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Document 32022R2578

    Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

    ST/15202/2022/INIT

    GU L 335 del 29.12.2022, p. 45–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2578/oj

    29.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 335/45


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2578 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2022

    che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Federazione russa («Russia») nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Russia agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e negli Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione per fini bellici delle forniture di gas e la manipolazione del mercato da parte della Russia per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno fatto impennare i prezzi dell'energia nell'Unione. La modifica delle rotte di approvvigionamento, con conseguenti congestioni nell'infrastruttura europea del gas, la necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento e sistemi di formazione dei prezzi inadatti ad affrontare la situazione di shock a livello dell'offerta hanno contribuito alla volatilità e al rialzo dei prezzi. L'aumento dei prezzi del gas naturale compromette l'economia dell'Unione tramite un'inflazione elevata persistente, che è dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e che mina il potere d'acquisto dei consumatori, nonché' tramite l'aumento dei costi di produzione, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica, e minaccia seriamente la sicurezza dell'approvvigionamento.

    (2)

    Nel 2022 i prezzi del gas naturale sono stati eccezionalmente volatili, con alcuni parametri di riferimento che hanno raggiunto i massimi storici nell'agosto 2022. Il livello anomalo dei prezzi del gas naturale registrato nell'agosto 2022 è stato il risultato di molteplici fattori, tra cui un difficile equilibrio tra domanda e offerta legato al riempimento degli impianti di stoccaggio e alla riduzione dei flussi via gasdotto, i timori di ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento e di manipolazioni del mercato da parte della Russia, nonché un meccanismo di formazione dei prezzi che non era concepito per far fronte a tali variazioni estreme della domanda e dell'offerta e che ha aggravato il rialzo già eccessivo dei prezzi. Mentre nel decennio precedente i prezzi si muovevano in una fascia compresa tra 5 e 35 EUR/MWh, i prezzi europei del gas naturale hanno raggiunto livelli del 1 000 % superiori rispetto ai prezzi medi registrati fino a quel momento nell'Unione. I contratti future olandesi Title Transfer Facility (TTF) (prodotti a 3 mesi/trimestrali), che sono negoziati sulla borsa ICE Endex (2), sono stati scambiati a un prezzo leggermente inferiore a 350 EUR/MWh e il prezzo TTF del gas del giorno prima negoziato su European Energy Exchange ha raggiunto 316 EUR/MWh. Mai in passato i prezzi del gas avevano raggiunto livelli simili a quelli osservati nell'agosto 2022.

    (3)

    A seguito dei danni al gasdotto Nord Stream 1 del settembre 2022, che sono stati probabilmente causati da un atto di sabotaggio, non vi è alcun rischio che le forniture di gas dalla Russia all'Unione riprendano ai livelli prebellici nel prossimo futuro. I consumatori e le imprese europee restano esposti al rischio manifesto di ulteriori potenziali episodi di impennata dei prezzi del gas, dannosi per l'economia. Eventi imprevedibili, quali incidenti o il sabotaggio di gasdotti, che ostacolano la fornitura di gas all'Europa o che causano un aumento drastico della domanda, possono minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento. È probabile che le tensioni del mercato, innescate dal timore di una improvvisa scarsità, persistano durante tutto l'inverno e fino all'anno prossimo, in quanto si prevede che l'adattamento agli shock a livello dell'offerta e la creazione di nuove relazioni e infrastrutture di approvvigionamento continueranno per uno o più anni.

    (4)

    Sebbene esistano derivati relativi ad altri punti di scambio virtuale (virtual trading point – «VTP»), il TTF dei Paesi Bassi è comunemente considerato l'indicatore di prezzo «standard» sui mercati europei del gas. Questo grazie alla sua liquidità tipicamente elevata, dovuta a vari fattori tra cui la sua ubicazione geografica, che in un contesto prebellico consentiva al TTF di ricevere gas naturale da diverse fonti, compresi volumi significativi dalla Russia. Per questo motivo esso è ampiamente utilizzato come prezzo di riferimento nelle formule tariffarie dei contratti di fornitura di gas, nonché come base di prezzo nelle operazioni di copertura o in derivati in tutta l'Unione, anche in hub non direttamente collegati al TTF. Secondo i dati di mercato, nei primi otto mesi del 2022 è stato scambiato sull'hub TTF circa l'80 % del gas naturale negoziato in tutta l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»).

    (5)

    Tuttavia, gli sconvolgimenti che si sono verificati sui mercati dell'energia dell'Unione dal febbraio 2022 hanno influenzato il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi tradizionali di formazione dei prezzi nel mercato all'ingrosso del gas, in particolare sul parametro di riferimento TTF. Sebbene in passato il TTF fosse un buon indicatore dei prezzi del gas in altre regioni d'Europa, a partire dall'aprile 2022 si è scostato dai prezzi di altri hub e sedi di negoziazione in Europa, nonché dalle valutazioni del prezzo effettuate dalle agenzie di rilevazione dei prezzi per le importazioni di gas naturale liquefatto («GNL»). Ciò è dovuto in gran parte al fatto che il sistema del gas dell'Europa nord-occidentale presenta particolari limiti infrastrutturali sia per quanto riguarda il trasporto mediante gasdotti (sull'asse est-ovest) sia in termini di capacità di rigassificazione del GNL. Tali limiti sono stati in parte responsabili dell'aumento generale dei prezzi del gas dall'inizio della crisi in Europa a seguito della strumentalizzazione per fini bellici dell'energia da parte della Russia. Il differenziale anomalo tra il TTF e altri hub regionali registrato nell'agosto 2022 indica che, nelle attuali circostanze particolari del mercato, il TTF potrebbe non essere un buon indicatore della situazione del mercato al di fuori dell'Europa nord-occidentale, dove i mercati si trovano ad affrontare vincoli infrastrutturali. Durante gli episodi di scarsità nel mercato dell'Europa nord-occidentale, altri mercati regionali al di fuori dell'Europa nord-occidentale possono trovarsi in condizioni più favorevoli e sono quindi indebitamente influenzati dall'indicizzazione dei contratti al TTF. Sebbene il TTF consegua ancora l'obiettivo di bilanciare l'offerta e la domanda nell'Europa nord-occidentale, è necessario intervenire per limitare gli effetti di eventuali episodi anomali di prezzi eccessivamente alti del TTF per altri mercati regionali nell'Unione. In misura inferiore, carenze nella formazione dei prezzi possono sussistere anche in altri hub.

