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Document 32022R1408

Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/3928

GU L 216 del 19.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1408/oj

19.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 216/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola.

(2)

Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l’attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4), il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e successivi.

(4)

Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell’Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l’esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

«3 bis.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

ter.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

quater.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


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