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Document 32022R1636
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1636 of 5 July 2022 supplementing Council Directive (EU) 2020/262 by establishing the structure and content of the documents exchanged in the context of movement of excise goods, and establishing a threshold for the losses due to the nature of the goods
Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti
Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti
C/2022/4494
GU L 247 del 23.9.2022, p. 2–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2024
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1636 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2022
che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, è opportuno stabilire una soglia comune di perdita parziale per i prodotti del tabacco lavorato. Tenuto conto in particolare della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti, la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato dovrebbe essere fissata allo 0 %. |
(2) |
La direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), affinché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sia considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa. Essa prevede inoltre l’uso di documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. |
(3) |
La direttiva (UE) 2020/262 prescrive l’uso di documenti amministrativi elettronici semplificati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Essa richiede inoltre l’uso di documenti di riserva in determinati casi specifici. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. |
(4) |
Al fine di garantire che i documenti scambiati attraverso il sistema informatizzato a norma degli articoli da 20 a 25 della direttiva (UE) 2020/262 siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, è opportuno stabilire la struttura e il contenuto di tali messaggi riguardanti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, il cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione. |
(5) |
Le norme sulla struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e su una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti in molti casi dovranno essere applicate congiuntamente sia dagli operatori economici che effettuano movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa, come il tabacco lavorato, sia dalle autorità degli Stati membri che controllano tali attività. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, tali norme dovrebbero essere stabilite in un unico atto. |
(6) |
Poiché le norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 (3) della Commissione sostituiscono le disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3649/92 (4) e (CE) n. 684/2009 (5) della Commissione, è opportuno abrogare i regolamenti sostituiti. |
(7) |
A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6) fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CEE) n. 3649/92 dovrebbe pertanto applicarsi fino a tale data alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata prima della data di applicazione del presente regolamento. |
(8) |
A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, agli articoli da 20 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 36 a 40 e all’articolo 45 di tale direttiva a decorrere dal 13 febbraio 2023. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato
La soglia comune di perdita parziale di cui all’articolo 6, paragrafo 7, e all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7), è dello 0 %.
Articolo 2
Requisiti per i messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
I messaggi scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi all’allegato I del presente regolamento. Ove siano necessari codici per completare alcuni elementi nei suddetti messaggi in conformità all’allegato I, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.
Articolo 3
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
Articolo 4
Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato
La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato presentata a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico semplificato a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle pertinenti disposizioni dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
Articolo 5
Messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico
I messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.
Articolo 6
Messaggi concernenti il cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
I messaggi concernenti il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 20, paragrafo 7, e all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 3 e 4, del presente regolamento.
Articolo 7
Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa
I messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 4 e 5, del presente regolamento.
Articolo 8
Messaggi concernenti la conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa
La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e la nota di esportazione di cui all’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.
Articolo 9
Documenti di riserva
1. I documenti di riserva di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262 contengono i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 1, colonne A e B, del presente regolamento. I dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
2. Le informazioni relative al cambiamento di destinazione dei prodotti e al frazionamento della circolazione di prodotti energetici che devono essere comunicate dallo speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, e dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262, sono presentate sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 3, colonne A e B, del presente regolamento o all’allegato I, tabella 5, colonne A e B, del presente regolamento, a seconda dei casi. Tutti i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3, o delle colonne A e B dell’allegato I, tabella 5, a seconda dei casi.
3. I documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa» o «Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa», a seconda dei casi. I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6.
Articolo 10
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 sono abrogati a decorrere dal 13 febbraio 2023.
In deroga al primo comma, il regolamento (CEE) n. 3649/92 si applica fino al 31 dicembre 2023 alla circolazione dei prodotti avviata prima del 13 febbraio 2023.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.
(2) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).
