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Document 02014R0447-20200701

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/447/2020-07-01

    02014R0447 — IT — 01.07.2020 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2014

    recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

    (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/891 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020

      L 206

    3

    30.6.2020


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag.  60 (447/2014)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2014

    recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)



    TITOLO I

    OGGETTO E QUADRO GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA IPA



    CAPO I

    Oggetto e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento definisce le norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 e le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2014 per quanto riguarda i metodi di attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione e le relazioni, la trasparenza e la visibilità dell'assistenza IPA II, nonché le norme specifiche per la cooperazione transfrontaliera nel settore «cooperazione regionale e territoriale» e l'assistenza nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale del settore «agricoltura e sviluppo rurale».

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) 

    «beneficiario dell'IPA II»: uno dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014;

    b) 

    «programma»: un programma d'azione, una misura individuale, una misura speciale o una misura di sostegno ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014;

    c) 

    «accordo quadro»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II che si applica a tutti i settori d'intervento dell'IPA II e che definisce i principi della cooperazione finanziaria tra il beneficiario dell'IPA II e la Commissione in conformità al presente regolamento;

    d) 

    «accordo settoriale»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II relativamente a un settore d'intervento o un programma specifico dell'IPA II, che definisce le regole e procedure da rispettare che non figurano nell'accordo quadro o nelle convenzioni di finanziamento;

    e) 

    «settori»: i principali settori di cooperazione a cui si rivolgono le azioni finanziate dall'assistenza IPA II, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2014;

    f) 

    «autorità»: le entità o gli organismi pubblici di un beneficiario dell'IPA II o di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale;

    g) 

    «grande progetto»: un progetto comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera quanto specificato nell'accordo quadro;

    h) 

    «paesi partecipanti»: i beneficiari dell'IPA II da soli, o i beneficiari dell'IPA II insieme agli Stati membri o ai paesi a cui si applica lo strumento europeo di vicinato, che partecipano a un programma pluriennale di cooperazione transfrontaliera da essi elaborato congiuntamente;

    i) 

    «convenzione di finanziamento»: una convenzione annuale o pluriennale stipulata tra la Commissione e un beneficiario dell'IPA II allo scopo di attuare l'assistenza finanziaria dell'Unione mediante un'azione che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento.



    CAPO II

    Quadro generale per l'attuazione dell'assistenza IPA II

    Articolo 3

    Principi del finanziamento dell'Unione

    1.  L'assistenza IPA II finanzia l'attuazione, da parte dei beneficiari dell'IPA II, delle riforme di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 231/2014. Per alcuni specifici programmi e progetti indipendenti può essere richiesto il contributo finanziario da parte sia dei beneficiari dell'IPA II che dell'Unione.

    2.  Una voce di spesa finanziata in virtù del regolamento (UE) n. 231/2014 non può beneficiare di nessun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

    Articolo 4

    Principio della titolarità

    1.  La titolarità della programmazione e dell'attuazione dell'assistenza IPA II spetta in primo luogo al beneficiario dell'IPA II.

    2.  Il beneficiario dell'IPA II nomina un coordinatore nazionale IPA, che rappresenta l'interlocutore principale della Commissione per l'intero processo di pianificazione strategica, coordinamento della programmazione, monitoraggio dell'attuazione, valutazione dell'assistenza IPA II e relative relazioni.

    Il coordinatore nazionale IPA:

    a) 

    assicura il coordinamento all'interno dell'amministrazione del beneficiario dell'IPA II e con gli altri donatori, nonché lo stretto collegamento tra l'utilizzo dell'assistenza IPA II e il processo generale di adesione;

    b) 

    coordina la partecipazione dei beneficiari dell'IPA II ai programmi di cooperazione territoriale pertinenti, in particolare ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettere da a) a c) e, se del caso, ai programmi di cooperazione transnazionale o interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il coordinatore nazionale IPA può delegare il compito di coordinamento a un coordinatore o a una struttura operativa incaricati della cooperazione territoriale, secondo le esigenze;

    c) 

    garantisce che gli obiettivi stabiliti nelle azioni o nei programmi proposti dai beneficiari dell'IPA II siano coerenti con gli obiettivi dei documenti di strategia nazionale e tengano debitamente conto delle strategie pertinenti a livello macroregionale e di bacino marittimo;

    d) 

    si adopera affinché l'amministrazione dei beneficiari dell'IPA II prenda tutte le misure necessarie per facilitare l'attuazione di tali programmi.

    Il coordinatore nazionale IPA è un rappresentante di alto livello del governo o dell'amministrazione nazionale del beneficiario dell'IPA II, dotato di poteri adeguati.

    3.  Per fornire una base più solida per la gestione dell'assistenza preadesione e dei fondi nazionali, la Commissione e il beneficiario dell'IPA II intraprendono un dialogo sulla gestione delle finanze pubbliche. A tale riguardo la Commissione controlla la misura in cui l'amministrazione del beneficiario dell'IPA II soddisfa i principi di un sistema di gestione delle finanze pubbliche trasparente e ordinato. Se l'amministrazione soddisfa solo in parte tali requisiti, il beneficiario dell'IPA II e l'ordinatore responsabile concordano le misure necessarie per colmare le lacune individuate.

    Articolo 5

    Accordi quadro e accordi settoriali

    1.  La Commissione e il beneficiario dell'IPA II stipulano un accordo quadro che stabilisce disposizioni specifiche per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit inerenti all'assistenza IPA II, e che impone al beneficiario dell'IPA II di recepire nell'ordinamento interno i pertinenti obblighi previsti dalla normativa dell'Unione. L'accordo quadro può essere completato da accordi settoriali che stabiliscono disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dell'assistenza IPA II in settori o programmi specifici.

    2.  L'assistenza IPA II può essere erogata al beneficiario dell'IPA II soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cui al paragrafo 1. Se vengono stipulati accordi settoriali, l'assistenza IPA II nel settore o nel programma interessato è erogata dopo l'entrata in vigore sia dell'accordo quadro che dell'accordo settoriale applicabile.

    3.  L'accordo quadro si applica a tutte le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 6. Gli accordi settoriali si applicano, ove pertinente, a tutte le convenzioni di finanziamento stipulate in relazione al settore o al programma contemplato dall'accordo settoriale.

