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Document 32022R1269

Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/11342/2022/INIT

GU L 193 del 21.7.2022, p. 1–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1269/oj

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1269 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC.

(3)

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1271, che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)

La decisione (PESC) 2022/1271 amplia l’elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. Essa impone il divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretti o indiretti di oro, il quale rappresenta l’esportazione più rilevante della Russia dopo l’energia. Il divieto si applica all’oro di origine russa, esportato dalla Russia dopo l’entrata in vigore del regolamento.

(5)

Al fine di garantire l’attuazione integrale della misura ed evitarne l’elusione, la decisione (PESC) 2022/1271 estende il divieto di accesso ai porti includendovi il divieto di accesso alle chiuse.

(6)

A salvaguardia del procedimento di normazione tecnica industriale svolto dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), la decisione (PESC) 2022/1271 autorizza la condivisione con la Russia di assistenza tecnica riguardo ai beni e alle tecnologie del settore aeronautico in tale specifico contesto.

(7)

Ai fini dell’accesso alla giustizia, la decisione PESC 2022/1271 permette una deroga al divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica per quanto necessario a garantire l’accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali.

(8)

Ai fini della corretta attuazione delle misure previste nel regolamento (UE) n. 833/2014 è necessario precisare l’ambito contemplato dal divieto concernente gli appalti pubblici. È parimenti necessario armonizzare gli obblighi di notifica a carico dell’autorità nazionale competente che rilascia un’autorizzazione in virtù di una delle deroghe previste da tale regolamento.

(9)

La decisione PESC 2022/1271 amplia il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. Subordina alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente l’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.

(10)

La decisione PESC 2022/1271 apporta correzioni tecniche all’articolato e a taluni allegati.

(11)

Data la determinazione dell’Unione di combattere in tutto il mondo l’insicurezza alimentare ed energetica e di scongiurarne le potenziali conseguenze negative, la decisione (PESC) 2022/1271 estende alle operazioni sui prodotti agricoli e alla fornitura di petrolio e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio l’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità statali.

(12)

In termini più generali, l’Unione è impegnata a astenersi dall’applicare qualsiasi misura da cui possa scaturire insicurezza alimentare in tutto il mondo. Pertanto nessuna delle misure nel presente regolamento né di quelle precedentemente adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina riguarda in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti compresi, tra paesi terzi e Russia.

(13)

Analogamente le misure dell’Unione non ostano a che i paesi terzi e i relativi cittadini che operano al di fuori dell’Unione acquistino dalla Russia prodotti farmaceutici o medici.

(14)

Queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera f) è soppressa;

b)

al paragrafo 3), il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.”;

c)

al paragrafo 4), è aggiunta la lettera seguente:

"h)

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.";

2)

l’articolo 2 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera f) è soppressa;

b)

al paragrafo 3), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.";

c)

al paragrafo 4), è aggiunta la lettera seguente:

"h)

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.";

3)

all’articolo 3 ter, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

4)

all’articolo 3 quater, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9.   Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1.";

5)

l’articolo 3 sexies bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Alle navi registrate sotto la bandiera della Russia è vietato l’accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell’Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, tranne se l’accesso alla chiusa è volto all’uscita dal territorio dell’Unione.";

b)

al paragrafo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accesso è necessario per:";

c)

è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a)

una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e

b)

l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.";

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 entro due settimane dal rilascio.";

6)

all’articolo 3 septies, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

7)

All’articolo 3 nonies è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle merci di cui ai codici CN 7113 00 00 e CN 7114 00 00 elencate nell’allegato XVIII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.";

8)

l’articolo 3 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a)

usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)

l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.";

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6.   Nel decidere se rilasciare o no l’autorizzazione per usi medici o farmaceutici a norma del paragrafo 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l’uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.";

9)

è inserito l’articolo 3 seguente:

"Articolo 3 sexdecies

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVI originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022.

2.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.

3.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVII se originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022.

4.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;

b)

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

5.   Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, non si applica all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alle merci elencate nell’allegato XXVII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

7.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.";

10)

l’articolo 5 bis bis è così modificato:

a)

paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;";

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ";

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

"a bis)

salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;";

f)

operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento.";

g)

le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.";

11)

l’articolo 5 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a 100 000 EUR per ente creditizio.";

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

12)

all’articolo 5 quater, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"f)

necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia.";

13)

all’articolo 5 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

14)

all’articolo 5 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti.";

15)

all’articolo 5 duodecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell’articolo 7, lettere da a) a d), dell’articolo 8, dell’articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell’articolo 18, dell’articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell’articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a o con:

a)

un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia;

b)

una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure

c)

una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b),

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.";

16)

all’articolo 5 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro , in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

17)

l’articolo 5 quindecies è così modificato.