    (6)

    Esistono diverse misure per contrastare i problemi degli attuali meccanismi di formazione dei prezzi. Per le imprese europee colpite dalle recenti perturbazioni del mercato e dalle carenze nel sistema di formazione dei prezzi una possibilità è avviare una rinegoziazione dei contratti esistenti basati sul TTF. Poiché i riferimenti per i prezzi collegati ai contratti future TTF hanno una rilevanza diversa rispetto al passato e non sono necessariamente rappresentativi della situazione dei mercati del gas al di fuori dell'Europa nord-occidentale, alcuni acquirenti possono cercare di ovviare agli attuali problemi relativi alla formazione dei prezzi e al parametro di riferimento TTF avviando una rinegoziazione con i loro partner contrattuali, sulla base di espliciti termini del contratto esistente o dei principi generali del diritto contrattuale.

    (7)

    Analogamente, le società importatrici o gli Stati membri che agiscono per loro conto possono dialogare con i partner internazionali al fine di rinegoziare i contratti esistenti o stipulare nuovi contratti di fornitura con formule tariffarie più appropriate, adattate all'attuale situazione di volatilità. L'acquisto coordinato tramite lo strumento informatico creato a norma del regolamento (UE) 2022/2576 (3) del Consiglio può offrire l'opportunità di abbassare il prezzo delle importazioni di energia, riducendo a sua volta la necessità di un intervento sul mercato.

    (8)

    La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede inoltre già alcune misure di salvaguardia per limitare gli episodi di volatilità estrema, ad esempio imponendo che i mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, di tale direttiva, abbiano i cosiddetti «interruttori di circuito» a breve termine che limitano gli aumenti estremi dei prezzi in determinate fasce orarie. Lo strumento temporaneo di gestione dell'eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici, introdotto dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, contribuisce a limitare la volatilità estrema dei prezzi nell'arco di una giornata nei mercati dei derivati energetici. Tali meccanismi funzionano però solo a breve termine e non sono intesi a impedire che i prezzi di mercato raggiungano livelli eccessivi.

    (9)

    La riduzione della domanda costituisce un ulteriore elemento importante per affrontare il problema dei picchi estremi dei prezzi. Ridurre la domanda di gas e di energia elettrica può avere un effetto calmieratore sui prezzi di mercato e può pertanto contribuire ad attenuare i problemi legati a prezzi del gas anormalmente elevati. Pertanto, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022, il presente regolamento dovrebbe garantire che l'attivazione del meccanismo istituito dal presente regolamento non comporti un aumento complessivo del consumo del gas.

    (10)

    Nell'estate del 2022 gli sforzi di soggetti sovvenzionati dallo Stato per acquistare gas a fini di stoccaggio, compiuti senza tenere conto dell'impatto di acquisti non coordinati sui prezzi, hanno contribuito a far salire i parametri di riferimento per i prezzi e in particolare i prezzi del TTF. Per evitare picchi estremi dei prezzi in futuro è pertanto importante un migliore coordinamento, se del caso, tra gli Stati membri che ricorrono a soggetti sovvenzionati dallo Stato per acquisti di gas finalizzati al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Il ricorso al meccanismo di acquisto in comune istituito dal regolamento (UE) 2022/2576 può svolgere un ruolo importante nel limitare gli episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas a tale riguardo.

    (11)

    Sebbene siano già disponibili misure per affrontare alcuni degli elementi che determinano i problemi di formazione dei prezzi nei mercati del gas, tali misure esistenti non garantiscono una soluzione immediata e sufficientemente certa ai problemi attuali.

    (12)

    È pertanto necessario istituire un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per le operazioni di gas naturale sui principali mercati per i derivati TTF e i derivati collegati ad altri VTP con scadenze comprese tra un mese e un anno quale strumento con effetto immediato contro episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas.

    (13)

    Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una proposta relativa a un corridoio dinamico di prezzo di carattere temporaneo per le transazioni di gas naturale allo scopo di limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas, tenendo conto delle salvaguardie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della proposta della Commissione per il regolamento (UE) 2022/2576.

    (14)

    Le seguenti salvaguardie dovrebbero, da un lato, essere tenute in considerazione nel concepire l'MCM e, dall'altro, essere utilizzate per garantire che un'eventuale attivazione dell'MCM sia terminata nel momento in cui non sussistono più le condizioni per la sua attivazione o qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato: l'MCM dovrebbe applicarsi alle transazioni di gas naturale presso il TTF, un punto di scambio virtuale gestito da Gasunie Transport Services B.V.; altri hub di scambio del gas dell'Unione possono essere collegati al prezzo a pronti corretto del TTF attraverso un corridoio dinamico di prezzo; esso non dovrebbe pregiudicare la compravendita di gas fuori borsa («OTC»), né mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, dovrebbe dipendere dai progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di gas, non dovrebbe comportare un aumento complessivo del consumo di gas, dovrebbe essere concepito in modo tale da non impedire i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, non dovrebbe compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici e dovrebbe tener conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l'Unione.

    (15)

    L'MCM dovrebbe essere concepito per soddisfare due criteri di base, in particolare fungere da strumento efficace contro episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas, ed essere attivato solo se i prezzi raggiungono livelli eccezionali rispetto ai mercati mondiali, al fine di evitare turbative significative del mercato e interruzioni dei contratti di fornitura, che potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

    (16)

    L'intervento dell'MCM dovrebbe limitarsi a colmare le carenze principali nel sistema di formazione dei prezzi. Il prezzo di regolamento dei derivati TTF a un mese è di gran lunga il parametro di riferimento più utilizzato nei contratti di fornitura di gas in tutta l'Unione, seguito dal prezzo di regolamento delle scadenze a due mesi e a un anno. Tuttavia, spostamenti della negoziazione a derivati collegati ad altri VTP possono portare a distorsioni sui mercati dell'energia o finanziari dell'Unione, ad esempio mediante arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, a scapito dei consumatori. I derivati collegati a tutti i VTP nell'Unione dovrebbero pertanto, in linea di principio, essere inclusi nell'MCM. Tuttavia, l'applicazione dell'MCM ai derivati collegati a VTP diversi dai TTF è complessa e richiede un'ulteriore preparazione tecnica. In considerazione dell'urgente necessità di introdurre un MCM per il derivato più importante, il derivato TTF, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di definire i dettagli tecnici concernenti l'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP e la selezione dei derivati collegati ad altri VTP che possono essere esclusi sulla base di criteri predefiniti mediante un atto di esecuzione.