    4.  L'accordo quadro e gli eventuali accordi settoriali stabiliscono, in particolare, norme dettagliate riguardanti:

    a) 

    le strutture e le autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit inerenti all'assistenza IPA II, nonché le rispettive funzioni e responsabilità;

    b) 

    le condizioni e i requisiti di controllo per:

    i) 

    l'istituzione, da parte del beneficiario dell'IPA II, delle strutture e delle autorità necessarie per consentire l'affidamento di compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II;

    ii) 

    il monitoraggio, la sospensione o la cessazione dei compiti di esecuzione del bilancio affidati;

    c) 

    la programmazione e l'attuazione dell'assistenza IPA II, in particolare le disposizioni relative alle intensità di aiuto, ai tassi del contributo dell'Unione e all'ammissibilità;

    d) 

    l'aggiudicazione di appalti, la concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 236/2014;

    e) 

    le norme in materia di imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2014;

    f) 

    i requisiti in materia di pagamenti, esame e accettazione dei conti e le procedure di rettifica finanziaria e disimpegno dei fondi inutilizzati;

    g) 

    la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 236/2014 e le disposizioni in materia di segnalazione di frodi e altre irregolarità;

    h) 

    i requisiti in materia di trasparenza, visibilità, informazione e pubblicità.

    Articolo 6

    Decisioni di finanziamento e convenzioni di finanziamento

    1.  Le decisioni della Commissione che adottano i programmi sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

    2.  Se tali decisioni adottano programmi d'azione pluriennali con impegni frazionati per i settori di cui all'articolo 3, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 231/2014, i programmi comprendono, se del caso, un elenco indicativo dei grandi progetti. La Commissione adotta una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario destinato al grande progetto selezionato.

    3.  Le convenzioni di finanziamento stabiliscono, fra l'altro, le modalità di gestione dell'assistenza IPA II, compresi i metodi di esecuzione applicabili, le intensità di aiuto, i termini di attuazione, nonché le regole sull'ammissibilità della spesa. Se i programmi sono attuati nell'ambito della gestione indiretta da un beneficiario dell'IPA II, la convenzione di finanziamento comprende le disposizioni richieste dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

    4.  Le convenzioni di finanziamento relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo II, possono essere firmate anche dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Tutti i paesi partecipanti a un determinato programma possono firmare un'unica convenzione di finanziamento per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al titolo VI, capo III.



    TITOLO II

    GESTIONE INDIRETTA DA PARTE DEI BENEFICIARI IPA II



    CAPO I

    Sistemi di gestione e di controllo

    Articolo 7

    Strutture e autorità

    1.  Il beneficiario dell'IPA II istituisce le seguenti strutture e autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l'audit interno inerenti all'assistenza IPA II:

    a) 

    il coordinatore nazionale IPA;

    b) 

    l'ordinatore nazionale;

    c) 

    le strutture operative.

    2.  L'ordinatore nazionale istituisce una struttura di gestione composta da un fondo nazionale e da un ufficio di sostegno per l'ordinatore nazionale stesso.

    3.  Il beneficiario dell'IPA II istituisce un'autorità di audit.

    4.  Il beneficiario dell'IPA II provvede a una separazione adeguata delle mansioni tra le strutture e autorità di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'interno delle medesime.

    Articolo 8

    Funzioni e responsabilità del coordinatore nazionale IPA

    Oltre alle funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il coordinatore nazionale IPA adotta le misure necessarie a garantire che nel corso dell'attuazione dell'assistenza IPA II venga tenuto debitamente conto degli obiettivi stabiliti nelle azioni o nei programmi per i quali sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio.

    Articolo 9

    Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale

    1.  L'ordinatore nazionale ha la responsabilità generale della gestione finanziaria dell'assistenza IPA II nel beneficiario dell'IPA II ed è incaricato di garantire la legalità e la regolarità delle spese.

    2.  L'ordinatore nazionale è un rappresentante di alto livello del governo o dell'amministrazione nazionale del beneficiario dell'IPA II, dotato di poteri adeguati.

    3.  In particolare, è responsabile:

    a) 

    della gestione della contabilità e delle operazioni finanziarie dell'IPA II;

    b) 

    del funzionamento efficace dei sistemi di controllo interno per l'attuazione dell'assistenza IPA II;

    c) 

    della predisposizione di misure antifrode efficaci e proporzionate, sulla base dei rischi individuati;

    d) 

    dell'avvio della procedura di cui all'articolo 14.

    4.  L'ordinatore nazionale dà seguito alle relazioni dell'autorità di audit di cui all'articolo 12 e presenta alla Commissione la dichiarazione annuale di gestione. La dichiarazione annuale di gestione è redatta per ciascun programma, nella forma specificata nell'accordo quadro, sulla base dell'effettiva supervisione esercitata dall'ordinatore nazionale sui sistemi di controllo nel corso dell'intero esercizio finanziario.

    Al termine dell'attuazione di un programma, l'ordinatore nazionale fornisce una dichiarazione finale delle spese.

    Articolo 10

    Funzioni e responsabilità delle strutture operative

    1.  Il beneficiario dell'IPA II istituisce una o più strutture operative per attuare e gestire l'assistenza IPA II.

    2.  La struttura operativa è responsabile dell'attuazione, dell'informazione e della visibilità, del monitoraggio e delle relazioni sui programmi e, se opportuno, della valutazione dei medesimi, in conformità al principio di sana gestione finanziaria, nonché della verifica della legalità e regolarità delle spese sostenute nel corso dell'attuazione dei programmi di sua responsabilità.

    Articolo 11

    Funzioni e responsabilità della struttura di gestione

    1.  Il fondo nazionale è ubicato presso un ministero nazionale del beneficiario dell'IPA II, con competenze di bilancio a livello centrale. Esso coadiuva l'ordinatore nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

    2.  L'ufficio di sostegno assiste l'ordinatore nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 12

    Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit

    1.  Conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le strutture e autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituite dal beneficiario dell'IPA II e la struttura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, istituita dall'ordinatore nazionale, sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente eseguita dall'autorità di audit di cui all'articolo 7, paragrafo 3, che è indipendente dalle strutture e autorità di cui sopra. Il beneficiario dell'IPA II garantisce che il capo dell'autorità di audit possieda competenze, conoscenze ed esperienza adeguate nel settore dell'audit.

    2.  L'autorità di audit svolge audit sui sistemi di gestione e di controllo, sulle azioni, sulle operazioni e sui conti annuali, conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale e secondo una strategia di audit elaborata su base triennale. La strategia di audit è aggiornata ogni anno.