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.";

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.";

18)

all’articolo 12 bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea.

4.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell’applicazione del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";"

19)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

20)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

21)

l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

22)

l’allegato X è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

23)

l’allegato XXII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

24)

l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

25)

l’allegato XXIV è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

26)

è aggiunto l’allegato XXVI conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;

27)

è aggiunto l’allegato XXVII conformemente all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 193 del 21.7.2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

All’allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi seguenti:

"Centro federale per la tecnologia a duplice uso "Soyuz" (Federal Center for Dual-Use Technology Soyuz, FTsDT)

Ufficio di progettazione e costruzione motori "Soyuz" di Turayev (Machine Building Design Bureau Soyuz)

Istituto centrale di aeroidrodinamica Zhukovskiy (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute, TsAGI)

Rosatomflot".


ALLEGATO II

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

nella categoria II – Calcolatori, il testo seguente:

"X.E.II.001

‘Tecnologia’ per lo ‘sviluppo’ o la ‘produzione’ di apparecchiature progettate per il ‘trattamento di flussi multipli di dati’.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.001, per ‘trattamento di flussi multipli di dati’ si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell’apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:"

è sostituito da:

"X.E.II.002

‘Tecnologia’ per lo ‘sviluppo’ o la ‘produzione’ di apparecchiature progettate per il ‘trattamento di flussi multipli di dati’.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per ‘trattamento di flussi multipli di dati’ si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell’apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:";

2)

sono aggiunte le voci seguenti:

"Categoria VIII – Varie

X.A.VIII.014

Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.

Nota:

I sistemi di cannoni ad acqua di cui a X.A.VIII.014 includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l’operatore da una sommossa all’esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.

X.A.VIII.015

Armi contundenti in dotazione alle forze dell’ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.

X.A.VIII.016

Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell’ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione; e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota:

X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all’interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.

X.A.VIII.018

Apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

non utilizzato;

b.

prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:

1.

software e dati per la progettazione e l’analisi della fratturazione idraulica;

2.

‘agenti di mantenimento della frattura idraulica’ (proppant), ‘fluidi di fratturazione’ e loro additivi chimici; o

3.

pompe ad alta pressione.

Nota tecnica:

Un ‘agente di mantenimento della frattura idraulica’ (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al ‘fluido di fratturazione’, la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.

X.A.VIII.019

Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

magneti anulari;

b.

non utilizzato.

X.B.VIII.001

Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

celle calde; o

b.

camere a guanti adatte all’utilizzazione con materiali radioattivi.

X.D.VIII.004

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Software specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

software per calcoli/modellazione neutronici;

b.

software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o

c.

software per calcoli/modellazione idrodinamici.

X.E.VIII.005

"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

"Tecnologia" destinata esclusivamente allo "sviluppo" o alla "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.

Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

X.A.IX.001

Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all’1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all’1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IX.002

Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.

X.A.IX.003

Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:

a.

dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; o

b.

apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Nota:

X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.

X.A.IX.004

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

b.

apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.

X.B.IX.001

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

acceleratori di particelle;

c.

hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

e.

apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.

X.C.IX.004

Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210, destinati all’uso in strutture "composite", con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.

X.C.IX.005

"Vaccini", "immunotossine", ‘prodotti medici’, ‘kit diagnostici e per test alimentari’, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"vaccini" contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l’uso contro tali prodotti;

b.

"immunotossine" contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; o

c.

‘prodotti medici’ contenenti:

1.

"tossine" sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell’impiego come armi chimiche); o

2.

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);

d.

‘prodotti medici’ non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:

1.

tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o

2.

conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o

3.

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o

e.

‘kit diagnostici e per test alimentari’ che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell’impiego come armi chimiche).

Note tecniche:

1.

I ‘prodotti medici’ sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell’ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell’uso come nuovo farmaco di ricerca.

2.

I ‘kit diagnostici e per test alimentari’ sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.

X.C.IX.006

Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:

1.

contengono qualsiasi formulazione di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’;

2.

presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;

3.

contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e

4.

hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;

b.

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 0,010 kg;

c.

cordone detonante o tubi ad onde d’urto che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 0,064 kg/m;

d.

dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;

e.

detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 0,01 kg;

f.

ignitori che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 0,01 kg;

g.

cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di ‘materiali energetici’ inferiore o uguale a 0,015 kg;

h.

cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 1,0 kg/m;

i.

impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;

j.

cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 3,5 kg;

k.

dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 3,0 kg;

l.

altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ inferiore o uguale a 1,0 kg; o

Nota:

X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici e tubi ritardanti usati nell’assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.

m.

trifluoruro di azoto (NF3) allo stato gassoso.

Note:

1.

Per ‘materiali sottoposti ad autorizzazione’ si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).

2.

Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell’elenco comune delle attrezzature militari.

