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Document 32020R1646

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione del 7 novembre 2020 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

    C/2020/7727

    GU L 373 del 9.11.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1646/oj

    9.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 373/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1646 DELLA COMMISSIONE

    del 7 novembre 2020

    relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’11 aprile 2019 l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato raccomandazioni e decisioni nell’ambito della controversia DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union [DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) — Ricorso dell’Unione europea all’articolo 21.5 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU)] e ha confermato che gli Stati Uniti non hanno reso conformi agli obblighi derivanti dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC») le loro misure, risultate incompatibili con tale accordo. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal regime FSC/ETI, l’organo di appello ha confermato che gli Stati Uniti non hanno ritirato le sovvenzioni e che le raccomandazioni e le decisioni inziali restano in vigore (2).

    (2)

    Per quanto riguarda le altre misure pertinenti, conformemente al punto 8 delle «Procedure concordate a norma degli articoli 21 e 22 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) e all’articolo 7 dell’accordo SMC» (3) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in merito a tale controversia, l’Unione europea ha chiesto all’arbitro di riprendere i lavori ai sensi dell’articolo 22.6 del DSU. L’arbitro ha pronunciato la sua decisione in data 13 ottobre 2020 (4).

    (3)

    Secondo la decisione dell’arbitro l’Unione europea può chiedere all’organo di conciliazione dell’OMC l’autorizzazione ad adottare contromisure nei confronti degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») per un importo annuo non superiore a 3 993 212 564 USD. Tali contromisure possono assumere la forma di a) sospensioni di concessioni tariffarie e altri obblighi derivanti dal GATT 1994; b) sospensioni di concessioni e altri obblighi derivanti dall’accordo SMC e c) sospensioni di impegni orizzontali o settoriali previsti nell’elenco consolidato dei servizi dell’Unione europea in relazione ai principali settori individuati nella classificazione per settore dei servizi.

    (4)

    Conformemente all’articolo 22.7 del DSU, le parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva. Il 26 ottobre 2020 l’Unione europea è stata autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC ad adottare nei confronti degli Stati Uniti contromisure conformi alla decisione dell’arbitro. Le contromisure comprenderanno la sospensione di concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.

    (5)

    Nell’elaborare e selezionare le misure appropriate, la Commissione ha preso in considerazione e applicato tutti i criteri oggettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. In conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori di interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici pertinenti dell’Unione (5).

    (6)

    La Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali non superano il livello autorizzato dall’organo di conciliazione dell’OMC. Attualmente l’importo è considerato adeguato a indurre efficacemente alla conformità alle norme e a fornire assistenza agli operatori economici dell’UE in quanto, nel clima economico attuale, consente di istituire sugli aeromobili civili statunitensi di grandi dimensioni e su altri prodotti misure che sono considerate sufficientemente simili alle contromisure istituite dagli Stati Uniti.

    (7)

    Tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l’Unione europea non dipende fortemente per il suo approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, ripercussioni negative sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori compresi.

    (8)

    Le misure di politica commerciale sotto forma di dazi ad valorem addizionali sui prodotti elencati negli allegati I e II dovrebbero essere applicate come segue:

    a)

    dazi ad valorem addizionali del 15 % per i prodotti di cui all’allegato I;

    b)

    dazi ad valorem addizionali del 25 % per i prodotti di cui all’allegato II.

    (9)

    I negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti volti a una soluzione equilibrata delle controversie in seno all’OMC relative agli aeromobili civili di grandi dimensioni non hanno finora dato risultati. Al tempo stesso gli Stati Uniti continuano ad applicare contromisure per un valore pari a 7,5 miliardi di USD sulle importazioni di prodotti originari dell’Unione europea. La Commissione intende modificare il presente regolamento al fine di tenere conto degli sviluppi pertinenti, anche per quanto riguarda la conformità o l’assenza di conformità degli Stati Uniti. In particolare, la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento di esecuzione, qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni originarie dell’Unione europea, o modificare il livello dei dazi doganali, se necessario, specularmente alle contromisure applicate dagli Stati Uniti.

    (10)

    Il presente atto dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A seguito delle risoluzioni nell’ambito della controversia dell’OMC DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, e a seguito dell’autorizzazione dell’organo di conciliazione dell’OMC l’Unione europea sospende l’applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento originari degli Stati Uniti.

    Articolo 3

    1.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali sia stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal dazio o una sua riduzione.

    2.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2020

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.

    (2)  Relazione dell’organo d’appello, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 — EU) [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) (articolo 21.5 — UE)], punti 5.172 e 6.4(b); relazione dell’organo d’appello, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia)], punto 1352 e nota a piè pagina 2716; relazione del collegio arbitrale, US — FSC (Article 22.6 — US), para. 8.1 [USA — FSC (articolo 22.6 — USA), punto 8.1].

    (3)  WT/DS353/14.

    (4)  WT/DS353/ARB.

