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Document 32023D0423

Decisione di esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione del 24 febbraio 2023 relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema di informazione del mercato interno e per integrare in tale sistema la banca dati delle professioni regolamentate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1202

GU L 61 del 27.2.2023, p. 62–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/423/oj

27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 61/62


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/423 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2023

relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema di informazione del mercato interno e per integrare in tale sistema la banca dati delle professioni regolamentate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un’applicazione software online sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio transfrontaliero di informazioni e la mutua assistenza.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1024/2012 consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l’IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.

(3)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di un numero limitato di professioni sulla base di condizioni minime di formazione armonizzate, il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di un numero limitato di professioni nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’industria sulla base dell’esperienza professionale e un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. Stabilisce inoltre norme per la libera prestazione temporanea e occasionale di servizi. A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la Commissione deve sviluppare e tenere aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione regolamentata.

(4)

A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione e di formazione con una struttura particolare nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare senza indebito indugio le eventuali modifiche apportate a tali elenchi.

(5)

A norma dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione, entro il 18 gennaio 2016, l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preventiva delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.

(6)

A norma dell’articolo 59, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri sono tenuti a valutare se i loro requisiti vigenti per le professioni regolamentate siano compatibili con i principi di non discriminazione e proporzionalità; entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni su tali requisiti e sui motivi per ritenerli non discriminatori e proporzionati. Entro sei mesi dall’adozione di una misura che successivamente introduce un nuovo requisito o apporta modifiche a quelli vigenti, gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni sui requisiti e sui motivi per ritenere detti requisiti non discriminatori e proporzionati.

(7)

L’articolo 59, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri riferiscano alla Commissione ogni due anni in merito ai requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi. L’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, prevede che gli Stati membri presentino le loro osservazioni sulle relazioni degli altri Stati membri entro sei mesi dal loro ricevimento da parte della Commissione.

(8)

La direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità da parte degli Stati membri prima dell’introduzione di nuove norme che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o prima della modifica delle norme esistenti. L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, indicando i motivi per considerare che tali disposizioni sono giustificate e proporzionate. Le informazioni comunicate devono essere registrate dagli Stati membri nella banca dati delle professioni regolamentate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e messe a disposizione del pubblico dalla Commissione.

(9)

L’articolo 10 della direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare lo scambio di informazioni sulle questioni oggetto di tale direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano le professioni e sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione facilita tale scambio di informazioni.

(10)

L’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione relazioni sull’applicazione di tale direttiva, comprendenti osservazioni generali, una rilevazione statistica delle decisioni di riconoscimento adottate e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione di tale direttiva.

(11)

Se tecnicamente e giuridicamente possibile, per ragioni di efficienza è opportuno integrare in un unico sistema diversi sistemi informatici della Commissione. Il sistema IMI sostiene già la cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione alla richiesta di informazioni a fini di assistenza reciproca a norma dell’articolo 56, paragrafo 2 bis, della direttiva 2005/36/CE, all’invio di informazioni mediante un’allerta a norma dell’articolo 56 bis di tale direttiva, nonché alla procedura relativa alla tessera professionale europea di cui agli articoli da 4 bis a 4 sexies della direttiva 2005/36/CE. L’integrazione della banca dati delle professioni regolamentate nell’IMI dovrebbe pertanto essere oggetto di un progetto pilota.

(12)

L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l’integrazione della banca dati delle professioni regolamentate allo scopo di facilitare la fornitura di informazioni e di relazioni da parte degli Stati membri in merito alle professioni regolamentate e per attuare gli obblighi di trasparenza degli Stati membri di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, all’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, nonché gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012.

(13)

Per garantire il rispetto dei loro obblighi di trasparenza ai sensi delle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità competenti incaricate di notificare le informazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, all’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958. Ciò non impedisce agli Stati membri di designare a tal fine le autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, e i centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter di tale direttiva.

(14)

Le notifiche nel sistema IMI seguono una procedura in due fasi. In primo luogo, le autorità competenti avviano una notifica e la presentano al loro coordinatore nel proprio Stato membro. In secondo luogo, i coordinatori degli Stati membri devono approvare le notifiche prima di trasmetterle alla Commissione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero nominare dei coordinatori nel sistema IMI. Per garantire la necessaria flessibilità, i compiti dei coordinatori dovrebbero poter essere assegnati anche alle autorità competenti.

(15)

La regolamentazione delle professioni da parte degli Stati membri deve essere in linea con il diritto dell’Unione applicabile; le informazioni aggiornate sulle professioni regolamentate devono essere disponibili sia al pubblico sia nel sistema IMI per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Al tempo stesso gli Stati membri devono essere in grado di adempiere i loro obblighi di notifica per via elettronica utilizzando il sistema IMI, che dovrebbe offrire tutte le funzionalità tecniche necessarie a tal fine.

(16)

Per migliorare la trasparenza e facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’IMI dovrebbe offrire una funzionalità tecnica per la trasmissione di informazioni sulle professioni regolamentate al sito web pubblico dedicato alle professioni regolamentate, compreso il risultato del test di proporzionalità; recapiti delle persone di contatto, delle autorità competenti e dei centri di assistenza; statistiche e relazioni.

(17)

Per agevolare la comunicazione sulle professioni regolamentate, l’IMI dovrebbe offrire funzionalità tecniche per la registrazione dei dati personali delle persone di contatto delle autorità competenti responsabili per le professioni regolamentate negli Stati membri. Le persone di contatto dovrebbero innanzitutto acconsentire al trattamento dei loro dati personali compilando un modulo di consenso. I partecipanti all’IMI dovrebbero registrare in tale sistema i recapiti e il modulo di consenso firmato dalle persone di contatto.