X.C.IX.007

Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:

1.

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;

2.

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:

a.

qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; o

b.

qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;

b.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:

1.

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:

a.

miscele contenenti l’1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); o

b.

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;

2.

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;

c.

‘kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari’ contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.

Nota tecnica:

Ai fini del presente punto, per ‘kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari’ si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.

X.C.IX.008

Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

poliarilene eteri chetoni, come segue:

1.

polietere etere chetone (PEEK);

2.

polietere chetone chetone (PEKK);

3.

polietere chetone (PEK); o

4.

polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);

b.

non utilizzato.

X.C.IX.009

Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);

b.

lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c.

lastre in monel;

d.

tributilfosfato (CAS 126-73-8);

e.

acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni del 20 % o più, in peso;

f.

fluoro (CAS 7782-41-4); o

g.

radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.010

poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)

a.

forme primarie;

b.

filati o monofilamenti;

c.

fasci di filamenti;

d.

fasci di fibre;

e.

fibre in fiocco o tagliate;

f.

tessuti;

g.

pasta o borre.

X.C.IX.011

Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

nanomateriali semiconduttori;

b.

nanomateriali a base di compositi; o

c.

qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:

1.

nanotubi di carbonio;

2.

nanofibre di carbonio;

3.

fullereni;

4.

grafeni; o

5.

nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note:

Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

1.

consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l’1 % della distribuzione dimensionale numerica;

2.

presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; o

3.

ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

X.D.IX.001

Software specifico, diverso da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

software appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o

b.

software appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.E.IX.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.

X.E.IX.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.

Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali

X.A.X.001

Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a.

apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un ‘processo decisionale automatizzato’ per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi "PFNA", spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria).

b.

non utilizzato;

c.

apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.

Nota:

Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Note tecniche:

1.

Il ‘processo decisionale automatizzato’ è la capacità dell’apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall’operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.

2.

Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull’interpretazione da parte dell’operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.

3.

Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239.

X.A.X.002

Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

Nota:

Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

X.A.X.003

Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

1.

fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l’impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; o

2.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni ‘DN’;

b.

cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni ‘DN’; o

2.

fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);

c.

cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

d.

sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

e.

cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

Note tecniche:

1.

‘DN’ rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

2.

Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l’arresto di un motore a turbina a gas.

X.A.X.004

Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:

a.

tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;

b.

valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g:

1.

connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e

2.

pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.

Note:

1.

Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.

Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.

Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.

X.A.X.005

Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.

Note:

1.

Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.

Cfr. 2E001 ("sviluppo"), 2E002 ("produzione") e X.E.X.003 ("utilizzazione") per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.

Le pompe per l’uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.

X.A.X.006

‘Generatori elettrici portatili’ e componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

‘Generatori elettrici portatili’ – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).

X.A.X.007

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

valvole con tenuta a soffietto;

b.

non utilizzato.

X.B.X.004

Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

unità di "controllo numerico" per macchine utensili:

1.

con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; o

2.

con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;

3.

unità di "controllo numerico" per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; o

b.

schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1.

interpolazione di più di quattro assi;

2.

capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell’utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l’operazione di lavorazione, per mezzo di:

a.

calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; o

b.

controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; o

3.

capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

c.

macchine utensili "a controllo numerico" che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:

1.

due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e

2.

precisione di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;

a.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;

b.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di fresatura; o

c.

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; o

d.

macchine utensili per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

1.

macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

a.

uno o più "mandrini basculanti" di contornatura;

Nota:

X.B.X.004.d.1.a. si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

b.

"eccentricità" (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota:

X.B.X.004.d.1.b. si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

c.

"fuori rotondità" (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); o

d.

"precisione di posizionamento", con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;

2.

macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

X.B.X.005

Macchine utensili non "a controllo numerico" per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:

a.

macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliente e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

precisione di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;

2.

ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;

3.

"fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

4.

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa; e

5.

perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;

Nota tecnica:

La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all’asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.

b.

fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

"fuori rotondità" ed "eccentricità" del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e

2.

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.

X.B.X.006

Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.

X.B.X.007

Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

due o più assi; e

2.

incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di (3 + L/300) μm su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).

X.B.X.008

"Robot" non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell’elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.

X.B.X.009

Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:

a.

assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale ("fuori rotondità") o assiale ("eccentricità") in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

b.

inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;

2.

raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e

3.

ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

c.

circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di "controllo numerico", le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.

Nota tecnica:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

X.B.X.010

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;

c.

macchine per saldatura laser;

d.

saldatrici MIG;

e.

saldatrici a fascio di elettroni;

f.

apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;

g.

valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;

Nota:

Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.

h.

apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:

1.

apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;

2.

apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell’industria estrattiva;

i.

apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;

j.

pompe progettate per il funzionamento industriale e l’utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;

k.

valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l’utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

l.

macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

m.

macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

n.

lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.