    (5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

    (6)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Prodotti soggetti a dazi addizionali

    Codici TARIC  (1)  (2)

    Dazio addizionale

    8802400013

    15 %

    8802400015

    15 %

    8802400017

    15 %

    8802400019

    15 %

    8802400021

    15 %


    (1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla tariffa integrata, basata sulla nomenclatura combinata e definita all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (2)  Per evitare dubbi, tali posizioni tariffarie si riferiscono a tutti gli aeromobili rientranti nei parametri di peso identificati, importati nell’Unione europea (immessi in libera pratica) e destinati ad essere utilizzati da qualsiasi entità ubicata nell’Unione europea per un periodo di tempo economicamente significativo, nell’Unione europea o tra l’Unione europea e qualsiasi paese terzo, indipendentemente da eventuali accordi formali di finanziamento in vigore (ad esempio contratti di leasing) e tenendo conto di criteri quali i seguenti (nessuno dei quali è determinante): luogo di costituzione dell’operatore; centro di attività dell’operatore; verniciatura esterna e progettazione e configurazione interne dell’aeromobile in linea con il marchio dell’operatore; e bandiera prevista.


    ALLEGATO II

    Prodotti soggetti ad altri dazi addizionali

    NC 2020  (1)

    Dazio addizionale

    0301 11 00

    25 %

    0301 19 00

    25 %

    0303 13 00

    25 %

    0304 81 00

    25 %

    0305 41 00

    25 %

    0307 22 90

    25 %

    0406 10 50

    25 %

    0406 90 21

    25 %

    0406 90 86

    25 %

    0714 20 10

    25 %

    0714 20 90

    25 %

    0802 90 85

    25 %

    0804 10 00

    25 %

    0805 40 00

    25 %

    0810 40 50

    25 %

    0811 90 50

    25 %

    0811 90 70

    25 %

    0905 10 00

    25 %

    0905 20 00

    25 %

    1001 99 00

    25 %

    1202 41 00

    25 %

    1202 42 00

    25 %

    1212 29 00

    25 %

    1302 19 70

    25 %

    1302 39 00

    25 %

    1515 90 11

    25 %

    1515 90 29

    25 %

    1515 90 39

    25 %

    1515 90 40

    25 %

    1515 90 51

    25 %

    1515 90 59

    25 %

    1515 90 60

    25 %

    1515 90 91

    25 %

    1515 90 99

    25 %

    1703 10 00

    25 %

    1806 10 15

    25 %

    1806 10 20

    25 %

    1806 10 30

    25 %

    1806 10 90

    25 %

    1806 20 10

    25 %

    1806 20 30

    25 %

    1806 20 50

    25 %

    1806 20 80

    25 %

    1806 20 95

    25 %

    1806 31 00

    25 %

    1806 32 10

    25 %

    1806 32 90

    25 %

    1806 90 11

    25 %

    1806 90 19

    25 %

    2008 19 99

    25 %

    2008 30 59

    25 %

    2008 30 90

    25 %

    2009 11 11

    25 %

    2009 11 19

    25 %

    2009 11 91

    25 %

    2009 11 99

    25 %

    2009 21 00

    25 %

    2009 29 19

    25 %

    2101 11 00

    25 %

    2103 20 00

    25 %

    2103 90 90

    25 %

    2104 10 00

    25 %

    2106 90 59

    25 %

    2205 10 10

    25 %

    2208 20 29

    25 %

    2208 20 40

    25 %

    2208 20 89

    25 %

    2208 40 11

    25 %

    2208 40 39

    25 %

    2208 40 51

    25 %

    2208 40 91

    25 %

    2208 40 99

    25 %

    2208 60 11

    25 %

    2208 60 19

    25 %

    2208 60 91

    25 %

    2208 60 99

    25 %

    2303 20 10

    25 %

    2401 10 35

    25 %

    2401 10 60

    25 %

    2401 10 70

    25 %

    2401 10 85

    25 %

    2401 10 95

    25 %

    2401 20 35

    25 %

    2401 20 60

    25 %

    2401 20 70

    25 %

    2401 20 85

    25 %

    2401 20 95

    25 %

    2401 30 00

    25 %

    3301 19 20

    25 %

    3301 25 10

    25 %

    3301 25 90

    25 %

    3502 90 20

    25 %

    3502 90 70

    25 %

    3504 00 10

    25 %

    3504 00 90

    25 %

    3904 10 00

    25 %

    3920 10 23

    25 %

    3920 10 24

    25 %

    3920 10 81

    25 %

    4202 19 10

    25 %

    4202 19 90

    25 %

    4202 21 00

    25 %

    4202 22 10

    25 %

    4202 22 90

    25 %

    4202 32 10

    25 %

    4202 32 90

    25 %

    4202 91 10

    25 %

    4202 91 80

    25 %

    4202 92 11

    25 %

    4202 92 15

    25 %

    4202 92 19

    25 %

    4202 92 91

    25 %

    5203 00 00

    25 %

    8429 51 10

    25 %

    8429 51 91

    25 %

    8429 51 99

    25 %

    8701 91 10

    25 %

    8701 91 90

    25 %

    8701 92 90

    25 %

    8701 93 10

    25 %

    8701 93 90

    25 %

    8701 94 10

    25 %

    8701 94 90

    25 %

    8705 90 80

    25 %

    8714 91 10

    25 %

    8714 91 30

    25 %

    8714 91 90

    25 %

    9504 20 00

    25 %

    9504 30 10

    25 %

    9504 30 20

    25 %

    9504 30 90

    25 %

    9504 50 00

    25 %

    9504 90 10

    25 %

    9504 90 80

    25 %

    9506 91 10

    25 %

    9506 91 90

    25 %


    (1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).


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