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Document 32022D1842

Decisione (UE) 2022/1842 del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo stoccaggio del gas nell’acquis della Comunità dell’energia

ST/12060/2022/INIT

GU L 254 del 3.10.2022, p. 43–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1842/oj

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 254/43


DECISIONE (UE) 2022/1842 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo stoccaggio del gas nell’acquis della Comunità dell’energia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia (1),

visto il trattato della Comunità dell’energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea è parte del trattato della Comunità dell’energia.

(2)

Il trattato della Comunità dell’energia è stato concluso dall’Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006.

(3)

Uno dei compiti principali della Comunità dell’energia è organizzare i rapporti tra le parti del trattato della Comunità dell’energia e dare vita a un assetto giuridico ed economico per i settori dell’elettricità e del gas quali definiti nel trattato della Comunità dell’energia.

(4)

Data l’importanza dello stoccaggio di gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato con urgenza un regolamento sullo stoccaggio del gas, vale a dire il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Esso dovrebbe essere integrato con urgenza nell’acquis della Comunità dell’energia.

(5)

A norma del titolo II del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione ha la facoltà di proporre misure in relazione all’estensione dell’acquis della Comunità dell’energia.

(6)

L’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Comunità dell’energia e gioverà alle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia.

(8)

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso.

(9)

Tenuto conto dell’urgenza determinata dallo stoccaggio del gas, è necessario adottare la presente decisione senza indugi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») è di approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.

2.   La Commissione può, alla luce delle osservazioni delle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, concordare modifiche minori prima o durante la procedura di adozione della decisione del Consiglio ministeriale senza bisogno di un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

(2)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).


PROGETTO

DECISIONE 2022/…/MC-Enc DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

del …

recante adeguamento e attuazione del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938, adeguato e adottato nella Comunità dell'energia con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e il regolamento (CE) n. 715/2009, adeguato e adottato con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli impegni delle parti contraenti a norma dell'articolo 11 del trattato della Comunità dell'energia («trattato») dovrebbero essere allineati all'evoluzione del diritto dell'Unione europea, tenendo conto nel contempo dell'assetto istituzionale della Comunità dell'energia e della situazione specifica di ciascuna delle sue parti contraenti.

(2)

Data l'importanza dello stoccaggio del gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, a marzo 2022 la Commissione ha presentato con urgenza una proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas allo scopo di assicurarsi che l'Unione europea sia preparata a un'eventuale interruzione delle forniture di gas il prossimo inverno.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas è stato adottato con procedura di urgenza a livello di Unione ed è entrato in vigore il 1o luglio 2022.

(4)

Secondo il considerando 35 del regolamento (UE) 2022/1032 tale regolamento dovrebbe essere integrato con urgenza nell'acquis della Comunità dell'energia conformemente al trattato.

(5)

È pertanto opportuno modificare l'allegato I del trattato per tener conto delle modifiche apportate all'acquis comunitario in materia di energia. Occorre inoltre adeguare il regolamento (UE) 2022/1032 al trattato e adottare le misure necessarie per la sua attuazione a opera delle parti contraenti.

(6)

Il Gruppo permanente ad alto livello ha accolto con favore la proposta di integrare il regolamento (UE) 2022/1032 nell'acquis della Comunità dell'energia nella riunione del 7 luglio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche del trattato

Nell'allegato I «Elenco degli atti inclusi nell'acquis comunitario in materia di energia» del trattato, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 30 novembre 2021, e adeguato con decisione 2022/…/MC-EnC del Consiglio ministeriale del …, e regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento, adeguato e adottato dalla decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 6 ottobre 2011 (CE) n. 1775/2005, e adeguato con decisione 2018/01/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello, del 12 gennaio 2018, e con decisione 2022/…/MC-EnC del ….».

Articolo 2

Termini di recepimento e attuazione

1.   Ciascuna parte contraente mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009, adattati dalla presente decisione, entro il 1o ottobre 2022.

2.   Le parti contraenti informano immediatamente del recepimento il segretariato della Comunità dell'energia e gli comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione.

Articolo 3

Adeguamenti specifici del regolamento (UE) 2017/1938 adottato nella Comunità dell'energia

Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 30 novembre 2021, è adeguato come segue:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«28)

“traiettoria di riempimento”, una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuna parte contraente di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti in conformità dell'articolo 6 bis;

29)

“obiettivo di riempimento”, l'obiettivo vincolante relativo al livello di riempimento della capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

30)

“impianto di stoccaggio strategico”, l'impianto di stoccaggio sotterraneo o la parte di impianto di stoccaggio sotterraneo per il gas naturale non liquefatto acquistato, gestito e stoccato dal gestore del sistema di trasporto entità designata dalle parti contraenti o da un'impresa, e che può essere svincolato solo a seguito di notifica preventiva o ad autorizzazione dell'autorità pubblica, e che in genere è svincolato in caso di:

a)

grave scarsità dell'approvvigionamento;

b)

interruzione ell'approvvigionamento; o

c)

emergenza dichiarata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

31)