    (17)

    L'istituzione dell'MCM dovrebbe segnalare chiaramente al mercato che l'Unione non accetterà prezzi eccessivamente elevati del gas dovuti a un sistema imperfetto di formazione dei prezzi. L'MCM dovrebbe inoltre dare certezze agli operatori del mercato in merito ai limiti su cui fare affidamento nella negoziazione del gas e potrebbe comportare ingenti risparmi economici sia per le imprese che per le famiglie, che saranno meno esposte a episodi di prezzi eccessivamente elevati dell'energia.

    (18)

    L'MCM dovrebbe introdurre un massimale dinamico di sicurezza per il prezzo dei derivati con scadenze da un mese a un anno. Tale massimale dinamico di sicurezza dovrebbe essere attivato se il prezzo dei derivati raggiunge un livello predefinito e se il rialzo del prezzo non è accompagnato da un analogo rialzo sul mercato regionale o mondiale.

    (19)

    Un massimale dinamico di sicurezza dovrebbe pertanto garantire che non siano accettati ordini di negoziazione per prezzi che sarebbero notevolmente superiori ai prezzi del GNL in altre regioni del mondo. È opportuno utilizzare parametri di riferimento adeguati per determinare un prezzo di riferimento che rifletta le tendenze del prezzo del GNL a livello mondiale. Il prezzo di riferimento dovrebbe basarsi su valutazioni del prezzo del GNL rappresentative delle condizioni del mercato europeo e, data la particolare importanza del Regno Unito e dell'Asia quali concorrenti sul mercato mondiale del GNL, anche su un parametro di riferimento adeguato per il Regno Unito e le regioni asiatiche. Diversamente dal gas trasportato in gasdotti, il GNL è negoziato a livello mondiale. Pertanto, i prezzi del GNL riflettono meglio l'andamento dei prezzi del gas a livello mondiale e possono fungere da parametro di riferimento per valutare se i livelli dei prezzi negli hub continentali si discostano anormalmente dai prezzi internazionali.

    (20)

    Il campione di prezzi del GNL preso in considerazione dovrebbe essere sufficientemente ampio da essere informativo anche nel caso in cui un prezzo specifico del GNL non è disponibile in un dato giorno. Al fine di creare un paniere rappresentativo dei prezzi europei e internazionali e di garantire che i soggetti che forniscono le informazioni sul prezzo siano sottoposti alla pertinente regolamentazione dell'Unione, le valutazioni del prezzo dovrebbero essere selezionate dalle agenzie di rilevazione che figurano nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Poiché le informazioni tempestive sono fondamentali per l'MCM, dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni sul prezzo fornite da soggetti che forniscono informazioni relative al giorno della pubblicazione. Al fine di consentire all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («ACER») di esercitare i suoi compiti di vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e di calcolare il prezzo di riferimento in tempo utile, è necessario imporre alle agenzie di rilevazione che pubblicano le valutazioni del prezzo di fornire le valutazioni all'ACER entro le ore 21.00 CET, a condizione che queste siano disponibili, per permettere all'ACER di pubblicare un prezzo di riferimento prima di fine giornata. Sebbene tali obblighi di rilevazione riguardino solo dati esistenti, non comportino significativi oneri aggiuntivi per le agenzie di rilevazione e siano frequenti nella regolamentazione relativa ai mercati finanziari e dell'energia, l'ACER dovrebbe garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute, tutelare eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni e utilizzarle esclusivamente a fini regolamentari. L'ACER dovrebbe essere in grado di emanare orientamenti sul formato in cui devono essere forniti i dati pertinenti.

    (21)

    A causa della loro elevata liquidità, è opportuno includere anche i derivati front month relativi al National Balancing Point («NBP») del Regno Unito. La valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma del regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe far parte del paniere delle valutazioni del prezzo del GNL.

    (22)

    Sebbene i parametri di riferimento presi in considerazione per il prezzo di riferimento siano un buon indicatore delle tendenze del prezzo del GNL a livello mondiale, essi non possono semplicemente sostituire i prezzi dei derivati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il prezzo di riferimento riflette i prezzi in luoghi diversi rispetto al TTF e ad altri VTP nell'Unione. Ad esempio, non tengono conto dei costi relativi a eventuali congestioni infrastrutturali verificatesi nel trasferimento del gas dal terminale GNL al luogo in cui è situato l'hub TTF. I prezzi del TTF sono pertanto di norma superiori ai prezzi presi in considerazione per il prezzo di riferimento. Tra giugno e agosto 2022 il differenziale ammontava in media a circa 35 EUR/MWh. Inoltre, per la sicurezza dell'approvvigionamento è di fondamentale importanza che il prezzo dei derivati TTF corretto sia fissato a un livello sufficientemente elevato da attrarre importazioni di GNL da altre regioni del mondo. Pertanto, ai fini del calcolo del prezzo dei derivati TTF corretto, al prezzo di riferimento dovrebbe essere applicato un premio per la sicurezza dell'approvvigionamento. La formula per il massimale di sicurezza dovrebbe essere completamente dinamica, basata su un paniere di prezzi in evoluzione dinamica che rispecchi i prezzi del mercato a livello mondiale e dovrebbe fungere come un certo margine di sicurezza al fine di garantire che la sicurezza dell'approvvigionamento non sia a rischio. Il massimale dinamico di sicurezza può variare ogni giorno sulla base dell'evoluzione dei prezzi mondiali contenuti nel paniere.

    (23)

    Il massimale di sicurezza non dovrebbe essere statico. Il massimale di sicurezza dovrebbe essere adeguato in modo dinamico e su base giornaliera. La pubblicazione di un prezzo di regolamento giornaliero consente di mantenere il massimale dinamico di sicurezza in linea con l'andamento del mercato del GNL, di preservare il processo di formazione dei prezzi sulle borse e di attenuare i possibili impatti sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati. Una concezione dinamica del massimale di sicurezza ridurrà inoltre i rischi per le controparti centrali e limiterà l'impatto sui partecipanti ai mercati dei contratti future, come i partecipanti diretti e i loro clienti. Il massimale dinamico di sicurezza non dovrebbe correggere i prezzi di mercato al di sotto di un determinato limite.

