finlandia: Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten - Islanda: Pungaskattur - Norvegia: Vektaarsavgift - Svezia: Fordonsskatt".».

B. Capo II. TRASPORTI SU STRADA 1. Al punto 14 (Direttiva 85/3/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0007: Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 29)».

2. Al punto 16 (Direttiva 77/143/CEE del Consiglio), prima dell'adattamento, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 391 L 0328: Direttiva 91/328/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1991, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29) - 392 L 0054: Direttiva 92/54/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura) (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 63) - 392 L 0055: Direttiva 92/55/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico) (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 68)».

3. Dopo il punto 17 (Direttiva 89/459/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«17. bis 391 L 0671: Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 26) 17. ter 392 L 0006: Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 27), rettificata da GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 34 17. quater 393 D 0704: Decisione 93/704/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comuntaria sugli incidenti stradali (GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 63 (1).

(1) Qui riportata a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione, cfr. allegato XXI.».

4. Dopo il punto 18 (Direttiva 68/297/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«18. bis 393 L 0089: Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) La direttiva non si applica all'Austria.

b) All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"- Finlandia: Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten - Islanda: Pungaskattur - Norvegia: Vektaarsavgift - Svezia: Fordonsskatt".

c) Nelle situazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le parole "la Commissione" vanno lette "l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

d) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Gli Stati AELS (EFTA) cui si applica la presente direttiva continuano ad applicare le rispettive disposizioni vigenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 in modo da assicurare che la concorrenza non subisca distorsioni, vale a dire in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato, l'aliquota non sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato medesimo.

Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 90/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, gli Stati AELS (EFTA) cui si applica la presente direttiva non possono concedere esenzioni né riduzioni per quanto riguarda le tasse di cui all'articolo 3 che provochino distorsioni della concorrenza, vale a dire che rendano la tassa imponibile inferiore al minimo di cui al primo comma.".

e) All'articolo 7, lettera d), alla fine del primo capoverso, è aggiunto il testo seguente:

"Nel caso della Norvegia, tali pedaggi e diritti d'utenza possono essere imposti anche su determinate strade secondarie.".

f) All'articolo 7, lettera d) e all'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le consultazioni preventive di cui sopra si svolgono con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

Il Comitato misto SEE viene informato delle consultazioni e del loro esito. A richiesta di una Parte contraente, si svolgono consultazioni in seno al Comitato misto SEE.".».

5. Dopo il punto 20 [Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio] è inserito il nuovo punto seguente:

«20. bis 393 D 0173: Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 33)».

6. Al punto 21 [Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] sono inseriti i trattini seguenti:

un nuovo trattino che precede il primo [Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio]:

«- 390 R 3314: Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17. 11. 1990, pag. 20)»;

un nuovo trattino prima degli adattamenti:

«- 392 R 3688: Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 12)».

7. Dopo il punto 23 (Direttiva 88/599/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«23. bis 393 D 0172: Decisione 93/172/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all'articolo 6 della direttiva 88/599/CEE nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 30)».

8. Dopo il punto 24 (Direttiva 89/684/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«24. bis 391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una patente nazionale di guida in conformità delle disposizioni della direttiva. A tal fine, in attesa che il Comitato misto SEE riesamini la situazione anteriormente al 1° luglio 1994, essi possono utilizzare un modello diverso dal modello comunitario di cui all'allegato I della direttiva.

b) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Le patenti di guida degli Stati AELS (EFTA) contengono la sigla distintiva dello Stato che rilascia la patente. Le sigle distintive sono rispettivamente: IS (Islanda), N (Norvegia), A (Austria), FIN (Finlandia), S (Svezia).".».

9. Al punto 25 (Prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992 (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1)».

10. Dopo il punto 26 [Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«26. bis 392 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Il regolamento non si applica alle imprese stabilite in Austria, né in relazione al trasporto internazionale di merci a destinazione dell'Austria, attraverso l'Austria e in provenienza dall'Austria per quanto riguarda la parte di tragitto effettuata in territorio austriaco. Per quanto riguarda i reciproci diritti di accesso al mercato, si applicano gli accordi bilaterali tra l'Austria e le altre Parti contraenti.

b) Le condizioni del trasporto internazionale di merci verso il territorio austriaco, in partenza dal territorio austriaco e in transito per tale territorio da parte di trasportatori stabiliti nella Comunità europea sono determinate dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

Per la parte di tragitto effettuata in territorio austriaco, le condizioni del trasporto internazionale di merci a destinazione del territorio austriaco, attraverso tale territorio e in provenienza da tale territorio ad opera di trasportatori stabiliti in Islanda, in Finlandia, in Norvegia e in Svezia sono determinate dagli (dai) accordi amministrativi/scambi di lettere/protocolli conclusi dalle Parti contraenti interessate il 23 novembre 1993 (Islanda - Austria), il 24 febbraio/2 marzo 1993 (Finlandia - Austria), il 1° febbraio 1994 (Norvegia - Austria) e il 17 febbraio 1994 (Svezia - Austria).

Qualora le Parti contraenti dei suddetti accordi amministrativi/scambi di lettere/protocolli o dell'accordo relativo al transito intendano rivedere o rescindere consensualmente i rispettivi accordi/scambi di lettere/protocolli, ne danno notifica al Comitato misto SEE sei mesi prima dell'entrata in vigore delle misure concordate. Successivamente si svolgono consultazioni nell'ambito del Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica o di rescissione consensuale.

Qualora una delle Parti contraenti ritenga che la suddetta modifica o rescissione dell'accordo/scambio di lettere/protocollo in questione crei uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti previsti dall'accordo SEE, il Comitato misto SEE si adopera per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Le consultazioni e le valutazioni di cui ai due capoversi precedenti si limitano rigorosamente alle parti dei suddetti accordi amministrativi/scambi di lettere/protocolli o dell'accordo relativo al transito che occorre modificare o rescindere consensualmente.

Qualora non si trovi alcuna soluzione entro sei mesi, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.

I quattro capoversi precedenti lasciano impregiudicata la prevalenza delle disposizioni dell'accordo relativo al transito sull'accordo SEE nella misura in cui contemplano la stessa materia, conformemente al protocollo 43 dell'accordo.

c) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Nel caso di un trasporto da una Parte contraente verso un paese terzo o verso l'Austria e viceversa, il presente regolamento non si applica al tragitto effettuato nel territorio della Parte contraente di carico o di scarico, salvo qualora sia altrimenti convenuto dalle Parte contraente.".

d) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative al trasporto di merci di cui al paragrafo 2 previste da accordi bilaterali conclusi tra le Parti contraenti che consentono, in virtù di autorizzazioni bilaterali o di accordi di liberalizzazione, il carico e lo scarico in una Parte contraente ad opera di trasportatori stabiliti in un'altra Parte contraente.".

e) Gli Stati AELS (EFTA) riconoscono le licenze comunitarie rilasciate dagli Stati membri della Comunità in conformità del regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria di cui all'allegato I del regolamento, i riferimenti alla "Comunità" si intendono come riferimenti "alla Comunità e alla Finlandia, all'Islanda, alla Norvegia e alla Svezia" e i riferimenti agli "Stati membri" si intendono come riferimenti "agli Stati membri della Comunità e(o) alla Finlandia, all'Islanda, alla Norvegia e alla Svezia.".

f) La Comunità e i suoi Stati membri riconoscono le licenze rilasciate dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svezia in conformità del regolamento, adattate nell'appendice 1 del presente allegato.

g) Le licenze rilasciate dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svezia corrispondono al modello illustrato nell'appendice 1 del presente allegato.

26. ter 390 R 3916: Regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Il regolamento non si applica all'Austria.

b) Nei casi di cui all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA).".

c) Nelle situazioni di cui all'articolo 4 - per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)";

- qualora la Commissione riceva da uno Stato membro della Comunità o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceva da uno Stato AELS (EFTA) una richiesta di adottare misure di salvaguardia, ne viene tempestivamente data notifica al Comitato misto SEE e gli vengono fornite tutte le informazioni pertinenti.

A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni in seno al Comitato misto SEE. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia.

Non appena hanno preso una decisione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) notificano immediatamente le misure adottate al Comitato misto SEE.

Qualora una delle Parti contraenti ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.

d) Per quanto riguarda l'articolo 5, gli Stati AELS (EFTA) sono associati alle attività del Comitato consultivo in relazione ai suoi compiti generali di seguire la situazione del mercato dei trasporti e di esprimere pareri sulla raccolta dei dati necessari per tenere sotto osservazione il mercato e individuare le crisi.

26. quater 393 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Il regolamento non si applica alle imprese stabilite in Austria, né in relazione al trasporto di merci sul territorio austriaco. Per quanto riguarda i reciproci diritti di accesso, si applicano gli accordi bilaterali tra l'Austria e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 2 si è aggiunto il testo seguente:

"Il contingente di cabotaggio per l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia consiste in 2 175 autorizzazioni, ciascuna delle quali valida per due mesi; esso aumenta del 30 % l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il suddetto contingente è ripartito come segue tra Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il contingente per il 1994 è pari a un dodicesimo del contingente totale annuale moltiplicato per il numero di mesi di calendario rimanenti nel 1994 a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare il presente regolamento nell'accordo SEE.

Alla Comunità sono concesse 2 816 autorizzazioni di cabotaggio supplementari, ciascuna delle quali valida per due mesi; il numero di tali autorizzazioni aumenta del 30 % l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Le autorizzazioni di cabotaggio della Comunità sono ripartite tra gli Stati membri della Comunità come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il contingente per il 1994 è pari a un dodicesimo del contingente totale annuale moltiplicato per il numero di mesi di calendario rimanenti nel 1994 a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare il presente regolamento nell'accordo SEE.".

c) All'articolo 3, paragrafo 2 la parola "Commissione" va letta "Commissione delle Comunità europee". Per quanto riguarda l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia, la Commissione delle Comunità europee invia le autorizzazioni di cabotaggio al Comitato permanente AELS (EFTA), che le distribuisce agli Stati di stabilimento interessati.

d) Nei casi di cui agli articoli 5 e 11, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) la parola "Commissione" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)".

I prospetti riassuntivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono contestualmente inviati anche al Comitato misto SEE, che elabora uno schema complessivo di tali prospetti e lo comunica agli Stati della Comunità e agli Stati AELS (EFTA).

e) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

"IVA (imposta sul valore aggiunto) o imposta sulla cifra d'affari sui servizi di trasporto.".

f) Nelle situazioni di cui all'articolo 7 - per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)";

- qualora la Commissione riceva da uno Stato membro della Comunità o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceva dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Finlandia o dalla Svezia una richiesta di adottare misure di salvaguardia, ne viene tempestivamente data notifica al Comitato misto SEE e gli vengono fornite tutte le informazioni pertinenti.

A richiesta di una Parte contraente, si svolgono consultazioni in seno al Comitato misto SEE. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia.

Non appena hanno preso una decisione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) notificano immediatamente le misure adottate al Comitato misto SEE.

Qualora una delle Parti contraenti ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.

g) A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE di incorporare il regolamento nell'accordo SEE, l'accordo tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sul trasporto di cabotaggio di merci su strada entrato in vigore l'11 aprile 1993 è sostituito dalle disposizioni del regolamento.

h) L'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia riconoscono i documenti comunitari rilasciati dalla Commissione e dagli Stati membri della Comunità conformemente agli allegati I, II e III del regolamento come prova sufficiente per svolgere operazioni di cabotaggio nazionale in Islanda, Norvegia, Finlandia o Svezia. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni dei documenti comunitari figuranti negli allegati da I a IV del regolamento, i riferimenti a "Stato membro/Stati membri" vanno letti come riferimenti a "Stato membro/Stati membri della Comunità, Islanda, Norvegia, Finlandia e/o Svezia".

i) La Comunità e gli Stati membri della Comunità riconoscono i documenti rilasciati dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia conformemente agli allegati I, II e III del regolamento, adattati nell'appendice 2 del presente allegato, come prova sufficiente per svolgere attività di cabotaggio nazionale in uno Stato membro della Comunità.

j) I documenti di cui agli allegati da I a IV del regolamento, rilasciati dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia corrispondono ai modelli figuranti nell'appendice 2 del presente allegato.».