    3.  L'autorità di audit redige una relazione annuale sulle attività di audit e un parere annuale di audit in conformità alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

    4.  Al termine dell'attuazione del programma, l'autorità di audit redige una relazione finale sulle attività di audit e un parere di audit sulla dichiarazione finale delle spese.



    CAPO II

    Disposizioni specifiche sull'affidamento di compiti di esecuzione del bilancio

    Articolo 13

    Condizioni per affidare a un beneficiario dell'IPA II compiti di esecuzione del bilancio

    1.  La Commissione affida compiti di esecuzione del bilancio a un beneficiario dell'IPA II mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 61 e dell'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    2.  Il beneficiario dell'IPA II garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, e istituisce le strutture necessarie per il funzionamento efficace dei sistemi di controllo interno.

    3.  I sistemi di gestione, controllo, supervisione e audit istituiti nel beneficiario dell'IPA II costituiscono un quadro di controllo interno efficace che comprende almeno i seguenti cinque settori:

    a) 

    ambiente di controllo;

    b) 

    gestione del rischio;

    c) 

    attività di controllo;

    d) 

    informazione e comunicazione;

    e) 

    attività di monitoraggio.

    Articolo 14

    Affidamento di compiti di esecuzione del bilancio

    1.  L'ordinatore nazionale, per conto del beneficiario dell'IPA II, ha la responsabilità di presentare alla Commissione una domanda affinché gli siano affidati compiti di esecuzione del bilancio in conformità all'articolo 13.

    2.  Prima di presentare la domanda di cui al paragrafo 1, l'ordinatore nazionale garantisce che la struttura di gestione e le pertinenti strutture operative soddisfino i requisiti previsti all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

    3.  Prima di affidare compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II, la Commissione esamina la domanda di cui al paragrafo 1 e le strutture e le autorità istituite di cui all'articolo 7, e, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ottiene la prova del soddisfacimento dei requisiti previsti all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Per affidare compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II, la Commissione può fare riferimento a una valutazione ex ante effettuata per una precedente convenzione di finanziamento con il beneficiario dell'IPA II o a una valutazione ex ante realizzata nel quadro del conferimento di poteri di gestione deciso in virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ( 1 ). La Commissione chiede prove supplementari se tali valutazioni non riguardano tutti i requisiti da soddisfare.

    4.  L'ordinatore nazionale verifica che la struttura di gestione e le strutture operative continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. In caso di mancato rispetto, ne informa immediatamente la Commissione e prende ogni adeguata misura di salvaguardia rispetto ai pagamenti eseguiti o ai contratti firmati.

    5.  La Commissione verifica il rispetto dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e può adottare in qualsiasi momento misure correttive adeguate, ivi compresa la sospensione o la risoluzione di parti della convenzione di finanziamento qualora i requisiti non siano più soddisfatti.



    TITOLO III

    GESTIONE FINANZIARIA



    CAPO I

    Contributo finanziario dell'Unione

    Articolo 15

    Ammissibilità delle spese

    1.  Prima che sia stipulata la corrispondente convenzione di finanziamento in conformità all'articolo 13, i contratti e gli addendum firmati, le spese sostenute e i pagamenti effettuati dal beneficiario dell'IPA II non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014.

    2.  Le seguenti spese non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) n. 231/2014:

    a) 

    l'acquisto di terreni e di edifici esistenti, tranne se debitamente giustificato dalla natura dell'azione nella decisione di finanziamento;

    b) 

    altre spese eventualmente previste dagli accordi settoriali o dalle convenzioni di finanziamento.



    CAPO II

    Norme relative alla gestione indiretta da parte del beneficiario dell'IPA II

    Articolo 16

    Segnalazione di sospette frodi e altre irregolarità

    Il beneficiario dell'IPA II comunica senza indugio alla Commissione le sospette frodi e altre irregolarità che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la tiene al corrente dell'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La segnalazione viene effettuata per via elettronica, mediante il modulo fornito a tale scopo dalla Commissione.

    Articolo 17

    Rettifiche finanziarie

    1.  Al fine di garantire che i fondi dell'IPA II vengano utilizzati in conformità con le norme vigenti, la Commissione applica meccanismi di rettifica finanziaria.

    2.  Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi:

    a) 

    individuazione di un errore, un'irregolarità o una frode specifici;

    b) 

    individuazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del beneficiario dell'IPA II.

    3.  La Commissione applica le rettifiche finanziarie sulla base dell'individuazione degli importi versati indebitamente e delle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se tali importi non possono essere identificati con precisione al fine di applicare singole rettifiche, la Commissione può applicare rettifiche forfettarie o basate su un'estrapolazione dei risultati.

    4.  Laddove opportuno, le rettifiche finanziarie sono effettuate per compensazione.

    5.  Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'errore o dell'irregolarità specifici e/o dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze o delle insufficienze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del programma in questione.



    TITOLO IV

    MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI



    CAPO I

    Monitoraggio

    Articolo 18

    Comitato di monitoraggio IPA

    1.  La Commissione e il beneficiario dell'IPA II istituiscono un comitato di monitoraggio IPA entro sei mesi dall'entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento.

    2.  Il comitato di monitoraggio IPA esamina l'efficacia, l'efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità complessive dell'attuazione di tutte le azioni nel conseguimento dei rispettivi obiettivi. A questo scopo si basa, laddove opportuno, sulle informazioni fornite dai comitati di monitoraggio settoriali. Se necessario, raccomanda azioni correttive.

    3.  Il comitato di monitoraggio IPA è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA e da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell'IPA II nonché, se opportuno, delle organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi quali la società civile e le organizzazioni del settore privato.

    4.  Le riunioni del comitato di monitoraggio IPA sono presiedute congiuntamente da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore nazionale IPA.

    5.  Il comitato di monitoraggio IPA adotta il proprio regolamento interno.

    6.  Il comitato di controllo IPA si riunisce almeno una volta l'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni ad hoc, specialmente su base tematica, su iniziativa della Commissione o del beneficiario dell'IPA II.

    Articolo 19

    Comitati di monitoraggio settoriali

    1.  Nell'ambito della gestione indiretta da parte dei beneficiari dell'IPA II, questi ultimi istituiscono comitati di monitoraggio settoriali per settore o per programma entro sei mesi dall'entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento relativa al settore o al programma in questione. Laddove opportuno, i comitati di monitoraggio settoriali possono essere istituiti ad hoc o nell'ambito di altri metodi di esecuzione.