    (24)

    Per evitare il rischio che un limite dinamico di offerta sul prezzo dei derivati con scadenze da un mese a un anno induca comportamenti collusivi tra i fornitori o gli operatori commerciali di gas naturale, le autorità di regolamentazione del settore finanziario, l'ACER e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero sorvegliare con particolare attenzione i mercati dei derivati sul gas e sull'energia nel periodo in cui è in funzione l'MCM.

    (25)

    L'MCM dovrebbe avere natura temporanea ed essere attivato solo per limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas naturale non connessi ai prezzi di altre borse del gas. A tale scopo, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché entri in funzione l'MCM.

    (26)

    L'MCM dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi di regolamento dei derivati TTF front month raggiungono un livello predefinito eccezionalmente elevato, in modo da garantire che l'MCM corregga le carenze del mercato ma non interferisca in misura significativa con la domanda e l'offerta e la normale fissazione dei prezzi. Se stabilito a un livello non sufficientemente elevato, il massimale di sicurezza potrebbe impedire ai partecipanti al mercato di coprire efficacemente i propri rischi, in quanto potrebbero risultarne compromessi la formazione di prezzi affidabili per i prodotti con una data di consegna futura e il funzionamento dei mercati degli strumenti derivati. Se l'MCM fosse attivato per ribassare artificialmente i prezzi anziché per correggere il malfunzionamento del mercato, si avrebbero gravi ripercussioni negative sui partecipanti al mercato, tra cui le imprese del settore energetico, che potrebbero avere difficoltà a soddisfare le richieste di margini e a gestire i vincoli di liquidità, con esiti potenziali di inadempienza. Alcuni operatori del mercato, in particolare quelli di minori dimensioni, potrebbero non riuscire a coprire le proprie posizioni e si esacerberebbe ulteriormente la volatilità dei mercati a pronti, con impennate dei prezzi anche maggiori. Considerati i notevoli volumi delle negoziazioni, tale andamento costituirebbe un rischio evidente per l'economia, che dovrebbe essere evitato dalla concezione dell'MCM. I livelli di prezzo che farebbero scattare l'MCM di correzione del mercato dovrebbero essere definiti in base all'esperienza passata, quale il rialzo eccezionale dei prezzi verificatosi nell'agosto 2022. I dati disponibili mostrano che nell'agosto 2022 i prezzi front month dei derivati TTF hanno raggiunto livelli superiori ai 180 EUR/MWh. L'obiettivo dell'MCM dovrebbe essere di evitare prezzi anomali quali il livello raggiunto nell'agosto 2022.

    (27)

    Inoltre, l'MCM dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi del TTF raggiungono livelli notevolmente e anormalmente elevati rispetto ai prezzi del GNL che riflettono le tendenze del mercato a livello mondiale. Se i prezzi sui mercati mondiali aumentano allo stesso ritmo e livello dei prezzi del TTF, l'attivazione dell'MCM potrebbe ostacolare l'acquisto di forniture sui mercati mondiali e comportare rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Pertanto, l'MCM dovrebbe scattare solo nelle situazioni in cui i prezzi del TTF sono notevolmente superiori a quelli sui mercati mondiali per un lungo periodo. Analogamente, se il differenziale con i prezzi del TTF si riducesse o si azzerasse, l'MCM dovrebbe essere disattivato in modo da evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento.

    (28)

    Ai fini della piena compatibilità con il regolamento (UE) 2022/1369 (7) del Consiglio e con gli obiettivi di riduzione della domanda ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe poter sospendere l'attivazione dell'MCM qualora esso incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi di riduzione volontaria della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369 o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio in mesi comparabili negli anni precedenti. Per affrontare le variazioni regionali o a livello dell'Unione dovute alla stagionalità, all'andamento delle condizioni meteorologiche e ad altri fattori quali la crisi COVID-19, il consumo di gas dovrebbe essere misurato rispetto al consumo registrato nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, in linea con l'approccio di cui al regolamento (UE) 2022/1369 e sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma di tale regolamento. L'effetto calmieratore sui prezzi del gas naturale eventualmente esercitato dall'MCM non dovrebbe finire per incentivare artificialmente il consumo di gas naturale nell'Unione al punto di compromettere gli sforzi necessari a ridurre la domanda conformemente agli obiettivi di riduzione volontaria e obbligatoria della domanda in applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e agli obiettivi di riduzione della domanda conformemente al regolamento (UE) 2022/1854 (8) del Consiglio. La Commissione dovrebbe garantire che l'attivazione dell'MCM non rallenti i progressi degli Stati membri nel perseguire i propri obiettivi di risparmio energetico.

    (29)

    In funzione del livello dell'intervento, l'MCM può comportare rischi di natura finanziaria, contrattuale o inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il livello del rischio dipende dalla frequenza con la quale l'MCM è attivato e può di conseguenza interferire con il normale funzionamento del mercato. Quanto più è bassa la soglia di intervento tanto più spesso l'MCM scatterà e altrettanto più probabile sarà che il rischio pertinente si concretizzi. Le condizioni per l'attivazione del meccanismo dovrebbero pertanto essere fissate a un livello connesso a prezzi anomali ed eccezionalmente elevati dei derivati TTF a un mese, assicurando però al contempo che lo strumento sia efficace nel caso di episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas che non riflettono l'andamento dei mercati internazionali.

    (30)

    È importante che l'MCM sia concepito in modo da non alterare l'equilibrio contrattuale fondamentale dei contratti di fornitura del gas e punti invece ad evitare episodi di comportamento anomalo dei mercati. Se i fattori che innescano l'intervento sono stabiliti a un livello tale da correggere i problemi esistenti di formazione dei prezzi senza interferire con l'equilibrio della domanda e dell'offerta, è possibile minimizzare il rischio che l'equilibrio contrattuale dei contratti esistenti sia alterato dall' o dalla sua attivazione.

    (31)

    Al fine di garantire che l'MCM abbia effetto immediato, il limite dinamico di offerta dovrebbe essere attivato immediatamente e automaticamente senza necessità di un'ulteriore decisione dell'ACER o della Commissione.