11. Il punto 32 [Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«32. 392 R 0684: Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Nel caso di un trasporto in partenza da una Parte contraente e a destinazione di un paese terzo e viceversa, il regolamento non si applica alla parte di tragitto effettuata nel territorio della Parte contraente in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, salvo qualora altrimenti convenuto dalle Parti contraenti.".

b) L'articolo 1, paragrafo 3 non si applica.».

12. Il punto 33 [Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«33. 392 R 1839: Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, 1° luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 5), modificato da:

- 393 R 2944: Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27. 10. 1993, pag. 2) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Gli Stati AELS (EFTA) riconoscono i documenti comunitari rilasciati dagli Stati membri della Comunità in conformità con il regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni dei documenti comunitari di cui agli allegati I, I bis, III, IV e V del regolamento i riferimenti agli "Stati membri" vanno letti come riferimenti agli "Stati membri della Comunità, Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia o Svezia" e, nei titoli dei documenti di cui agli allegati I bis, III, IV e V, i riferimenti agli "Stati membri" vanno letti come riferimenti agli "Stati che siano Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".

b) La Comunità e gli Stati membri della Comunità riconoscono i documenti rilasciati dall'Islanda, dalla Norvegia, dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia in conformità del regolamento e degli adattamenti di cui all'adattamento c) in appresso.

c) L'Islanda, la Norvegia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia rilasciano documenti corrispondenti:

- all'allegato I del regolamento. In tale allegato, il riferimento "Stato membro della CE" è sostituito dal riferimento a "Stato membro della Comunità, Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia o Svezia".

- agli altri allegati del regolamento, che sono rilasciati in conformità del modello figurante nell'appendice 3 del presente allegato.».

13. Dopo il punto 33 [Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione] è inserito il nuovo punto seguente:

«33. bis 392 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

"IVA (imposta sul valore aggiunto) o tassa sulla cifra d'affari sui servizi di trasporto.".

b) Nelle situazioni di cui all'articolo 8 - per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)";

- qualora la Commissione delle Comunità europee riceva da uno Stato membro della Comunità o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceva da uno Stato AELS (EFTA) una richiesta di adottare misure di salvaguardia, ne viene tempestivamente data notifica al Comitato misto SEE e gli vengono fornite tutte le informazioni pertinenti.

A richiesta di una Parte contraente, si svolgono consultazioni in seno al Comitato misto SEE. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia.

Non appena hanno preso una decisione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) notificano immediatamente al Comitato misto SEE le misure adottate.

Qualora una delle Parti contraenti ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.

c) Gli Stati AELS (EFTA) riconoscono i documenti comunitari rilasciati dagli Stati membri della Comunità conformemente al regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni dei documenti comunitari di cui agli allegati I, II e III del regolamento, i riferimenti a "Stato(i) membro(i)" vanno letti come riferimenti a "Stato(i) membro(i) della Comunità, Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e/o Svezia".

d) La Comunità e gli Stati membri della Comunità riconoscono i documenti rilasciati dall'Islanda, dalla Norvegia, dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia conformemente al regolamento, adattati nell'appendice 4 del presente allegato.

e) I documenti rilasciati dall'Islanda, dalla Norvegia, dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia corrispondono ai modelli riportati nell'appendice 4 del presente allegato.».

C. Capo III. TRASPORTI PER FERROVIA 1. Il punto 37 (Decisione 75/327/CEE del Consiglio) è sostituito dal punto seguente:

«37. 391 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 1 le parole "della Comunità" vanno lette "del SEE".

b) L'Austria applica le disposizioni della direttiva al più tardi a decorrere dal 1° luglio 1995.».

D. Capo IV. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE 1. Dopo il punto 43 [Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio] è inserito il nuovo punto seguente:

«43. bis 391 R 3921: Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 1)».

2. Al punto 45 [Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione], prima dell'adattamento, sono aggiunti i trattini seguenti:

«- 392 R 3690: Regolamento (CEE) n. 3690/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 22) - 393 R 3433: Regolamento (CEE) n. 3433/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 10)».

3. Dopo il punto 46 (Direttiva 87/540/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«46. bis 391 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 29) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

al gruppo A:

"Repubblica di Finlandia - Laivurinkirja/Skepparbrev - Kuljettajankirjat I ja II/Foerarbrev I och II.".

al gruppo B:

"Repubblica d'Austria - Kapitaenspatent A - Schiffsfuehrerpatent A Repubblica di Finlandia - Laivurinkirja/Skepparbrev - Kuljettajankirjat I ja II/Foerarbrev I och II.".

b) Nell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"Finlandia - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistoe/Saimens vattendrag Svezia - Trollhaette kanal and Goeta aeiv - Lago Vaenern - Lago Maelaren - Soedertaelje kanal - Falsterbo kanal - Sotenkanalen.".».

H. Capo V. TRASPORTI MARITTIMI 1. Con effetto al 13 settembre 1995 il punto 55 (Direttiva79/116/CEE del Consiglio) è soppresso.

2. Dopo il punto 55 (Direttiva 79/116/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«55. bis 393 L 0075: Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19)».

3. Dopo il punto 56 [Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio] è inserito il nuovo punto seguente:

«56. bis 393 R 2158: Regolamento (CEE) n. 2158/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, relativo all'applicazione di emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 5)».

4. Dopo il punto 59 (Decisione 83/573/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«59. bis 392 D 0143: Decisione 92/143/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa ai sistemi di radionavigazione da utilizzare in Europa (GU n. L 59 del 4. 3. 1992, pag. 17)».

I. Capo VI. AVIAZIONE CIVILE 1. Al punto 63 [Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio], in sostituzione dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- 393 R 3089: Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, degli articoli da 11 a 21 bis e dell'articolo 23, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)".

Inoltre, nell'articolo 15, paragrafo 1 e nell'articolo 17, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le parole "Corte di giustizia" vanno lette "Corte AELS (EFTA)" e il riferimento dell'articolo 17 all'articolo 172 del trattato si intende come un riferimento all'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.».

2. Dopo il punto 64 [Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«64. bis 392 R 2408: Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nei casi di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10 per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)".

b) L'elenco di cui all'allegato I del regolamento è integrato come segue:

"Austria: Vienna Finlandia: Helsinki-Vantaa/Helsingfors-Vanda Islanda: Keflavík Norvegia: Sistema aeroportuale di Oslo Svezia: Sistema aeroportuale di Stoccolma".

c) L'elenco di cui all'allegato II del regolamento è integrato come segue:

"Norvegia: Oslo-Fornebu/Gardemoen Svezia: Stoccolma-Arlanda/Bromma".

64. ter 393 R 0095: Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nel caso di cui all'articolo 8, paragrafo 6, si applicano gli articoli 99, 102, 103 e 104 dell'accordo.

b) Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) Nelle situazioni di cui all'articolo 12 le Parti contraenti si tengono informate e, su richiesta, si svolgono consultazioni in seno al Comitato misto SEE.».

3. Il punto 65 [Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«65. 392 R 2409: Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nei casi di cui agli articoli 6 e 7, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), la parola "Commissione" va letta "Autorità di vigilanza AELS (EFTA)" e la parola "Consiglio" va letta "Comitato permanente AELS (EFTA)".».

4. Dopo il punto 66 (Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«66. bis 391 R 3922: Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 9 non si applica.

66. ter 392 R 2407: Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze dei vettori aerei (GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento si applicano gli articoli 99, 102, 103 e 104 dell'accordo SEE.

b) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), il riferimento dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento all'articolo 169 del trattato si intende come un riferimento all'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.

66. quater 393 L 0065: Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 52) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'elenco di cui all'allegato II è integrato come segue:

"Austria AUSTRO CONTROL GesmbH.,

Schnirchgasse 11,

A-1030 Wien Finlandia Ilmailulaitos/Luftfartsverket P.O. Box 50 FIN-01531 Vantaa Gli acquisti relativi a piccoli aeroporti e aerodromi possono essere effettuati dalle autorità locali o dai proprietari.

Norvegia Luftfartsverket P.O. Box 8124 Dep.

N-0032 Oslo Oslo Hovedflyplass A/S P.O. Box 2654 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Gli acquisti relativi a piccoli aeroporti e aerodromi possono essere effettuati dalle autorità locali o dai proprietari.

Svezia Luftfartsverket S-601 79 Norrkoeping"

b) La presente direttiva non si applica all'Islanda.».

5. Dopo il punto 68 [Regolamento (CEE) n. 259/91 del Consiglio] è inserito il nuovo punto seguente:

«68. bis 391 L 0670: Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 21)».

J. ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Dopo il punto 75 (Risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1970) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«76. 391 Y 0208(01): Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1990, sullo sviluppo della rete europea di treni a grande velocità (GU n. C 33 dell'8. 2. 1991, pag. 1) 77. 392 Y 0407(04): Risoluzione del Consiglio, del 26 marzo 1992, sulla proroga del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili (GU n. C 86 del 7. 4. 1992, pag. 4)».

K. Le quattro appendici seguenti diventano le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato XIII (TRASPORTI) dell'accordo SEE.

APPENDICE 1

DOCUMENTI FIGURANTI NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO, ADATTATI AI FINI DELL'ACCORDO SEE [Cfr. allegato XIII, punto 26 bis, adattamento g) dell'accordo]

ALLEGATO I

(a) (Carta resistente di colore blu - formato DIN A4) (Prima pagina della licenza) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS [EFTA] che rilascia la licenza) Stato che rilascia la licenza Denominazione dell'autorità o dell'ente competente Sigla distintiva dello Stato (1) LICENZA N. ............ per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi La presente licenza autorizza .

.

.

.(2) a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità europea e della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia (3), trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), e nel rispetto delle disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal .al .

Rilasciata a: . ,il.

. (4) (b) (Seconda pagina della licenza) La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità europea e degli Stati di riferimento e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che siano Stati membri della Comunità o Stati di riferimento, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della Comunità, Stati di riferimento o paesi terzi;

- in partenza da uno Stato membro o da uno Stato di riferimento e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della Comunità, Stati di riferimento o paesi terzi;

- tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri della Comunità o Stati di riferimento;

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro della Comunità o da uno Stato di riferimento e a destinazione di un paese terzo o dell'Austria o viceversa, la presente licenza non è valida per la parte di tragitto effettuata nel territorio dello Stato membro della Comunità o dello Stato di riferimento di carico o di scarico.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato di riferimento che l'hanno rilasciata possono ritirarla, qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il riascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (1).

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in uno Stato membro della Comunità o in un altro Stato di riferimento.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro della Comunità o nello Stato di riferimento sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

APPENDICE 2

DOCUMENTI FIGURANTI NEGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO, ADATTATI AI FINI DELL'ACCORDO SEE [Cfr. allegato XIII, punto 26 quater, adattamento j) dell'accordo]

ALLEGATO I

(a) (Carta pesante di colore verde - dimensioni DIN A4) (Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio) (Indicazione delle date limite per il periodo di validità) [Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che rilascia l'autorizzazione. Le traduzioni nelle lingue islandese, norvegese, finlandese e svedese e nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Comunità figurano nelle pagine (f), (g) e (h)] COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee) Stato che rilascia l'autorizzazione/sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ......