    2.  Ogni comitato di monitoraggio settoriale esamina l'efficacia, l'efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità dell'attuazione delle azioni nel settore o programma, nonché la coerenza di tali azioni con le rispettive strategie settoriali. Esso misura i progressi compiuti in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle azioni e alle realizzazioni, ai risultati e all'incidenza previsti, mediante indicatori relativi a una situazione di partenza, nonché i progressi in materia di esecuzione finanziaria. Il comitato di monitoraggio settoriale riferisce al comitato di monitoraggio IPA e può presentare proposte di azioni correttive per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione e per rafforzare l'efficienza, l'efficacia, l'incidenza e la sostenibilità dell'assistenza fornita.

    3.  Il comitato di monitoraggio settoriale è composto da rappresentanti delle autorità e degli organismi nazionali competenti, di altri portatori di interessi quali le parti economiche, sociali e ambientali e, se opportuno, delle organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni finanziarie internazionali e la società civile. La Commissione partecipa ai lavori del comitato. Le riunioni del comitato di monitoraggio settoriale sono presiedute da un rappresentante di grado elevato del beneficiario dell'IPA II. In funzione del settore o del programma, la Commissione può copresiedere tali riunioni.

    4.  Ciascun comitato di monitoraggio settoriale adotta il proprio regolamento interno.

    5.  I comitati di monitoraggio settoriali si riuniscono almeno due volte l'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni ad hoc.

    Articolo 20

    Altre attività di monitoraggio

    Laddove opportuno possono essere istituite altre piattaforme di monitoraggio. Le loro attività sono comunicate al comitato di monitoraggio IPA.



    CAPO II

    Valutazione

    Articolo 21

    Principi

    1.  L'assistenza IPA II è soggetta a valutazioni, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 allo scopo di migliorarne la pertinenza, la coerenza, la qualità, l'efficienza, l'efficacia, il valore aggiunto europeo, la coerenza e la sinergia con il pertinente dialogo sulla strategia.

    2.  Le valutazioni possono essere condotte a livello politico, strategico, tematico, settoriale, di programma e operativo, nonché a livello nazionale o regionale.

    3.  I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione dal comitato di monitoraggio IPA e dai comitati di monitoraggio settoriali.

    Articolo 22

    Valutazioni a opera del beneficiario dell'IPA II in caso di gestione indiretta

    1.  Il beneficiario dell'IPA II a cui siano state affidati compiti di esecuzione del bilancio relativamente all'assistenza IPA II è responsabile dello svolgimento delle valutazioni dei programmi che gestisce.

    2.  Il beneficiario dell'IPA II redige un piano di valutazione in cui presenta le attività di valutazione che intende svolgere nelle diverse fasi dell'attuazione.



    CAPO III

    Relazioni

    Articolo 23

    Relazioni annuali sull'attuazione dell'assistenza IPA II da parte dei beneficiari dell'IPA II nell'ambito della gestione indiretta

    1.  Entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, il beneficiario dell'IPA II comunica alla Commissione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

    a) 

    la relazione annuale sull'espletamento delle funzioni affidategli;

    b) 

    relazioni o stati finanziari annuali redatti secondo il principio di competenza, secondo quanto specificato nella convenzione di finanziamento, per le spese sostenute nel quadro dell'esecuzione dei compiti affidatigli;

    c) 

    la dichiarazione annuale di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

    d) 

    un riepilogo delle relazioni sugli audit e sui controlli svolti dalla struttura di gestione, che fornisca una solida base per la dichiarazione di gestione. Tale riepilogo include un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, le azioni correttive avviate o programmate, nonché il seguito dato alle relazioni emesse dall'autorità di audit.

    2.  Entro il 15 marzo dell'esercizio successivo, il beneficiario dell'IPA II presenta alla Commissione un parere di audit in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    3.  Al termine dell'attuazione di ciascun programma, il beneficiario dell'IPA II presenta una relazione finale che copre l'intero periodo di attuazione e che può comprendere l'ultima relazione annuale.

    4.  A seconda dell'azione o del programma di cui ha la responsabilità, la struttura operativa può essere tenuta a redigere una relazione annuale globale che copra l'intero esercizio finanziario, che viene presentata alla Commissione dal coordinatore nazionale IPA previo esame da parte del comitato di monitoraggio settoriale competente.



    TITOLO V

    TRASPARENZA E VISIBILITÀ

    Articolo 24

    Informazione, pubblicità e trasparenza

    1.  Tutti i soggetti attuatori dell'assistenza IPA II di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispettano gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza in conformità con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e garantiscono l'appropriata visibilità delle azioni.

    2.  In caso di gestione indiretta da parte di un beneficiario dell'IPA II, spetta alle strutture operative organizzare la pubblicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione, in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Le strutture operative provvedono affinché il destinatario sia informato del fatto che figurerà nell'elenco dei destinatari pubblicato. Tutti i dati personali inclusi nell'elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001.

    3.  I documenti di strategia nazionali o multinazionali e le relative revisioni, come anche i programmi sono documenti pubblici, ove del caso, e sono messi a disposizione del pubblico e della società civile.

    Articolo 25

    Visibilità e comunicazione

    1.  La Commissione e il beneficiario dell'IPA II concordano un piano coerente di attività di comunicazione per mettere a disposizione e pubblicizzare attivamente informazioni sull'assistenza IPA II nel beneficiario dell'IPA II.

    2.  Il beneficiario dell'IPA II riferisce sulle sue attività in materia di visibilità e comunicazione al comitato di monitoraggio IPA e ai comitati di monitoraggio settoriali.



    TITOLO VI

    COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA



    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 26

    Definizioni

    1.  Ai fini del presente titolo si intende per:

    a) 

    «intervento», un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal comitato congiunto di monitoraggio o dall'amministrazione aggiudicatrice del programma in questione, o sotto la loro responsabilità, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettera a), o alla realizzazione della priorità o delle priorità tematiche cui si riferisce per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettere b) o c);

    b) 

    «beneficiario», un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio, o dell'avvio e dell'attuazione, degli interventi; nel quadro degli aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )), per «beneficiario» si intende l'organismo che riceve l'aiuto, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri.

    2.  Ai fini dell'applicazione dei capi I e II del presente titolo, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera a cui partecipano gli Stati membri, i termini «spesa pubblica», «programmazione», «accordo di partenariato» e «documento» sono utilizzati secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 27

    Forme di assistenza

    L'assistenza viene erogata a una delle seguenti forme di cooperazione transfrontaliera:

    a) 

    cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo II;

    b) 

    cooperazione transfrontaliera tra due o più beneficiari dell'IPA II ai sensi del capo III;

    c) 

    cooperazione transfrontaliera tra un beneficiario dell'IPA II e paesi cui si applica lo strumento europeo di vicinato ai sensi del capo III.