“riserva di bilanciamento”, il gas naturale non liquefatto:

a)

acquistato, gestito e stoccato nel sottosuolo da gestori del sistema di trasporto o da un'entità designata dalla parte contraente con l'unica finalità di svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; e

b)

distribuito solo qualora ciò sia necessario per mantenere il sistema in funzione in condizioni di sicurezza e affidabilità in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, adeguato e adottato con decisione 2019/01/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello;

32)

“impianto di stoccaggio sotterraneo del gas”, l'impianto di stoccaggio, quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, compresa la riserva di bilanciamento, e collegato a un sistema di trasporto o di distribuzione, ma che esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici o linepack.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1o novembre di ogni anno le parti contraenti conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio:

a)

per il 2022: l'80 %;

b)

a partire dal 2023: il 90 %.

Al fine di ottemperare al presente paragrafo, le parti contraenti tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a norma dell'articolo 1.

2.   Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altre parti contraenti di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuna parte contraente in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale parte contraente.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altre parti contraenti di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuna parte contraente in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito agli Stati membri dell'UE e a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4.   <….>

5.   Una parte contraente può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

b)

la parte contraente ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

6.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:

a)

per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e

b)

a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.

7.   Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuna parte contraente che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta al segretariato della Comunità dell'energia, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

Per le parti contraenti per le quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuale di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuna parte contraente e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento, il segretariato della Comunità dell'energia adotta una decisione che fissa la traiettoria di riempimento per ciascuna parte contraente. Tale decisione è adottata entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui una parte contraente abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Essa si basa su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nella Comunità dell'energia e nelle singole parti contraenti ed è fissata in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per le parti contraenti, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in parti contraenti e/o Stati membri confinanti.

8.   Qualora in un dato anno una parte contraente non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1o novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, essa è autorizzata a raggiungerlo entro il 1o dicembre. La parte contraente ne informa il segretariato della Comunità dell'energia entro il 1o novembre, indicando i motivi del ritardo.

9.   L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché una o più parti contraenti che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas abbiano dichiarato un'emergenza nazionale a norma dell'articolo 11.

10.   L'autorità competente di ciascuna parte contraente monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferisce regolarmente al gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento. Se il livello di riempimento di una determinata parte contraente è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Le parti contraenti informano il segretariato della Comunità dell'energia e il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento in merito alle misure adottate.

11.   In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di una parte contraente, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, il segretariato della Comunità dell'energia, previa consultazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento e della parte contraente interessata, emette una raccomandazione destinata a tale parte contraente o ad altre parti contraenti interessate relativa all'adozione immediata di misure.

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione del segretariato della Comunità dell'energia, il segretariato, previa consultazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento e della parte contraente interessata, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre alla parte contraente interessata di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.

Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, il segretariato della Comunità dell'energia tiene conto della situazione specifica della parte contraente interessata, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dal segretariato della Comunità dell'energia per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022.

Il segretariato della Comunità dell'energia assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

a)

non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

b)

non pongano oneri sproporzionati sulle parti contraenti, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

Articolo 6 ter

Attuazione degli obiettivi di riempimento

1.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento le parti contraenti privilegiano, ove possibile, misure di mercato.

Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:

a)

imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;

b)

imporre al gestore dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;

c)

imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dalla parte contraente di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

d)

utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altre parti contraenti per massimizzare l'utilizzo del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

e)

ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale;

f)

fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

g)

imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

h)

adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell'impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

i)

designare un'entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

j)

applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k)

riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno delle stesse parti contraenti, purché le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.

2.   Le misure adottate dalle parti contraenti a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento. Esse sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altre parti contraenti o della Comunità dell'energia.

3.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459, adeguato e adottato con decisione 2018/06/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello.

4.   Quando adottano misure a norma del presente articolo, le parti contraenti applicano il principio “l'efficienza energetica al primo posto”, pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, adeguato e adottato con decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Articolo 6 quater

Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri

1.   Una parte contraente che non sia dotata di impianti di stoccaggio sotterraneo provvede affinché i partecipanti al mercato di tale parte contraente dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato nelle parti contraenti e/o negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1o novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti della parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono alla parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tala parte contraente immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.

Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a una parte contraente di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detta parte contraente abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dalla parte contraente interessata.

2.   In deroga al paragrafo 1, una parte contraente sprovvista di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con una o più parti contraenti e/o uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas («meccanismo di ripartizione degli oneri»).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti derivanti dall'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

a)

il costo del sostegno finanziario per soddisfare l'obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

b)

i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c)

eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Le parti contraenti comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri al segretariato della Comunità dell'energia e al Gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento entro il … [due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, le parti contraenti prive di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano il segretariato della Comunità dell'energia e il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento.