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea (*) o in Islanda, Norvegia, Finlandia o Svezia (**), effettuato da un vettore non residente (cabotaggio) La presente autorizzazione abilita .

.

.

.(2) ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato di riferimento diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio dei suddetti Stati della Comunità o Stati di riferimento.

La presente autorizzazione è valida per due mesi,

dal .al .

Rilasciata a .,il .

.(3)(b) (Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio) [Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di riferimento che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità figura nelle pagine (c), (d) ed (e)] Disposizioni generali La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro della Comunità o Stato di riferimento diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato di riferimento che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro o Stato di riferimento in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo immatricolato nello Stato di riferimento di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato di riferimento di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro della Comunità o nello Stato di riferimento ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) peso e dimensioni dei veicoli stradali; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato di riferimento di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità;

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA o tassa sulla cifra d'affari sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche di costruzione o di equipaggiamento cui debbono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c), (d) ed (e) (Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio degli Stati di riferimento) [Traduzioni nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità del testo figurante a pagina (b)] (f), (g) e (h) (Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio) [Traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

ALLEGATO II

(a) (Carta pesante di colore rosa - dimensioni DIN A4) (Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio di breve durata) (Indicazione delle date limite per il periodo di validità) [Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che rilascia l'autorizzazione. Le traduzioni nelle lingue islandese, norvegese, finlandese e svedese e nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Comunità figurano nelle pagine (f), (g) e (h)] COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee) Stato che rilascia l'autorizzazione/sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ......

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea (*) o in Islanda, Norvegia, Finlandia o Svezia (**), effettuato da un vettore non residente (cabotaggio) La presente autorizzazione abilita .

.

.

.(2) ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato di riferimento diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio dei suddetti Stati della Comunità o Stati di riferimento.

La presente autorizzazione è valida per un mese,

dal .al .

Rilasciata a .,il .

.(3)(b) (Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio) [Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di riferimento che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità figura nelle pagine (c), (d) ed (e)] Disposizioni generali La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro della Comunità o Stato di riferimento diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato di riferimento che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro o Stato di riferimento in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo immatricolato nello Stato di riferimento di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato di riferimento di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accopiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro della Comunità o nello Stato di riferimento ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) peso e dimensioni dei veicoli stradali; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato di riferimento di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità;

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA o tassa sulla cifra d'affari sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche di costruzione o di equipaggiamento cui debbono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c), (d) ed (e) (Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio degli Stati di riferimento) [Traduzioni nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità del testo figurante a pagina (b)] (f), (g) e (h) (Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio) [Traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento e degli Stati membri della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

ALLEGATO III

(a) (Dimensioni DIN A4) (Prima pagina di copertina del libretto dei resoconti) [Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di riferimento che rilascia il libretto. Le traduzioni nelle lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento figurano a tergo della pagina; quelle nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Comunità figurano alla pagina (d)] Stato che rilascia il librettoDenominazione dell'autorità o dell'ente competente Sigla distintiva dello Stato di riferimento (1)Libretto n. ......

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN BASE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ......

Il presente libretto è valido fino al .(2) Rilasciato a .,il .

.(3)(b) (Retro della prima pagina di copertina del libretto dei resoconti) 1. (Traduzione nelle altre lingue ufficiali degli altri Stati di riferimento del testo che figura al recto della pagina).

2. (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di riferimento che rilascia il libretto).

Disposizioni generali 1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, sui quali dovranno essere indicate, al momento del relativo carico sui veicoli, tutte le merci trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferiscono. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.

2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio.

3. Il libretto deve accompagnare l'autorizzazione di cabotaggio alla quale esso si riferisce e trovarsi a bordo del veicolo i cui spostamenti a pieno carico oppure a vuoto sono effettuati in base alla suddetta autorizzazione. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

4. I resoconti devono essere utilizzati nell'ordine della loro numerazione e le annotazioni devono rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolti i successivi carichi effettuati.

5. Ogni rubrica del resoconto deve essere compilata in modo preciso e ben leggibile, a caratteri stampatello indelebili.

6. I resoconti compilati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato di riferimento che ha rilasciato il presente libretto nel termine massimo di otto giorni a decorrere dalla fine del mese cui si riferiscono. Qualora un trasporto sia effettuato fra due periodi di rilevamento, il periodo nel quale il resoconto deve essere compreso è determinato dalla data in cui si effettua il carico (ad esempio: il trasporto di una merce caricata a fine gennaio e scaricata all'inizio di febbraio dev'essere compreso nei resoconti del mese di gennaio).

(c) (Recto della pagina intercalare precedente i 25 fogli staccabili) (Testo compilato nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato di riferimento che rilascia il libretto) Note esplicative Le indicazioni che devono essere riportate sui fogli seguenti riguardano tutte le merci trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferisce il presente libretto.

Si deve riempire una riga per ciascun lotto di merci caricate.

Colonna 2: indicare, eventualmente, l'informazione richiesta dallo Stato di riferimento che rilascia il libretto.

Colonna 3: indicare il giorno (01, 02, . . . 31) del mese, che figura all'inizio del foglio, durante il quale è avvenuta la partenza col carico.

Colonne 4 e 5: indicare il nome della località, se necessario quello del dipartimento, della provincia, del Land, ecc., che consenta di situarla.

Colonna 6 adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi:

- Belgio: B - Danimarca: DK - Germania: D - Grecia: GR - Francia: F - Irlanda: IRL - Spagna: E - Italia: I - Lussemburgo: L - Paesi Bassi: NL - Regno Unito: GB - Portogallo: P - Islanda: IS - Norvegia: N - Finlandia: FIN - Svezia: S.

Colonna 7: indicare la distanza percorsa tra il luogo di carico e il luogo di scarico del lotto di merci.

Colonna 8: indicare il peso del lotto di merci espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio 10,0 t), negli stessi termini utilizzati per la dichiarazione doganale; il peso delle casse mobili e delle palette non deve essere preso in considerazione.

Colonna 9: indicare con la massima esattezza possibile la natura delle merci comprese nel lotto.

Colonna 10: colonna riservata all'amministrazione.

(d) (Verso della pagina intercalare precedente i 25 fogli staccabili) [Traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Comunità del testo che figura a pagina (a)] >INIZIO DI UN GRAFICO>

(e) Nome e indirizzo del trasportatore Mese/Anno . . . /. . .

Numero dell'autorizzazione:

Numero del libretto:

Numero del foglio:

MERCI TRASPORTATE Numero d'ordine Data di partenzaLuogo di caricoLuogo di scaricoPaeseDistanza (km)Tonnellaggio (...,...)Natura delle merciCodice (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

APPENDICE 3

DOCUMENTI FIGURANTI NEGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/92 DELLA COMMISSIONE, ADATTATI AI FINI DELL'ACCORDO SEE [Cfr. allegato XIII, punto 33, adattamento c) dell'accordo]

ALLEGATO I bis

(Risguardo del libretto) (Carta - A4) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) in cui è stabilito il vettore] STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO - Segno distintivo del paese (1) - Denominazione dell'autorità competente .

LIBRETTO N. ......

di fogli di viaggio per un servizio a navetta con alloggio effettuato come servizio internazionale occasionale con autobus tra Stati che sono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) (*) rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo a .

.

(Cognome e nome ovvero ragione sociale del vettore) .

.

(Indirizzo completo e numero di telefono) .

(Luogo e data del rilascio) .

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia il libretto) (Secondo risguardo del libretto) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) in cui è stabilito il vettore] Avvertenza importante A. DISPOSIZIONI COMUNI PER I SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO E PER I SERVIZI OCCASIONALI 1. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

2. Il foglio di viaggio autorizza il titolare a effettuare servizi internazionali a navetta con alloggio e servizi internazionali occasionali e ad effettuare escursioni locali in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello in cui è stabilito. Dette escursioni locali sono destinate unicamente a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dallo stesso vettore nell'ambito di un servizio internazionale a navetta con alloggio o di un servizio occasionale internazionale. Essi sono effettuati con lo stesso veicolo ovvero con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

3. Il foglio di viaggio deve essere compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun viaggio comportante servizi a navetta con alloggio o che costituisca un servizio internazionale occasionale. Le escursioni locali devono essere registrate prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere presentato ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.

4. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa. Il vettore è responsabile della tenuta di tali documenti. Questi devono essere compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

5. Nel caso di un servizio a navetta con alloggio o di un servizio occasionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comporti eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve essere a bordo del veicolo che effettua il servizio. Una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia deve essere inviata alle autorità dello Stato membro della Comunità o dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento dell'impresa di gestione nel corso del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il servizio, salvo il caso in cui tale Stato membro della Comunità o tale Stato AELS (EFTA) abbia dispensato i suoi vettori da detto obbligo per uno o più Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA).

(Terzo risguardo del libretto) B. SERVIZI A NAVETTA CON ALLOGGIO 1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per servizi a navetta con alloggio si intendono i servizi organizzati per trasportare gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza dalla stessa zona di partenza alla stessa zona di destinazione con ripetuti viaggi di andata e ritorno.

Per zona di partenza e zona di destinazione si intendono le località in cui, rispettivamente, inizia e termina il viaggio, nonché le località situate entro un raggio di 50 km.

La zona di partenza o di destinazione e i punti supplementari in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti possono essere situati nel territorio di uno o più Stati membri della Comunità o Stati (AELS) EFTA.

Per gruppo costituito in precedenza si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile, conformemente alle norme dello Stato di stabilimento, si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della data di partenza.

2. I servizi a navetta con alloggio assicurano, oltre al trasporto, l'alloggio con o senza pasti nel luogo di destinazione e, all'occorrenza, durante il viaggio, di almeno l'80 % dei viaggiatori. La durata del soggiorno dei viaggiatori nel luogo di destinazione è di almeno due notti.

3. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i viaggiatori che utilizzano un servizio a navetta devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale devono figurare:

- i punti di partenza e di destinazione;

- la durata di validità del documento;

- il prezzo del trasporto, il prezzo globale del viaggio, comprendente l'alloggio, nonché indicazioni relative a quest'ultimo.

C. SERVIZI OCCASIONALI 1. L'articolo 11, paragrafo 1, insieme all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, stabiliscono che, nell'ambito dei servizi occasionali, per i seguenti servizi, ovverosia i servizi di cui all'articolo 2, punto 3.1, lettere a), b) e c) del regolamento adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, è richiesto il documento di controllo:

a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta uno o più gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza;

b) i servizi:

- effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e,

- che comportino, nel caso in cui sia effettuato in soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio;

c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive;

d) i servizi indicati in appresso:

i) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza;

ii) i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione, seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo;

iii) i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da uno Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) ad un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori:

- costituiscano un gruppo in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, oppure - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni previste alla lettera d), punto ii), nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, oppure - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente ai fini del viaggio in oggetto.

Un gruppo costituito in precedenza è un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e che è formato almeno da un numero di persone:

- pari o superiore a dodici, oppure - pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente (articolo 2, punto 3.2).

2. I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

ALLEGATO III

(Carta bianca - A4) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) in cui è presentata la domanda] DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (*) per UN SERVIZIO REGOLARE UN SERVIZIO A NAVETTA SENZA ALLOGGIO UN SERVIZIO OCCASIONALE RESTANTE (1) UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO NON LIBERALIZZATO (2) UN SERVIZIO PER CONTO PROPRIO (3) IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE PER UNO DEI SUDDETTI SERVIZI effettuati con autobus tra Stati che sono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) (**) conformemente al regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo indirizzata a:

.

(autorità competente) 1. Cognome e nome o ragione sociale dell'impresa richiedente e, se del caso, capofila .

.