    Articolo 28

    Intensità dell'aiuto e tasso dell'assistenza IPA II

    1.  La decisione della Commissione che adotta un programma di cooperazione transfrontaliera per le forme di cooperazione di cui all'articolo 27 fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo dell'assistenza IPA II, sulla base di uno dei seguenti elementi:

    a) 

    la spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata; oppure

    b) 

    la spesa pubblica ammissibile.

    2.  Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettera a), il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascun asse prioritario di un programma di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 34, paragrafo 2, non è inferiore al 20 % e non è superiore all'85 % della spesa ammissibile.

    ▼M1

    2 bis.  In deroga al paragrafo 2, su richiesta dell’autorità di gestione, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari.

    La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di modifica dei programmi di cui all’articolo 31, paragrafo 5 bis, ed è corredata del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma di cooperazione prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Il primo giorno del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 torna automaticamente ad applicarsi il tasso di cofinanziamento in vigore alla data della presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma.

    ▼B

    3.  Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettere b) e c), il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascuna priorità tematica non è inferiore al 20 % e non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %.

    Articolo 29

    Priorità tematiche e concentrazione dell'assistenza IPA II

    1.  Le priorità tematiche dell'assistenza IPA II sono definite nell'allegato III del regolamento (UE) n. 231/2014.

    2.  Per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera vengono scelte al massimo 4 priorità tematiche.

    Articolo 30

    Copertura geografica

    Nel programma di cooperazione transfrontaliera è compreso l'elenco delle regioni ammissibili, che sono le seguenti:

    a) 

    per i programmi di cooperazione transfrontaliera cui all'articolo 27, lettera a), le regioni di livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) 3 o, in mancanza di classificazione NUTS, zone equivalenti situate lungo le frontiere terrestri o marittime e separate da una distanza massima di 150 km, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dei programmi transfrontalieri del periodo di programmazione 2007-2013;

    b) 

    per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettere b) e c), le regioni ammissibili sono stabilite, all'occorrenza, nel pertinente programma di cooperazione transfrontaliera.

    Articolo 31

    Preparazione, valutazione, approvazione e modifica dei programmi di cooperazione transfrontaliera

    1.  Le priorità tematiche di ciascun programma di cooperazione transfrontaliera sono concordate tra i paesi partecipanti per ogni frontiera o gruppo di frontiere, sulla base delle priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 231/2014.

    2.  La Commissione valuta la coerenza dei programmi di cooperazione transfrontaliera con il presente regolamento, il loro contributo effettivo alle priorità tematiche selezionate di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, la corrispondenza all'accordo di partenariato pertinente.

    3.  La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma di cooperazione transnazionale. I paesi partecipanti forniscono alla Commissione tutte le informazioni aggiuntive necessarie e, se opportuno, rivedono il programma di cooperazione transfrontaliera proposto.

    4.  All'atto di approvare ciascun programma di cooperazione transfrontaliera in seguito alla sua presentazione ufficiale, la Commissione deve accertarsi che le osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente prese in considerazione.

    5.  Le richieste di modifica dei programmi di cooperazione transfrontaliera presentate dai paesi partecipanti sono debitamente motivate e in particolare specificano l'incidenza prevista delle variazioni sul conseguimento degli obiettivi del programma. Tali richieste sono corredate del programma riveduto. Alle modifiche apportate ai programmi di cooperazione transfrontaliera si applicano i paragrafi 2 e 3.

    ▼M1

    5 bis.  In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 27, lettera a), l’autorità di gestione può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all’8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti.

    Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato congiunto di monitoraggio. Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano finanziario riveduto.

    I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle modifiche dei programmi di cui al presente paragrafo.

    ▼B

    Articolo 32

    Assistenza tecnica

    1.  Ogni programma di cooperazione transfrontaliera comprende una dotazione di bilancio specifica per gli interventi di assistenza tecnica, comprese le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, messa in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione del programma e le attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma. I paesi partecipanti possono usare l'assistenza IPA II anche per finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, compresi i sistemi di scambio elettronico di dati, e azioni per rafforzare la capacità delle autorità dei paesi partecipanti e dei beneficiari di amministrare e utilizzare l'assistenza IPA II, nonché per favorire lo scambio di buone prassi tra loro. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

    2.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le spese di assistenza tecnica inerenti alla preparazione di un programma di cooperazione transfrontaliera e all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo possono essere ammissibili anche se sostenute prima della data di adozione della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione transfrontaliera, ma non prima del 1o gennaio 2014.



    CAPO II

    Cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e beneficiari dell'IPA II

    Articolo 33

    Disposizioni applicabili

    1.  Per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, in particolare lo Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione, si applicano le disposizioni relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), conformemente al presente capo. Laddove tali disposizioni si riferiscono ai fondi strutturali e di investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini del presente capo si considera inclusa anche l'assistenza IPA II.

    2.  Per quanto riguarda i beneficiari dell'IPA II che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, si applicano le disposizioni relative alla cooperazione territoriale europea, conformemente al presente capo, fatte salve eventuali deroghe motivate previste dalla pertinente convenzione di finanziamento.

    Articolo 34

    Programmazione

    1.  I programmi di cooperazione transfrontaliera sono elaborati secondo il principio di partenariato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità con l'articolo 8, paragrafi da 2 a 4 e gli articoli 7, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    2.  I programmi di cooperazione transfrontaliera constano di assi prioritari. Fatto salvo l'articolo 32, un asse prioritario corrisponde a una priorità tematica ai sensi dell'articolo 29. A un dato asse prioritario possono essere aggiunti, se necessario e per accrescerne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato coerente, elementi di altre priorità tematiche.

    3.  I programmi di cooperazione transfrontaliera possono prevedere azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi degli articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, piani d'azione comuni ai sensi degli articoli da 104 a 109 del medesimo regolamento e investimenti territoriali integrati ai sensi dell'articolo 36 del medesimo regolamento, tenendo conto dei principi alla base di questi strumenti e degli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Le norme e condizioni specifiche sono convenute tra la Commissione e i paesi partecipanti per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera.

    4.  I programmi di cooperazione transfrontaliera sono presentati per via elettronica alla Commissione dallo Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione del programma.