X.D.X.001

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.

X.D.X.002

"Software""necessario" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.

X.D.X.003

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.

X.D.X.004

"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a.

"Software" che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:

1.

destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e

2.

capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:

a.

visione meccanica (telemetria ottica);

b.

immagine all’infrarosso;

c.

immagine acustica (telemetria acustica);

d.

misurazione per contatto;

e.

posizionamento inerziale;

f.

misurazione della forza; e

g.

misurazione della coppia.

Nota:

X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il "software" che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all’interno di ‘unità di fabbricazione flessibili’ utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.

b.

non utilizzato.

X.D.X.005

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

Nota:

Cfr. 2E001 ("sviluppo") per la "tecnologia" destinata al "software" sottoposto ad autorizzazione in questa voce.

X.D.X.006

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

X.E.X.001

"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o necessaria per lo "sviluppo" di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.

Nota:

Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e software correlati.

X.E.X.002

"Tecnologia" per l’"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.

X.E.X.003

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

X.E.X.004

"Tecnologia" per l’"utilizzazione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.".


ALLEGATO III

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IX

A.   Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione

(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)

L’autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla data della sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

(regolamento (UE) 2022/328)

In caso di notifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano:

☐ a)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

☐ b)

usi medici o farmaceutici;

☐ c)

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

☐ d)

aggiornamenti del software;

☐ e)

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

☐ f)

uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, dell’articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio

Per le autorizzazioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano:

☐ a)

cooperazione tra l’Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

☐ b)

cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

☐ c)

gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo;

☐ d)

sicurezza marittima;

☐ e)

reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

☐ f)

uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

☐ g)

rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

☐ h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

Per le autorizzazioni a norma dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera si applica:

☐ a)

prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;

☐ b)

contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.


1

1.

Esportatore

2.

Numero di serie

3.

Data di scadenza (se prevista)

 

4.

Informazioni sul punto di contatto

5.

Destinatario

6.

Autorità che rilascia il documento

7.

Agente/Rappresentante (se diverso dall’esportatore)

8.

Paese di provenienza

Codice (1)

9.

Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)

10.

Stato membro dell’attuale o futura ubicazione dei prodotti

Codice2

11.

Stato membro di esportazione presunta

Codice2

1

12.

Paese di destinazione finale

Codice2

Conferma che l’utilizzatore finale non è militare

Sì/No


 

13.

Descrizione dei prodotti (2)

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)

16.

Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

19.

Uso finale

Conferma che l’uso finale non è militare

Sì/No

20.

Data del contratto (se prevista)

21.

Regime doganale

22.

Informazioni supplementari:

Disponibile per informazioni prestampate

a discrezione degli Stati membri

 

Da completare a cura

dell’autorità che rilascia il documento

Timbro

Firma

Autorità che rilascia il documento

 

 

Data


UNIONE EUROPEA

(regolamento (UE) 2022/328)

1

Bis

1.

Esportatore

2.

Numero di serie

 

 

 

 

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)

16.

Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)

16.

Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice

16.

Elenco di controllo n.

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice

16.

Elenco di controllo n.

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice

16.

Elenco di controllo n.

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti

 

13.

Descrizione dei prodotti

14.

Paese d’origine

Codice2

15.

Codice

16.

Elenco di controllo n.

17.

Valuta e valore

18.

Quantità dei prodotti


Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione.

23.

Quantità netta/valore (Massa netta/altra unità con indicazione dell’unità)

26.

Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione

27.

Stato membro, nome e firma, timbro dell’autorità incaricata della detrazione

24.

In cifre

25.

In lettere (quantità/valore detratto)

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all’assistenza tecnica

(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)

UNIONE EUROPEA

FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA

(regolamento (UE) 2022/328)

In caso di notifica a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano:

☐ a)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

☐ b)

usi medici o farmaceutici;

☐ c)

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

☐ d)

aggiornamenti del software;

☐ e)

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

☐ f)

uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, dell’articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio

Per le autorizzazioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano:

☐ a)

cooperazione tra l’Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

☐ b)

cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

☐ c)

gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo;

☐ d)

sicurezza marittima;

☐ e)

reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

☐ f)

uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

☐ g)

rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

☐ h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

Per le autorizzazioni a norma dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera si applica:

☐ a)

prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;

☐ b)

contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.


1

1.

Intermediario / fornitore di assistenza tecnica / richiedente

2.

Numero di serie

3.

Data di scadenza (se prevista)

 

4.

Informazioni sul punto di contatto

5.

Esportatore nel paese terzo di origine (se applicabile)

6.

Autorità che rilascia il documento

7.

Destinatario

8.

