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Document 32022R2111

Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/4828

GU L 287 del 8.11.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2111/oj

8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2111 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding devono mantenere e applicare norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. Al fine di garantire che tali norme conseguano nel tempo l’obiettivo di evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero riesaminarle periodicamente, almeno con cadenza annuale, e provvedere all’adozione di misure opportune per rimediare a eventuali carenze riguardanti tali norme.

(2)

Per gestire i conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero fare eccessivo affidamento sugli obblighi in materia di comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503. Pertanto dovrebbero stabilire norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero essere adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei servizi di crowdfunding forniti, come pure alle dimensioni e all’organizzazione dell’attività del fornitore di servizi di crowdfunding. A tale riguardo, le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero tenere conto, ove opportuno, delle circostanze legate all’appartenenza del fornitore di servizi di crowdfunding a un gruppo.

(3)

Nell’elaborare le norme interne per evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adoperarsi al meglio delle loro possibilità per assicurare la prevenzione, l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse. Nel caso in cui sia comunque individuato un conflitto di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tale conflitto di interesse sia reso noto ai loro clienti e a qualsiasi altra parte che possa essere coinvolta.

(4)

Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati.

(5)

Per garantire che i clienti possano prendere una decisione informata sui servizi che presentano conflitti di interesse effettivi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere aggiornate le informazioni, comunicate in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, concernenti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché le misure adottate per attenuarli. Tale comunicazione dovrebbe essere adeguata alla natura dei clienti ai quali è destinata, tenendo conto in particolare se essi sono considerati investitori sofisticati o non sofisticati, anche nel caso di investitori potenziali. La comunicazione dovrebbe comprendere una descrizione dei conflitti di interesse e dei relativi rischi per i clienti.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(7)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono in forma scritta, applicano e mantengono norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme per evitare conflitti di interesse sono adeguate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

2.   Qualora il fornitore di servizi di crowdfunding appartenga a un gruppo, le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi circostanza che costituisce o che potrebbe determinare un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività commerciali degli altri membri del gruppo.

3.   Le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 impongono al fornitore di servizi di crowdfunding gli obblighi seguenti:

a)

garantire che nessuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 sia accettata come titolare di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;

b)

accertare se qualcuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 è stata accettata come investitore in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;

c)

individuare le altre circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, tenendo conto nel contempo delle dimensioni e delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding e, se del caso, del gruppo al quale questi appartiene, nonché del rischio di ledere gli interessi dei clienti;

d)

specificare, laddove pertinente, le procedure da seguire e le misure da adottare, comprese le procedure e le misure riguardanti le responsabilità interne pertinenti in seno all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 e in conformità della lettera c) del presente paragrafo.

4.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera b), le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che sono impegnate in varie attività commerciali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato nell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 svolgono dette attività con un grado di indipendenza appropriato per:

a)

le dimensioni e le attività del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

ove applicabile, le dimensioni e le attività del gruppo cui il fornitore di servizi di crowdfunding appartiene;

c)

il rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti.

5.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera c), le norme interne comprendono tutti i seguenti elementi:

a)

procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che svolgono attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

disposizioni in materia di vigilanza separata delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi ai clienti, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di persone diverse da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, o i redditi da esse generati, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d)

misure volte ad impedire o a limitare l’esercizio da parte di chiunque di un’influenza indebita sul modo in cui una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 svolge i servizi di crowdfunding;

e)

misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 in attività distinte di servizi di crowdfunding, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

6.   I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e riesaminano le norme interne per evitare conflitti di interesse almeno ogni anno e adottano tutte le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate.

Articolo 2

Misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse

1.   Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 sono volte a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati.

2.   Ai fini dell’individuazione dei tipi di conflitto di interesse che sorgono nel corso della fornitura dei servizi di crowdfunding e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, oltre ai tipi di conflitti di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano, come minimo, se una delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento:

a)

potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;

b)

ha, nel risultato del servizio prestato a un cliente, un interesse distinto da quello del cliente;

c)

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni riguardanti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano e aggiornano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 sul proprio sito web, in una posizione facilmente accessibile ai clienti. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tali informazioni ai clienti su un supporto durevole, a meno che non sia stato individuato un conflitto di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, e, laddove appropriato, le aggiornano.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 contengono una descrizione specifica e chiara dei conflitti di interesse e dei rischi associati individuati nel contesto di un determinato servizio, tenendo conto della natura dei clienti ai quali sono destinate tali informazioni, in particolare se sono considerati come potenziali investitori sofisticati o non sofisticati.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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