    5.  Su richiesta dei paesi partecipanti, la Banca europea per gli investimenti (BEI) può partecipare alla preparazione ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare dei grandi progetti.

    La Commissione può consultare la BEI prima di adottare i programmi di cooperazione transfrontaliera.

    Articolo 35

    Assistenza tecnica

    L'importo dell'assistenza IPA II da destinare all'assistenza tecnica è limitato al 10 % dell'importo totale assegnato al programma di cooperazione transfrontaliera, ma non è inferiore a 1 500 000  EUR.

    Articolo 36

    Modalità di attuazione e designazione delle autorità responsabili del programma

    1.  I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al presente capo sono attuati nell'ambito della gestione concorrente. Di conseguenza, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità, stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e dal presente regolamento.

    Per quanto concerne le responsabilità nell'ambito della gestione concorrente dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione, si applicano gli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Per quanto riguarda i poteri e le responsabilità della Commissione nell'ambito della gestione concorrente, si applica l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    2.  I paesi che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera designano, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'unica autorità di gestione; ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, di detto regolamento, un'unica autorità di certificazione; e ai fini dell'articolo 123, paragrafo 4, di detto regolamento, un'unica autorità di audit.

    3.  L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro. I paesi che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera possono assegnare all'autorità di gestione unica anche le funzioni di autorità di certificazione.

    La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013, è effettuata dallo Stato membro in cui è ubicata l'autorità.

    Le designazioni previste dal presente articolo non pregiudicano la ripartizione delle responsabilità tra i paesi partecipanti per quanto riguarda l'applicazione delle rettifiche finanziarie, prevista dal programma di cooperazione transfrontaliera.

    Articolo 37

    Funzioni delle autorità responsabili del programma

    1.  Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di gestione, si applicano l'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    2.  Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di certificazione, si applicano l'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, effettua i pagamenti al beneficiario capofila conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    3.  Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di audit, si applicano l'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    Articolo 38

    Comitato congiunto di monitoraggio

    1.  Entro tre mesi dalla data di comunicazione agli Stati membri della decisione che approva il programma di cooperazione transfrontaliera, i paesi partecipanti istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio.

    2.  Il comitato congiunto di monitoraggio è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA e da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell'IPA II, degli Stati membri partecipanti e, se opportuno, di istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi, comprese la società civile e le organizzazioni del settore privato.

    3.  Il comitato congiunto di monitoraggio è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti o dell'autorità di gestione.

    4.  La Commissione partecipa ai lavori del comitato congiunto di monitoraggio a titolo consultivo.

    5.  Se la BEI contribuisce al programma, può partecipare ai lavori del comitato congiunto di monitoraggio a titolo consultivo.

    6.  Il comitato congiunto di monitoraggio controlla l'efficacia, la qualità e la coerenza complessive dell'attuazione di tutte le azioni ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma transfrontaliero, nelle convenzioni di finanziamento e nel documento o nei documenti strategici pertinenti. Se necessario, raccomanda azioni correttive.

    Per quanto concerne le funzioni del comitato, si applicano inoltre gli articoli 49 e 110 del regolamento (CE) n. 1303/2013.

    Il comitato congiunto di monitoraggio e l'autorità di gestione esercitano il monitoraggio sulla base di indicatori stabiliti nel programma di cooperazione transnazionale pertinente, in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    7.  Il comitato congiunto di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno.

    8.  Il comitato congiunto di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni aggiuntive, specialmente su base tematica, su iniziativa di uno dei paesi partecipanti o della Commissione.

    Articolo 39

    Selezione degli interventi

    1.  Gli interventi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dal comitato congiunto di monitoraggio.

    Il comitato congiunto di monitoraggio può istituire un comitato direttivo che opera sotto la sua responsabilità per la selezione degli interventi.

    2.  Gli interventi selezionati coinvolgono beneficiari di almeno due paesi partecipanti, almeno uno dei quali è uno Stato membro. Un intervento può essere attuato in un solo paese partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.

    3.  I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare gli interventi. Inoltre, cooperano nell'ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi.

    Articolo 40

    Beneficiari

    1.  Qualora un intervento di un programma di cooperazione transfrontaliera abbia due o più beneficiari, uno di questi è designato come capofila da tutti i beneficiari.

    2.  Il capofila svolge i seguenti compiti:

    a) 

    definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

    b) 

    si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero intervento;

    c) 

    garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'intervento e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, e in conformità con il documento presentato dall'autorità di gestione conformemente al paragrafo 6;

    d) 

    garantisce che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state verificate da uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione in conformità con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    3.  Salvo altrimenti specificato nelle modalità di cui al paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né alcun altro onere di effetto equivalente che determini la riduzione di tali importi per gli altri beneficiari.

    4.  I capofila o i beneficiari unici sono ubicati in un paese partecipante.

    5.  Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, un gruppo europeo di cooperazione territoriale istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o un'altra entità giuridica stabilita in virtù delle leggi di uno dei paesi partecipanti può presentare domanda di intervento in veste di beneficiario unico, purché sia istituito da autorità e organismi pubblici di almeno due paesi partecipanti.

    6.  L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ogni intervento un documento che definisce le condizioni cui è subordinato il sostegno, inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine di esecuzione.

    Articolo 41

    Valutazione

    1.  Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. Tutte le valutazioni sono pubblicate.

    2.  I paesi partecipanti effettuano congiuntamente una valutazione ex ante in conformità dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    3.  Per quanto concerne la valutazione durante il periodo di programmazione, si applica l'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    4.  Per quanto concerne la valutazione ex post, si applica l'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 42

    Relazioni, informazione e comunicazione

    1.  Per quanto concerne le relazioni di attuazione, si applica l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    2.  La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    3.  Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun esercizio, l'autorità di gestione comunica per via elettronica alla Commissione ai fini del monitoraggio, relativamente a ciascun programma transfrontaliero e per ciascun asse prioritario:

    a) 

    il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

    b) 

    la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

    La comunicazione da effettuare entro il 31 gennaio comprende inoltre i dati di cui alle lettere a) e b) ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Le comunicazioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale l'autorità di gestione prevede di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

    La data limite per i dati presentati ai sensi del presente paragrafo è la fine del mese precedente quello di presentazione.