Stato membro in cui risiede o è stabilito l’intermediario / il fornitore di assistenza tecnica

Codice (3)

9.

Paese di origine / Paese di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione

Codice1

10.

Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)

11.

Paese di destinazione

Codice1

12.

Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)

 

1

Conferma che l’utilizzatore finale non è militare

Sì/No


 

13.

Descrizione degli articoli / assistenza tecnica

14.

Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto)

15.

Elenco di controllo n. (se applicabile)

16.

Valuta e valore

17.

Quantità dei prodotti (se applicabile)

18.

Uso finale

Conferma che l’uso finale non è militare

Sì/No

19.

Informazioni supplementari:

Disponibile per informazioni prestampate

a discrezione degli Stati membri

 

Da completare a cura dell’autorità che rilascia il documento

Firma

Timbro

Autorità che rilascia il documento

 

 

Data".


(1)  Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

(2)  All’occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l’esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.

(3)  Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).


ALLEGATO IV

L’allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO X

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1

 

NC

Prodotto

ex

8414 10 81

Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

ex

8414 10 81

Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL

ex

8414 10 81

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

ex

8414 10 81

Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL

ex

8414 10 81

Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato

ex

8414 10 81

Unità di alchilazione e isomerizzazione

ex

8414 10 81

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

ex

8414 10 81

Unità di reforming / cracking catalitico

ex

8414 10 81

Apparecchi per coking ritardato

ex

8414 10 81

Unità di cokefazione flessibile

ex

8414 10 81

Reattori di idrocracking

ex

8414 10 81

Contenitori di reattori di idrocracking

ex

8414 10 81

Tecnologia per la generazione di idrogeno

ex

8414 10 81

Tecnologia/unità di idrotrattamento

ex

8414 10 81

Unità di isomerizzazione della nafta

ex

8414 10 81

Unità di polimerizzazione

ex

8414 10 81

Unità di produzione dello zolfo

ex

8414 10 81

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

ex

8414 10 81

Unità di cracking termico

ex

8414 10 81

Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]

ex

8414 10 81

Riduttori di viscosità (visbreaker)

ex

8414 10 81

Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

ex

8414 10 81

Unità di deasfaltazione con solvente".


ALLEGATO V

Nell’allegato XXII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco dei prodotti del carbone e degli altri prodotti di cui all’articolo 3 undecies ".


ALLEGATO VI

L’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XXIII

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO3 DUODECIES

Codice NC

Nome del prodotto

0601 10

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0601 20

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

2508 40

Altre argille

2508 70

Terre di chamotte o di dinas

2509 00

Creta

2512 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515 12

Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515 20

Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

2518 20

Dolomite calcinata o sinterizzata

2519 10

Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

2520 10

Pietra da gesso; anidrite

2521 00

Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento

2522 10

Calce viva

2522 30

Calce idraulica

2525 20

Mica in polvere

2526 20

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati

2530 20

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

2707 30

Xilolo (xileni)

2708 20

Coke di pece

2712 10

Vaselina

2712 90

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715 00

Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

2804 10

Idrogeno

2804 30

Azoto

2804 40

Ossigeno

2804 61

Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

2804 80

Arsenico

2806 10

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

2806 20

Acido clorosolforico

2811 29

Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri

2813 10

Disolfuro di carbonio

2814 20

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815 12

Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

2818 30

Idrossido di alluminio

2819 90

Ossidi e idrossidi di cromo – altri

2820 10

Diossido di manganese

2827 31

Altri cloruri – di magnesio

2827 35

Altri cloruri – di nichel

2828 90

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri

2829 11

Clorati – di sodio

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833 24

Solfati di nichel

2833 30

Allumi

2834 10

Nitriti

2836 30

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

2836 50

Carbonato di calcio

2839 90

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri

2840 30

Perossoborati (perborati)

2841 50

Altri cromati e dicromati; perossocromati

2841 80

Tungstati (volframati)

2843 10

Metalli preziosi allo stato colloidale

2843 21

Nitrato d’argento

2843 29

Composti dell’argento – altri

2843 30

Composti d’oro

2847 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901 23

Butene (butilene) e suoi isomeri

2901 24

Buta-1,3-diene e isoprene

2901 29

Idrocarburi aciclici – non saturi – altri

2902 11

Cicloesano

2902 30

Toluene

2902 41

o-Xilene

2902 43

p-Xilene

2902 44

Miscele di isomeri dello xilene

2902 50

Stirene

2903 11

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

2903 12

Diclorometano (cloruro di metilene)

2903 21

Cloruro di vinile (cloroetilene)

2903 23

Tetracloroetilene (percloroetilene)

2903 29

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri

2903 76

Bromoclorodifluorometano (Halon-1211 ), bromotrifluorometano (Halon-1301 ) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402 )