    (32)

    Per assicurare che gli eventuali problemi dovuti all'attivazione dell'MCM siano individuati tempestivamente, la Commissione dovrebbe chiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (ESMA) e all'ACER di presentare una relazione sui possibili effetti negativi dell'MCM sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

    (33)

    L'ACER dovrebbe attuare un monitoraggio costante per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione dell'MCM. L'ACER è l'autorità più indicata per effettuare tale monitoraggio, in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati del gas e possiede le conoscenze specialistiche necessarie in materia di funzionamento dei mercati del gas, oltre ad essere già incaricata di monitorare le attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del diritto dell'Unione. L'ACER dovrebbe pertanto monitorare l'andamento del prezzo di regolamento TTF front month e confrontarlo con il prezzo di riferimento, determinato dal prezzo medio delle valutazioni di prezzo del GNL riferite agli hub di scambio europei, al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni che giustificano l'attivazione o la disattivazione dell'MCM. Una volta che le condizioni per l'attivazione dell'MCM risultino soddisfatte, l'ACER dovrebbe pubblicare immediatamente sul proprio sito web un avviso che affermi che le condizioni di attivazione dell'MCM sono state soddisfatte. Il giorno successivo i gestori dei mercati non dovrebbero accettare ordini al di sopra del limite dinamico di offerta e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non dovrebbero presentare tali ordini. I gestori dei mercati e i partecipanti al mercato dei derivati TTF dovrebbero monitorare il sito web dell'ACER, dove dovrebbe essere pubblicato il prezzo di riferimento giornaliero. Un analogo limite dinamico di offerta dovrebbe applicarsi ai derivati collegati ad altri VTP alle condizioni definite nell'atto di esecuzione concernente l'applicazione dell'MCM a tali derivati.

    (34)

    L'attivazione dell'MCM può provocare effetti indesiderati e imprevedibili sull'economia, compresi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità finanziaria. Per garantire una reazione rapida in caso di turbative indesiderate del mercato, è opportuno istituire misure di salvaguardia efficienti, basate su criteri oggettivi, che consentano di sospendere l'MCM in qualsiasi momento. Nell'eventualità di di turbative indesiderate del mercato, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER e indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione dovrebbe poter chiedere all'ESMA, all'ACER e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e al gruppo di coordinamento del gas, istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («GCG») un parere in merito alle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione e sulla stabilità finanziaria, in modo che la Commissione possa, se necessario, sospendere rapidamente con decisione di esecuzione l’attivazione dell’MCM da parte dell’ACER.

    (35)

    Oltre a un esame quotidiano per stabilire se continuino a sussistere i requisiti per mantenere il limite di offerta dinamico, è opportuno istituire ulteriori misure di salvaguardia al fine di evitare turbative indesiderate del mercato.

    (36)

    Il limite di offerta dinamico non dovrebbe riguardare le operazioni fuori borsa («over-the-counter» – OTC), in quanto applicare tale limite alle operazioni OTC complicherebbe seriamente il monitoraggio e potrebbe comportare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento. Un meccanismo di riesame dovrebbe tuttavia essere applicato al fine di valutare se l'esclusione delle operazioni OTC possa portare a spostamenti significativi della negoziazione di derivati TTF ai mercati OTC, mettendo così in pericolo la stabilità dei mercati finanziari o dell'energia.

    (37)

    L'MCM dovrebbe essere disattivato automaticamente qualora non sia più giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale. Salvo nei casi di turbative del mercato, l'MCM dovrebbe essere disattivato solo dopo un certo periodo di tempo, per evitarne un'attivazione e una disattivazione frequenti. L'MCM dovrebbe pertanto essere disattivato automaticamente dopo 20 giorni se il limite dinamico di offerta è pari a 180 EUR/MWh per un determinato periodo. La disattivazione dell'MCM non dovrebbe richiedere alcuna valutazione da parte dell'ACER o della Commissione, ma avvenire automaticamente una volta soddisfatte le dovute condizioni.

    (38)

    Qualora dovesse sussistere una riduzione significativa della fornitura di gas e nell'eventualità in cui l'approvvigionamento di gas sia insufficiente a soddisfare la rimanente domanda di gas, la Commissione, a norma del regolamento (UE) 2017/1938, può dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o di Unione su richiesta di uno Stato membro che ha dichiarato un'emergenza e deve dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione se due o più Stati membri hanno dichiarato un'emergenza. Al fine di evitare che si presenti una situazione ove il mantenimento prolungato dell'attivazione dell'MCM comporti problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, l'MCM dovrebbe essere automaticamente disattivato ove la Commissione abbia dichiarato uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione.

    (39)

    È di fondamentale importanza che l'MCM comprenda uno strumento efficace per sospendere immediatamente e in qualsiasi momento, sulla base di criteri oggettivi, il massimale dinamico di sicurezza se il massimale dinamico di sicurezza dovesse determinare gravi turbative del mercato, con ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi di gas intra-Unione.

    (40)

    Poiché, nel valutare un'eventuale sospensione dell'MCM, è importante esaminare a fondo tutte le misure di salvaguardia da prendere in considerazione, la sospensione dovrebbe essere adottata con decisione di esecuzione della Commissione. È opportuno che la Commissione adotti tale decisione senza indebiti ritardi e valutando se l'applicazione del limite dinamico di offerta metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, sia accompagnato da interventi sufficienti per ridurre la domanda, impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, incida negativamente sui mercati dei derivati energetici, tenga conto dei prezzi di mercato del gas nei vari mercati organizzati in tutta l'Unione o possa incidere negativamente sui contratti di fornitura di gas in essere. In tali casi la Commissione dovrebbe sospendere l'MCM mediante una decisione di esecuzione. Tenuto conto della necessità di una reazione rapida, alla Commissione non dovrebbe essere richiesto di agire secondo una procedura di comitato.

    (41)

    L'MCM non dovrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, limitando i segnali di prezzo che sono essenziali per attrarre le forniture di gas necessarie e per i flussi di gas intra-Unione. I fornitori di gas potrebbero, di fatto, sospendere le forniture al momento dell'attivazione dell'MCM allo scopo di massimizzare i profitti, per poi vendere non appena il massimale di sicurezza è stato disattivato. Nel caso in cui l'MCM comporti tali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione ma non sia stato dichiarato uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, , la Commissione dovrebbe sospendere immediatamente l'MCM. Gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero includere una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

    (42)

    Poiché i flussi di gas intra-Unione senza restrizioni costituiscono un elemento fondamentale della sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, l'attivazione dell'MCM dovrebbe essere sospesa anche qualora limiti indebitamente i flussi di gas intra-Unione, mettendo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

    (43)

    L'MCM non dovrebbe indebolire il ruolo dei segnali di prezzo nel mercato interno del gas naturale dell'Unione e impedire i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, in quanto è essenziale che i flussi di gas naturale continuino ad arrivare dove sono più necessari.

