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Document 32021R1006
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 of 12 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2360
GU L 222 del 22.6.2021, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un’attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l’indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l’elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l’elenco degli appaltatori e informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un’apposita parte. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848. |
(3) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO VI
MODELLO DEL CERTIFICATO
Certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
Parte I: elementi obbligatori
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Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore o il gruppo di operatori (selezionare l’opzione opportuna) rispettano tale regolamento. |
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Nome e firma per conto dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha emesso il certificato: |
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9. |
Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848
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Parte II: elementi specifici opzionali
Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore o al gruppo di operatori a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.
1. |
Repertorio dei prodotti
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2. |
Quantitativo di prodotti
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3. |
Informazioni sui terreni
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4. |
Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori
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5. |
Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte
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6. |
Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
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7. |
Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore
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8. |
Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848
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9. |
Altre informazioni
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(1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).