3.   <…>

4.   Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altre parti contraenti e/o negli Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, le parti contraenti che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte contraente sia dotata di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale parte contraente, le parti contraenti prive di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

a)

provvedono affinché entro il 1o novembre i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dalle parti contraenti in cui è situato l'impianto di stoccaggio; o

b)

dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se la parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui al primo comma, lettera a), si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nella parte contraente interessata.

6.   <…>

Articolo 6 quinquies

Monitoraggio e applicazione

1.   I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente di ciascuna parte contraente in cui sono situati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati e, se del caso, a un'entità designata da tale parte contraente (“entità designata”), come segue:

a)

per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I bis; e

b)

a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 4.

2.   L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascuna parte contraente monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati al segretariato della Comunità dell'energia senza indebito ritardo.

Il segretariato della Comunità dell'energia può, ove opportuno, invitare il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia a fornire assistenza a tale monitoraggio.

3.   Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascuna parte contraente, il segretariato della Comunità dell'energia riferisce periodicamente al gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento.

4.   Il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento assiste il segretariato della Comunità dell'energia nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per il segretariato della Comunità dell'energia su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui le parti contraenti si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento.

5.   Le parti contraenti adottano le misure necessarie per rispettare le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettarli, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

Le parti contraenti informano senza ritardo il segretariato della Comunità dell'energia delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.

6.   Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, il segretariato della Comunità dell'energia può convocare riunioni del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento riservate alle parti contraenti e al segretariato stesso.

7.   Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.

Il segretariato della Comunità dell'energia, le autorità di regolamentazione nazionali e le parti contraenti garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.»;

3)

l'articolo 7 è così adeguato:

a)

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

tenendo conto di scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento.»;

b)

al paragrafo 5, alla fine della seconda frase del periodo «Le valutazioni nazionali del rischio sono redatte secondo il modello pertinente di cui all'allegato V. Se necessario, le parti contraenti possono includere informazioni supplementari», è aggiunto il testo seguente:

«quali la simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione effettuata dall'ENTSOG per il gas in conformità del paragrafo 1.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazioni

1.   Entro il 1o giugno 2023, e successivamente su base annua, il segretariato della Comunità dell'energia presenta al Consiglio ministeriale relazioni contenenti:

a)

una panoramica delle misure adottate dalle parti interessate per adempiere agli obblighi di stoccaggio;

b)

una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009, adeguato e adottato con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale;

c)

una panoramica delle misure richieste dal segretariato della Comunità dell'energia per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;

d)

un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4.»;

5)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano al Montenegro, al Kosovo* o alla Georgia finché non siano direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altre parti contraenti.»;

6)

all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 17 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I bis si applicano fino al 31 dicembre 2025.»;

7)

è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO I bis (*)

Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2022 per le parti contraenti dotate di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas

Parte contraente

1o settembre

Obiettivo intermedio

1o ottobre

Obiettivo intermedio

1o novembre

Obiettivo di riempimento

RS

60  %

70  %

80  %

UA

60  %

70  %

80  %

.(*)  Il presente allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuna parte contraente a norma del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Per le parti contraenti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per l'80 %.

"

Articolo 4

Adeguamenti specifici del regolamento (CE) n. 715/2009 adeguato e adottato nella Comunità dell'energia

Il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, adeguato e adottato con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011, e adattato con decisione 2018/01/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello, del 12 gennaio 2018, è adeguato come segue:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1.   Le parti contraenti provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dalla parte contraente interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale (in entrambi i casi “autorità di certificazione”).

Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio Ministeriale.

2.   L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il … [150 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9.

Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1o gennaio 2023.

Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9.

3.   Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale o della Comunità dell'energia, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:

a)

dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;

b)

dai diritti e dagli obblighi della Comunità dell'energia in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale;

c)

dai diritti e dagli obblighi delle parti contraenti interessate nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dalle parti contraenti interessate con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto della Comunità dell'energia; oppure

d)

da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

4.   Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza della Comunità dell'energia o di una qualsiasi parte contraente, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio.

5.   Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:

a)

impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza della Comunità dell'energia o di una qualsiasi parte contraente di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio, e di fissare un termine per tale cessione;

b)

dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e

c)

dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale.

6.   L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione al segretariato della Comunità dell'energia, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito.

Il segretariato della Comunità dell'energia esprime un parere vincolante sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione si conforma al parere del segretariato della Comunità dell'energia.

7.   L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere del segretariato della Comunità dell'energia.

8.   Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio.

9.   I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4.

10.   Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio a norma del paragrafo 8 o 9;

b)

di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c)

su richiesta motivata del segretariato della Comunità dell'energia.

11.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver tenuto conto del parere del segretariato della Comunità dell'energia, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello della Comunità dell'energia o a livello nazionale.

Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative.

12.   Il segretariato della Comunità dell'energia può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

13.   Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.»;

2)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.».

Articolo 5

Entrata in vigore e destinatari

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

I destinatari della presente decisione sono le parti contraenti e le istituzioni della Comunità dell'energia.

Fatto a …, il …

Per il Consiglio ministeriale

Il presidente


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