    (44)

    Gli MCM non dovrebbero mettere indebitamente a repentaglio il funzionamento corretto e costante dei mercati dei derivati energetici. Il ruolo di tali mercati è fondamentale perché consentono ai partecipanti al mercato di coprire le loro posizioni al fine di gestire i rischi, in particolare per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. Inoltre, gli interventi sui prezzi attraverso l'MCM possono comportare notevoli perdite finanziarie per i partecipanti ai mercati dei derivati. Date le dimensioni del mercato del gas nell'Unione, tali perdite possono non solo incidere sui mercati specializzati dei derivati, ma anche avere effetti a catena significativi su altri mercati finanziari. Gli interventi sui prezzi potrebbero anche comportare un aumento dannoso delle richieste di margini dovuto all'incertezza. Un aumento sostanziale delle richieste di margini potrebbe comportare considerevoli perdite finanziarie e di liquidità per i partecipanti al mercato, con conseguente inadempimento di un partecipante diretto o di un cliente finale. I partecipanti al mercato interessati dovrebbero agire in buona fede e non modificare indebitamente le procedure di gestione del rischio con conseguente aumento delle richieste di margini, in particolare se non in linea con le normali procedure di mercato. La Commissione dovrebbe pertanto sospendere immediatamente l'MCM qualora esso metta a repentaglio il regolare funzionamento del mercato dei derivati, ad esempio laddove porti a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione. A tale riguardo, è importante che la Commissione tenga conto delle competenze disponibili presso i pertinenti organismi dell'Unione. L'ESMA è un'autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, in particolare promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati, come i mercati dei derivati.

    La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto delle relazioni dell'ESMA su tali aspetti. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali pareri della BCE relativi alla stabilità del sistema finanziario, in linea con l'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e con l'articolo 25.1 del protocollo 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al TFUE («protocollo»). Data la volatilità dei mercati finanziari e l'impatto potenzialmente forte degli interventi sul mercato, è importante garantire che la Commissione possa sospendere rapidamente l'MCM. La relazione dell'ESMA dovrebbe pertanto essere presentata entro 48 ore dalla richiesta della Commissione o, nei casi urgenti, lo stesso giorno della richiesta.

    (45)

    È opportuno che l'MCM sia concepito in modo da essere utilizzato solo nel caso di aumenti eccezionali dei prezzi del gas causati da carenze del meccanismo di formazione dei prezzi e non dovrebbe incidere, pertanto, sulla validità dei contratti di fornitura di gas in essere. Tuttavia, la Commissione dovrebbe sospendere l'MCM qualora l'ACER o la Commissione constati che la sua attivazione incide negativamente sui contratti di fornitura in essere.

    (46)

    La concezione dell'MCM, e le possibilità di sospenderlo, dovrebbero tenere conto del fatto che gli operatori commerciali del settore del gas naturale potrebbero trasferire gli scambi di gas naturale in regioni al di fuori dell'Unione, riducendo l'efficacia dell'MCM di correzione del mercato. A titolo di esempio, gli operatori potrebbero avviare operazioni di compravendita di gas OTC, che sono meno trasparenti, meno soggette a controllo regolamentare e che comportano maggiori rischi di inadempimento degli obblighi per le parti interessate. O ancora, gli operatori la cui copertura fosse potenzialmente limitata dall'MCM potrebbero cercare coperture in altre giurisdizioni, con il risultato che la controparte di compensazione sarebbe costretta a riequilibrare la liquidità soggiacente alle posizioni in derivati per tenere conto del prezzo di regolamento con massimale, innescando richieste di margini.

    (47)

    L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG dovrebbero assistere la Commissione nel monitoraggio dell'MCM.

    (48)

    Nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di consultare la BCE e di chiederne la consulenza, in conformità del ruolo della BCE a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, di contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario e, a norma dell'articolo 25.1 del protocollo, di fornire pareri e essere consultata, tra gli altri, dalla Commissione sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario. Tale processo di consultazione dovrebbe essere organizzato in modo da consentire una rapida sospensione dell'MCM, ove necessario.

    (49)

    Data l'urgente necessità di affrontare in particolare i problemi legati alla fissazione del prezzo dei derivati TTF nell'Unione, è fondamentale attuare rapidamente l'MCM. L'ESMA e l'ACER dovrebbero effettuare una valutazione dell'impatto dell'MCM («valutazione degli effetti») per verificare se una sua rapida attuazione possa comportare conseguenze negative indesiderate per i mercati finanziari o dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento. La valutazione degli effetti dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o marzo 2023. Dovrebbe analizzare in particolare gli elementi necessari per l'atto di esecuzione relativo ai dettagli delle modalità di estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP e verificare se gli elementi chiave dell'MCM siano ancora adeguati alla luce dei mercati finanziari e dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento. L'ESMA e l'ACER dovrebbero pubblicano una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione dell'MCM entro il 23 gennaio 2023. Tenendo conto dei risultati della valutazione degli effetti, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre senza indebito ritardo una modifica del presente regolamento al fine di adeguare la scelta dei prodotti cui si applica l'MCM.

    (50)

    La Commissione può proporre anche altre modifiche al presente regolamento, sulla base della valutazione degli effetti o a seguito di un evento di correzione del mercato o di una decisione di sospensione, o alla luce degli sviluppi del mercato e della sicurezza dell'approvvigionamento.

    (51)

    Al fine di preservare il buon funzionamento dei mercati dei derivati, in particolare delle procedure di gestione del rischio delle controparti centrali di compensazione (CCP), e di ridurre al minimo la necessità di richiedere margini addizionali come garanzia, le parti dovrebbero essere autorizzate, se lo desiderano, a compensare o a ridurre in modo ordinato le posizioni sul mercato dei derivati TTF. Pertanto, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, né alle negoziazioni che consentono ai partecipanti al mercato di compensare o di ridurre le posizioni risultanti da contratti derivati TTF stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    (52)

    Le CCP svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dei mercati dei derivati TTF attenuando il rischio di controparte. È pertanto necessario che le attività delle CCP, in particolare nella gestione delle posizioni in stato di default, non siano ostacolate dall'MCM. A tal fine, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi alle negoziazioni eseguite nell'ambito di una procedura di gestione dell'inadempimento organizzata da una CCP.

