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Document 32020D1466
Council Decision (CFSP) 2020/1466 of 12 October 2020 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
GU L 335 del 13.10.2020, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 335/16 |
DECISIONE (PESC) 2020/1466 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2020
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. |
(2) |
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2020. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 16 ottobre 2021 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come figura nell’allegato di tale decisione. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:
1) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2021. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, recante l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, nella sezione «A. Persone fisiche», la voce n. 5 è sostituita dalla seguente:
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
Data di inserimento nell’elenco |
«5. Said SAID |
Alias: Saeed, Sa’id Sa’id, Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC Sesso: maschile Data di nascita: 11 dicembre 1955 |
Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria. |
21.1.2019». |