2. Servizio o servizi effettuati (*) in subappalto (**) in pool 3. Cognome, nome e indirizzo del o dei vettori subappaltanti o associati 3.1. .tel. .

3.2. .tel. .

3.3. .tel. .

3.4. .tel. .

Elenco allegato, se del caso (*).

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione) 4. In caso di (*) - servizio occasionale restante - dettagli delle caratteristiche .

.

(*) - servizio regolare specializzato - categoria di viaggiatori - impresa o istituzione per la quale deve essere effettuato il trasporto .

(*) - servizio per conto proprio - dettagli del servizio .

5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data di effettuazione del servizio (*) .

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui i viaggiatori sono presi a bordo) .

7. Periodo di esercizio .

8. Frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.) .

9. Tariffe Allegato accluso 10. Numero di autorizzazioni o copie di autorizzazioni richieste (1) 11. Eventuali indicazioni supplementari:

12. ..

(Luogo e data) (Firma del richiedente) (Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione) Avvertenza importante 1. Alla presente domanda devono essere allegati, secondo il caso:

i) gli orari;

ii) le tariffe;

iii) i dati attestanti che il richiedente soddisfa, nello Stato membro della Comunità o nello Stato AELS (EFTA) ove è stabilito, le condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore internazionale di viaggiatori su strada;

iv) i dati relativi alla natura e al volume del traffico che il richiedente intende assicurare, qualora si tratti di una nuova domanda, o che ha assicurato, qualora si tratti di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, nonché ogni altra informazione utile;

v) una carta in scala adeguata sulla quale siano indicati l'itinerario, nonché i punti in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.

2. L'articolo 4, punto 4 e l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, stabiliscono che sono soggetti ad autorizzazione:

i) i servizi regolari;

ii) i servizi a navetta senza alloggio;

iii) i servizi occasionali restanti, cioè i servizi occasionali che non rientrano in una delle seguenti categorie:

a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta uno o più gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza;

b) i servizi:

- effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e - che comportino, nel caso in cui sia effettuato un soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio.

(Quarta pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione) Ai fini delle lettere a) e b), per «gruppo costituito in precedenza» si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e che sia formato almeno da un numero di persone:

- pari o superiore a dodici;

- oppure pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente;

c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive;

d) i seguenti servizi, definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo:

- i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza;

- i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo;

- i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da un Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) ad un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori:

- siano raggruppati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, o - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni indicate al secondo trattino della lettera d), nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, o - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio;

(Quinta pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione) iv) i servizi regolari specializzati, cioè i servizi regolari specializzati che non rientrino in una delle seguenti categorie:

a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti;

c) il trasporto Stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie;

d) i trasporti urbani frontalieri;

v) i servizi per proprio conto che non soddisfano i seguenti criteri:

i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che:

- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione e - i veicoli utilizzati siano proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione.

3. La domanda deve essere presentata alla competente autorità dello Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) sul cui territorio si trova il luogo di partenza del servizio, cioè il luogo in cui vengono presi a bordo per la prima volta i viaggiatori o, nel caso di servizio regolare, uno dei capilinea del servizio.

4. La durata massima di validità dell'autorizzazione è di cinque anni per i servizi regolari e di due anni per i servizi a navetta senza alloggio.

5. Nel caso dei servizi a navetta senza alloggio i gruppi di viaggiatori possono essere rispettivamente presi a bordo e deposti in un massimo di tre luoghi diversi.

ALLEGATO IV

(Prima pagina dell'autorizzazione) (Carta rosa - A4) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) che rilascia l'autorizzazione] STATO CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE - Segno distintivo del paese (1) - Denominazione dell'autorità competente .

AUTORIZZAZIONE N. ......

PER UN SERVIZIO REGOLARE (2) PER UN SERVIZIO A NAVETTA SENZA ALLOGGIO (2) PER UN SERVIZIO OCCASIONALE RESTANTE (2) PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO NON LIBERALIZZATO (2) PER UN SERVIZIO PER CONTO PROPRIO NON LIBERALIZZATO (2) effettuati con autobus tra Stati che sono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) (*) rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo a .

.

(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o capofila) Indirizzo .

.

Tel. .

Cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dei vettori subappaltanti, associati o membri del gruppo:

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

Elenco allegato, se del caso (2) Data di scadenza: .

..

(Luogo e data del rilascio) (Firma e timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione) (Seconda pagina dell'autorizzazione) 1. Itinerario a) Luogo di partenza del servizio: .

b) Luogo di destinazione del servizio: .

c) Itinerario principale del servizio (sottolineare le località in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti):

.

.

.

2. Periodi di esercizio (1):

.

3. Frequenza (1): .

4. Orari (1): .

5. Caratteristiche del servizio occasionale restante (1): .

.

6. Servizio regolare specializzato (1):

- Categorie di viaggiatori: .

- Impresa o istituzione per la quale viene effettuato il trasporto:

.

7. Servizio per conto proprio:

- Caratteristiche del viaggio - dei viaggi (1):

.

.

8. Condizioni o osservazioni particolari:

.

.

.

.

(Timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione) (Terza pagina dell'autorizzazione) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) che rilascia l'autorizzazione] Avvertenza importante 1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata unicamente da un operatore il cui nome sia riportato sull'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione ovvero una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio ed essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.

ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione) (Carta gialla - A4) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) in cui il veicolo utilizzato è immatricolato] STATO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO - Segno distintivo del paese (1) - Denominazione dell'autorità competente .

ATTESTAZIONE rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati da autobus tra Stati che sono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) (*) (2) a .

(Parte riservata all'impresa o all'associazione senza scopo di lucro) Il sottoscritto .

responsabile dell'impresa o associazione senza scopo di lucro (3) .

(Cognome, nome o altra denominazione ufficiale, nonché indirizzo completo) dichiara che:

l'autobus recante il numero d'immatricolazione .

è di proprietà o è stato acquistato a rate, o ha formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine.

Il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto effettuato ai sensi della presente attestazione è guidato da personale dell'impresa ed è utilizzato per il trasporto dei suoi dipendenti o è guidato da un esponente dell'associazione per i suoi membri in relazione con i suoi obiettivi (3).

.

(Firma di un dirigente responsabile dell'impresa o dell'associazione senza scopo di lucro) (Seconda pagina dell'attestazione) (Parte riservata all'autorità competente) Il presente documento deve considerarsi un'attestazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Periodo di validità: .

Il .a .

.

(Firma e timbro dell'autorità che rilascia l'attestazione) (Terza pagina dell'attestazione) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) in cui il veicolo è immatricolato] Disposizioni di carattere generale 1. L'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, stabilisce che:

«per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che:

- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione;

- i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione.»

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 294D0628(01).4L'articolo 13, paragrafo 1 del suddetto regolamento, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, stabilisce che «non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti su strada effettuati per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4.»

2. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali su strada per conto proprio. Essa è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro della Comunità o dello Stato AELS (EFTA) in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per l'intero percorso, compreso il tratto di transito.

3. L'attestazione deve essere compilata in stampatello, con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da un responsabile dell'impresa o dell'associazione senza scopo di lucro, nonché completata dall'autorità competente. Una copia è conservata dall'amministrazione e una copia resta all'impresa o all'associazione senza scopo di lucro. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio effettuato nell'ambito di un trasporto internazionale. Essa deve essere presentata ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo. L'impresa o l'associazione senza scopo di lucro, secondo il caso, è responsabile della tenuta delle attestazioni.

APPENDICE 4

DOCUMENTI FIGURANTI NEGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/92 DEL CONSIGLIO, ADATTATI AI FINI DELL'ACCORDO SEE [Cfr. allegato XIII, punto 33 bis, adattamento e) dell'accordo]

ALLEGATO I

MODELLO DI ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PRIMO COMMA (Carta arancione chiaro, formato DIN A4) (Prima pagina dell'attestato) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento] Stato AELS (EFTA) di stabilimento Denominazione dell'autorità o dell'ente competente Sigla distintiva dello Stato AELS (EFTA) (1) ATTESTATO N. .......

per i trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in uno Stato membro della Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) (*) diverso dallo Stato AELS (EFTA) di stabilimento (trasporti di cabotaggio) Il presente attestato conferma che .

.

.

.(2) è autorizzato/a, in conformità dell'accordo sullo Spazio economico europeo, ad esercitare la professione di vettore nazionale di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali.

In seguito alle sanzioni contemplate sono imposte le seguenti restrizioni:

Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA) in cui Tipo e durata della restrizione si applica la restrizione -Sigla distintiva del paese (3) Il presente attestato è valido dal .................................................. al .

Rilasciato a ............................................................, addì .

. (4)(Seconda pagina dell'attestato) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento] Disposizioni generali Il presente attestato permette di effettuare i trasporti di cabotaggio negli Stati membri della Comunità e negli Stati AELS (EFTA) conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 1), adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro della Comunità e in uno Stato AELS (EFTA).

Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento possono ritirarlo qualora un vettore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il rilascio dell'attestato;

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato.

In caso di falsificazione l'attestato o una copia certificata conforme possono essere ritirati dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA).

L'originale dell'attestato o una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

ALLEGATO II

MODELLO DI LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 (Carta arancione chiaro, formato DIN A4) (Prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento] Stato EFTA di stabilimentoDenominazione dell'autorità o dell'ente competente Sigla distintiva dello Stato AELS (EFTA) (1)Libretto n. .......

LIBRETTO DEI FOGLI DI VIAGGIO DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO (VIAGGIATORI) conforme al regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 1), adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro della Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) (*).

Il presente libretto è valido fino al .

Rilasciato a .,addì .

. (2) (Retro della prima pagina di copertina del libretto dei fogli di viaggio) [Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento] Disposizioni generali 1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, uno dei quali deve essere compilato prima dell'inizio del servizio di trasporto di cabotaggio al quale si riferisce. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.

Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino delle presenti disposizioni generali, il foglio di viaggio è compilato sotto forma di riepilogo mensile indicando ai punti 4 e 5 tutte le date in cui sono stati effettuati i servizi in questione.

2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli.

3. Il foglio di viaggio, accompagnato da una raccolta delle traduzioni, deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio di cabotaggio. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Tuttavia, per i servizi regolari specializzati di cui al punto 6, secondo trattino delle presenti disposizioni generali, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

4. Ogni foglio di viaggio deve essere compilato in modo ben leggibile e con inchiostro indelebile.

5. I fogli di viaggio utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato AELS (EFTA) di stabilimento.

6. Occorre rilevare che, per quanto concerne:

- i servizi non regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai circuiti a porte chiuse fino al 31 dicembre 1995. A partire da tale data, in materia di cabotaggio sono ammessi tutti i servizi non regolari;

- i servizi regolari, i trasporti di cabotaggio sono limitati ai servizi regolari specializzati effettuati in una zona frontaliera e destinati al trasporto domicilio-lavoro di lavoratori e al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti. Gli altri servizi regolari sono esclusi dal cabotaggio.

7. I trasporti di cabotaggio sono soggetti, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro della Comunità o nello Stato AELS (EFTA) ospitante, nei seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali: se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato AELS (EFTA) di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori, e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA (imposta sul valore aggiunto) o tassa sulla cifra d'affari sui servizi di trasporto.

8. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 LIBRETTO n. .......

Foglio di viaggio n. .......

Servizi di trasporto di cabotaggio (viaggiatori) (Carta arancione chiaro - DIN A4) Stato AELS (EFTA) di stabilimento - Sigla distintiva del paese: .

Libretto n. .

Foglio di viaggio n. ...............

1. Nome(i) del conducente/dei conducenti: .

.

2. Nome(i) del(i) vettore(i) e indirizzo(i): .

.

.

3. Percorso:

a) punto(i) di partenza del servizio:

.