    (53)

    L'MCM è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di correggere prezzi del gas eccessivamente elevati al TTF e i derivati collegati ad altri VTP. Tutti gli Stati membri risentono degli effetti indiretti del rialzo dei prezzi, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione. Le carenze del sistema di formazione dei prezzi hanno un'incidenza diversa nei vari Stati membri, in quanto gli aumenti dei prezzi sono più marcati in alcuni (ad esempio gli Stati membri dell'Europa centrale) che in altri (ad esempio gli Stati membri periferici o con altre possibilità di approvvigionamento). Al fine di evitare un'azione frammentata, che potrebbe dividere il mercato integrato del gas dell'Unione, è necessaria un'azione comune in uno spirito di solidarietà. Ciò è inoltre essenziale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Inoltre, l'adozione di misure comuni di salvaguardia, che potrebbero essere più necessarie negli Stati membri che non dispongono di alternative di approvvigionamento, dovrebbe garantire un approccio coordinato come espressione della solidarietà energetica. Sebbene i rischi e i benefici finanziari siano molto diversi da uno Stato membro all'altro, l'MCM dovrebbe di fatto costituire un compromesso solidale in cui tutti gli Stati membri convengono di contribuire alla correzione del mercato e di accettare gli stessi vincoli alla formazione dei prezzi, anche se il livello di malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi e l'impatto finanziario dei prezzi derivati sull'economia non è il medesimo in ciascuno di essi. L'MCM rafforzerebbe pertanto la solidarietà all'interno dell'Unione, evitando prezzi eccessivamente elevati del gas che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. L'MCM contribuirà a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

    (54)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati al altri VTP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (55)

    Data la situazione volatile e imprevedibile del mercato del gas naturale all'avvicinarsi della stagione invernale, è importante garantire che l'MCM possa essere applicato quanto prima, se sussistono le condizioni che ne giustificano l'attivazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il 1° febbraio 2023. Il limite dinamico di offerta dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 febbraio 2023. L'obbligo per l'ESMA e l'ACER di presentare una relazione preliminare sui dati dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023 al fine di ottenere le informazioni richieste prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati TTF e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale (VTP) conformemente all'articolo 9, al fine di limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas nell'Unione che non riflettono i prezzi del mercato a livello mondiale.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «derivato TTF»: derivato su merci quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione nel Title Transfer Facility (TTF), un punto di scambio virtuale, gestito da Gasunie Transport Services B.V.;

    2)

    «derivati collegati ad altri VTP»: derivato su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014, che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione in un punto di scambio virtuale nell'Unione;

    3)

    «punto di scambio virtuale» o «VTP»: il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas è scambiato tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità di trasporto o di distribuzione;

    4)

    «derivato TTF front month»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati su un mercato regolamentato;

    5)

    «derivato TTF front year»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di dodici mesi negoziati su un determinato mercato regolamentato;

    6)

    «prezzo di riferimento»: se disponibile, il prezzo medio giornaliero:

    della valutazione del prezzo del GNL Northwest Europe Marker definita come la media giornaliera di «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NWE) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e di «Northwest Europe des – half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per milione di unità termiche britanniche (MMBtu) in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della Banca centrale europea («BCE») e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

    della valutazione del prezzo del GNL Mediterranean Marker, definita come la media giornaliera di «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e la media giornaliera di «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2» e «Greece des - half-month 2» amministrati da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

    della valutazione del prezzo del GNL Northeast Asia Marker, definita come la media giornaliera di «LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month» amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

    del prezzo di regolamento dei derivati NBP front month, pubblicato da ICE Futures Europe (Regno Unito); con una conversione dello Sterling pence per therm in EUR/MWh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 therm per 29,3071 kWh;

    della valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2576;

    7)

    «mercato regolamentato»: «mercato regolamentato» quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

    8)

    «gestore del mercato»: gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE.

    CAPO II

    MECCANISMO DI CORREZIONE DEL MERCATO

    Articolo 3

    Monitoraggio dei prezzi

    1.   L'ACER monitora costantemente l'andamento del prezzo di riferimento e del prezzo di regolamento dei derivati TTF front month e del prezzo di regolamento front month dei derivati collegati ad altri VTP.

    2.   Al fine del paragrafo 1, Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED), «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NEW) e «Japan Korea Marker» (JKM).

    3.   Al fine del paragrafo 1, Argus Benchmark Administration B.V (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Northwest Europe des – half-month 2», «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2», «Greece des - half-month 2» e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2».

    4.   L'ACER calcola il prezzo di riferimento giornaliero ogni giorno, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1. L'ACER pubblica quotidianamente il prezzo di riferimento giornaliero sul proprio sito web entro le ore 23.59 CET.

    Articolo 4

    Evento di correzione del mercato

    1.   L'MCM per il prezzo di regolamento dei derivati TTF front year è attivato quando si verifica un evento di correzione del mercato. Un evento di correzione del mercato è ritenuto verificatosi quando il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V. (Paesi Bassi):

    a)

    supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi; e

    b)

    è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento nel periodo di cui alla lettera a).

    2.   Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si verifica anche un evento di correzione del mercato relativo ai derivati collegati ad altri VTP alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    3.   Se constata che si è verificato un evento di correzione del mercato, l'ACER pubblica un avviso che afferma che un evento di correzione di mercato si è verificato («avviso di correzione del mercato») in modo chiaro e visibile sul suo sito web entro le ore 23:59 CET e informa dell'evento il Consiglio, la Commissione, la BCE e l'ESMA.

    4.   I gestori dei mercati sul mercato dei derivati TTF e i partecipanti al mercato dei derivati TTF monitorano quotidianamente il sito web dell'ACER.

    5.   A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di un avviso di correzione del mercato, i gestori dei mercati non accettano e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non presentano ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori a 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente («limite dinamico di offerta»). Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta rimane pari alla somma di 145 EUR e 35 EUR.

    6.   Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, ai derivati collegati ad altri VTP si applica un limite dinamico di offerta alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2.

    7.   Una volta attivato dall'ACER, il limite dinamico di offerta si applica per un minimo di [20 giorni lavorativi], a meno che non sia sospeso dalla Commissione in conformità dell'articolo 6 o disattivato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

    8.   Affinché la Commissione possa sospendere rapidamente, con decisione di esecuzione, l'attivazione dell'MCM effettuata dall'ACER, qualora, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione chiede senza ritardo alla BCE, all'ESMA e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e al gruppo di coordinamento del gas («GCG») di fornire una valutazione delle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione e sulla stabilità finanziaria. Tale parere tiene conto dell'andamento dei prezzi in altri mercati organizzati pertinenti, in particolare in Asia o negli Stati Uniti, quale risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e pubblicati da S&P Global Inc. (New York).