2903 81

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

2903 91

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

2904 10

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

2904 20

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

2904 31

Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile

2905 13

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

2905 16

Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

2905 19

Monoalcoli saturi – altri

2905 41

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

2905 59

Altri polialcoli – altri

2906 13

Steroli e inositoli

2906 19

Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri

2907 11

Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

2907 13

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

2907 19

Monofenoli – altri

2907 22

Idrochinone e suoi sali

2909 11

Pentaclorofenolo (ISO)

2909 20

Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909 41

2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)

2909 43

Eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole

2909 49

Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

2910 10

Ossirano (ossido di etilene)

2910 20

Metilossirano (ossido di propilene)

2911 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912 12

Etanale (acetaldeide)

2912 49

Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri

2912 60

Paraformaldeide

2914 11

Acetone

2914 61

Antrachinone

2915 13

Esteri dell’acido formico

2915 90

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

2916 12

Esteri dell’acido acrilico

2916 13

Acido metacrilico e suoi sali

2916 14

Esteri dell’acido metacrilico

2916 15

Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

2917 33

Ortoftalati di dinonile o di didecile

2920 11

Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

2921 22

Esametilendiammina e suoi sali

2921 41

Anilina e suoi sali

2922 11

Monoetanolammina e suoi sali

2922 43

Acido antranilico e suoi sali

2923 20

Lecitine e altri fosfoamminolipidi

2930 40

Metionina

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

3201 90

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202 10

Prodotti per concia organici sintetici

3202 90

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

3204 90

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

3205 00

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 41

Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 49

Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre

3207 10

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

3207 20

Ingobbi

3207 30

Lustri liquidi e preparazioni simili

3207 40

Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208 10

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri

3208 20

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici

3208 90

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32

3209 10

Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3209 90

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214 10

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

3214 90

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri

3215 11

Inchiostri da stampa – neri

3215 19

Inchiostri da stampa – altri

3403 11

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

3403 19

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

3403 91

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

3403 99

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati

3506 99

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri

3701 20

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

3701 91

Per la fotografia a colori (policromia)

3702 32

Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d’argento

3702 39

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre

3702 43

Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

3702 44

Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm

3702 55

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

3702 56

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm

3702 97

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm

3702 98

Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)

3703 20

Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

3703 90

Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

3705 00

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all’uso)

3706 10

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale

3806 20

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee

3809 91

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3809 92

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3809 93

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3810 10

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

3811 21

Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 29

Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 90

Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)

3812 20

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.

3813 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815 11

Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.

3815 12

Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.

3815 19

Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel)

3815 90

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti)

3816 00 10

Pigiata di dolomite

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819 00

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823 13

Acidi grassi del tallolio, industriali

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824 71 00 a 3824 78 00)

3824 81

Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)

3824 84

Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

3824 99

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)

3826 00

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3901 40

Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie

3902 20

Poliisobutilene, in forme primarie

3902 30

Copolimeri di propilene, in forme primarie

3902 90

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)

3903 19

Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)

3903 90

Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene "ABS")

3904 10

Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie

3905 12

Poli"acetato di vinile", in dispersione acquosa

3905 19

Poli"acetato di vinile", in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

3905 21

Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa

3905 29

Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

3905 91

Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)

3906 10

Poli"metacrilato di metile", in forme primarie

3906 90

Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli"metacrilato di metile")

3907 21

Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10 )

3907 40

Policarbonati, in forme primarie

3907 70

Acido polilattico, in forme primarie

3907 91

Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli"etilene tereftalato" e acido polilattico)

3908 10

Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie

3908 90

Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12)

3909 20

Resine melamminiche, in forme primarie

3909 39

Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)

3909 40

Resine fenoliche, in forme primarie

3909 50

Poliuretani, in forme primarie

3912 11

Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

3912 90

Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)

3915 20

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

3917 23

Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile

3917 31

Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa

3917 32

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

3917 33

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

3920 10

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 61

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli"metacrilato di metile", nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 69

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 73

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 91

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol"butirrale di vinile" non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921 19

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria della sottovoce 3006 10 30)

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925 20

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

4002 11

Lattice di gomma butadiene-stirene "SBR"; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR"

4002 20

Gomma butadiene "BR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 31

Gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 39

Gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 41

Lattice di gomma cloroprene "clorobutadiene""CR"

4002 51

Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene "NBR"

4002 80

Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 91

Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")

4002 99

Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")

4005 10

Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 20

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")

4005 91

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")

4005 99

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", nonché gomma in lastre, fogli o nastri)

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010 31

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm

4010 33

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm

4010 35

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm

4010 36

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm

4010 39

Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)

4012 11

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa)

4012 13

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4012 19

Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break", auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)

4012 20

Pneumatici usati, di gomma

4016 93

Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407 19

Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. Di pino "Pinus spp.", di abete "Abies spp." e abete rosso "Picea spp.")