.

b) punto(i) di destinazione del servizio:

.

.

c) chilometraggio complessivo del servizio:

.

.

4. Data di partenza: .

5. Data di fine: .

6. Numero di viaggiatori: .

7. Modifiche impreviste riguardanti lo svolgimento del viaggio: .

.

.

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Sigla distintiva dello Stato: IS (Islanda), N (Norvegia), FIN (Finlandia), S (Svezia).

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(3) In appresso denominati «Stati di riferimento»; il regolamento (CEE) n. 881/92, adattato ai fini dell'accordo SEE, non è applicabile in relazione al trasporto internazionale di merci a destinazione dell'Austria, attraverso l'Austria e in provenienza dall'Austria, per quanto riguarda la parte di tragitto effettuata sul territorio austriaco. Per quanto riguarda i reciproci diritti di accesso al mercato, in tutti questi casi si applicano gli accordi bilaterali tra l'Austria e la Comunità europea o gli Stati di referimento.

(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia la licenza.

(1) Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato di riferimento o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato di riferimento, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

(1) Sigla distintiva del paese: IS (Islanda), N (Norvegia), FIN (Finlandia), S (Svezia).

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'autorizzazione.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

(**) In appresso denominati «Stati di riferimento»; il regolamento (CEE) n. 3118/93, adattato ai fini dell'accordo SEE, non è applicabile alle imprese stabilite in Austria, né al territorio austriaco. Per quanto riguarda i reciproci diritti di accesso al mercato, in questo caso si applicano gli accordi bilaterali tra l'Austria e la Comunità europea o gli Stati di riferimento.

(1) Sigla distintiva del paese: IS (Islanda), N (Norvegia), FIN (Finlandia), S (Svezia).

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'autorizzazione.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

(**) In appresso denominati «Stati di riferimento»; il regolamento (CEE) n. 3118/93, adattato ai fini dell'accordo SEE, non è applicabile alle imprese stabilite in Austria, né al territorio austriaco. Per quanto riguarda i reciproci diritti di accesso al mercato, in questo caso si applicano gli accordi bilaterali tra l'Austria e la Comunità europea o gli Stati di riferimento.

(1) Sigla distintiva dello Stato di riferimento: IS (Islanda), N (Norvegia), FIN (Finlandia), S (Svezia).

(2) La durata di validità non può superare quella dell'autorizzazione di cabotaggio.

(3) Timbro dell'autorità o ente competente che rilascia il libretto.

(1) Islanda (IS), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

(1) I servizi occasionali restanti sono quelli indicati nell'articolo 2, punto 3.1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Si tratta dei servizi regolari specializzati diversi da quelli indicati nell'articolo 2, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(3) Si tratta dei servizi per conto proprio diversi da quelli indicati nell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(*) Contrassegnare la risposta o compilare gli appositi spazi.

(**) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

(1) Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, poiché l'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui egli dovrà disporre deve corrrispondere al numero di veicoli che dovranno circolare simultaneamente per l'effettuazione del servizio richiesto.

(*) Contrassegnare la risposta o compilare gli appositi spazi.

(1) Islanda (IS), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(2) Cancellare le diciture non pertinenti.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

(1) Cancellare se non pertinente.

(1) Islanda (IS), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(2) Articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(3) Cancellare, se del caso, la dicitura non pertinente.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

(1) Sigle distintive internazionali degli Stati AELS (EFTA): Islanda (IS), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3) Sigle distintive internazionali degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA): Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB). Islanda (S), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascio l'attestato.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

(1) Sigle distintive internazionali degli Stati AELS (EFTA): Islanda (IS), Norvegia (N), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S).

(2) Timbro dell'autorità o ente competente che rilascia il libretto.

(*) Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Gli Stati AELS (EFTA) sono: Islanda, Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

ALLEGATO 12 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XIV (CONCORRENZA) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

a) Sezione C. ACCORDI DI LICENZA DI BREVETTO 1. Al punto 5 [Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione], prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8)».

b) Sezione D. ACCORDI DI SPECIALIZZAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO 1. Al punto 6 [Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione], prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8)».

2. Al punto 7 [Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione], prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 8)».

c) Sezione F. ACCORDI DI LICENZA DI KNOW-HOW 1. Al punto 9 [Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione], prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, p. 8)».

d) Sezione G. TRASPORTI 1. Dopo il punto 11 [Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«11. bis 393 R 3652: Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 37) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 9, paragrafo 1 le parole "vettori aerei comunitari" vanno lette "vettori aerei stabiliti nel territorio contemplato dall'accordo SEE".

b) All'articolo 9, paragrafo 4, dopo la seconda frase è aggiunta una nuova frase, così formulata: "L'organo di vigilanza competente ne informa anche il Comitato misto SEE".

c) All'articolo 14, nell'elemento di frase introduttivo, l'espressione "A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87" va letta "Per iniziativa dell'organo di vigilanza competente, o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

d) Nell'articolo 14, in fine, è aggiunto il testo seguente: "In tali casi l'organo di vigilanza competente può adottare, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87 o delle corrispondenti disposizioni di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, tutte le misure adeguate al fine di porre fine a tali violazioni. Prima di prendere tale decisione, l'organo di vigilanza competente può inviare raccomandazioni alle persone interessate affinché pongano fine alla violazione.".

e) L'articolo 15, secondo comma va letto:

"Il presente atto si applica con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE a decorrere dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.".

11. ter 393 R 1617: Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 18) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, le parole "aeroporti della Comunità" vanno lette "aeroporti situati nel territorio contemplato dall'accordo SEE".

b) All'articolo 6, nell'elemento di frase introduttivo, l'espressione "ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87" va letta "di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

c) Nell'articolo 6, in fine, è aggiunto il testo seguente: "In tali casi l'organo di vigilanza competente può adottare, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, tutte le misure adeguate al fine di porre fine a tali violazioni. Prima di prendere tale decisione, l'organo di vigilanza competente può inviare raccomandazioni alle persone interessate affinché pongano fine alla violazione.".

d) All'articolo 7, l'ultimo capoverso va letto:

"Il presente atto si applica con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE a decorrere dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.".».

e) Sezione I. SETTORE CARBOSIDERURGICO 1. Al punto 15 (Decisione n. 25-67 dell'Alta Autorità), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 391 S 3654: Decisione n. 3654/91/CECA della Commissione, del 13 dicembre 1991 (GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 12)».

f) Dopo il punto 15 (Decisione n. 25-67 dell'Alta Autorità) sono aggiunti la nuova sezione e i nuovo punto seguenti:

«J. Settore delle assicurazioni15. bis 392 R 3932: Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 7) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 17, nel primo capoverso, l'espressione "a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91" va letta "di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

b) Nell'articolo 17, in fine, è aggiunto il comma seguente: "In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 17/62, o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

c) L'articolo 18 non si applica.

d) L'articolo 19 non si applica.

e) L'articolo 20 non si applica.

f) L'articolo 21 va letto come segue: "Il presente atto si applica fino al 31 marzo 2003.".».

g) ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO Dopo il punto 25 (C/233/91, pag. 2) è aggiunta la nuova rubrica seguente:

«In generale I. Gli atti sopra indicati sono stati adottati dalla Commissione delle Comunità europee anteriormente al 31 luglio 1991. All'entrata in vigore dell'accordo l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) deve adottare atti corrispondenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 25 dell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia. Tali atti devono essere pubblicati conformemente allo scambio di lettere in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE.

II. Per quanto riguarda gli atti pertinenti per il SEE adottati dalla Commissione delle Comunità europee successivamente al 31 luglio 1991, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente ai poteri ad essa conferiti dall'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia, adotta, previa consultazione con la Commissione delle Comunità europee, atti corrispondenti al fine di mantenere condizioni di concorrenza uguali. Gli atti adottati dalla Commissione non saranno integrati nel presente allegato, ma nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale si farà riferimento alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli atti corrispondenti adottati dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) devono essere pubblicati nel supplemento SEE e nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale. Entrambi gli organi di vigilanza tengono debito conto di tali atti nei casi in cui sono competenti ai sensi dell'accordo.».

ALLEGATO 13 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XV (AIUTI DI STATO) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

a) Imprese pubbliche:

a) Al punto 1 (Direttiva 80/723/CEE della Commissione), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 L 0084: Direttiva 93/84/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993 (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16)».

b) Al punto 1 (Direttiva 80/723/CEE della Commissione) è aggiunto l'adattamento seguente:

«c) Nell'articolo 5 bis, paragrafo 3, secondo comma l'espressione "in altri Stati membri" va letta "negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA).".».

b) Dopo il punto 1 (Direttiva 80/723/CEE della Commissione) sono aggiunti la nuova rubrica e il nuovo punto seguenti:

«Aiuti a favore della siderurgia 1. bis 391 S 3855: Decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) La parola "Commissione" va letta "organo di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".

b) Le parole "commercio tra Stati membri" vanno lette "commercio tra le Parti contraenti".

c) Le parole "compatibili con il mercato comune" vanno lette "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE".

d) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, è aggiunto il testo seguente: "o, nel caso di uno Stato AELS (EFTA), l'aiuto relativo al pagamento non sia superiore a quello che può essere concesso a un'impresa siderurgica della Comunità in una situazione analoga".

e) All'articolo 6, paragrafo 1, le parole "delle disposizioni del trattato CEE" vanno lette "delle disposizioni del trattato CEE o dell'accordo tra Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia".

f) All'articolo 6, paragrafo 4, le parole "dell'articolo 88 del trattato" vanno lette "dell'articolo 88 del trattato e la procedura corrispondente stabilita nell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.".».

c) ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO Dopo il punto 37 (C/320/88, pag. 3) è aggiunta la nuova rubrica seguente:

«In generale I. Gli atti sopra indicati sono stati adottati dalla Commissione delle Comunità europee anteriormente al 31 luglio 1991. All'entrata in vigore dell'accordo l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dovrà adottare atti corrispondenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 24 dell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia. Tali atti saranno pubblicati conformemente allo scambio di lettere in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE.

II. Per quanto riguarda gli atti pertinenti per il SEE adottati dalla Commissione delle Comunità europee successivamente al 31 luglio 1991, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente ai poteri ad essa conferiti dall'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia, adotta previa consultazione con la Commissione delle Comunità europee, atti corrispondenti al fine di mantenere condizioni di concorrenza uguali. Gli atti adottati dalla Commissione non saranno integrati nel presente allegato. In occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si forniranno indicazioni in merito alla loro pertinenza per il SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale si farà riferimento alla loro pubblicazione. Gli atti corrispondenti adottati dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) devono essere pubblicati nel supplemento SEE e nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale. Entrambi gli organi di vigilanza tengono debito conto di tali atti nei casi in cui sono competenti ai sensi dell'accordo.».

ALLEGATO 14 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XVI (APPALTI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

a) ADATTAMENTI SETTORIALI Nel punto 1 i riferimenti alle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE sono sostituiti dai riferimenti alle direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE.

b) ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Il testo del punto 2 (Direttiva 71/305/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«2. 393 L 0037: Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, lettera a), le parole "conformemente al trattato" vanno lette "conformemente all'accordo SEE".

b) All'articolo 6, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" in Finlandia.

c) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, sono rivisti, in linea di massima, ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

d) L'articolo 25 è integrato come segue:

"- per l'Austria, 'Firmenbuch`, 'Gewerberegister`, 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`;

- per la Finlandia, 'Kaupparekisteri`, 'Handelsregistret`;

- per l'Islanda, 'Firmaskrá`;

- per la Norvegia, 'Foretaksregisteret`;

- per la Svezia, 'Aktiebolagsregistret`, 'Handelsregistret`, 'Foereningsregistret`.".

e) All'articolo 34, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995.

f) L'allegato I è integrato dall'appendice 1 del presente allegato.».