    9.   Dopo aver valutato l'effetto del limite dinamico di offerta sul consumo di gas e di energia elettrica e i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di riduzione della domanda di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854, la Commissione può proporre una modifica del regolamento (UE) 2022/1369 al fine di adeguarlo alla nuova situazione.

    10.   Nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione chiede senza indebito ritardo alla BCE un parere sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici.

    Articolo 5

    Disattivazione dell'MCM

    1.   Il limite dinamico di offerta è disattivato 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento di correzione del mercato a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 o successivamente, se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi.

    2.   Ove la Commissione ha dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, in particolare in caso di deterioramento significativo della situazione di approvvigionamento di gas che porta a una situazione in cui l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la rimanente domanda di gas («razionamento»), a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il limite dinamico di offerta di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c), è disattivato.

    3.   L'ACER pubblica senza ritardo un avviso sul suo sito web e notifica al Consiglio, alla Commissione, alla BCE e all'ESMA che si è verificato un evento di disattivazione di cui al paragrafo 0 («avviso di disattivazione»).

    Articolo 6

    Sospensione dell'MCM

    1.   L'ESMA, l'ACER, l'ENTSOG e il GCG monitorano costantemente gli effetti del limite dinamico di offerta sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento in caso di attivazione dell'MCM.

    2.   Sulla base del monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione sospende in qualsiasi momento, mediante una decisione di esecuzione, l'MCM qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»). Nella valutazione, la Commissione tiene conto in particolare dell'eventualità che l'MCM attivato:

    a)

    metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione; gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento è una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente;

    b)

    si verifichi durante un periodo in cui gli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1369 non sono conseguiti a livello dell'Unione, incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369, tenuto conto della necessità di garantire che i segnali di prezzo incentivino la riduzione della domanda, o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio negli stessi mesi durante i cinque anni consecutivi precedenti il 1 febbraio 2023, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369;

    c)

    impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato secondo i dati di monitoraggio dell'ACER;

    d)

    incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione dell'MCM da parte dell'ESMA e a eventuali pareri della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine, in particolare laddove ciò porti a un aumento significativo delle richieste di margini o a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione in un mese, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione.

    e)

    comporti differenze sostanziali tra l'andamento dei prezzi nei diversi mercati organizzati nell'Unione e in altri mercati organizzati pertinenti, ad esempio in Asia o negli Stati Uniti, come risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmarks B.V. (Paesi Bassi);

    f)

    incida sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti, compresi quelli a lungo termine.

    3.   La decisione di sospensione è adottata senza indebito ritardo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di sospensione e nella misura in cui la decisione lo specifichi, il limite dinamico di offerta cessa di applicarsi.

    4.   L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG assistono la Commissione nei compiti di cui agli articoli 4, 5 e 6. La relazione dell'ESMA a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, è presentata entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione.

    5.   Nello svolgimento dei suoi compiti a norma degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione può consultare la BCE per consulenza su qualsiasi questione relativa al suo compito ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, ossia contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

    Articolo 7

    Segreto professionale

    1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui al presente articolo.

    2.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'ACER o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.

    3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

    4.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

    Articolo 8

    Riesame

    1.   L'ESMA e l'ACER valutano gli effetti dell'MCM sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento al fine di verificare in particolare se gli elementi chiave dell'MCM sono ancora adeguati alla luce degli sviluppi dei mercati finanziari e dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento.

    2.   Nella valutazione degli effetti, l'ESMA e l'ACER effettuano segnatamente un'analisi relativa ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale valutazione verifica in particolare se la limitazione ai derivati TTF abbia portato a un arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, con un impatto negativo sui mercati finanziari o dell'energia e a scapito dei consumatori.

    3.   L'ESMA e l'ACER valutano inoltre se:

    a)

    l'esclusione della negoziazione fuori borsa («over-the-counter» – OTC) dall'ambito di applicazione del presente regolamento abbia portato a spostamenti significativi della negoziazione di derivati TTF ai mercati OTC, mettendo così in pericolo la stabilità dei mercati finanziari o dell'energia;

    b)

    l'MCM abbia portato a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione;

    4.   L'ESMA e l'ACER valutano altresì se sia necessario riesaminare gli elementi seguenti:

    a)

    gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento;

    b)

    le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

    c)

    il limite dinamico di offerta.

    5.   Le relazioni dell'ESMA e dell'ACER a norma del paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 1o marzo 2023. L'ESMA e l'ACER pubblicano una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione dell'MCM entro il 23 gennaio 2023.

    Articolo 9

    Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP

    1.   Sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 1, la Commissione, con atto di esecuzione, definisce, entro il 31 marzo 2023, i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

    Nell'eventualità in cui l'applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP comporti effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esclude, in via eccezionale, taluni derivati dall'ambito di applicazione dell'MCM.

    2.   La Commissione seleziona i dettagli tecnici dell'attuazione, nonché i derivati collegati ad altri VTP, che potrebbero dover essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo di correzione del mercato, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

    a)

    la disponibilità di informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP;

    b)

    la liquidità dei derivati collegati ad altri VTP;

    c)

    l'impatto dell'inclusione dei derivati collegati ad altri VTP flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;

    d)

    l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sulla stabilità dei mercati finanziari, tenendo conto dell'impatto di eventuali margini addizionali come garanzia.

    Articolo 10

    Riesame

    La Commissione può, se del caso, proporre una modifica del presente regolamento per includere i contratti derivati OTC nell'ambito di applicazione del presente regolamento o per riesaminare gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento, in particolare considerando di assegnare un peso diverso a tali elementi, le condizioni per l'attivazione dell'MCM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e il limite dinamico di offerta. Prima di presentare tale proposta, la Commissione consulta la BCE, l'ESMA, l'ACER, l’ENTSOG, il GCG e, se del caso, altri pertinenti portatori di interessi.

    Articolo 11

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno.

    2.   L'articolo 4 si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023.

    3.   L'articolo 8, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023.

    4.   Il presente regolamento non si applica a:

    a)

    i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;

    b)

    l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;

    c)

    l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  Parere del 2 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  ICE Endex è una delle maggiori borse dell'energia in Europa. Per il gas, essa offre la negoziazione di contratti regolati di opzione e future sull'hub di scambio olandese TTF.

    (3)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

    (7)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (10)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (12)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


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