(5) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(6) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(7) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
ALLEGATO I
Messaggi utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o precedentemente immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
NOTE ESPLICATIVE
1. |
I dati dei messaggi elettronici (1) scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati, come definito dalle tabelle da 1 a 6 del presente allegato. Le colonne delle tabelle da 1 a 6 contengono le seguenti informazioni:
|
2. |
Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:
|
(1) Qualora, in conformità all’articolo 9 del presente regolamento, talune disposizioni del presente allegato si applichino ai documenti di riserva di cui agli articoli 26, 27, 38 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, le note esplicative si applicano mutatis mutandis a tali documenti.
(2) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(5) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(9) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
ALLEGATO II
Elenchi di codici
1. CODICI DELLE LINGUE
Codice |
Descrizione |
bg |
Bulgaro |
bt |
Bulgaro (caratteri latini) |
hr |
Croato |
cs |
Ceco |
da |
Danese |
nl |
Neerlandese |
en |
Inglese |
et |
Estone |
fi |
Finlandese |
fr |
Francese |
ga |
Gaelico |
gr |
Greco (caratteri latini) |
de |
Tedesco |
el |
Greco |
hu |
Ungherese |
it |
Italiano |
lv |
Lettone |
lt |
Lituano |
mt |
Maltese |
pl |
Polacco |
pt |
Portoghese |
ro |
Rumeno |
sk |
Slovacco |
sl |
Sloveno (Slovenia) |
es |
Spagnolo |
sv |
Svedese |
2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Anno |
Numerico 2 |
05 |
2 |
Identificatore dello Stato membro in cui l’e-AD/e-DAS è stato inizialmente presentato |
Alfabetico 2 |
ES |
3 |
Codice unico assegnato a livello nazionale |
Alfanumerico 15 (cifre e lettere maiuscole) |
7R19YTE17UIC8J4 |
4 |
Tipo di movimento |
Alfanumerico 1 |
P |
5 |
Carattere di controllo |
Numerico 1 |
9 |
Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento
Il campo 2 è costituito dal codice paese di cui all’elenco codici 3
Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell’ambito dell’EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.
Il campo 4 indica un identificatore per il tipo di movimento. Il valore è «P» per un movimento di prodotti già immessi in consumo e qualsiasi altro valore per un movimento di prodotti in sospensione dall’accisa
Il campo 5 fornisce la cifra di controllo per tutto l’ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l’ARC.
3. CODICI DEI PAESI
Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 (1) della Commissione, eccetto:
— |
Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR. |
4. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)
Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.
5. CODICE DEL TIPO DI GARANTE
Codice |
Descrizione |
1 |
Speditore |
2 |
Trasportatore |
3 |
Proprietario del prodotto sottoposto ad accisa |
4 |
Destinatario |
5 |
Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 |
12 |
Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore |
13 |
Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
14 |
Garanzia in solido dello speditore e del destinatario |
23 |
Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
24 |
Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario |
34 |
Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
123 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
124 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario |
134 |
Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
234 |
Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
1234 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
6. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Trasporto via mare |
2 |
Trasporto per ferrovia |
3 |
Trasporto su strada |
4 |
Trasporto aereo |
5 |
Spedizioni postali |
7 |
Installazioni di trasporto fisse |
8 |
Trasporto per via navigabile interna |
7. CODICE DELL’UNITÀ DI TRASPORTO
Codice |
Descrizione |
1 |
Container |
2 |
Veicolo |
3 |
Rimorchio |
4 |
Trattore |
5 |
Infrastruttura di trasporto fissa |
8. CODICI DEGLI IMBALLAGGI
Utilizzare i codici dell’allegato VI della raccomandazione n. 21, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (2).