    4.  L'autorità di gestione coordina i compiti connessi agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

    In deroga all'articolo 25 del presente regolamento, l'autorità di gestione è responsabile delle attività di informazione e comunicazione di cui agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 43

    Ammissibilità e durata

    1.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, le spese sono ammissibili al finanziamento nell'ambito della cooperazione transfrontaliera IPA II se:

    a) 

    ►C1  sono state sostenute da un beneficiario di uno Stato membro e pagate tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023; oppure ◄

    b) 

    se sono state sostenute da un beneficiario di un beneficiario dell'IPA II e pagate dopo la presentazione del programma di cooperazione transfrontaliera.

    2.  Oltre alle norme di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, l'assistenza alla cooperazione transfrontaliera IPA II non finanzia:

    a) 

    gli interessi passivi;

    b) 

    l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

    c) 

    la disattivazione e la costruzione di centrali nucleari;

    d) 

    gli investimenti per ottenere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da attività cui si applica l'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

    e) 

    la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

    f) 

    le imprese in difficoltà, come definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

    g) 

    gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari per mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

    In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo corrispondente al massimo al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato è ammissibile al finanziamento nell'ambito della cooperazione transfrontaliera IPA II. Per i siti in stato di degrado e quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono fabbricati, tale limite è incrementato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissato un limite più elevato delle suddette percentuali per interventi a tutela dell'ambiente.

    3.  Non sono selezionati per l'assistenza IPA II gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera, a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia effettuato tutti i relativi pagamenti.

    4.  Per quanto concerne le sovvenzioni, si applicano l'articolo 61, l'articolo 65, paragrafi 4, da 6 a 9 e 11, gli articoli da 66 a 68, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    5.  A integrazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al presente capo definiscono la gerarchia delle norme di ammissibilità applicabili al programma di cooperazione transfrontaliera in questione, secondo i principi stabiliti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    6.  Per quanto concerne i costi del personale, si applica altresì l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    Articolo 44

    Ammissibilità in funzione del luogo dell'intervento

    1.  Fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3, gli interventi si svolgono nell'area interessata dal programma comprendente la parte del territorio dei paesi partecipanti definita nel programma di cooperazione transfrontaliera pertinente (di seguito: «area del programma»).

    2.  L'autorità di gestione può accettare che un intervento sia realizzato interamente o parzialmente al di fuori dell'area del programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:

    a) 

    l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;

    b) 

    l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera per gli interventi al di fuori dell'area del programma non supera il 20 % del sostegno dell'Unione a livello di programma;

    c) 

    gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'intervento sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione transfrontaliera, oppure queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo in cui è attuato l'intervento.

    3.  Le spese relative all'assistenza tecnica, alle attività promozionali e allo sviluppo di capacità possono essere sostenute al di fuori dell'area del programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

    Articolo 45

    Appalti

    1.  Per l'aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori da parte dei beneficiari, le procedure di appalto sono conformi alle disposizioni della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e della parte seconda, titolo II, capo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, che si applicano in tutta la zona interessata dal programma, sia sul territorio dello Stato membro che su quello del beneficiario o dei beneficiari dell'IPA II.

    2.  Per l'aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori da parte dell'autorità di gestione nell'ambito della dotazione di bilancio specifica per gli interventi di assistenza tecnica, l'autorità di gestione può applicare le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 o quelle previste dalla sua normativa nazionale.

    Articolo 46

    Gestione finanziaria, disimpegno, esame e accettazione dei conti, chiusura e rettifiche finanziarie

    1.  Per quanto concerne gli impegni di bilancio, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    2.  Per quanto concerne i pagamenti, si applicano gli articoli da 77 a 80, da 82 a 83, da 129 a 132, da 134 a 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Inoltre, per quanto concerne i pagamenti su un unico conto, si applica l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013. Per quanto concerne l'uso dell'euro, si applica l'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    3.  Per quanto concerne il prefinanziamento, a seguito della decisione della Commissione recante adozione del programma di cooperazione transfrontaliera, la Commissione versa un importo di prefinanziamento unico.

    Tale importo ammonta al 50 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.

    Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

    Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera.

    4.  Per quanto concerne il disimpegno, si applicano gli articoli da 86 a 88 e l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    5.  Per quanto concerne l'esame e l'accettazione dei conti, nonché la chiusura, si applicano l'articolo 84 e gli articoli da 137 a 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    6.  Per quanto concerne le rettifiche finanziarie e i recuperi, si applicano l'articolo 85, l'articolo 122, paragrafo 2 e gli articoli da 143 a 147 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si applica altresì l'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    Articolo 47

    Sistemi di gestione e di controllo e audit

    1.  Per quanto concerne i principi generali dei sistemi di gestione e controllo, si applicano l'articolo 72 e l'articolo 122, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    2.  Per quanto concerne la cooperazione con le autorità di audit, si applica l'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    3.  Per quanto concerne la proporzionalità in materia di controllo dei programmi di cooperazione transfrontaliera, si applica l'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    Articolo 48

    Interruzione di programmi di cooperazione transfrontaliera

    1.  Qualora nessuno dei beneficiari dell'IPA II partecipanti abbia stipulato la convenzione di finanziamento entro la fine dell'anno successivo a quello di adozione del programma, la Commissione interrompe il programma di cooperazione transfrontaliera.

    Le rate annue del Fondo europeo di sviluppo regionale già impegnate restano a disposizione per la loro normale durata, ma possono essere utilizzate soltanto per attività che si svolgono esclusivamente negli Stati membri interessati e oggetto di appalto prima che la Commissione decidesse l'interruzione. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dei contratti l'autorità di gestione trasmette la relazione finale alla Commissione, la quale procede in conformità ai paragrafi 2 e 3.

    2.  Qualora il programma di cooperazione transfrontaliera non possa essere attuato per problemi insorti nelle relazioni tra i paesi partecipanti e in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di interrompere il programma prima della data di scadenza del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato congiunto di monitoraggio oppure di propria iniziativa, dopo aver consultato il comitato congiunto di monitoraggio.

    Qualora il programma sia interrotto, l'autorità di gestione trasmette la relazione finale entro i sei mesi successivi alla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale del saldo o, all'occorrenza, emette l'ordine di riscossione. La Commissione disimpegna altresì il saldo restante degli impegni.

    In alternativa, può essere deciso di ridurre la dotazione del programma per adeguarla alla portata del programma ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5.

    3.  Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, i finanziamenti non impegnati del Fondo europeo di sviluppo regionale corrispondenti alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate totalmente o parzialmente durante lo stesso esercizio finanziario, che non siano stati riassegnati a un altro programma della stessa categoria di programmi di cooperazione esterna, sono assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna in conformità con l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

    L'assistenza IPA II corrispondente alle rate annue non ancora impegnate o alle rate annue impegnate e disimpegnate totalmente o parzialmente durante lo stesso esercizio finanziario è utilizzata per finanziare altri programmi o progetti ammissibili all'assistenza IPA II.



