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Document 21975A0718(01)
Agreement between the European Economic Community and the Republic of India on cane sugar
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna
GU L 190 del 23.7.1975, p. 36–37
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 23/07/1975 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0092
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 7 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0175
ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, dall'altra, DESIDEROSI di mantenere su una base sana ed equa il commercio dello zucchero esistente tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», RIFERENDOSI alla dichiarazione comune di intenzioni concernenti lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare alle disposizioni sulle esportazioni indiane di zucchero nella Comunità, TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India, HANNO DECISO in uno spirito di reciproca cooperazione, di concludere il presente accordo: Articolo 1 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare ed a importare a prezzi garantiti un determinato quantitativo di zucchero di canna, greggio o bianco, originario dell'India, la quale a sua volta si impegna a fornire tale quantitativo. 2. L'applicazione del presente accordo avviene nel quadro della gestione dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero ed in conformità alle esistenti regole di origine della Comunità adattate per l'India. Articolo 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, nessuna modifica apportata al presente accordo può entrare in vigore prima della scadenza di un periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore ad una data da convenire. 2. Le condizioni di applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione. Articolo 3 1. Il quantitativo di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espresso in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominato «quantitativo convenuto», che deve essere fornito in ciascuno dei periodi di fornitura, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase è pari a 25 000 tonnellate. 2. Fatto salvo l'articolo 7, tale quantitativo non può essere ridotto senza il consenso del governo della Repubblica dell'India. 3. Fino al 31 luglio 1975, il quantitativo convenuto, espresso in tonnellate di zucchero bianco, è pari a 22 000 tonnellate. Articolo 4 1. Durante il periodo compreso tra il 1º agosto 1975 ed il 30 giugno 1976 incluso ed in seguito durante ciascun periodo di dodici mesi, cioè dal 1º luglio al 30 giugno incluso, in appresso denominato «periodo di consegna», l'India si impegna a fornire il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fatte salve le modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale alle stesse condizioni per il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per il periodo che termina il 31 luglio 1975, anch'esso considerato periodo di consegna. 2. Il quantitativo da consegnare entro il 31 luglio 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprende le forniture che, abbandonato il porto di partenza, siano in viaggio. 3. Le consegne di zucchero di canna dell'India effettuate durante un qualsiasi periodo di consegna possono fruire dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna successivo. Articolo 5 1. Lo zucchero di canna bianco o greggio è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito entro il limite di volume convenuto dei quantitativi di zucchero bianco o greggio, che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo eguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per lo zucchero della qualità tipo non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo e lo si fissa al più tardi il 1º maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato. 5. Per il periodo che va dal 18 luglio 1975 al 30 giugno 1976, i prezzi garantiti sono fissati nel modo seguente: a) per lo zucchero greggio a 25,53 unità di conto per 100 chilogrammi; b) per lo zucchero bianco a 31,72 unità di conto per 100 chilogrammi. Articolo 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità. Articolo 7 1. Se, per cause di forza maggiore, in un periodo di consegna, l'India non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto, la Commissione delle Comunità europee accorda, su richiesta dell'India, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, l'India non consegna in un periodo qualsiasi l'intero quantitativo convenuto in ciascuno dei successivi periodi di consegna, il quantitativo convenuto è ridotto della quantità mancante. Articolo 8 1. A richiesta dell'India o della Comunità, si tengono nell'ambito di un comitato misto di cui al paragrafo 2 le consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del presente accordo. 2. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente accordo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta. Articolo 9 Il presente accordo si applica, alle condizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei cui si applica alle condizioni fissate da detto trattato ed ai territori cui si applica la costituzione della Repubblica dell'India. Articolo 10 Il presente accordo entra in vigore il 18 luglio 1975. Articolo 11 Dopo un periodo di cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, l'accordo può essere denunciato dalla Comunità o dall'India con un preavviso di due anni, dato per iscritto all'altra parte contraente. Articolo 12 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. >PIC FILE= "T0000512"> >PIC FILE= "T0000513"> >PIC FILE= "T0000514">