(18)

A norma del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata tale valutazione. Le date entro le quali devono essere presentate le prossime relazioni a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE e dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2018/958 sarebbero troppo ravvicinate per permettere di valutare i risultati del progetto pilota. È pertanto opportuno fissare al 31 dicembre 2025 il termine per presentare la relazione di valutazione sui risultati del progetto pilota.

(19)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha formulato il suo parere il 12 dicembre 2022.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Progetto pilota

1.   È realizzato un progetto pilota per valutare se il sistema di informazione del mercato interno («IMI») sia uno strumento efficace per attuare gli obblighi di notifica di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, all’articolo 59, paragrafo 7, prima frase e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, e per integrare nel sistema IMI la banca dati delle professioni regolamentate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

2.   Ai fini della presente decisione le relazioni, la comunicazione, la registrazione e la trasmissione di informazioni ai sensi dell’articolo 59, paragrafi 1, 5 e 6, dell’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958 sono denominate «notifiche».

Articolo 2

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di notificare le informazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, all’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958.

2.   Le autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate autorità competenti ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 3

Coordinatori

1.   Ciascuno Stato membro assegna il compito di coordinare le notifiche a una o più autorità competenti («coordinatori»).

2.   I coordinatori provvedono affinché le notifiche siano approvate e inviate alla Commissione senza indebito ritardo.

3.   Può essere designata come coordinatore anche un’autorità competente di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Cooperazione amministrativa

Ai fini dell’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, il sistema IMI offre almeno le seguenti funzionalità tecniche:

a)

la notifica delle informazioni sulle professioni regolamentate, ivi comprese le attività contemplate da ogni professione, le tipologie regolamentate di istruzione e formazione e di formazione con una struttura particolare, nonché eventuali modifiche di tali informazioni;

b)

la notifica dei requisiti vigenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio e i motivi per ritenere tali requisiti conformi all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, nonché eventuali modifiche di tali requisiti;

c)

la notifica di requisiti nuovi o modificati che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, unitamente alle disposizioni che introducono o modificano i requisiti, che sono valutate in conformità della direttiva (UE) 2018/958, nonché i motivi per ritenere tali disposizioni giustificate e proporzionate, ed eventuali modifiche di tali requisiti;

d)

la trasmissione di relazioni sui requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi a norma dell’articolo 59, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE;

e)

la presentazione di osservazioni sulle notifiche di cui alle lettere da a) a d);

f)

l’approvazione delle notifiche di cui alle lettere da a) a d) da parte del coordinatore dello Stato membro e la loro trasmissione alla Commissione;

g)

l’agevolazione della valutazione e dell’adozione di azioni procedurali da parte della Commissione in relazione alle notifiche di cui alle lettere da a) a d);

h)

la fornitura, da parte dello Stato membro notificante, di una risposta alle azioni procedurali della Commissione di cui alla lettera g);

i)

la registrazione delle diverse versioni delle notifiche di cui alle lettere da a) a d);

j)

la registrazione di dati statistici basati sulle decisioni di riconoscimento adottate dagli Stati membri sui professionisti che intendono stabilirsi all’estero o prestare servizi su base temporanea e occasionale, al fine di facilitare la preparazione delle relazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE;

k)

la fornitura di un modulo di consenso per la persona di contatto i cui dati personali saranno registrati nell’IMI e trasmessi al sito web pubblico;

l)

l’aggiornamento delle notifiche;

m)

la fornitura di un archivio delle informazioni notificate sulle professioni regolamentate al fine di garantire che tutte le autorità competenti designate registrate nell’IMI per i moduli relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali possano verificare i requisiti per le professioni regolamentate direttamente nell’IMI;

n)

la fornitura di un archivio delle informazioni notificate sulle autorità competenti, sui centri di assistenza e sulle relazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 2, 5 e 6, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE;

o)

la trasmissione al sito web pubblico degli elementi che seguono:

i)

informazioni sulle professioni regolamentate, compresi i risultati delle valutazioni della proporzionalità;

ii)

recapiti delle persone di contatto, delle autorità competenti e dei centri di assistenza;

iii)

dati per le statistiche sulle decisioni di riconoscimento riguardanti professionisti che intendono stabilirsi all’estero o prestare servizi su base temporanea e occasionale;

iv)

relazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 2, 5 e 6 e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 5

Protezione dei dati

1.   Tutte le informazioni contenenti dati personali registrate o scambiate tramite l’IMI sono trattate in detto sistema conformemente agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

2.   In conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, possono decidere di fornire i recapiti contenenti i dati personali di una persona di contatto ai fini della funzionalità tecnica di cui all’articolo 4, lettera o), della presente decisione.

Qualora gli Stati membri decidano di fornire i dati personali della persona di contatto, le seguenti informazioni sono registrate e trasmesse al sito web pubblico dedicato alle professioni regolamentate:

i)

nome;

ii)

cognome;

iii)

indirizzo di posta elettronica;

iv)

numero di telefono;

v)

nome dell’autorità competente per la quale la persona lavora;

vi)

lingue parlate.

3.   Le persone di contatto i cui dati personali sono registrati e trasmessi a norma del presente articolo forniscono il consenso esplicito al trattamento dei loro dati personali mediante il modulo di consenso, che è caricato nell’IMI.

Articolo 6

Valutazione

La Commissione presenta la valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(3)  Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


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