    CAPO III

    Cooperazione transfrontaliera tra beneficiari dell'IPA II o tra beneficiari dell'IPA II e paesi rientranti nello strumento europeo di vicinato

    Articolo 49

    Programmazione

    1.  I programmi di cooperazione transfrontaliera sono elaborati secondo il modello fornito dalla Commissione; essi sono preparati congiuntamente dai paesi partecipanti e presentati alla Commissione per via elettronica.

    2.  Un programma di cooperazione transfrontaliera consta di priorità tematiche conformemente all'articolo 29.

    Articolo 50

    Assistenza tecnica

    L'importo dell'assistenza IPA II da destinare all'assistenza tecnica è limitato al 10 % dell'importo totale assegnato al programma di cooperazione transfrontaliera.

    Articolo 51

    Modalità di attuazione

    1.  I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettere b) e c), è attuata mediante gestione diretta o indiretta.

    2.  I programmi di cooperazione transfrontaliera sono gestiti da una sola amministrazione aggiudicatrice quale definita nella decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione del programma di cooperazione transfrontaliera in questione.

    Articolo 52

    Strutture e autorità

    1.  Sono coinvolte nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nei beneficiari dell'IPA II le strutture seguenti:

    a) 

    i coordinatori nazionali IPA dei paesi che partecipano al programma di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 4 e, se del caso, i coordinatori incaricati della cooperazione territoriale;

    b) 

    l'ordinatore nazionale e la struttura di gestione di cui all'articolo 7 del beneficiario dell'IPA II partecipante in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice quando il programma transfrontaliero viene attuato nell'ambito della gestione indiretta;

    c) 

    le strutture operative in tutti i paesi beneficiari, che collaborano strettamente alla programmazione e attuazione del pertinente programma di cooperazione transfrontaliera. In caso di gestione indiretta, la struttura operativa comprende un'amministrazione aggiudicatrice;

    d) 

    l'autorità di audit di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quando il programma transfrontaliero viene attuato nell'ambito della gestione indiretta. Quando non è autorizzata a svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, è assistita da un gruppo di revisori contabili comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma di cooperazione transfrontaliera.

    2.  I beneficiari dell'IPA II e i paesi cui si applica lo strumento europeo di vicinato che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio che esercita anche le funzioni del comitato di monitoraggio settoriale di cui all'articolo 19.

    3.  È istituito un segretariato tecnico congiunto che assiste la Commissione, le strutture operative e il comitato congiunto di monitoraggio.

    4.  Le funzioni e le responsabilità di dette strutture sono definite nell'accordo quadro di cui all'articolo 5.

    5.  Nell'ambito della gestione indiretta, i paesi partecipanti stipulano un accordo bilaterale che definisce le responsabilità rispettive nell'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera pertinente. I requisiti minimi per un tale accordo bilaterale sono definiti nell'accordo quadro di cui all'articolo 5.

    Articolo 53

    Selezione degli interventi

    1.  Nell'ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera sono selezionati gli interventi che producono effetti e vantaggi transfrontalieri evidenti.

    2.  Gli interventi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice mediante inviti a presentare proposte che interessano l'intera area ammissibile.

    3.  I paesi partecipanti possono inoltre individuare interventi al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, gli interventi sono esplicitamente menzionati nel programma di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 49.

    4.  Gli interventi selezionati per la cooperazione transfrontaliera comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare le operazioni. Inoltre, cooperano nell'ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi o di entrambi.

    5.  Un intervento può essere attuato in un solo paese partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.

    Articolo 54

    Beneficiari

    1.  Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettera b), i beneficiari sono stabiliti in un beneficiario dell'IPA II. Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 27, lettera c), il beneficiario è stabilito in un beneficiario dell'IPA II o in un paese cui si applica lo strumento europeo di vicinato.

    2.  Uno dei beneficiari che partecipano a un determinato intervento è designato da tutti i beneficiari come capofila.

    3.  Il capofila si assume la responsabilità dell'attuazione finanziaria dell'intero intervento, verifica che quest'ultimo sia eseguito conformemente alle condizioni stabilite nel contratto e definisce con gli altri beneficiari modalità per garantire la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati.



    TITOLO VII

    AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

    Articolo 55

    Disposizioni specifiche relative ai programmi di sviluppo rurale

    1.  Nell'ambito del settore «agricoltura e sviluppo rurale», i programmi di sviluppo rurale sono redatti a livello nazionale, elaborati dalle autorità competenti designate dal beneficiario dell'IPA II e presentati alla Commissione previa consultazione delle opportune parti interessate.

    2.  I programmi di sviluppo rurale sono attuati dai beneficiari dell'IPA II secondo il metodo della gestione indiretta, in conformità con l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e finanziano determinati tipi di azioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

    3.  La struttura operativa stabilita in conformità con l'articolo 10 è costituita, per i programmi di sviluppo rurale, dalle seguenti autorità distinte che operano in stretta collaborazione:

    a) 

    l'autorità di gestione, che è un organismo pubblico operante a livello nazionale, competente per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi, compresa la selezione delle misure e la pubblicità, il coordinamento, la valutazione, il monitoraggio del programma e le relative relazioni, e gestita da un funzionario di alto livello con responsabilità esclusive; nonché

    b) 

    l'agenzia per lo sviluppo rurale IPA, avente funzioni analoghe a quelle degli organismi pagatori negli Stati membri, competente per la pubblicità, la selezione dei progetti nonché per l'autorizzazione, il controllo e la contabilità degli impegni e dei pagamenti e per l'esecuzione di questi ultimi.

    4.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le spese di assistenza tecnica inerenti alla preparazione dei programmi di sviluppo rurale e all'istituzione di sistemi di gestione e controllo possono essere ammissibili anche se sostenute prima della data di adozione della decisione della Commissione recante approvazione del programma di sviluppo rurale, ma non prima del 1o gennaio 2014.

    5.  Nel determinare la quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile dell'investimento, non si tiene conto dell'aiuto nazionale per agevolare l'accesso ai prestiti concesso senza alcun contributo dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 231/2014.

    6.  I progetti di investimento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale restano ammissibili al finanziamento dell'Unione purché non subiscano una modifica sostanziale entro i cinque anni successivi al pagamento finale da parte della struttura operativa.



    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 56

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

    ( 5 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

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