2. Con effetto al 14 giugno 1994 al più presto, il punto 3 (Direttiva 77/62/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«3. 393 L 0036: Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, il riferimento all'"articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 123 dell'accordo SEE".

b) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" in Finlandia.

c) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue:

- nella prima frase i termini "e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ecu";

- nella seconda frase, i termini "e dell'ecu espresso in DSP".

d) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE.

e) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 2 è integrato come segue:

"- in Austria, 'Firmenbuch`, 'Gewerberegister`, 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`;

- in Finlandia, 'Kaupparekisteri`, 'Handelsregistret`;

- in Islanda, 'Firmaskrá`;

- in Norvegia, 'Foretaksregisteret`;

- in Svezia, 'Aktiebolagsregistret`, 'Handelsregistret`, 'Foereningsregistret`.".

f) All'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994.

g) L'allegato I della direttiva è integrato dall'appendice 2 del presente allegato. L'allegato di cui all'articolo 1, lettera b) della direttiva è integrato dall'appendice 1 del presente allegato.».

3. Con effetto al 1° luglio 1994 al più presto, il punto 4 (Direttiva 90/531/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«4. 393 L 0038: Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva.

Durante il periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), il riferimento all'"articolo 36 del trattato CEE" va letto come riferimento all'"articolo 13 dell'accordo SEE".

c) All'articolo 11 l'espressione "siano compatibili con il trattato", va letta "siano compatibili con l'accordo SEE".

d) All'articolo 12, punto 1 l'espressione "conformemente al trattato" va letta "conformemente all'accordo SEE".

e) All'articolo 14, paragrafi 1 e 10, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" in Finlandia.

f) All'articolo 34, paragrafo 5, il riferimento all'"articolo 93, paragrafo 3 del trattato" è sostituito da un riferimento all'"articolo 62 dell'accordo SEE".

g) All'articolo 36, con le parole "paesi terzi" si intendono i "paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE".

h) All'articolo 36, paragrafo 1, le parole "la Comunità" vanno lette "la Comunità per quanto riguarda gli enti comunitari, o gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati".

i) All'articolo 36, paragrafo 1, le parole "imprese della Comunità" vanno lette "imprese delle Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)".

j) All'articolo 36, paragrafo 1, le parole "della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi" vanno lette "della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi".

k) All'articolo 36, paragrafo 5, le parole "con decisione del Consiglio" vanno lette "con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE".

l) L'articolo 36, paragrafo 6 va letto come in appresso.

"6. Nel contesto delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Nel contesto della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi.".

m) Per consentire agli enti aggiudicatori del SEE di applicare l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1).

n) Al fine di conseguire la massima convergenza, l'articolo 36 è applicato nel quadro del SEE, fermo restando che - l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi,

- le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi.

L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996.

o) L'articolo 37 non si applica.

p) All'articolo 38, i controvalori delle soglie in monete nazionali degli stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE. In linea di massima, essi sono rivisti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

q) Gli allegati da I a X sono integrati, rispettivamente, dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato.».

4. Dopo il punto 4 (Direttiva 90/531/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«4. bis 393 D 0327: Decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati (GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 25)».

5. Dopo il punto 5 (Direttiva 89/665/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«5. bis 392 L 0013: Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 14) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entrano in vigore contemporaneamente alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, in conformità con l'allegato XVI dell'accordo SEE.

Durante i periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questo Stato e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 2, paragrafo 9 il riferimento all'"articolo 177 del trattato" va letto come riferimento ai "criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato CEE" (2).

c) All'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) il riferimento agli "articoli 169 o 170 del trattato" va letto come riferimento agli "articoli 169 e 170 del trattato CEE e corrispondenti procedure previste nell'accordo tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia".

d) L'allegato della direttiva è integrato dall'appendice 14 del presente allegato.

(2) Cfr. accordo SEE, adattamento b) della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, punto 5, nota 1.

5. ter 392 L 050: Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 4, paragrafo 1 il riferimento all'"articolo 223 del trattato" è sostituito da un riferimento al'"articolo 123 dell'accordo SEE".

b) Il testo dell'articolo 30, paragrafo 3 è integrato dal testo seguente:

"- in Austria, 'Firmenbuch`, 'Gewerberegister`, 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`.

- in Finlandia, 'Kaupparekisteki`, 'Handelsregistret`;

- in Islanda, 'Firmaskrá`, 'Hlutafélagaskrá`;

- in Norvegia, 'Foretaksregisteret`;

- in Svezia, 'Aktiebolagsregistret`, 'Handelsregistret`, 'Foereningsregistret`.".».

c) ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO 1. Dopo il punto 8 [Comunicazione della Commissione - COM (89) 400] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«9. 391 X 0561: Raccomandazione 91/561/CEE della Commissione, del 24 ottobre 1991, concernente la standardizzazione dei bandi di gara dei pubblici appalti (GU n. L 305 del 6. 11. 1991, pag. 19) 10. 592 DC 0722S: Comunicazione della Commissione, del 1° giugno 1992, sulla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità (SEC(92) 722 def. dell'1. 6. 1992) 11. Comunicazione della Commissione del 30 dicembre 1992, relativa ai formulari che devono essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici interessate con l'entrata in vigore della direttiva 90/531/CEE (GU n. S 252-A del 30. 12. 1992, pag. 1)».

d) Dopo l'appendice 13 è aggiunta l'appendice seguente:

«Appendice 14 AUTORITÀ NAZIONALI ALLE QUALI SI POSSONO PRESENTARE RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO AUSTRIA Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari economici) FINLANDIA Kauppa- ja teollisuusministerioe, Handels- och industriministeriet (Ministero del Commercio e dell'Industria) ISLANDA Fjármálará suneyti s (Ministero delle Finanze) NORVEGIA Narings- og energidepartementet (Ministero dell'Industria e dell'Energia) SVEZIA Naemnden foer offentlig upphandling (Ente per gli appalti pubblici)».

ALLEGATO 15 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XVII (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

1. Al punto 2 (Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 D 0017: Decisione 93/17/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 22)».

2. Al punto 2 (Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio) l'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

«a) nell'allegato, sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.».

3. Al punto 3, dopo la lettera b) (Decisione 90/541/CEE della Commissione), sono inserite le nuove lettere seguenti:

«c) 393 D 0016: Decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20), modificata da:

- 393 D 0520: Decisione 93/520/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993 (GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 31) d) 393 D 0217: Decisione 93/217/CEE della Commissione, del 19 marzo 1993, conformemente alla decisione 93/16/CEE del Consiglio che determina gli Stati Uniti d'America come paese alle cui società o altre persone giuridiche viene estesa la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 94 del 20. 4. 1993, pag. 30) e) 394 D 0004: Decisione 94/4/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America (GU n. L 6 dell'8. 1. 1994, pag. 23)».

4. Al punto 3 la frase introduttiva dell'adattamento va letta come segue:

«Oltre alle suddette decisioni, si applica quanto segue:».

5. Dopo il punto 5 (Direttiva 91/250/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«6. 392 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

"; ai fini della presente lettera e degli articoli che vi fanno riferimento un'autorizzazione a immettere il prodotto sul mercato rilasciata in conformità della legislazione nazionale dello Stato AELS (EFTA) è trattata come un'autorizzazione rilasciata in conformità della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE, a seconda dei casi.".

b) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Qualsiasi prodotto che al 2 gennaio 1993 sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nei territori delle Parti contraenti dopo il 1° gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia e in Norvegia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982".

c) All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. Qualora in uno Stato AELS (EFTA) un brevetto di base scada, essendo terminata la sua durata, tra il 2 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'accordo, il certificato è valido solo per quanto riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della richiesta di certificato. Per il calcolo della durata del certificato, tuttavia, si applica l'articolo 13.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, la richiesta di certificato viene presentata entro due mesi dalla data in cui il regolamento entra in vigore nello Stato AELS (EFTA) interessato.

5. Un certificato richiesto in conformità del paragrafo 3 non impedisce ad un terzo che, tra la scadenza del brevetto di base e la pubblicazione della richiesta di certificato, abbia in buona fede utilizzato commercialmente l'invenzione o effettuato seri preparativi a tal fine, di continuare a farlo.".

7. 392 L 0100: Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61) La Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda la Norvegia si applica la disposizione seguente:

Per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di fonogrammi con mezzi diversi dalla radiodiffusione via etere, la Norvegia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi all'articolo 8, paragrafo 2 della presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1996.

b) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Il diritto di distribuzione nei territori delle Parti contraenti di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nei territori delle Parti contraenti della realizzazione da parte del titolare di tale diritto o con il suo consenso.".

8. 393 L 0083: Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU n. L 248 del 6. 10. 1993, pag. 15) 9. 393 L 0098: Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9)».

6. Dopo il punto 9 (Direttiva 93/98/CEE del Consiglio) sono inseriti la nuova rubrica e i nuovi punti seguenti:

«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

10. 392 Y 0528(01): Risoluzione 92/C 138/01 del Consiglio, del 14 maggio 1992, sul rafforzamento della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (GU n. C 138 del 28. 5. 1992, pag. 1) 11. COM (92) 445 def.: Comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 1992, su diritti di proprietà intellettuale e normalizzazione (COM(92) 445 def.)».

ALLEGATO 16 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XVIII (SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 1. Al punto 15 (Direttiva 90/679/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 L 0088: Direttiva 93/88/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1993 (GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 71)».

2. Dopo il punto 16 (Direttiva 91/383/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«16. bis 392 L 0029: Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 19) 16. ter 392 L 0057: Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per quanto riguarda Austria e Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995.

16. quater 392 L 0058: Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23) 16. quinquies 392 L 0085: Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1) 16. sexies 392 L 0091: Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 9) 16. septies 392 L 0104: Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 80/391/CEE) (GU n. L 404 del 31. 12. 1992, pag. 10) 16. octies 393 L 0103: Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 307 del 13. 12. 1993, pag. 1)».

B. DIRITTO DEL LAVORO 1. Dopo il punto 24 (Direttiva 80/987/CEE del Consiglio) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«25. 391 L 0533: Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° luglio 1994.

26. 392 L 0056: Direttiva 92/56/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3)».

ALLEGATO 17 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XIX (PROTEZIONE DEI CONSUMATORI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO Dopo il punto 7 (Direttiva 90/314/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«7. bis 393 L 0013: Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29)».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Dopo il punto 9 (Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio) sono aggiunti i nuovi punti seguenti:

«10. 392 X 0295: Raccomandazione 92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21) 11. 393 Y 0420(01): Risoluzione 93/C 110/01 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa ad una futura azione in materia di etichettatura dei prodotti nell'interesse dei consumatori (GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 1) 12. 379 Y 0630(01): Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari di consumo corrente preconfezionati in quantità prestabilite (GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1) 13. 486 Y 0723(07): Risoluzione 86/C 184/07 del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio del 9 giugno 1986 sull'educazione del consumatore nell'istruzione elementare e secondaria (GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 21) 14. 387 Y 0107(01): Risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1986, concernente l'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comuni (GU n. C 3 del 7. 1. 1987, pag. 1) 15. 387 Y 0704(02): Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 1987, sull'accesso dei consumatori alla giustizia (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 2) 16. 387 Y 0704(03): Risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente la sicurezza dei consumatori (GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 3) 17. 388 X 0041: Raccomandazione 88/41/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1987, su una maggiore e più efficace partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 26)».

ALLEGATO 18 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XX (AMBIENTE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. I. Argomenti di carattere generale 1. Dopo il punto 2 (Direttiva 90/313/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«2. bis 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni della direttiva si applicano solo alle direttive contemplate dall'accordo SEE.