9. CODICE DEL MOTIVO DELL’ANNULLAMENTO
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Errore di digitazione |
2 |
Interruzione della transazione commerciale |
3 |
e-AD duplicato |
4 |
Il movimento non è iniziato alla data della spedizione |
10. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA
EPC |
CAT |
UNIT |
Descrizione |
A |
P |
D |
T200 |
T |
4 |
Sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/64/UE (3) del Consiglio e prodotti assimilati alle sigarette conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva |
N |
N |
N |
T300 |
T |
4 |
Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T400 |
T |
1 |
Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T500 |
T |
1 |
Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva |
N |
N |
N |
B000 |
B |
3 |
Birra secondo la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE |
Y |
Y |
N |
W200 |
W |
3 |
Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
W300 |
W |
3 |
Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
I000 |
I |
3 |
Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all’articolo 17 della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S200 |
S |
3 |
Bevande spiritose secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S300 |
S |
3 |
Alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano nei codici NC 2207 e 2208 , diverso dalle bevande spiritose (S200) |
Y |
N |
N |
S400 |
S |
3 |
Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200) |
Y |
N |
N |
S500 |
S |
3 |
Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208 |
Y |
N |
N |
S600 |
S |
3 |
Alcole completamente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato e che soddisfa le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a), della stessa direttiva |
Y |
N |
N |
E200 |
E |
2 |
Oli vegetali e animali — Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4)] |
N |
N |
Y |
E300 |
E |
2 |
Oli minerali (prodotti energetici) — Prodotti di cui ai codici NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 e 2707 50 (articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E410 |
E |
2 |
Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E420 |
E |
2 |
Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E430 |
E |
2 |
Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E440 |
E |
2 |
Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E450 |
E |
2 |
Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E460 |
E |
2 |
Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E470 |
E |
1 |
Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E480 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) nei movimenti commerciali di prodotti sfusi (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E490 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 ,) 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE |
N |
N |
Y |
E500 |
E |
1 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 (articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E600 |
E |
1 |
Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E700 |
E |
2 |
Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 e 2902 44 (articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E800 |
E |
2 |
Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 (metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E910 |
E |
2 |
Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in peso almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E920 |
E |
2 |
Prodotti che rientrano nei codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati a ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E930 |
E |
2 |
Additivi di cui ai codici NC 3811 11 , 3811 19 00 e 3811 90 00 |
N |
N |
N |
Nota I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1), di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 27).
Legenda delle colonne
EPC |
Codice del prodotto sottoposto ad accisa |
CAT |
Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa |
UNIT |
Unità di misura (cfr. elenco 11) |
A: |
Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No) |
P: |
Può essere indicato il grado Plato (Sì/No) |
D: |
Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No) |
11. UNITÀ DI MISURA
Codice dell’unità di misura |
Descrizione |
1 |
Kg |
2 |
Litro (alla temperatura di 15 °C) |
3 |
Litro (alla temperatura di 20 °C) |
4 |
1 000 articoli |
12. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO
Codice del modo di trasporto |
Durata del tragitto |
0 |
D45 |
1 |
D45 |
2 |
D35 |
3 |
D35 |
4 |
D20 |
5 |
D30 |
7 |
D15 |
8 |
D35 |
Nota 1: |
il valore «0» si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione. |
Nota 2: |
in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione. |
Nota 3: |
Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo (e-DAS) si aggiungono altri 30 giorni alla durata massima del viaggio. |
13. Amministrazione nazionale - grado Plato
Paese |
Struttura della/delle aliquote per la birra in grado Plato |
AT - Austria |
Sì |
BE - Belgio |
Sì |
BG - Bulgaria |
Sì |
CZ - Cechia |
Sì |
DE - Germania |
Sì |
EL - Grecia |
Sì |
ES - Spagna |
Sì |
IT - Italia |
Sì |
LU - Lussemburgo |
Sì |
MT - Malta |
Sì |
NL - Paesi Bassi |
Sì |
PL - Polonia |
Sì |
PT - Portogallo |
Sì |
RO - Romania |
Sì |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).
(2) Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, raccomandazione n. 21, quarta edizione riveduta, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e il commercio elettronico (UN/CEFACT), ECE/TRADE/309, Ginevra, maggio 2002.
(3) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(4) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).