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Document 32022R2115

    Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/4830

    GU L 287 del 8.11.2022, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2115/oj

    8.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 287/33


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2115 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2022

    che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario che agli investitori sia consentito di prendere decisioni di investimento informate. Dal momento che un progetto di crowdfunding può offrire più di un prestito, nel precisare il metodo di calcolo dei tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario stabilire norme per calcolare i tassi di default a livello di ciascun singolo prestito relativo a uno specifico progetto di crowdfunding offerto su una piattaforma di crowdfunding. Una definizione di default a un livello più granulare, vale a dire a livello di prestito, permette di contemplare anche i casi in cui è improbabile che un titolare di progetti adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie relative a un prestito, ma non per gli altri. Pertanto, per calcolare i tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero considerare automaticamente e contemporaneamente i diversi prestiti riferiti allo stesso progetto in stato di default. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare se alcuni elementi indicativi di default riguardano l’intero progetto, invece che un prestito specifico. In particolare se una parte significativa dei prestiti collegati a un progetto di crowdfunding è in stato di default, i fornitori di servizi di crowdfunding possono ritenere improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, gli altri prestiti di tale progetto di crowdfunding saranno integralmente rimborsati, considerando pertanto anche tali prestiti in stato di default.

    (2)

    È necessario evitare l’arbitraggio regolamentare e consentire agli investitori di confrontare la performance dei fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti e, in particolare, la qualità dei progetti offerti sulle piattaforme di crowdfunding. È pertanto opportuno specificare gli elementi in base ai quali i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero considerare che si è verificato un default in relazione a un prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding. Detti fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi disporre di procedure efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni necessarie per individuare, senza indebito ritardo, il verificarsi del default dei prestiti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding.

    (3)

    L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti di pubblicare ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti e di pubblicare un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti da loro promossi. Al fine di garantire che gli investitori, anche potenziali, abbiano accesso a informazioni con orizzonti temporali simili per quanto riguarda la valutazione dei rischi e dei rendimenti relativi ai prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario garantire la conformità con l’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e utilizzare i tassi annuali di default come riferimento per il calcolo dei tassi di default. I tassi annuali di default rappresentano la percentuale di prestiti che passano da uno stato di non default a uno stato di default almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Il tasso di default previsto dovrebbe perciò fornire una stima della percentuale dei prestiti non in stato di default che si prevede andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, affinché la stima del tasso di default previsto sia basata sul tasso di default effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo dovrebbe considerare soltanto i prestiti che all’inizio del periodo di osservazione di un anno non sono in stato di default. Per garantire una rappresentazione corretta e comparabile dei tassi di default, al calcolo dei tassi di default annuali non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione (calcolo basato sui prestiti). Pertanto, per il calcolo dei tassi di default non dovrebbe essere utilizzato l’importo monetario dei prestiti, al fine di evitare che nel calcolo sia attribuita prevalenza ad alcuni prestiti. In caso di distorsione dovuta alla presenza di prestiti a breve termine, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero adeguare il calcolo del tasso di default. Per garantire una corretta rappresentazione dei tassi di default agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti non dovrebbero alterare o falsare i tassi di default pubblicati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.

    (4)

    Dati incoerenti, imprecisi, incompleti o non aggiornati possono determinare errori nel calcolo dei tassi di default dei progetti di crowdfunding. Di conseguenza, per garantire l’affidabilità e una qualità elevata dei dati, le procedure relative alla raccolta e alla memorizzazione dei dati dovrebbero essere solide e ben documentate.

    (5)

    Il metodo interno dei fornitori di servizi di crowdfunding per il calcolo dei tassi di default effettivi e previsti dovrebbe essere basato sulle informazioni riguardanti l’andamento dei prestiti promossi da tali fornitori di servizi di crowdfunding e le categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea.

    (7)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (8)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Default di prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

    1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti considerano che si è verificato un default in relazione a un particolare prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

    a)

    il fornitore di servizi di crowdfunding giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il titolare di progetti rimborsi integralmente o adempia altrimenti alle sue obbligazioni creditizie relative al prestito in questione;

    b)

    il titolare di progetti è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante relativa al prestito in questione.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli elementi seguenti sono da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento:

    a)

    è avvenuta una ristrutturazione onerosa dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;

    b)

    il titolare di progetti ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso agli investitori dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione.

    Ai fini della lettera a), una ristrutturazione onerosa si considera avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un titolare di progetti che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al titolare di progetti di modificare il piano di rimborso, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il titolare di progetti agisca nel quadro dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non sono considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato è basato sul nuovo piano di rimborso, una volta specificato. Tuttavia i fornitori di servizi di crowdfunding analizzano le ragioni di tale modifica del piano di rimborso, o della sospensione o dilazione dei pagamenti e valutano la possibilità di improbabile adempimento di cui al paragrafo 1, lettera a).

    4.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano la soglia di rilevanza utilizzata ai fini del paragrafo 1, lettera b).

    5.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano tempestivamente gli investitori in caso di default di un prestito.

    Articolo 2

    Metodo di calcolo del tasso di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

    1.   Ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano la media semplice del tasso annuale di default osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.

    2.   Per il calcolo del tasso annuale di default di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

    a)

    il denominatore è composto dal numero di prestiti non in stato di default osservati all’inizio della finestra di osservazione di 12 mesi;

    b)

    il numeratore comprende tutti i prestiti considerati nel denominatore che sono stati almeno una volta in default durante la finestra di osservazione di 12 mesi.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, i prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dalla serie di dati utilizzati per il calcolo del tasso di default per tale periodo.

    4.   Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

    5.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso annuale di default in conformità del paragrafo 2 per il periodo stabilito a norma del paragrafo 4.

    Articolo 3

    Metodo di calcolo del tasso di default effettivo dei prestiti per categoria di rischio

    1.   Ai fini della pubblicazione dei tassi di default effettivi di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le medie semplici del tasso annuale di default per categoria di rischio, osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.

    2.   Per il calcolo del tasso annuale di default per categoria di rischio, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

    a)

    il denominatore è composto dal numero di prestiti non in stato di default osservati all’inizio del periodo di osservazione di 12 mesi nella categoria di rischio per la quale è calcolato il tasso di default;

    b)

    il numeratore comprende tutti i prestiti considerati nel denominatore che sono stati almeno una volta in default durante il periodo di osservazione di 12 mesi.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, i prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dalla serie di dati utilizzati per il calcolo del tasso di default per tale periodo.

    4.   Ai fini del paragrafo 1, a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

    5.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso effettivo di default di tutti i prestiti per categoria di rischio in conformità del paragrafo 2 per il periodo stabilito a norma del paragrafo 4.

    Articolo 4

    Metodo di calcolo del tasso di default previsto dei prestiti per categoria di rischio

    1.   Ai fini della pubblicazione dei tassi di default previsti di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding basano le stime dei tassi di default previsti per categoria di rischio sui tassi di default effettivi dei prestiti per categoria di rischio calcolati a norma dell’articolo 3.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima del tasso di default previsto, il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

    Articolo 5

    Assegnazione alle categorie di rischio

    Ai fini degli articoli 3 e 4 i fornitori di servizi di crowdfunding assegnano i singoli prestiti alla categoria di rischio pertinente definita nel sistema di gestione dei rischi sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sull’andamento dei prestiti.

    Articolo 6

    Accuratezza dei dati

    I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono la coerenza e l’adeguatezza dei dati utilizzati per calcolare i tassi di default a norma del presente regolamento.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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