2. ter 392 R 0880: Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1) 2. quater 393 D 0430: Decisione 93/430/CEE della Commissione, del 28 giugno 1993, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici (GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 35) 2. quinquies 393 D 0431: Decisione 93/431/CEE della Commissione, del 28 giugno 1993, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie (GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 38) 2. sexties 393 D 0517: Decisione 93/517/CEE della Commissione, del 15 settembre 1993, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (GU n. L 243 del 29. 9. 1993, pag. 13) 2. septies 393 R 1836: Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1)».

B. II. Acque 1. Dopo il punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«13. bis 391 L 0676: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1) 13. ter 392 D 0446: Decisione 92/446/CEE della Commissione, del 27 luglio 1992, concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque" (GU n. L 247 del 27. 8. 1992, pag. 10) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni della decisione e degli allegati si applicano unicamente alle direttive contemplate dall'accordo SEE.».

C. III. Aria Dopo il punto 21 (Direttiva 89/429/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«21. bis 392 L 0072: Direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono (GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 1)».

D. IV. Prodotti chimici, rischi industriali e biotecnologia 1. Dopo il punto 24 (Direttiva 90/219/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«24. bis 391 D 0448: Decisione 91/448/CEE della Commissione, del 29 luglio 1991, concernente orientamenti per la classificazione di cui all'articolo 4 della direttiva 90/219/CEE (GU n. L 239 del 28. 8. 1991, pag. 23) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° gennaio 1995.».

2. Dopo il punto 25 (Direttiva 90/220/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«25. bis 391 D 0596: Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23. 11. 1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato (Modello per la sintesi delle notifiche sul rilascio di organismi geneticamente modificati [OGM] a fini di ricerca e sviluppo), parte A, punto 3, lettera b), punto i) è inserito quanto segue:

"Boreale Q Artico Q"

b) L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° gennaio 1995.

25. ter 392 D 0146: Decisione 92/146/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1992, concernente il formulario per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 12 della direttiva 90/220/CEE (GU n. L 60 del 5. 3. 1992, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° gennaio 1995.».

E. V. Rifiuti 1. Al punto 27 (Direttiva 75/442/CEE), prima dell'adattamento, è aggiunto il trattino seguente:

«- 394 D 0003: Decisione 94/3/CE della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15)».

2. Dopo il punto 32 (Direttiva 86/278/CEE del Consiglio) sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«32. bis 391 L 0689: Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, previa revisione della stessa. Per la Norvegia, la revisione avverrà contemporaneamente a quella della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

32. ter 392 L 0112: Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 11, rettificata da GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 68) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

La Norvegia mette in vigore le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) a decorrere dal 1° gennaio 1997. Al più tardi il 1° gennaio 1995 la Norvegia sottopone alla valutazione del Comitato misto un efficace programma per la riduzione delle emissioni di SO2, ivi compresa una presentazione del piano d'investimento e delle opzioni tecniche prescelte, nonché uno studio di valutazione dell'impatto ambientale nel caso di utilizzo dell'acqua marina nel processo di trattamento.

32. quater 393 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

L'Austria mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1997.».

F. Dopo il punto 32 quater [Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio] sono inseriti la nuova rubrica e il nuovo punto seguenti:

«VI. Rumore 32. quinquies 392 L 0014: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Fino al 1° aprile 2002 l'Austria può applicare negli aeroporti austriaci la legislazione nazionale più restrittiva esistente alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda la limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).».

ALLEGATO 19 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XXI (STATISTICHE) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

A. STATISTICHE INDUSTRIALI La rubrica «Statistiche industriali» è sostituita dalla rubrica «Statistiche delle imprese». In questa rubrica, dopo il punto 4 (Direttiva 78/166/CEE del Consiglio), sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«4. bis 391 R 3924: Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 3, paragrafo 3 non si applica alla Finlandia, all'Islanda, alla Norvegia e alla Svezia.

b) Per gli Stati AELS (EFTA), il riferimento alla "classe della NACE (rev. 1)" dell'articolo 3 va letto "gruppo della NACE (rev. 1)".

c) L'articolo 5, paragrafo 2 non si applica agli Stati AELS (EFTA) che hanno imposto alle imprese, attraverso una legge nazionale, l'obbligo di fornire informazioni statistiche.

d) Gli Stati AELS (EFTA) sono esonerati dall'obbligo di rilevazione mensile dei dati.

e) L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia effettuano l'indagine prevista dal regolamento al più tardi a partire dal 1995. Prima del 1997, tuttavia, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia non sono tenute a fornire elenchi suddivisi per prodotti nell'elenco PRODCOM corrispondenti alla settima e ottava cifra della nomenclatura combinata, definita ai sensi del regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri (GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3).

f) Per le imprese classificate nella sottovoce 27.10 della NACE (rev. 1), gli Stati AELS (EFTA) forniscono, indipendentemente dal valore del limite di cui all'articolo 3, i dati corrispondenti all'elenco qui di seguito riportato. A decorrere dal 1995 i suddetti dati sono forniti a cadenze trimestrali entro sei settimane dalla fine del trimestre di riferimento.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. ter 393 R 2186: Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Per gli Stati AELS (EFTA) l'allegato II, punto 1, lettera k) del regolamento non si applica.

b) L'Austria si conforma al regolamento anteriormente al 1° gennaio 1997.».

B. STATISTICHE DEI TRASPORTI Dopo il punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

«7. bis 393 D 0704: Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 63) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Per gli Stati AELS (EFTA) la data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è comunicata per la prima volta entro il 31 marzo 1995 per gli anni 1991, 1992 e 1993 e, per gli anni successivi, entro nove mesi dalla fine dell'anno di riferimento in questione.

b) Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, adattato ai fini dell'accordo, si applica per gli Stati AELS (EFTA) anche alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3.».

C. STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO E INTRACOMUNITARIO Al punto 8 [Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio], prima degli adattamenti, è aggiunto il nuovo trattino seguente:

«- 393 R 3478: Regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32)».

D. STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI Dopo il punto 18 [Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio] è inserito il nuovo punto seguente:

«18. bis 391 R 3711: Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Gli Stati AELS (EFTA) possono svolgere l'indagine prevista dal presente regolamento su un campione di individui anziché su un campione di famiglie. Gli Stati AELS (EFTA) che si avvalgono di tale possibilità, tuttavia, forniscono informazioni sugli altri membri della famiglia in cui vive l'individuo in questione, che dovrebbero comprendere almeno le indicazioni specificate nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

b) Gli Stati AELS (EFTA) si assicurano che il piano di campionamento dell'indagine garantisca il rispetto, almeno a livello nazionale, del limite superiore dello scarto tipo relativo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

c) Gli Stati AELS (EFTA) possono fornire parte delle informazioni sugli individui, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sulla base di dati ricavati da registri, a condizione che essi rispondano alle definizioni di base e che i risultati siano almeno equivalenti in termini di precisione e di qualità.

d) L'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma non si applica agli Stati AELS (EFTA).

e) Gli Stati AELS (EFTA) eseguono l'indagine prevista dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.».

E. CONTABILITÀ NAZIONALE - PIL Al punto 19 (Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- 393 D 0454: Decisione 93/454/CEE, Euratom della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 213 del 24. 8. 1993, pag. 18) - 393 D 0475: Decisione 93/475/CEE, Euratom della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 27) - 393 D 0570: Decisione 93/570/CEE, Euratom della Commissione, del 4 ottobre 1993 (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 13)».

F. NOMENCLATURE 1. Al punto 20 [Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da - 393 R 0761: Regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1)».

2. Dopo il punto 20 [Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«20. bis 393 R 0696: Regolamento (CEE) n. 696/93 (CEE) del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Per le statistiche relative a situazioni successive al 1° gennaio 1995, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia utilizzano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento.

b) Nel caso dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia il periodo di transizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996.

c) Nell'allegato, nell'elenco della sezione II, lettera B, punto 2 è aggiunto il testo seguente:

"Gemeinde" in Austria; "kunta/kommun" in Finlandia; "sveitarfélag" in Islanda; "kommune" in Norvegia; "primaerkommun" in Svezia.

20. ter 393 R 3696: Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU n. L 342 del 31. 12. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per gli Stati AELS (EFTA) il periodo transitorio di cui all'articolo 8 termina il 31 dicembre 1996.».

G. STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA 1. Al punto 23 [Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio], prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 393 D 0156: Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17. 3. 1993, pag. 12)».

2. Al punto 23 [Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] sono soppresse le seguenti voci dell'adattamento e):

«B.03 Facoltativo per la Finlandia, l'Islanda e la Svezia B.04 Facoltativo per l'Austria e la Finlandia C.04 Facoltativo per l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia K.02 Facoltativo per l'Austria».

3. Al punto 23 [Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] nell'adattamento e) sono aggiunte le seguenti voci:

«I.07 Facoltativo per l'Islanda».

«La nota 3 in calce relativa alla variabile I.07 b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, modificato, va letta come segue:

"Facoltativo per la Danimarca e la Svezia".».

«La nota 4 in calce relativa alla variabile I.07 b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, modificato, va letta come segue:

"Falcoltativo, eccetto per la Danimarca e la Svezia".».

H. STATISTICHE DELLA PESCA 1. Al punto 25 [Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio], prima dell'adattamento, è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- 393 R 2104: Regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 1)».

2. Al punto 25 [Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio] il testo dell'adattamento a) è soppresso.

3. Dopo il punto 25 [Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio] sono inseriti i nuovi punti seguenti:

«25. bis 391 R 3880: Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale (GU n. L 365 del 31. 12. 1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) A prescindere dalle disposizioni adottate nell'ambito della politica comune della pesca della Comunità europea, gli Stati AELS (EFTA) possono applicare tecniche di campionamento alle condizioni specificate all'articolo 3, nella seconda parte del primo periodo.

b) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati previsti dal presente regolamento al più tardi a partire dal 1995. La relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 viene presentata dagli Stati AELS (EFTA) al più tardi entro la fine del 1995.

25. ter 393 R 2018: Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) A prescindere dalle disposizioni adottate nell'ambito della politica comune della pesca della Comunità europea, gli Stati AELS (EFTA) possono applicare tecniche di campionamento alle condizioni specificate all'articolo 3, nella seconda parte del primo periodo.

b) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati previsti dal presente regolamento al più tardi a partire dal 1995. La relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 viene presentata dagli Stati AELS (EFTA) al più tardi entro la fine del 1995.».

ALLEGATO 20 della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

L'allegato XXII (DIRITTO SOCIETARIO) dell'accordo è modificato come in appresso.

A. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Al punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«- 392 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio (GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 64)».