4407 92

Legno di faggio "Fagus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 94

Legno di ciliegio "Prunus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 97

Legno di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia "Quercus spp.", di faggio "Fagus spp.", di acero "Acer spp.", di ciliegio "Prunus spp.", di frassino "Fraxinus spp.", di betulla "Betula spp.", di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.")

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità "MDF", di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412 31

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4412 33

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4412 94

Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4416 00

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503 10

Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati

4504 10

Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato

4701 00

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703 19

Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4703 21

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4703 29

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704 11

Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4704 21

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4704 29

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706 30

Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù

4706 92

Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])

4707 10

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati

4707 30

Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804 11

Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati

4804 19

Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803 )

4804 21

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 29

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 31

Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 39

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 41

Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 42

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 49

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 52

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 59

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4805 24

Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2

4805 25

Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2

4805 40

Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4805 91

Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a.

4805 92

Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a.

4806 10

Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 20

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 30

Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 40

Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all’acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808 90

Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803 )

4809 20

Carta detta "autocopiante", anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)

4810 13

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato

4810 19

Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l’altro lato misura > 297 mm

4810 22

Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4810 31

Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)

4810 39

Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)

4810 92

Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)

4810 99

Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)

4811 10

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4811 51

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. carta e cartone adesivi)

4811 59

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 nonché carta e cartone adesivi)

4811 60

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4818 )

4811 90

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60)

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822 10

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili

4823 20

Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari

4823 40

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi

4823 70

Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.

4906 00

Piani e disegni di architetti, d’ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105 39

Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))

5105 40

Peli grossolani, cardati o pettinati

5106 10

Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5106 20

Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107 20

Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112 11

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5112 19

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2

5205 21

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 28

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 41

Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211 19

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

5211 51

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati

5211 59

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

5308 20

Filati di canapa

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403 33

Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5403 42

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5404 12

Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)

5404 19

Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)

5404 90

Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501 90

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)

5502 10

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato

5503 19

Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)

5503 40

Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)

5506 40

Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516 44

Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati

5516 94

Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati

5601 29

Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604 90

Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803 00

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm

5901 10

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili

5908 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m2

5911 40

Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003 40

Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria della sottovoce 3006 10 30)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309 00

Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l’illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)

6806 10

Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli

6806 90

Miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa- cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)

6807 10

Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli

6807 90

Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)

6810 91

Elementi prefabbricati per l’edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811 81

Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto

6811 82

Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)

6811 89

Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)

6813 89

Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)

6814 90

Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)

6901 00

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905 10

Tegole

6905 90

Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d’acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002 20

Barre e bacchette di vetro, non lavorate

7002 31

Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati

7002 32

Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)

7002 39

Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)

7003 30

Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati

7004 20

Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005 10

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)

7005 30

Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato

7007 11

Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli

7007 29

Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)

7011 10

Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l’illuminazione elettrica

7202 92

Ferro-vanadio

7207 12

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e la cui larghezza è ≥ al doppio dello spessore

7208 25

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo

7208 90

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti

7209 25

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm

7209 28

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm

7210 90

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)

7211 13

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"

7211 14

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")

7211 29

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio

7212 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati

7212 60

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati

7213 20

Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)

7213 99

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)

7215 50

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)

7216 10

Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

7216 22

Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

7216 33

Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm

7216 69

Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate)

7218 91

Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare

7219 24

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm

7222 30

Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate

7224 10

Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7225 19

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati

7225 30

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")

7225 99

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")

7226 91

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")

7228 30

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo)

7228 60

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo)

7228 70

Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.

7228 80

Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229 90

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)

7301 20

Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7304 24

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili

7305 39

Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l’estrazione del petrolio o del gas)

7306 50

Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas)

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7314 12

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320 20

Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7407 10

Barre e profilati di rame raffinato

7408 11

Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm

7408 19

Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm

7409 11

Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l’elettricità)

7409 19

Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l’elettricità)

7409 40

Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel "cupronichel" o di rame-nichel-zinco "argentone", di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l’elettricità)

7411 29

Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone")

7415 21

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame

7505 11

Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l’elettricità)

7505 21

Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l’elettricità)

7506 10

Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)

7507 11

Tubi di nichel non legato

7508 90

Lavori di nichel

7605 19

Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l’elettricità nonché corde per strumenti musicali)

7605 29

Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l’elettricità, corde per strumenti musicali)

7606 92

Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)

7607 20

Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l’impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7611 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7612 90

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a.

7613 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7616 10

Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili

7804 11

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2 mm

7804 19

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro

7905 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001 20

Leghe di stagno greggio

8003 00

Barre, profilati e fili, di stagno

8007 00

Oggetti di stagno

8101 10

Polveri di tungsteno

8102 97

Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)

8105 90

Oggetti di cobalto

8109 31

Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

8109 39

Cascami e avanzi di zirconio – altri

8109 91

Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

8109 99

Lavori di zirconio – altri

8202 20

Lame di seghe a nastro, di metalli comuni

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l’industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302 30

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

8307 10

Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori

8309 90

Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)

8402 12

Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402 19

Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

8402 20

Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"

8402 90

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" – parti

8404 10

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas

8404 20

Condensatori per macchine a vapore

8404 90

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti

8405 90

Parti di generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.

