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Document 32022D1620

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1620 della Commissione del 19 settembre 2022 che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/6591

GU L 243 del 20.9.2022, p. 144–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1620/oj

20.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/144


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1620 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2022

che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

(2)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono tenute a consultare il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Possono verificarsi casi in cui, a causa di un guasto tecnico di qualsiasi parte del sistema d’informazione ETIAS o di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, un’autorità di frontiera può non essere in grado di procedere alla consultazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

(3)

Scopo della presente decisione è stabilire misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera alle frontiere esterne nei casi in cui esse possano non essere in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS.

(4)

Le misure di emergenza tipo dovrebbero essere utilizzate sia come orientamenti sia come base, adattate se necessario, per lo sviluppo e l’adozione da parte degli Stati membri dei rispettivi piani di emergenza nazionali per i casi in cui un’autorità di frontiera non sia in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS nel corso delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

(5)

In caso di guasto tecnico le autorità di frontiera dovrebbero poter derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS e verificare lo status delle autorizzazioni ai viaggi tramite lo strumento di verifica di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240. Inoltre è necessario stabilire il contenuto delle notifiche da parte delle autorità di frontiera in caso di impossibilità tecnica di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale di uno Stato membro.

(6)

Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(7)

La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). Essa costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(11)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(12)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 18 febbraio 2022.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono:

a)

chiedere ai cittadini di paesi terzi di comunicare lo status dell’autorizzazione ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata) e il periodo di validità; a tal fine, le autorità di frontiera possono creare una connessione a Internet o dare accesso alle attrezzature installate ai valichi di frontiera affinché i cittadini di paesi terzi possano connettersi allo strumento di verifica di cui alla decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione (11);

b)

conservare a livello locale le informazioni relative agli ingressi, quali i dati di identità o i dati del documento di viaggio, al fine di consentire la successiva verifica dello status dell’autorizzazione ai viaggi dei cittadini di paesi terzi entrati durante il periodo di impossibilità tecnica; le autorità di frontiera possono conservare tali informazioni solo per il periodo di impossibilità tecnica e la successiva verifica; oppure

c)

essere temporaneamente dispensate dall’obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS.

2.   Le notifiche di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240 sono effettuate senza ritardo attraverso i canali di comunicazione condivisi dalle autorità di frontiera, dalle unità nazionali ETIAS e dall’unità centrale ETIAS.

3.   Le notifiche di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere trasmesse dalle autorità di frontiera all’unità centrale ETIAS e alla rispettiva unità nazionale ETIAS, contengono le seguenti informazioni:

a)

il valico o i valichi di frontiera interessati dal guasto e l’autorità che non è in grado di effettuare la consultazione; e

b)

la data e l’ora in cui si è verificato il guasto;

c)

ove possibile, la descrizione del guasto e il tempo di risposta per la risoluzione.

Quando informa eu-LISA e la Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS fornisce le stesse informazioni ricevute dalle autorità di frontiera.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 13.6.2019, pag. 15).


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