DICHIARAZIONE COMUNE relativa all'autentificazione dei testi degli atti comunitari citati negli allegati della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE

Le Parti contraenti convengono che il Comitato misto SEE deliberi, anteriormente all'entrata in vigore della decisione n. 7/94, in merito all'autentificazione dei testi degli atti comunitari cui è fatto riferimento negli allegati della suddetta decisione redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alle misure di salvaguardia nel settore veterinario

Le Parti contraenti,

pur riconoscendo che l'allegato I, capo I, punto 9 della parte introduttiva, dell'accordo SEE prevede che in determinate circostanze le Parti contraenti possano adottare misure di salvaguardia,

riconoscono che, nell'adottare misure di salvaguardia per prevenire la trasmissione delle malattie in questione nei loro territori, sarà tenuto conto anche del fatto che le Parti contraenti AELS (EFTA) dell'accordo SEE non hanno accesso ai finanziamenti comunitari per l'eradicazione delle eventuali epizoozie,

convengono che tali misure saranno limitate nel tempo e nella copertura geografica,

prendono atto che gli Stati AELS (EFTA) interessati si riservano il diritto, nel caso della peste suina classica o della malattia vescicolare dei suini, di applicare misure di salvaguardia specifiche alle regioni interessate e che intendono mantenere tali misure per un periodo non inferiore a dodici mesi a decorrere dall'ultima insorgenza,

prendono altresì atto che l'Unione europea si riserva il diritto di chiedere consultazioni conformemente al punto 1, lettera b) del suddetto punto 9.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA NORVEGIA relativa all'anemia infettiva dei salmoni

Pur accettando l'incorporazione nell'accordo della direttiva 93/54/CEE del Consiglio, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, la Norvegia desidera esprimere la propria ferma convinzione che, alla luce delle attuali conoscenze sull'epidemiologia dell'anemia infettiva dei salmoni (AIS) e dei dimostrati effetti pratici delle misure di controllo veterinario, la classificazione dell'AIS tra le malattie esotiche gravi non è scientificamente giustificata.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda titolari di diplomi o certificati rilasciati a conclusione di corsi di formazione professionale seguiti in paesi terzi

Prendendo atto che la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25), adattata ai fini del SEE, fa riferimento ai diplomi, ai certificati e ad altri titoli di formazione rilasciati principalmente nelle Parti contraenti;

desiderando tuttavia tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto gli studi in un paese terzo poiché in Islanda vi sono limitate possibilità di formazione professionale e vi è una lunga tradizione di studenti che ricevono tale formazione all'estero;

le Parti contraenti raccomandano ai governi interessati di consentire ai cittadini della Repubblica d'Islanda titolari di un diploma o di un certificato contemplato dal sistema generale, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle autorità competenti della Repubblica d'Islanda, di intraprendere e svolgere nell'ambito dello Spazio economico europeo le attività proprie delle professioni in questione riconoscendo i suddetti diplomi nei loro territori.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa all'esercizio, a titolo subordinato, di attività di costruzione nella Repubblica d'Islanda

Prendendo atto che l'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25), adattata ai fini del SEE, stabilisce che la direttiva non si applica alle attività contemplate dalle direttive enumerate nell'allegato A;

l'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE sancisce inoltre che le direttive riportate nell'allegato B sono applicabili all'esercizio, a titolo subordinato, delle attività previste da tali direttive;

la direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) rientra tra le direttive enumerate negli allegati A e B;

di conseguenza, l'esercizio di attività nel settore della costruzione, a titolo subordinato o come lavoratore autonomo, è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 64/427/CEE, adattata ai fini del SEE, e non dalla direttiva 92/51/CEE;

desiderando tuttavia attirare l'attenzione sulle condizioni geologiche e meteorologiche eccezionali dell'Islanda e sulla particolare perizia richiesta di conseguenza agli operatori del settore, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei materiali e le misure protettive, a causa delle interrelazioni tra terremoti, piogge battenti e bruschi sbalzi di temperatura;

riconoscendo che, conformemente alla regola del trattamento nazionale, gli emigrati di altri Stati AELS (EFTA) o di Stati membri della Comunità saranno tenuti a rispettare le normative islandesi in materia di costruzione, e che una violazione di tali normative può comportare misure disciplinari professionali e/o azioni penali;

le Parti contraenti raccomandano ai governi interessati di informare i loro cittadini intenzionati ad intraprendere ed esercitare attività, a titolo subordinato, nel settore della costruzione in Islanda ai sensi delle disposizioni della direttiva 64/427/CEE, adattata ai fini del SEE, dell'opportunità di seguire una formazione specifica per familiarizzarsi con le particolari tecniche necessarie per far fronte alle condizioni geologiche e meteorologiche dell'Islanda e con le normative applicabili in questo Stato nel settore della costruzione.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla direttiva 92/96/CEE del Consiglio (nuovo punto 12 bis dell'allegato IX dell'accordo SEE)

Nel concordare il periodo di transizione di cui all'adattamento b) della direttiva 92/96/CEE del Consiglio (nuovo punto 12 bis dell'allegato IX dell'accordo SEE), resta inteso che la legislazione svedese vigente in materia di obbligazioni ipotecarie emesse da istituti di finanziamento immobiliare prevede elementi di tutela dell'obbligazionista analoghi a quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4 di tale direttiva e deve dunque rimanere in vigore durante il periodo di transizione.

A questo proposito, la Svezia ha dichiarato che il suo governo punta a smantellare appena possibile il sistema straordinario di sostegno al settore finanziario. Il sistema resterà utilizzabile finché sarà necessario e non verrà abbandonato finché non sarà possibile farlo senza rischiare di compromettere i diritti dei creditori.

Per quanto riguarda le esposizioni che attualmente eccedono il 20 %, le autorità svedesi e la Comunità concordano che esse debbano essere ridotte al 20 % o meno al più tardi il 1° luglio 1996 e, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 1995.

DICHIARAZIONE DEI PAESI AELS (EFTA) INTERESSATI relativa alla direttiva 93/89/CEE del Consiglio (nuovo punto 18 bis dell'allegato XIII dell'accordo SEE

La direttiva 93/89/CEE del Consiglio costituisce una parte importante del funzionamento globale di un mercato integrato dei trasporti di merci su strada. Gli Stati AELS (EFTA) interessati intendono pertanto applicare la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, adattata ai fini dell'accordo SEE. Questo lascia tuttavia impregiudicata la loro convinzione che l'armonizzazione fiscale in quanto tale esuli dal campo d'applicazione dell'accordo SEE.

La presente dichiarazione lascia impregiudicato l'articolo 118 dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio (nuovo punto 26 quater dell'allegato XIII dell'accordo SEE

Le Parti contraenti convengono che l'accordo raggiunto tra le Parti sulla distribuzione e sul numero delle autorizzazioni per il trasporto di cabotaggio su strada per gli Stati AELS (EFTA) non pregiudica in alcun modo eventuali discussioni o accordi corrispondenti in altri contesti.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI relativa al regolamento (CEE) n. 3579/92 del Consiglio (nuovo punto 53 bis dell'allegato XIII dell'accordo SEE

In relazione alla non applicabilità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio al presente accordo, l'espressione «in quel momento» contenuta in tale articolo va intesa come il 1° gennaio 1993, conformemente alla data prevista nell'articolo 1, paragrafo 1.

La Comunità prende atto della dichiarazione del governo norvegese in base alla quale esso non intende modificare la sua legge nazionale relativa al registro navale internazionale norvegese prima del 1° gennaio 1997. Nel frattempo, la Comunità riconosce il particolare interesse della Norvegia per l'attività della Comunità in materia di accesso al mercato per le navi che non soddisfano tutte le condizioni per essere ammesse al cabotaggio nello Stato di bandiera. La Norvegia sarà associata a tali attività conformemente alle disposizioni dell'accordo.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA SVEZIA relativa alla decisione 92/143/CEE del Consiglio (nuovo punto 59 bis dell'allegato XIII dell'accordo SEE

Le acque costiere svedesi sono coperte da catene di navigazione Decca che potrebbero rimanere in funzione per un certo periodo dopo il 2000. Per la parte dei trasporti marittimi svedesi coperta da sistema Decca non sono necessari ulteriori sistemi. Pur prendono atto della decisione 92/143/CEE del Consiglio, la Svezia non introdurrà il sistema Loran C, né sosterrà finanziariamente la promozione di detto sistema altrove.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa a taluni atti in materia di sicurezza sociale

L'accettazione dei regolamenti (CEE) nn. 1247/92, 1248/92, 1249/92 e 1945/93 del Consiglio non pregiudica l'applicazione da parte di Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia delle rispettive vecchie norme, qualora siano più favorevoli per le persone interessate, fino all'entrata in vigore della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa all'acquis comunitario in materia di indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Per tener conto degli aspetti dell'attuazione del sistema comunitario relativo alle indicazioni geografiche e alle denominazioni d'origine e del sistema comunitario relativo alle attestazioni di specificità che interessano i paesi terzi, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio hanno previsto una serie di garanzie tramite le procedure di opposizione e la possibilità di ottenere la protezione. Nel regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio tali garanzie sono le seguenti:

- l'articolo 7, paragrafo 3 riconosce a qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata a una domanda di registrazione comunitaria la possibilità di opporsi a tale domanda. La Commissione ritiene che, nel caso di un'opposizione basata sull'esistenza di un prodotto omonimo legittimamente commercializzato alla data di pubblicazione del regolamento, l'importatore comunitario - nel caso di prodotti importati - debba essere considerato legittimamente interessato alla stessa stregua dei produttori comunitari.

Per quanto riguarda i marchi, tale articolo è interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio registrato in uno Stato membro di opporsi a una registrazione.

- Nel quadro delle discussioni sulla protezione da parte della Comunità delle denominazioni di paesi terzi, l'articolo 12, paragrafo 2 prevede delle regole per risolvere i casi di omonimia fra una denominazione protetta della Comunità e una denominazione protetta di un paese terzo.

2. La Comunità e gli Stati AELS (EFTA) riesamineranno la situazione per quanto riguarda i regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio, quando le denominazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio saranno state registrate secondo la procedura specificata all'articolo 17, paragrafo 2 di detto regolamento.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA relativa al LMS per l'1,4-diclorobenzene (direttiva 93/9/CEE della Commissione)

L'Austria accetta il LMS di 12 mg/kg per l'1,4-diclorobenzene previsto nell'allegato I, sezione A della direttiva 93/9/CEE, fermo restando che essa avrà la possibilità di richiedere in qualsiasi momento una revisione di tale limite sulla base di dati o argomentazioni scientifici. L'Austria ritiene che tale revisione debba tener conto dei risultati dei pertinenti studi che potrebbero essere disponibili in futuro e debba comprendere un confronto esauriente e una valutazione critica dei diversi metodi di scelta dei campioni, campionamento, analisi, valutazione e interpretazione dei dati, al fine di garantire che vengano utilizzate le metodologie di verifica più accurate e affidabili.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA relativa all'utilizzo di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) nella produzione agricola e alimentare [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio]

Le autorità austriache prendono atto che, attualmente, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio i MOGM non rientrano tra gli ingredienti ammissibili dei generi alimentari ottenuti tramite metodi di produzione biologici.

Qualora in futuro siano adottate misure al fine di inserire i MOGM nell'elenco secondo la procedura prevista all'articolo 14, l'Austria si opporrà decisamente, nell'ambito delle procedure dell'accordo, all'etichettatura che faccia riferimento al «metodo di produzione biologico» per i prodotti contenenti MOGM, costituiti da MOGM o ottenuti tramite un processo che utilizzi MOGM, definiti ai sensi della direttiva 90/220/CEE.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla costruzione navale

Il Comitato misto SEE prende atto che la validità della settima direttiva concernente la costruzione navale (90/684/CEE) è stata prorogata fino alla fine del 1994 dalla direttiva 93/115/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1993. Resta inteso che la «Dichiarazione comune relativa alla costruzione navale» e la «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla costruzione navale» entrambe allegate all'atto finale dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Oporto il 2 maggio 1992, restano applicabili fino alla fine del 1994. Qualora la settima direttiva concernente la costruzione navale sia prorogata oltre la fine del 1994 o sostituita da una nuova direttiva, la direttiva in vigore sarà incorporata nell'accordo SEE con effetto al 1° gennaio 1995.

DICHIARAZIONE COMUNE relativa all'incorporazione nell'accordo di altre disposizioni comunitarie pertinenti adottate nel periodo intercorso

Il Comitato misto SEE prende atto che diversi atti giuridici pertinenti per il SEE, adottati anteriormente al 31 dicembre 1993, non sono stati incorporati nel presente elenco delle disposizioni comunitarie adottate nel periodo intercorso.

Le Parti contraenti concordano che tali atti siano esaminati dal Comitato misto al fine di incorporarli il più rapidamente possibile nell'accordo.

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