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Document 32018R1872

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1872 della Commissione, del 23 novembre 2018, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2019 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda il termine per l'esame delle offerte per le vendite mediante gara di latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento pubblico nel 2019

C/2018/7992

GU L 306 del 30.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1872/oj

30.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1872 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2018

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2019 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda il termine per l'esame delle offerte per le vendite mediante gara di latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento pubblico nel 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera e),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (3), (CE) n. 969/2006 (4), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (5) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 (6) e (UE) 2017/2200 della Commissione (7) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 9.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (8) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (9) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (10) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente 09.4032.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (11) prevede disposizioni particolari per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte per le vendite mediante gara di latte scremato in polvere.

(5)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2019, è opportuno derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(6)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2019, è opportuno derogare, in alcuni periodi, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda le date per la presentazione delle offerte e l'esame delle stesse.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

4.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

5.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 13 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 6 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 6 dicembre 2019, ora di Bruxelles.

Articolo 3

Olio di oliva

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l'anno 2019, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 10 dicembre 2019.

Articolo 4

Offerta per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito di una procedura di gara

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, per il 2019, il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali del mese di gennaio scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(4)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(5)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (versione codificata) (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 313 del 29.11.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


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