8406 90

Turbine a vapore – parti

8412 10

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

8412 21

Motori – a movimento rettilineo (cilindri)

8412 29

Motori idraulici – altri

8412 39

Motori pneumatici – altri

8414 90

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti

8415 83

Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera

8416 10

Bruciatori a combustibili liquidi

8416 20

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti

8416 30

Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori)

8416 90

Parti di bruciatori per l’alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)

8420 99

Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri

8421 19

Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri

8421 91

Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi

8424 89 40

Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

8424 90 20

Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40

8425 11

Paranchi a motore elettrico

8426 12

Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"

8426 99

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru – altri

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

8428 32

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna

8428 33

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia

8428 90

Altre macchine e apparecchi

8429 19

Apripista (bulldozers, angledozers) – altri

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri

8430 10

Battipali e macchine per l’estrazione dei pali

8430 39

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre

8439 10

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8439 30

Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone

8440 90

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti

8441 30

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

8442 40

Parti di macchine, apparecchi e materiale

8443 13

altre macchine e apparecchi per la stampa in offset

8443 15

Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)

8443 16

Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici

8443 17

Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici

8443 91

Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8448 11

Ratiere (meccanismi d’armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

8448 19

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 – altri

8448 33

Fusi e loro alette, anelli e cursori

8448 42

Pettini, licci e quadri di licci

8448 49

Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri

8448 51

Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

8453 10

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

8453 80

Altre macchine e apparecchi

8453 90

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti

8454 10

Convertitori

8459 10

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

8459 70

Filettatrici o maschiatrici

8461 20

Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 30

Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 40

Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

8461 90

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre

8465 20

Centri di lavorazione

8465 93

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

8465 94

Macchine per curvare o montare

8466 10

Portautensili e filiere a scatto automatico

8466 92

Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464

8472 10

Duplicatori

8472 30

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

8473 21

Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29

8474 10

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

8474 39

Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri

8474 80

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi

8475 21

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

8475 29

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre

8475 90

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti

8477 40

Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici

8477 51

Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d’aria

8479 10

Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l’edilizia o lavori analoghi

8479 30

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

8479 50

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8479 90

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti

8480 20

Piastre di fondo per forme

8480 30

Modelli per forme

8480 60

Forme per materie minerali

8481 10

Valvole di riduzione della pressione

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8482 20

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8482 91

Sfere, cilindri, rulli e aghi

8482 99

Altre parti

8484 10

Guarnizioni metalloplastiche

8484 20

Giunti di tenuta stagna meccanici

8484 90

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre

8501 33

Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

8501 62

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

8501 63

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA

8501 64

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA

8502 31

Gruppi elettrogeni a energia eolica

8502 39

Altri gruppi elettrogeni – altri

8502 40

Convertitori rotanti elettrici

8504 33

Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

8504 34

Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA

8505 20

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8506 90

Pile e batterie di pile elettriche – parti

8507 30

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio

8514 31

Forni a fascio di elettroni

8525 50

Apparecchi trasmittenti

8530 90

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 ) – parti

8532 10

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza)

8533 29

Altre resistenze fisse – altre

8535 30

Sezionatori e interruttori

8535 90

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V – altri

8539 41

Lampade ad arco

8540 20

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

8540 60

Altri tubi catodici

8540 79

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri

8540 81

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89

Altre lampade, tubi e valvole – altri

8540 91

Parti di tubi catodici

8540 99

Altre parti

8543 10

Acceleratori di particelle

8547 90

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri

8602 90

Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici

8604 00

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l’allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606 92

Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)

8704 10

Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

8704 22

Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t

8704 32

Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8705 30

Autopompe antincendio

8705 90

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri

8709 90

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti

8716 20

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716 39

Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri

9010 10

Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

9015 40

Strumenti e apparecchi di fotogrammetria

9015 80

Altri strumenti e apparecchi

9015 90

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori

9029 10

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

9031 20

Banchi di prova

9032 81

Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406 10

Costruzioni prefabbricate di legno

9406 90

Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre

9606 30

Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612 20

Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e altre macchine.".


ALLEGATO VII

Nell’allegato XXIV del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, lettera a)".


ALLEGATO VIII

È aggiunto l’allegato seguente:

"ALLEGATO XXVI

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 SEDECIES, PARAGRAFI 1) e 2)

 

Codice NC

Nome delle merci

 

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

7112 91

Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

Ex

7118 90

Monete d’oro".


ALLEGATO IX

È aggiunto l’allegato seguente:

"ALLEGATO XXVII

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 SEXDECIES, PARAGRAFO 3

 

Codice NC

Nome del prodotto

Ex

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro

Ex

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro".


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